Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2013, n. 44615
CASS
Sentenza 12 luglio 2013

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Massime1

La garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata quando l'imputato abbia avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento, qualunque sia la modalità con cui il contraddittorio è stato preservato. (Fattispecie in cui il mutamento del titolo del reato era intervenuto all'esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale era stata espletata una perizia dalla quale emergeva in modo evidente quali fossero i fatti contestati e le ragioni per le quali, rispetto all'originaria contestazione del delitto di cui all'art. 316 ter cod. pen., essi dovessero essere qualificati in termini di truffa).

Commentario1

  • 1Ammissibilità all'oblazione in caso di possibile modifica dell'imputazione: la necessità di avanzare specifica istanza in sede di conclusioniAccesso limitato
    Attilio Carlo Villa · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2013, n. 44615
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44615
Data del deposito : 12 luglio 2013

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