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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/06/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1483/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 5/06/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1483/2023 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Izzo Giuseppe, Avv. Antimo Parte_1
Buonamano e dall' avv. Fausto Fusco, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
[...]
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari dr.sse BO MI e Luppi AR RA
E CONTRO
, in persona del dirigente pro tempore Controparte_2 domiciliato presso l'avvocatura di Stato di Roma, rappresentato e difeso dalla Dirigente scolastica Antonietta De Luca
-resistente-
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro avente ad oggetto: Restituzione somme – risarcimento del danno dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e art. 429, comma I,
c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi anche di questo Tribunale, così come previsto dagli artt. 132 n. 4)
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; in senso conforme da ultimo Cass. n. 25509/2014 e Cass. n. 27953/2018).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la condanna delle parti convenute alla restituzione della somma di €635,14 a titolo di indebito oggettivo nonché la condanna al risarcimento del danno subito dal ricorrente, conseguente ai danni patrimoniali e non patrimoniali della somma di €4.000,00 oltre rivalutazione monetaria fino alla pronuncia ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo – è parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
3. Sulla restituzione delle somme trattenute a titolo di sanzione disciplinare
Dalla documentazione agli atti emerge pacificamente:
-che il ricorrente è stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 15 comminata con provvedimento
Prot. n. 3218/Ris emesso dall' in data 05 aprile Controparte_3
2016 (cfr doc n. 5 all.to sub ricorso);
-che, in esito alla predetta sanzione, l'amministrazione convenuta procedeva alla decurtazione dello stipendio nei confronti del ricorrente per complessivi €635,14 (cfr. cedolini paga all.ti nn. 7 e 8);
-che, il Tribunale di Latina con sentenza n. 1563/2020 passata in giudicato ha dichiarato la
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro illegittimità, per difetto di proporzione, della predetta sanzione disciplinare.
3.1 Ebbene, in esito alla statuizione giudiziale che ha annullato la sanzione disciplinare in oggetto è venuto meno, definitivamente, il titolo in virtù del quale l'amministrazione convenuta ha effettuato la decurtazione sullo stipendio del ricorrente che, pertanto, risulta indebitamente trattenuta.
Sul punto tiene il Tribunale ad osservare che il si è costituito in giudizio con una CP_1
memoria del tutto incoferente avendo insistito nella legittimità della sanzione conservativa comminata, nonstante essa fosse stata annullata addirittura con sentenza del 2020 passata in giudicato.
L'amministrazione resistente deve pertanto essere condanna alla restituzione dell'importo di €635,14 oltre agli accessori dalla data della comminazione della sanzione disciplinare.
4. Sul risarcimento del danno
Parte ricorrente deduce che a seguito della sanzione ingiustamente inflitta nei suoi confronti ha maturato un profondo stato depressivo, riportando gravi danni fisici e morali, come attestati dalla certificazione medica allegata al ricorso.
Ha inoltre dedotto di aver patito - in conseguenza della “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a 15 giorni” - una lesione della propria reputazione.
Ciò posto la domanda non merita accolgimento.
4.1 Ed invero, è inutile ricordare che l'attore ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte.
Quanto agli asseriti danni fisici e morali subiti dal ricorrente essi risultano genericamente dedotti e soprattutto non dimostrati.
La circostanza infatti che il ricorrente abbia depositato un solo certificato medico (cfr. doc
6) attestante un generico stato depressivo, fa ragionevolmente presumere la sussitenza di una condizione di salute di natura transeunte e transitoria, priva dei presupposti tipici e necessari idonei a ritenere l'insorgenza della patologia quale conseguenza eziologicamente derivata dalla condotta datoriale denunziata.
Le stesse considerazioni valgono per l'asserito danno alla reputazione dedotto in termini totalmenti generici.
Sul punto la Cassazione – con orientmento che qui si condivide- ha chiarito che “in tema di responsabilità civile, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni” (cfr. Cass. 9385/18;Cass. sez. III, sent. 26.10.2017, n. 25420).
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale non integrata la prova del pregiudizio sofferto, non avendo il ricorrente neppure allegato, con un minimo di specificità, quale fosse il pregiudizio di cui sarebbe rimasto vittima in esito alla comminazione della sanzione conservativa.
5. Le spese processuali stante la reciproca soccombenza possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso condanna il Controparte_1 alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo di €635,14 per i titoli di cui in motivazione, oltre agli accessori dalla data della comminazione della sanzione disciplinare;
2. rigetta per il resto la domanda;
3. spese compensate
Latina, 6/06/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 5/06/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1483/2023 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Izzo Giuseppe, Avv. Antimo Parte_1
Buonamano e dall' avv. Fausto Fusco, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
[...]
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari dr.sse BO MI e Luppi AR RA
E CONTRO
, in persona del dirigente pro tempore Controparte_2 domiciliato presso l'avvocatura di Stato di Roma, rappresentato e difeso dalla Dirigente scolastica Antonietta De Luca
-resistente-
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro avente ad oggetto: Restituzione somme – risarcimento del danno dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e art. 429, comma I,
c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi anche di questo Tribunale, così come previsto dagli artt. 132 n. 4)
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; in senso conforme da ultimo Cass. n. 25509/2014 e Cass. n. 27953/2018).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la condanna delle parti convenute alla restituzione della somma di €635,14 a titolo di indebito oggettivo nonché la condanna al risarcimento del danno subito dal ricorrente, conseguente ai danni patrimoniali e non patrimoniali della somma di €4.000,00 oltre rivalutazione monetaria fino alla pronuncia ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo – è parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
3. Sulla restituzione delle somme trattenute a titolo di sanzione disciplinare
Dalla documentazione agli atti emerge pacificamente:
-che il ricorrente è stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 15 comminata con provvedimento
Prot. n. 3218/Ris emesso dall' in data 05 aprile Controparte_3
2016 (cfr doc n. 5 all.to sub ricorso);
-che, in esito alla predetta sanzione, l'amministrazione convenuta procedeva alla decurtazione dello stipendio nei confronti del ricorrente per complessivi €635,14 (cfr. cedolini paga all.ti nn. 7 e 8);
-che, il Tribunale di Latina con sentenza n. 1563/2020 passata in giudicato ha dichiarato la
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro illegittimità, per difetto di proporzione, della predetta sanzione disciplinare.
3.1 Ebbene, in esito alla statuizione giudiziale che ha annullato la sanzione disciplinare in oggetto è venuto meno, definitivamente, il titolo in virtù del quale l'amministrazione convenuta ha effettuato la decurtazione sullo stipendio del ricorrente che, pertanto, risulta indebitamente trattenuta.
Sul punto tiene il Tribunale ad osservare che il si è costituito in giudizio con una CP_1
memoria del tutto incoferente avendo insistito nella legittimità della sanzione conservativa comminata, nonstante essa fosse stata annullata addirittura con sentenza del 2020 passata in giudicato.
L'amministrazione resistente deve pertanto essere condanna alla restituzione dell'importo di €635,14 oltre agli accessori dalla data della comminazione della sanzione disciplinare.
4. Sul risarcimento del danno
Parte ricorrente deduce che a seguito della sanzione ingiustamente inflitta nei suoi confronti ha maturato un profondo stato depressivo, riportando gravi danni fisici e morali, come attestati dalla certificazione medica allegata al ricorso.
Ha inoltre dedotto di aver patito - in conseguenza della “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a 15 giorni” - una lesione della propria reputazione.
Ciò posto la domanda non merita accolgimento.
4.1 Ed invero, è inutile ricordare che l'attore ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte.
Quanto agli asseriti danni fisici e morali subiti dal ricorrente essi risultano genericamente dedotti e soprattutto non dimostrati.
La circostanza infatti che il ricorrente abbia depositato un solo certificato medico (cfr. doc
6) attestante un generico stato depressivo, fa ragionevolmente presumere la sussitenza di una condizione di salute di natura transeunte e transitoria, priva dei presupposti tipici e necessari idonei a ritenere l'insorgenza della patologia quale conseguenza eziologicamente derivata dalla condotta datoriale denunziata.
Le stesse considerazioni valgono per l'asserito danno alla reputazione dedotto in termini totalmenti generici.
Sul punto la Cassazione – con orientmento che qui si condivide- ha chiarito che “in tema di responsabilità civile, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni” (cfr. Cass. 9385/18;Cass. sez. III, sent. 26.10.2017, n. 25420).
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale non integrata la prova del pregiudizio sofferto, non avendo il ricorrente neppure allegato, con un minimo di specificità, quale fosse il pregiudizio di cui sarebbe rimasto vittima in esito alla comminazione della sanzione conservativa.
5. Le spese processuali stante la reciproca soccombenza possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso condanna il Controparte_1 alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo di €635,14 per i titoli di cui in motivazione, oltre agli accessori dalla data della comminazione della sanzione disciplinare;
2. rigetta per il resto la domanda;
3. spese compensate
Latina, 6/06/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro