Art. 2.
La maggiore spesa di L. 1.300.000.000, autorizzata dal precedente art. 1, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (servizi per la Marina), per l'esercizio finanziario 1948-49.
Per gli effetti di cui all' art. 81, quarto comma, della Costituzione , alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge e ammontante a L. 1.300.000.000, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge 8 ottobre 1949, n. 731 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio 1948-49 (nono provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La maggiore spesa di L. 1.300.000.000, autorizzata dal precedente art. 1, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (servizi per la Marina), per l'esercizio finanziario 1948-49.
Per gli effetti di cui all' art. 81, quarto comma, della Costituzione , alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge e ammontante a L. 1.300.000.000, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge 8 ottobre 1949, n. 731 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio 1948-49 (nono provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.