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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 445/2019 R.G. vertente
TRA
RGF della società Parte_1 Parte_2
(p.iva ), nonché del socio accomandatario sig.ra (c.f.
[...] CP_1 P.IVA_1 CP_2
, in persona del curatore fallimentare avv. (c.f. C.F._1 CP_3
), autorizzato con provvedimento reso in data 30.11.2018 dal Giudice C.F._2
Delegato, dott.ssa Song Damiani, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Natale ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in Catanzaro, via Spasari Galleria Mancuso;
- attore –
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_4 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Massimo
Alessandro Gualtieri e Aurora Gualtieri ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Soverato (CZ), via Mons. Carlo Amirante, 35.
- convenuta –
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13.09.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_3
(sentenza n. 4/2018 del 18.01.2018, Tribunale di
[...] CP_1
Catanzaro) ha convenuto in giudizio la al fine di far accertare e dichiarare, ai sensi Controparte_4
1 degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., l'inefficacia del pagamento effettuato dalla società
[...]
a mezzo assegno circolare, in favore della Parte_2 Controparte_4
La Curatela ha, altresì, chiesto di condannare la alla restituzione, in favore Controparte_4
della stessa parte attrice, della suddetta somma, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del versamento sino al soddisfo.
A fondamento della domanda, il attore ha dedotto che il suddetto assegno circolare Parte_1
del 04.07.2017, n. 8202965741-09, dell'importo di € 10.000,00, sarebbe scaturito dalla fattura 227 del 14.09.2009 per fornitura merci, evidenziando che la nelle osservazioni allo stato Controparte_4
passivo del 2.05.2018 relative al fallimento nr. 4/2018, ha precisato di aver ricevuto dalla società di . la somma di € 10.000,00, a mezzo assegno Parte_2 Parte_2 CP_1
circolare, nonché la somma di € 2.000,00 in danaro contante, in data 26.09.2017.
Il LL ha, inoltre, ha evidenziato come la società convenuta, al momento del ricevimento dell'assegno, fosse perfettamente a conoscenza dello stato di insolvenza della società fallita, essendo proprio essa il creditore richiedente il fallimento della Parte_2
. e che tale pagamento è stato accettato dalla pur nella Parte_2 CP_1 Controparte_4
consapevolezza della grave menomazione che lo stesso avrebbe comportato alla garanzia generica, di cui all'art. 2740 cod. civ.
Pertanto, deducendo di aver fornito prova documentale: 1) della esistenza di ragioni creditorie antecedenti al pagamento (riscontrabili dall'accertamento effettuato attraverso lo stato passivo); 2) della circostanza che la società fosse perfettamente a conoscenza dello stato di Controparte_4
insolvenza della società fallita;
3) e, ancora, della grave menomazione che quel pagamento avrebbe comportato alla garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ. (eventus damni), ha così concluso:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare l'inefficacia e per l'effetto e dichiarare revocato, ex art, 2901 C.C., il pagamento per
l'importo di € 10.000,00 effettuato dalla sas. in Parte_2
favore della per i motivi evidenziati in premessa e, per l'effetto, condannare la CP_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Soverato Corso CP_4
Umberto I° nr. 249, alla restituzione, in favore del attore, della suddetta somma, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del versamento sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con comparsa di costituzione depositata tardivamente il giorno della prima udienza (data udienza 3.5.2019), si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità e/o Controparte_4
l'improponibilità dell'azione revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c., trattandosi di debito scaduto, in applicazione di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2901 c.c.. Nel merito, ha chiesto il rigetto
2 dell'avversa domanda per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto, con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre oneri accessori.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.09.2024, celebrata secondo modalità cartolare, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione, proposta da parte convenuta, di inammissibilità della domanda in virtù del terzo comma dell'art. 2901 c.c., ai sensi del quale “Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”.
Premesso che il principio della non revocabilità dell'adempimento di un debito scaduto si riferisce esclusivamente all'adempimento in senso tecnico (Cass. 12123/90) e non trova applicazione rispetto alla stipula di un atto di transazione (Cass. Civ. n. 2017/1971 in Giust. Civ.
1971, 1584; Cass. Civ. 1180/63 in Giust. Civ. 1963, 1531) giacché la stipula della transazione si fonda sulla libera determinazione del debitore (cfr. Trib. Firenze, n. 3379/2016), giova altresì evidenziare che l'eventuale esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, rispetto ai quali la parte odierna convenuta è decaduta poiché costituitasi in giudizio in violazione del termine di cui all'art. 166 c.p.c. ed incorsa nelle decadenze di cui all'art. 167, co. 2, c.p.c. (v. Cass. Civ. n. 30219/2019; Cass. Civ. n. 16793/2015;
Corte App. Cagliari, n. 195/2019).
Ed invero l'odierna convenuta si è costituita in giudizio il 3.5.2019 a fronte della citazione in giudizio per l'udienza del 30.4.2019, essendole dunque preclusa la possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
3. Nel merito la domanda di revocatoria proposta dal LL Parte_2
di . è infondata e non merita accoglimento.
[...] Parte_2 CP_1
Il curatore ha agito esercitando l'azione revocatoria ordinaria, non fallimentare, a tutela dei creditori sociali e dei creditori personali dei soci.
Come noto, l'art. 66 l. fall. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica, assoggettandola agli stessi presupposti di cui all'art. 2901 c.c..
Ed invero, l'art. 66, comma 1, l. fall. prevede espressamente che “il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ex 66 l. fall., la quale, pur nella particolarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura
3 concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c..
Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (se non nei termini in cui gli stessi vanno verificati) a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (Cass. 36033/21).
Ciò posto, si osserva che i presupposti necessari per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901
c.c. sono:
1. l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria e debitore;
nel caso di azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, esso coincide con i crediti ammessi al passivo fallimentare;
la legittimazione del curatore all'esperimento dell'azione revocatoria è, infatti, sostitutiva di quella dei creditori (Cass. Civ. n. 11763/2006).
2. l'effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
3. la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni);
4. in ipotesi di atto oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo (partecipatio fraudis);
5. la dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito (consilium fraudis).
Per orientamento giurisprudenziale del tutto costante, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (ex multis, Cass. civ., sez. II,
18/07/2008, n. 20002; Cass. civ, sez. II, 06/06/2011, n. 12235).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, poi, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
ne consegue che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 19 luglio
2018, n. 19207). Sennonché, in relazione al presupposto oggettivo dell'eventus damni, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “il curatore fallimentare che intenda promuovere
l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, costituite da: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento
4 dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni”
(Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 36033 del 22/11/2021).
Sulla stessa linea Cass., 31 ottobre 2008, n. 26331, nonché Cass., 12 aprile 2013, n. 8931, la quale identifica, da un lato, nel fatto che il curatore fallimentare rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, nel principio di prossimità della prova, i fondamenti della inapplicabilità, se agisce ex art. 2901 c.c. il fallimento, della regola per cui, a seguito dell'allegazione da parte del creditore di circostanze integranti eventus damni, è il debitore ad essere onerato a dimostrare che l'atto di cui si chiede la revoca non ha effetti pregiudizievoli in quanto il residuo patrimonio è sufficiente a soddisfare le ragioni di controparte (motivazione ripresa da ultimo da Cass., 31 gennaio 2018, n. 2336).
In senso conforme si era del resto già espressa in precedenza la Corte di Cassazione (sentenza n. 9092/1998) la quale ebbe modo di precisare che il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare, a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, quale era la consistenza dei loro crediti, quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, consentendo soltanto la acquisizione di tali dati di verificare in concreto l'effettivo pregiudizio delle ragioni dei creditori. Lo stesso principio è stato ribadito dalla Cassazione con la recente sentenza n. 18847/2012 la quale ha precisato che il curatore è tenuto a provare che i crediti dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo erano già sorti al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole. Tali crediti determinano, poi, gli ulteriori oneri probatori in ordine, da un lato, alla loro consistenza e, dall'altro, in ordine alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole. Infatti, soltanto l'acquisizione di tali dati consente di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori. Invero, la legittimazione del curatore del fallimento e la possibilità che dei risultati dell'azione vengano a beneficiare anche i creditori successivi al compimento dell'atto pregiudizievole non mutano le condizioni dell'azione quali sono definite
5 dall'art. 2901 c.c. che, salvo il caso della dolosa preordinazione, richiede, tra le altre, l'anteriorità del credito pregiudicato rispetto all'atto pregiudizievole.
Sul versante processuale, i requisiti esposti devono essere provati dal curatore, onerato di dimostrare, in particolare, la sussistenza, tra quelle ammesse allo stato passivo, di ragioni creditorie insoddisfatte al momento del compimento dell'atto di disposizione e la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore successivamente a tale atto (Cass. civ., n. 18847/2012).
Venendo alla fattispecie al vaglio del Tribunale, deve sottolinearsi che manca in atti l'allegazione specifica, prima ancora che la prova, delle circostanze anzidette.
Il curatore, infatti, ha focalizzato le proprie argomentazioni sulla consapevolezza in capo alla società convenuta del pregiudizio per il ceto creditorio, ma non ha fornito, a monte, prova sufficiente circa la sussistenza di un pregiudizio subito da quest'ultimo a seguito dell'incasso dell'assegno. Invero, il curatore ha solamente dimostrato la sussistenza del requisito relativo alla consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, come richiesto dall'orientamento di legittimità sopra richiamato, depositando lo stato passivo del fallimento attore.
Manca invece ogni deduzione in merito alle esposizioni della società in epoca anteriore ovvero coeva all'atto dispositivo pregiudizievole e alla consistenza del patrimonio della società alla data dell'atto in esame, nonché ogni indicazione relativa a quali crediti, poi ammessi al passivo, fossero già sorti a tale data. In proposito avrebbe dovuto compiere una ricostruzione temporale delle singole posizioni di credito per poter delineare in maniera netta quelle originate prima dell'atto di disposizione patrimoniale;
Al contrario il LL attore si è limitato ad allegare genericamente che “la al momento del ricevimento dell'assegno, era perfettamente a conoscenza Controparte_4
dello stato di insolvenza della società fallita, essendo proprio essa il creditore Controparte_4
Co richiedente il fallimento della Nettuno Wind&Sile Charter di ID Marta&C. (v. atto di citazione p.2).
Inoltre, come osservato dalla più recente giurisprudenza di merito, la curatela avrebbe dovuto comparare l'atto di disposizione patrimoniale impugnato rispetto al complessivo compendio fallimentare da liquidare. In assenza di tale confronto non è ragionevole sostenere che tale atto abbia mutato la consistenza complessiva del compendio fallimentare (v. in questi termini Trib.
Cassino n. 1506/2024).
In altri termini, dagli elementi offerti dal fallimento attore non è possibile procedere alla valutazione della consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito e della anteriorità delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole del
6 04.07.2017 con conseguente impossibilità di considerare il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Né, del resto, il fallimento attore ha fatto riferimento al requisito della dolosa preordinazione dell'atto dispositivo.
In conclusione, la mancanza di una specifica e dettagliata allegazione, da parte della
[...]
, della consistenza dei crediti alla data dell'atto dispositivo, o della dolosa Parte_3
preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori, non può che comportare il rigetto della domanda revocatoria.
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, la domanda deve essere rigettata per carenza di allegazione e prova in merito all'esistenza dell'eventus damni, ritenendosi superflua ogni ulteriore considerazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della causa e nei valori medi, con una riduzione del 50% con riferimento alla sola fase istruttoria, essendo essa consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.; quanto al valore, si rammenta che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 3697 del
13/02/2020), per cui nello scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00).
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta la domanda di revocatoria avanzata dal Parte_3
.
[...] CP_1
2. condanna l'attore Parte_3
in persona del curatore p.t., al pagamento in favore di in persona CP_1 Controparte_4
del rappresentane p.t., delle spese di giudizio, che liquida in 4.237,00 euro, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 18 febbraio 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Francesca Iuliano,
M.O.T. nominata con D.M. del 22.10.2024.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 445/2019 R.G. vertente
TRA
RGF della società Parte_1 Parte_2
(p.iva ), nonché del socio accomandatario sig.ra (c.f.
[...] CP_1 P.IVA_1 CP_2
, in persona del curatore fallimentare avv. (c.f. C.F._1 CP_3
), autorizzato con provvedimento reso in data 30.11.2018 dal Giudice C.F._2
Delegato, dott.ssa Song Damiani, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Natale ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in Catanzaro, via Spasari Galleria Mancuso;
- attore –
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_4 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Massimo
Alessandro Gualtieri e Aurora Gualtieri ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Soverato (CZ), via Mons. Carlo Amirante, 35.
- convenuta –
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13.09.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_3
(sentenza n. 4/2018 del 18.01.2018, Tribunale di
[...] CP_1
Catanzaro) ha convenuto in giudizio la al fine di far accertare e dichiarare, ai sensi Controparte_4
1 degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., l'inefficacia del pagamento effettuato dalla società
[...]
a mezzo assegno circolare, in favore della Parte_2 Controparte_4
La Curatela ha, altresì, chiesto di condannare la alla restituzione, in favore Controparte_4
della stessa parte attrice, della suddetta somma, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del versamento sino al soddisfo.
A fondamento della domanda, il attore ha dedotto che il suddetto assegno circolare Parte_1
del 04.07.2017, n. 8202965741-09, dell'importo di € 10.000,00, sarebbe scaturito dalla fattura 227 del 14.09.2009 per fornitura merci, evidenziando che la nelle osservazioni allo stato Controparte_4
passivo del 2.05.2018 relative al fallimento nr. 4/2018, ha precisato di aver ricevuto dalla società di . la somma di € 10.000,00, a mezzo assegno Parte_2 Parte_2 CP_1
circolare, nonché la somma di € 2.000,00 in danaro contante, in data 26.09.2017.
Il LL ha, inoltre, ha evidenziato come la società convenuta, al momento del ricevimento dell'assegno, fosse perfettamente a conoscenza dello stato di insolvenza della società fallita, essendo proprio essa il creditore richiedente il fallimento della Parte_2
. e che tale pagamento è stato accettato dalla pur nella Parte_2 CP_1 Controparte_4
consapevolezza della grave menomazione che lo stesso avrebbe comportato alla garanzia generica, di cui all'art. 2740 cod. civ.
Pertanto, deducendo di aver fornito prova documentale: 1) della esistenza di ragioni creditorie antecedenti al pagamento (riscontrabili dall'accertamento effettuato attraverso lo stato passivo); 2) della circostanza che la società fosse perfettamente a conoscenza dello stato di Controparte_4
insolvenza della società fallita;
3) e, ancora, della grave menomazione che quel pagamento avrebbe comportato alla garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ. (eventus damni), ha così concluso:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare l'inefficacia e per l'effetto e dichiarare revocato, ex art, 2901 C.C., il pagamento per
l'importo di € 10.000,00 effettuato dalla sas. in Parte_2
favore della per i motivi evidenziati in premessa e, per l'effetto, condannare la CP_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Soverato Corso CP_4
Umberto I° nr. 249, alla restituzione, in favore del attore, della suddetta somma, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del versamento sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con comparsa di costituzione depositata tardivamente il giorno della prima udienza (data udienza 3.5.2019), si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità e/o Controparte_4
l'improponibilità dell'azione revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c., trattandosi di debito scaduto, in applicazione di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2901 c.c.. Nel merito, ha chiesto il rigetto
2 dell'avversa domanda per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto, con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre oneri accessori.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.09.2024, celebrata secondo modalità cartolare, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione, proposta da parte convenuta, di inammissibilità della domanda in virtù del terzo comma dell'art. 2901 c.c., ai sensi del quale “Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”.
Premesso che il principio della non revocabilità dell'adempimento di un debito scaduto si riferisce esclusivamente all'adempimento in senso tecnico (Cass. 12123/90) e non trova applicazione rispetto alla stipula di un atto di transazione (Cass. Civ. n. 2017/1971 in Giust. Civ.
1971, 1584; Cass. Civ. 1180/63 in Giust. Civ. 1963, 1531) giacché la stipula della transazione si fonda sulla libera determinazione del debitore (cfr. Trib. Firenze, n. 3379/2016), giova altresì evidenziare che l'eventuale esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, rispetto ai quali la parte odierna convenuta è decaduta poiché costituitasi in giudizio in violazione del termine di cui all'art. 166 c.p.c. ed incorsa nelle decadenze di cui all'art. 167, co. 2, c.p.c. (v. Cass. Civ. n. 30219/2019; Cass. Civ. n. 16793/2015;
Corte App. Cagliari, n. 195/2019).
Ed invero l'odierna convenuta si è costituita in giudizio il 3.5.2019 a fronte della citazione in giudizio per l'udienza del 30.4.2019, essendole dunque preclusa la possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
3. Nel merito la domanda di revocatoria proposta dal LL Parte_2
di . è infondata e non merita accoglimento.
[...] Parte_2 CP_1
Il curatore ha agito esercitando l'azione revocatoria ordinaria, non fallimentare, a tutela dei creditori sociali e dei creditori personali dei soci.
Come noto, l'art. 66 l. fall. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica, assoggettandola agli stessi presupposti di cui all'art. 2901 c.c..
Ed invero, l'art. 66, comma 1, l. fall. prevede espressamente che “il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ex 66 l. fall., la quale, pur nella particolarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura
3 concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c..
Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (se non nei termini in cui gli stessi vanno verificati) a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (Cass. 36033/21).
Ciò posto, si osserva che i presupposti necessari per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901
c.c. sono:
1. l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria e debitore;
nel caso di azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, esso coincide con i crediti ammessi al passivo fallimentare;
la legittimazione del curatore all'esperimento dell'azione revocatoria è, infatti, sostitutiva di quella dei creditori (Cass. Civ. n. 11763/2006).
2. l'effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
3. la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni);
4. in ipotesi di atto oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo (partecipatio fraudis);
5. la dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito (consilium fraudis).
Per orientamento giurisprudenziale del tutto costante, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (ex multis, Cass. civ., sez. II,
18/07/2008, n. 20002; Cass. civ, sez. II, 06/06/2011, n. 12235).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, poi, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
ne consegue che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 19 luglio
2018, n. 19207). Sennonché, in relazione al presupposto oggettivo dell'eventus damni, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “il curatore fallimentare che intenda promuovere
l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, costituite da: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento
4 dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni”
(Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 36033 del 22/11/2021).
Sulla stessa linea Cass., 31 ottobre 2008, n. 26331, nonché Cass., 12 aprile 2013, n. 8931, la quale identifica, da un lato, nel fatto che il curatore fallimentare rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, nel principio di prossimità della prova, i fondamenti della inapplicabilità, se agisce ex art. 2901 c.c. il fallimento, della regola per cui, a seguito dell'allegazione da parte del creditore di circostanze integranti eventus damni, è il debitore ad essere onerato a dimostrare che l'atto di cui si chiede la revoca non ha effetti pregiudizievoli in quanto il residuo patrimonio è sufficiente a soddisfare le ragioni di controparte (motivazione ripresa da ultimo da Cass., 31 gennaio 2018, n. 2336).
In senso conforme si era del resto già espressa in precedenza la Corte di Cassazione (sentenza n. 9092/1998) la quale ebbe modo di precisare che il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare, a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, quale era la consistenza dei loro crediti, quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, consentendo soltanto la acquisizione di tali dati di verificare in concreto l'effettivo pregiudizio delle ragioni dei creditori. Lo stesso principio è stato ribadito dalla Cassazione con la recente sentenza n. 18847/2012 la quale ha precisato che il curatore è tenuto a provare che i crediti dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo erano già sorti al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole. Tali crediti determinano, poi, gli ulteriori oneri probatori in ordine, da un lato, alla loro consistenza e, dall'altro, in ordine alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole. Infatti, soltanto l'acquisizione di tali dati consente di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori. Invero, la legittimazione del curatore del fallimento e la possibilità che dei risultati dell'azione vengano a beneficiare anche i creditori successivi al compimento dell'atto pregiudizievole non mutano le condizioni dell'azione quali sono definite
5 dall'art. 2901 c.c. che, salvo il caso della dolosa preordinazione, richiede, tra le altre, l'anteriorità del credito pregiudicato rispetto all'atto pregiudizievole.
Sul versante processuale, i requisiti esposti devono essere provati dal curatore, onerato di dimostrare, in particolare, la sussistenza, tra quelle ammesse allo stato passivo, di ragioni creditorie insoddisfatte al momento del compimento dell'atto di disposizione e la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore successivamente a tale atto (Cass. civ., n. 18847/2012).
Venendo alla fattispecie al vaglio del Tribunale, deve sottolinearsi che manca in atti l'allegazione specifica, prima ancora che la prova, delle circostanze anzidette.
Il curatore, infatti, ha focalizzato le proprie argomentazioni sulla consapevolezza in capo alla società convenuta del pregiudizio per il ceto creditorio, ma non ha fornito, a monte, prova sufficiente circa la sussistenza di un pregiudizio subito da quest'ultimo a seguito dell'incasso dell'assegno. Invero, il curatore ha solamente dimostrato la sussistenza del requisito relativo alla consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, come richiesto dall'orientamento di legittimità sopra richiamato, depositando lo stato passivo del fallimento attore.
Manca invece ogni deduzione in merito alle esposizioni della società in epoca anteriore ovvero coeva all'atto dispositivo pregiudizievole e alla consistenza del patrimonio della società alla data dell'atto in esame, nonché ogni indicazione relativa a quali crediti, poi ammessi al passivo, fossero già sorti a tale data. In proposito avrebbe dovuto compiere una ricostruzione temporale delle singole posizioni di credito per poter delineare in maniera netta quelle originate prima dell'atto di disposizione patrimoniale;
Al contrario il LL attore si è limitato ad allegare genericamente che “la al momento del ricevimento dell'assegno, era perfettamente a conoscenza Controparte_4
dello stato di insolvenza della società fallita, essendo proprio essa il creditore Controparte_4
Co richiedente il fallimento della Nettuno Wind&Sile Charter di ID Marta&C. (v. atto di citazione p.2).
Inoltre, come osservato dalla più recente giurisprudenza di merito, la curatela avrebbe dovuto comparare l'atto di disposizione patrimoniale impugnato rispetto al complessivo compendio fallimentare da liquidare. In assenza di tale confronto non è ragionevole sostenere che tale atto abbia mutato la consistenza complessiva del compendio fallimentare (v. in questi termini Trib.
Cassino n. 1506/2024).
In altri termini, dagli elementi offerti dal fallimento attore non è possibile procedere alla valutazione della consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito e della anteriorità delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole del
6 04.07.2017 con conseguente impossibilità di considerare il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Né, del resto, il fallimento attore ha fatto riferimento al requisito della dolosa preordinazione dell'atto dispositivo.
In conclusione, la mancanza di una specifica e dettagliata allegazione, da parte della
[...]
, della consistenza dei crediti alla data dell'atto dispositivo, o della dolosa Parte_3
preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori, non può che comportare il rigetto della domanda revocatoria.
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, la domanda deve essere rigettata per carenza di allegazione e prova in merito all'esistenza dell'eventus damni, ritenendosi superflua ogni ulteriore considerazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della causa e nei valori medi, con una riduzione del 50% con riferimento alla sola fase istruttoria, essendo essa consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.; quanto al valore, si rammenta che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 3697 del
13/02/2020), per cui nello scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00).
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta la domanda di revocatoria avanzata dal Parte_3
.
[...] CP_1
2. condanna l'attore Parte_3
in persona del curatore p.t., al pagamento in favore di in persona CP_1 Controparte_4
del rappresentane p.t., delle spese di giudizio, che liquida in 4.237,00 euro, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 18 febbraio 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Francesca Iuliano,
M.O.T. nominata con D.M. del 22.10.2024.
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