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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/07/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2985/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2985/2025 promossa con ricorso congiunto in data
28.4.2025 da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cristina Martinoli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Cristina Martinoli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I ricorrenti dichiarano:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in località Corleone (PA), il 07.08.1997, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 20, parte 2, serie A - anno 1997;
- di essere stati edotti della possibilità, prevista dall'art. 127-ter c.p.c., che l'udienza presidenziale sia sostituita dal deposito telematico di note scritte;
pagina 1 di 4 - di confermare la propria volontà di separarsi consensualmente e di ottenere, altresì, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 c.p.c., alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio che si riportano qui di seguito:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnare la dimora coniugale sita in Meda, Via Verona, 3, alla moglie con le relative pertinenze ed arredi che proseguirà a viverci insieme alla figlia;
3. Il marito si trasferirà altrove in attesa di reperire un appartamento adatto alle sue esigenze ove trasferirà, altresì, la residenza, lasciando la dimora coniugale contestualmente al rilascio dell'omologa da parte del Tribunale adito, portando con sé tutti i suoi effetti personali e in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2025;
4. Il Signor si obbliga a vendere alla moglie, che si impegna ad acquistare, la quota di piena Pt_2 proprietà, dell'immobile suindicato (appartamento tre locali oltre cucina e servizi al primo piano con annessi, così come sanciti nel Catasto Fabbricati come segue: Foglio 37, Particella 179, subalterno 711, box, Foglio 37, particella 179, subalterno 704, meglio specificati nell'atto notarile), nella misura del 50%, contestualmente al rilascio dell'omologa da parte del Tribunale adito, avanti al Notaio nominato di comune accordo tra le parti, secondo le modalità sopra indicate. Le parti pattuiscono per tale cessione di piena proprietà, il corrispettivo pari alla somma di euro 20.000 che la Signora
corrisponderà avanti il Notaio il giorno della fissazione dell'atto, a mezzo di assegno Pt_1 circolare intestato al Sig. ; Parte_2
5. il Sig. , si impegna a vincolare la suddetta somma all'acquisto della nuova abitazione;
Pt_2
6. Le spese notarili per la formalizzazione della cessione della quota, saranno a carico di entrambi nella misura del 50%, mentre le spese legali sono da intendersi integralmente compensate tra le parti;
7. Il marito verserà a titolo di contributo di mantenimento ordinario per la figlia maggiorenne, la somma mensile pari a euro 400,00, somma annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, sino all'indipendenza economica della ragazza, a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto corrente della stessa, di cui conosce le coordinate, con decorrenza dal rilascio dell'omologa da parte del tribunale adito, oltre al 50% delle spese straordinarie in suo favore, come da protocollo del Tribunale di Monza;
8. Il padre si accorderà autonomamente con la figlia, essendo maggiorenne, per vederla sia in settimana che nei fine settimana e così per i periodi di vacanze estive e festività da calendario;
9. I coniugi provvederanno a estinguere il conto corrente cointestato n. 9805, presso la Banca
Nazionale del Lavoro di Seregno, dividendo in parti uguali la somma giacente;
10. Al rilascio dell'omologa da parte del Tribunale adito, i coniugi provvederanno a volturare le utenze dell'abitazione coniugale, nonché a variare l'intestazione delle spese condominiali, a nome della moglie che se ne farà carico;
11. Le polizze vita in essere presso la Banca Nazionale del Lavoro – Ies Capitale e Investipol
[...]
resteranno intestate alla moglie, il cui premio sarà destinato alla figlia, salvo lo Controparte_1 svincolo delle somme connesse alla polizza BNL IES – CAPITALE che sarà destinata al marito nella misura pari all'importo di euro 20.000, alle modalità indicate al punto 4); pagina 2 di 4 12. L'assegno unico per la somma di euro 53,00 verrà percepito dalla moglie per intero sino al compimento dei 21 anni della figlia;
13. Le somme relative ai rimborsi del 730 per detrazioni dei bonifici agevolati nei 10 anni, verranno percepiti nella misura del 50% da entrambi i coniugi;
14. I coniugi dichiarano di aver, altresì, regolato le ulteriori pendenze economiche in essere tra gli stessi;
15. Spese compensate;
- di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza Presidenziale
e contestualmente, chiedono l'emissione della pronuncia di separazione consensuale dei coniugi e del relativo decreto di omologa, nonché la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in località Corleone (PA), il 07.08.1997, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 20, parte 2, serie A - anno 1997, con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corleone (PA), per la relativa annotazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Corleone
(PA) in data 7.8.1997 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 23.6.2025 per l'udienza del 25.6.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corleone (PA) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. riserva la statuizione sulle spese in sede divorzile;
V. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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