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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA AR CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 18.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3195/2021
TRA
IE AR nata a [...] il [...], rappr.to e difeso dall'avv.
Francesca Basso, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 20
RICORRENTE
E
MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80234710582), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui elett.te domicilia in Napoli alla Via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione assegni familiari
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, deduceva: che con sentenza n. 1314/2018 questo Tribunale le riconosceva il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (ANF) determinato sulla base del reddito del nucleo familiare del solo genitore affidatario;
che nella richiamata sentenza il giudice condannava il Ministero della Difesa al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare fino alla data del deposito del ricorso;
di aver diritto all'erogazione del predetto beneficio anche per le successive annualità, con i medesimi criteri reddituali indicati in sentenza;
che il diritto alla corresponsione dell'ANF cessava al 31.07.2017 con il compimento della maggiore età anche della seconda figlia convivente;
che con sentenza n. 3481/2018 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra ella ricorrente e l'ex coniuge TO RO, percettore degli ANF, determinati dal convenuto Ministero della difesa in base alla posizione reddituale dell'ex coniuge.
1 Tanto premesso, chiedeva la riliquidazione degli ANF percepiti dal 01.07.2013 al
31.07.2017 tenendo conto della propria condizione reddituale e per l'effetto condannarsi il convenuto al pagamento della somma di euro 5988,46 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore somma dovuta per il ricalcolo degli assegni familiari percepiti dopo l'anno 2013. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il Ministero, il quale richiamando le vigenti direttive emanate in materia eccepiva l'infondatezza del ricorso. Evidenziava che gli ANF erano stati determinati sui redditi dichiarati dal sig. TO all'atto della domanda.
Precisava che la sentenza di separazione, che aveva stabilito come parametro reddituale di riferimento il reddito del genitore affidatario della prole, era successiva al periodo di erogazione degli ANF e che in ogni caso la detta riliquidazione poteva avvenire solo previa esibizione da parte della ricorrente di idonea certificazione dei redditi relativa agli anni di interesse. Riguardo agli arretrati, deduceva il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria previsto dalla legge 724/1994. In ogni caso eccepiva la prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 18.03.2025 la giudicante decideva la causa come da sentenza versata in atti.
*************
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Giova premettere che le allegazioni sono tra loro contraddittorie quanto ai profili fattuali dedotti. In particolare parte ricorrente dapprima deduce di azionare l'odierna domanda per il conseguimento degli ANF pro futuro non potendo la sentenza pubblicata n. 1314/2018 statuire pro futuro, successivamente e, anche nelle conclusioni, chiede somme pari ad euro 5988,46 relative al periodo dal 01.07.2013 al
31.07.2017 tenendo conto della propria condizione reddituale lasciando intendere, quindi, che l'oggetto del giudizio sia la prestazione già riconosciuta in precedenza peraltro non riconoscibile pro futuro così come dedotto dalla stessa parte ricorrente ma erroneamente calcolata.
Orbene il Ministero, costituendosi, fermo il riconoscimento delle somme previste dalla sentenza summenzionata, pacificamente versate, contesta la mancata produzione di documentazione reddituale da parte della ricorrente, comprovante il diritto alla riliquidazione della prestazione, essendo stato l'originario assegno parametrato sulla base del reddito del coniuge. Fermo, infatti, il diritto del genitore
2 convivente con i figli di dimostrare la propria condizione reddituale, certificata dall'Istituto, ai fini della parametrazione dell'assegno, in difetto, l'amministrazione datoriale ha provveduto ad erogare l'assegno in relazione al reddito (cfr. all. 2 prod. resistente) dichiarato dal coniuge che ha avanzato domanda di ANF (ancorché non affidatario della prole – così come è avvenuto nella specie).
Nell'odierno giudizio parte ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare, in quanto coniuge affidataria della prole, la consistenza del reddito del nucleo familiare;
sussistendo tale presupposto la giudice avrebbe potuto delibare sulla fondatezza della domanda verificando la presenza/assenza di errori da parte del Ministero convenuto nel computo dell'ammontare dell'assegno. In carenza di qualsivoglia allegazione e produzione documentale, sul punto manca un fatto costitutivo il cui onere grava in capo stesso alla parte, la domanda non può che essere respinta. Del tutto inammissibile è la richiesta consulenza che sarebbe stata, al riguardo, meramente esplorativa così come neutra è la statuizione contenuta nella precedente sentenza che ha affermato il condivisibile principio giuridico secondo cui il diritto al versamento degli ANF va riconosciuto, in caso di separazione, al coniuge affidatario della prole.
In tale sede, infatti, è pacifico che il Ministero abbia corrisposto gli ANF anche successivi alla pronuncia ciò che si richiede, di fatto, è il ricalcolo degli importi e, a tal fine, parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre ma anche provare la sussistenza dei presupposti reddituali a fondamento della domanda di riliquidazione nella specie del tutto assenti.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite considerato l'oggetto del giudizio e la controvertibilità delle questioni sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Santa Maria Capua Vetere, 18 marzo 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA AR CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 18.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3195/2021
TRA
IE AR nata a [...] il [...], rappr.to e difeso dall'avv.
Francesca Basso, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 20
RICORRENTE
E
MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80234710582), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui elett.te domicilia in Napoli alla Via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione assegni familiari
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, deduceva: che con sentenza n. 1314/2018 questo Tribunale le riconosceva il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (ANF) determinato sulla base del reddito del nucleo familiare del solo genitore affidatario;
che nella richiamata sentenza il giudice condannava il Ministero della Difesa al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare fino alla data del deposito del ricorso;
di aver diritto all'erogazione del predetto beneficio anche per le successive annualità, con i medesimi criteri reddituali indicati in sentenza;
che il diritto alla corresponsione dell'ANF cessava al 31.07.2017 con il compimento della maggiore età anche della seconda figlia convivente;
che con sentenza n. 3481/2018 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra ella ricorrente e l'ex coniuge TO RO, percettore degli ANF, determinati dal convenuto Ministero della difesa in base alla posizione reddituale dell'ex coniuge.
1 Tanto premesso, chiedeva la riliquidazione degli ANF percepiti dal 01.07.2013 al
31.07.2017 tenendo conto della propria condizione reddituale e per l'effetto condannarsi il convenuto al pagamento della somma di euro 5988,46 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore somma dovuta per il ricalcolo degli assegni familiari percepiti dopo l'anno 2013. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il Ministero, il quale richiamando le vigenti direttive emanate in materia eccepiva l'infondatezza del ricorso. Evidenziava che gli ANF erano stati determinati sui redditi dichiarati dal sig. TO all'atto della domanda.
Precisava che la sentenza di separazione, che aveva stabilito come parametro reddituale di riferimento il reddito del genitore affidatario della prole, era successiva al periodo di erogazione degli ANF e che in ogni caso la detta riliquidazione poteva avvenire solo previa esibizione da parte della ricorrente di idonea certificazione dei redditi relativa agli anni di interesse. Riguardo agli arretrati, deduceva il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria previsto dalla legge 724/1994. In ogni caso eccepiva la prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 18.03.2025 la giudicante decideva la causa come da sentenza versata in atti.
*************
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Giova premettere che le allegazioni sono tra loro contraddittorie quanto ai profili fattuali dedotti. In particolare parte ricorrente dapprima deduce di azionare l'odierna domanda per il conseguimento degli ANF pro futuro non potendo la sentenza pubblicata n. 1314/2018 statuire pro futuro, successivamente e, anche nelle conclusioni, chiede somme pari ad euro 5988,46 relative al periodo dal 01.07.2013 al
31.07.2017 tenendo conto della propria condizione reddituale lasciando intendere, quindi, che l'oggetto del giudizio sia la prestazione già riconosciuta in precedenza peraltro non riconoscibile pro futuro così come dedotto dalla stessa parte ricorrente ma erroneamente calcolata.
Orbene il Ministero, costituendosi, fermo il riconoscimento delle somme previste dalla sentenza summenzionata, pacificamente versate, contesta la mancata produzione di documentazione reddituale da parte della ricorrente, comprovante il diritto alla riliquidazione della prestazione, essendo stato l'originario assegno parametrato sulla base del reddito del coniuge. Fermo, infatti, il diritto del genitore
2 convivente con i figli di dimostrare la propria condizione reddituale, certificata dall'Istituto, ai fini della parametrazione dell'assegno, in difetto, l'amministrazione datoriale ha provveduto ad erogare l'assegno in relazione al reddito (cfr. all. 2 prod. resistente) dichiarato dal coniuge che ha avanzato domanda di ANF (ancorché non affidatario della prole – così come è avvenuto nella specie).
Nell'odierno giudizio parte ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare, in quanto coniuge affidataria della prole, la consistenza del reddito del nucleo familiare;
sussistendo tale presupposto la giudice avrebbe potuto delibare sulla fondatezza della domanda verificando la presenza/assenza di errori da parte del Ministero convenuto nel computo dell'ammontare dell'assegno. In carenza di qualsivoglia allegazione e produzione documentale, sul punto manca un fatto costitutivo il cui onere grava in capo stesso alla parte, la domanda non può che essere respinta. Del tutto inammissibile è la richiesta consulenza che sarebbe stata, al riguardo, meramente esplorativa così come neutra è la statuizione contenuta nella precedente sentenza che ha affermato il condivisibile principio giuridico secondo cui il diritto al versamento degli ANF va riconosciuto, in caso di separazione, al coniuge affidatario della prole.
In tale sede, infatti, è pacifico che il Ministero abbia corrisposto gli ANF anche successivi alla pronuncia ciò che si richiede, di fatto, è il ricalcolo degli importi e, a tal fine, parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre ma anche provare la sussistenza dei presupposti reddituali a fondamento della domanda di riliquidazione nella specie del tutto assenti.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite considerato l'oggetto del giudizio e la controvertibilità delle questioni sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Santa Maria Capua Vetere, 18 marzo 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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