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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/07/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. R.G. 647/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 647/2025 -V.G. promossa da:
, nata a [...], l' 8/09/1980 (C.F.: , residente Parte_1 C.F._1 in Foce di Sassa (AQ), Via S. Martino n. 6, elettivamente domiciliata in L'Aquila , Via Guglielmo
Marconi n. 2, presso lo studio del difensore Avv. Carla Di Stefano, giusta procura in atti;
E
, nato a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in L'Aquila,
Via Guglielmo Marconi n. 2, presso lo studio del difensore Avv. Carla Di Stefano, giusta procura in atti;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto a ruolo in data 5.5.2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ), il 09.06.2007, dalla cui unione matrimoniale è nato il figlio il 26.6.2008 (dunque minorenne), Per_1 chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Esponevano che, a seguito di istanza congiunta, l'intestato Tribunale omologava la loro separazione personale con decreto dell'8-30/06.2022, cron. n. 3454/2022, reso nel procedimento R.G.N. 691/2022. 3. Dichiaravano di separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale non si era ricostruita tra loro né la comunione materiale, né quella spirituale.
4. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 25.6.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
5. La domanda va accolta nei termini di cui all'accordo congiunto. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con decreto di omologazione del Tribunale di L'Aquila dell'8-30/06.2022, cron. n.
3454/2022- R.G.N. 691/2022).
6. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis. 4 c.p.c., si osserva che il minore non è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse di Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto in L'Aquila (AQ) in data 09.06.2007, Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 2, Parte II, Serie B, anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. dispone l'affidamento congiunto del figlio e il genitore collocatario sarà la madre;
Per_2
3. dispone che la casa coniugale, di proprietà dei genitori del , tornerà Parte_2 nella disponibilità di quest'ultimo, con tutti gli arredi ivi esistenti, mentre la madre ed il figlio trasferiranno la residenza in di Tornimparte (AQ), in Via San Tommaso n. 13; Parte_3
4. dispone che il padre, eserciterà il diritto-dovere di visita per come segue: Per_2
- i fine settimana, alternativamente, dal sabato alla domenica sera e due pomeriggi a settimana, compatibilmente con gli impegni di studio e ricreativi del ragazzo, che vengono indicati nel martedì e nel giovedì;
- durante le vacanze natalizie il ragazzo sarà alternativamente negli anni con il padre e con la madre per una settimana;
precisamente trascorrerà con un genitore, per il corrente anno sarà con la madre, il periodo dal 23 al 29 dicembre, con possibilità, però, per l'altro genitore, di trascorrere con il figlio o la Vigilia di Natale o il Natale;
con l'altro genitore trascorrerà il periodo dal 30 dicembre al 5 gennaio;
in considerazione dell'età del ragazzo i genitori lo lasceranno libero di organizzarsi come meglio riterrà per la sera del 31 dicembre;
durante le vacanze di Pasqua, alternativamente, il figlio sarà con il padre o il sabato e la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ed il martedì; quattordici giorni di permanenza, anche divisibili in due settimane non consecutive, durante il periodo estivo, con data da concordarsi di volta in volta e da comunicare un mese prima;
5. dispone che il Sig. verserà mensilmente, a titolo di assegno per il mantenimento Parte_2 del figlio, la somma di € 700,00, entro il 30 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat e rimborserà il 50% delle spese straordinarie intendendosi per esse solo le seguenti: gite di istruzione ed attività comunque afferenti l'istituto frequentato ed eventuali ripetizioni private che si rendessero necessarie;
per tali spese non ci sarà bisogno di un preventivo consenso nel mentre invece i genitori dovranno concordare le future ed eventuali spese attinenti le scelte universitarie del ragazzo ad eccezione della tassa di iscrizione e dei libri cui il padre e la madre concorreranno nella misura del 50% senza consenso preventivo;
vengono considerate spese straordinarie rimborsabili al 50% anche quelle per i viaggi all'estero trascorse autonomamente dal ragazzo, senza i genitori ma dagli stessi preventivamente autorizzate;
saranno rimborsabili nella misura del 50% le spese mediche specialistiche, concordate, non mutualizzate;
6. dispone che le detrazioni per il figlio seguiteranno ad essere richieste dalla ricorrente
[...]
; Parte_1
7. prende atto che coniugi si impegnano a comunicare all'altro ogni variazione di domicilio e/o residenza;
8. prende atto che i coniugi sin da ora si danno reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio del figlio;
9. prende atto che i coniugi rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento e si danno reciproca liberatoria di aver già provveduto alla divisione degli effetti personali e dei beni mobili comuni, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila il 3 luglio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 647/2025 -V.G. promossa da:
, nata a [...], l' 8/09/1980 (C.F.: , residente Parte_1 C.F._1 in Foce di Sassa (AQ), Via S. Martino n. 6, elettivamente domiciliata in L'Aquila , Via Guglielmo
Marconi n. 2, presso lo studio del difensore Avv. Carla Di Stefano, giusta procura in atti;
E
, nato a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in L'Aquila,
Via Guglielmo Marconi n. 2, presso lo studio del difensore Avv. Carla Di Stefano, giusta procura in atti;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto a ruolo in data 5.5.2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ), il 09.06.2007, dalla cui unione matrimoniale è nato il figlio il 26.6.2008 (dunque minorenne), Per_1 chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Esponevano che, a seguito di istanza congiunta, l'intestato Tribunale omologava la loro separazione personale con decreto dell'8-30/06.2022, cron. n. 3454/2022, reso nel procedimento R.G.N. 691/2022. 3. Dichiaravano di separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale non si era ricostruita tra loro né la comunione materiale, né quella spirituale.
4. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 25.6.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
5. La domanda va accolta nei termini di cui all'accordo congiunto. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con decreto di omologazione del Tribunale di L'Aquila dell'8-30/06.2022, cron. n.
3454/2022- R.G.N. 691/2022).
6. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis. 4 c.p.c., si osserva che il minore non è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse di Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto in L'Aquila (AQ) in data 09.06.2007, Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 2, Parte II, Serie B, anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. dispone l'affidamento congiunto del figlio e il genitore collocatario sarà la madre;
Per_2
3. dispone che la casa coniugale, di proprietà dei genitori del , tornerà Parte_2 nella disponibilità di quest'ultimo, con tutti gli arredi ivi esistenti, mentre la madre ed il figlio trasferiranno la residenza in di Tornimparte (AQ), in Via San Tommaso n. 13; Parte_3
4. dispone che il padre, eserciterà il diritto-dovere di visita per come segue: Per_2
- i fine settimana, alternativamente, dal sabato alla domenica sera e due pomeriggi a settimana, compatibilmente con gli impegni di studio e ricreativi del ragazzo, che vengono indicati nel martedì e nel giovedì;
- durante le vacanze natalizie il ragazzo sarà alternativamente negli anni con il padre e con la madre per una settimana;
precisamente trascorrerà con un genitore, per il corrente anno sarà con la madre, il periodo dal 23 al 29 dicembre, con possibilità, però, per l'altro genitore, di trascorrere con il figlio o la Vigilia di Natale o il Natale;
con l'altro genitore trascorrerà il periodo dal 30 dicembre al 5 gennaio;
in considerazione dell'età del ragazzo i genitori lo lasceranno libero di organizzarsi come meglio riterrà per la sera del 31 dicembre;
durante le vacanze di Pasqua, alternativamente, il figlio sarà con il padre o il sabato e la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ed il martedì; quattordici giorni di permanenza, anche divisibili in due settimane non consecutive, durante il periodo estivo, con data da concordarsi di volta in volta e da comunicare un mese prima;
5. dispone che il Sig. verserà mensilmente, a titolo di assegno per il mantenimento Parte_2 del figlio, la somma di € 700,00, entro il 30 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat e rimborserà il 50% delle spese straordinarie intendendosi per esse solo le seguenti: gite di istruzione ed attività comunque afferenti l'istituto frequentato ed eventuali ripetizioni private che si rendessero necessarie;
per tali spese non ci sarà bisogno di un preventivo consenso nel mentre invece i genitori dovranno concordare le future ed eventuali spese attinenti le scelte universitarie del ragazzo ad eccezione della tassa di iscrizione e dei libri cui il padre e la madre concorreranno nella misura del 50% senza consenso preventivo;
vengono considerate spese straordinarie rimborsabili al 50% anche quelle per i viaggi all'estero trascorse autonomamente dal ragazzo, senza i genitori ma dagli stessi preventivamente autorizzate;
saranno rimborsabili nella misura del 50% le spese mediche specialistiche, concordate, non mutualizzate;
6. dispone che le detrazioni per il figlio seguiteranno ad essere richieste dalla ricorrente
[...]
; Parte_1
7. prende atto che coniugi si impegnano a comunicare all'altro ogni variazione di domicilio e/o residenza;
8. prende atto che i coniugi sin da ora si danno reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio del figlio;
9. prende atto che i coniugi rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento e si danno reciproca liberatoria di aver già provveduto alla divisione degli effetti personali e dei beni mobili comuni, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila il 3 luglio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli