Sentenza 12 luglio 2013
Massime • 1
La garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata quando l'imputato abbia avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento, qualunque sia la modalità con cui il contraddittorio è stato preservato. (Fattispecie in cui il mutamento del titolo del reato era intervenuto all'esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale era stata espletata una perizia dalla quale emergeva in modo evidente quali fossero i fatti contestati e le ragioni per le quali, rispetto all'originaria contestazione del delitto di cui all'art. 316 ter cod. pen., essi dovessero essere qualificati in termini di truffa).
Commentario • 1
- 1. Ammissibilità all'oblazione in caso di possibile modifica dell'imputazione: la necessità di avanzare specifica istanza in sede di conclusioniAccesso limitatoAttilio Carlo Villa · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2013, n. 44615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44615 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 12/07/2013
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1877
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 52022/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA ZO GI N. IL 03/02/1951;
avverso la sentenza n. 1295/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 20/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dr. Enrico Delehaye, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza, per essere il reato estinto per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.3.2008, il Tribunale di Lecce dichiarò DI NZ BI responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 640 bis c.p. e lo condannò alla pena di anni uno di reclusione.
Avverso tale pronunzia propose gravame l'imputato, e la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 20.5.2010, confermava la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: 1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione agli artt. 179, 521 e 522 c.p.p. per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
il DI, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 81 e 316 ter c.p. per aver falsamente indicato nei bilanci e nelle scritture contabili della società dati non veritieri, è stato condannato per il reato continuato di truffa aggravata individuando gli artifici e raggiri in una asserita presentazione di false dichiarazioni di atti di notorietà emersi nell'istruttoria dibattimentale di cui non vi è traccia nel capo di imputazione;
2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale in riferimento agli artt. 316 ter e 640 bis c.p. nonché alla L. n. 488 del 1992 nonché al relativo 6^ Bando
Turismo e alla circolare applicativa del M.I.C.A. del 19.3.1999 n.1039, e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto responsabilità anche in relazione agli atti del processo e alla relazione peritale del dott. Ivano Carpentieri. I giudici di merito sono incorsi in una incomprensibile inversione logica nell'esame delle emergenze processuali, in quanto occorreva prima stabilire se sul piano amministrativo la società del DI avesse o meno diritto di ottenere e poi di trattenere il contributo, al pari di quando ci si trovi al cospetto di una norma penale in bianco contenente solo la sanzione, e la cui parte precettiva è rinviata ad altra normativa extra penale. I giudici di merito hanno percorso l'iter opposto prescindendo totalmente dai criteri tecnico-amministrativi che, invece, regolano tale materia. La società DI realizzò interamente ed esattamente l'opera preventivata in L.
3.721.000.000 e conferì il capitale proprio di L.
2.700.000.000 entro la data di ultimazione prevista. Sicché è certo che anche senza l'artificioso (e provvisorio) ricorso all'aumento di capitale (o apporto di mezzi propri) la società avrebbe comunque avuto diritto ad accedere al contributo di cui all'originaria domanda. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito nessun collegamento sussiste tecnicamente e giuridicamente tra la domanda di inserimento nella graduatoria e la realizzazione effettiva dell'investimento. Erroneamente e immotivatamente è stata ritenuta rilevante la condotta del DI, mentre il procedimento in questione, successivamente alla formazione della graduatoria, non presupponeva l'effettivo e previo accertamento dei requisiti per farsi luogo all'agevolazione. D'altra parte la semplice dichiarazione mendace integra gli estremi dell'art. 316 ter c.p. e non quelli della truffa.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
Con memoria pervenuta in data 4.7.2013, il difensore dell'imputato comunica che la vertenza amministrativa circa le illecite percezione di finanziamenti pubblici nei confronti del DI è stata archiviata e allega copia della comunicazione della Procura regionale della Corte dei Conti in data 29.3.2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel nostro ordinamento, è previsto dall'art. 521 c.p.p., comma 1, il potere del giudice "di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione". Premesso che tale diritto va oggi necessariamente correlato al diritto alla informazione in ordine alla "natura della accusa" che, in rapporto alla evoluzione del procedimento nella fase processuale, si traduce nel diritto alla contestazione della "imputazione", consistente nella "enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge", rileva il Collegio che il contemperamento della norma di cui all'art. 521 c.p.p. con la regola in questione è certamente possibile, attraverso una lettura costituzionalmente orientata della norma medesima, che va quindi interpretata nel senso che la correlazione tra sentenza ed accusa deve sussistere assicurando all'imputato la garanzia del contraddittorio, anche in relazione alla qualificazione giuridica del fatto (v.Cass. Sez. 6, n. 45807/2008, rv. 241754; Sez. 6, sent.n. 36323/2009, Riv.n. 244974; Sez. 2, sent. n. 14674/2010 Rv. 246922). Questa Corte ha quindi affermato il principio, condiviso da questo Collegio, che la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice è assicurata quando l'imputato abbia comunque avuto modo di interloquire sul tema della diversa qualificazione giuridica in una delle fasi del procedimento, e che la regola è rispettata qualunque sia la forma nella quale ciò sia avvenuto (v. Cass.Sez. 1, Sent. n. 9091/2010 Rv. 246494; Sez. 6, Sent.n. 10093/2012 Rv. 251961; Sez. 2, Sent.n. 32840/2012 Rv 253267;
Sez. 2, Sent.n. 26825 del 4.2.2013, non massimata). Nessun dubbio che, nella fattispecie, il contraddittorio si è ampiamente realizzato;
il mutamento del titolo del reato è intervenuto all'esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale è stata espletata anche una perizia e sono stati oggetto di contraddittorio tutti gli aspetti fattuali e di diritto del finanziamento in questione, e in sede d'appello l'imputato è stato il posto nella condizioni di contraddire la diversa qualificazione giuridica e di richiedere una specifica rivalutazione nel merito. Peraltro, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che, nella fattispecie, non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa, essendo stato posto a base della decisione un fatto tutt'altro che radicalmente trasformato rispetto a quello contenuto nell'imputazione e che, dunque, non si pone in rapporto di incompatibilità ovvero di eterogeneità rispetto all'imputazione. Sebbene non siano stati espressamente menzionati nel capo di imputazione gli "artifizi e raggiri", la condotta è infatti dettagliatamente descritta con espresso riferimento alle false indicazione nei bilanci e nelle scritture contabili per conseguire illegittimamente il finanziamento pubblico ("condotta che integra gli artifizi e raggiri costituiti anche dalla presentazione di false dichiarazioni di atti di notorietà, come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale" v.pagg.7 e 8 della sentenza impugnata).
2. Con il secondo motivo, il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altra norme giuridiche, nonché difetto di motivazione (fondandolo sull'asserita inversione logica nell'esame delle emergenze processuali) ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse;
e ciò non è consentito in questa sede. È il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, dopo attento esame della normativa applicabile nel caso di specie (v.pagg.
9-15 della sentenza impugnata) le risultanze confluenti nella ritenuta responsabilità in considerazione della condotta fraudolenta del DI dal momento che il fatto di aver rappresentato sin dall'inizio una situazione finanziaria non corrispondente alla realtà "aveva consentito alla società di potersi collocare utilmente nella graduatoria rispetto ad altre società che avevano analoghi requisiti".
Non va del resto dimenticato che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve (nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento".
La nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), che in ragione delle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 consente il riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" per la deduzione dei vizi di motivazione, riguarda anche gli atti a contenuto probatorio ed introduce un nuovo vizio definibile come "travisamento della prova" consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere di decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Cass. Sez. 2, 13994/2006; Sez. 2, 45256/2007 Rv.238515). Resta fermo, però, che è a carico del ricorrente l'onere di specifica indicazione e allegazione di tali atti, nonché di illustrazione della necessità del loro esame ai fini della decisione, ovvero, per il caso in cui l'esame sia stato compiuto, della manifesta illogicità o contraddittorietà del risultato raggiunto.
Nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè ad una doppia pronuncia di eguale segno;
e pertanto il vizio di "travisamento della prova", di cui alla lett. e) come modificato dalla L. n. 46 del 2006, può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, "non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice" (v. Cass. 4, sez. 4, sent. n. 19710/2009 Rv. 243636; Cass., n. 5223/07, Rv. 236130). E nel procedimento in questione, invero, l'argomento probatorio asseritamente travisato (ovvero la relazione peritale del dott. Carpentieri Ivano) lungi dall'essere stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, è stato oggetto di disamina sia nella sentenza di primo grado che nei motivi d'appello. Nella valutazione della fattispecie concreta è infine rimesso al giudice di merito stabilire se la condotta che si è risolta in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, ed avuto riguardo allo specifico quadro normativo di riferimento nella cui cornice il fatto si è realizzato, integri l'artificio di cui all'art. 640 bis c.p. e se da esso sia poi derivata l'induzione in errore di chi è chiamato a provvedere sulla richiesta di erogazione. Sul punto, la Corte d'Appello ha ampiamente e logicamente motivato sia in relazione agli artifici e all'induzione in errore, che in relazione alla pretesa inoffensività della condotta (v.pag.14 della sentenza impugnata); e contro tali valutazioni, dal motivo in esame, vengono formulate non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, non condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella sentenza impugnata, con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse. Per quanto riguarda, le deduzioni di cui alla memoria difensiva rilevasi infine che non è stata allegata alla memoria copia del provvedimento di archiviazione del procedimento amministrativo, bensì copia della missiva contenente la comunicazione del provvedimento in questione a firma dell'impiegato addetto, dalla quale non è dato desumere le ragioni dell'archiviazione, ne' le stesse sono state in alcun modo riportate e illustrate dal ricorrente in relazione ai motivi dedotti.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n. 186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013