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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1100 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(codice fiscale ), con sede in Marina di Camerota Parte_1 P.IVA_1
(SA) località Sirene, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Colucci (codice fiscale ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio C.F._1 in Marina di Camerota in via Sirene III, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
(codice fiscale ), nato a Controparte_1 C.F._2
Centola (SA) l'1.11.1939 ed ivi residente a[...];
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE' TRA
(codice fiscale , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
Lucania (SA) il 25.10.1990 e residente in [...] alla frazione San
Severino in via Fontana snc;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
2.4.2025, qui da intendersi per integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 La sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, come previsto dagli articoli 132 comma II n. 4 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati rispettivamente dagli articoli 45 e 52 della legge n. 69 del
18.6.2009, ed in osservanza all'indirizzo conforme della giurisprudenza di legitimità (cfr. Cassazione Civile, Sezione III, 19.10.2006, n. 22409).
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna parte attrice, la società ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1
esponendo che: in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1342/2019 reso dal Tribunale di Vallo della Lucania il 21.10.2019, aveva ingiunto a di pagare la somma di euro 9.700,00 Controparte_1 portata nella fattura n. 1689 emessa il 13.7.2016, a cui era seguita missiva di messa in mora;
il decreto ingiuntivo notificato il 28.12.2020
(rectius 28.10.2019) e dichiarato esecutivo il 5.2.2020 veniva messo in esecuzione prima con atto di precetto del 24.2.2020, cui seguiva atto di pignoramento mobiliare del 22.6.2020 con esito negativo per mancato rinvenimento del debitore, e poi con atto di precetto del 25.9.2020;
in data 10.10.2019 con atto a rogito Notar Controparte_1 [...]
, rep. 1472, trascritto a Salerno il 30.1.2020, donava in favore Per_1 del nipote il fabbricato di 199 mq e altre consistenze Controparte_1 ubicati in San Severino del comune di Centola (SA), via Garibaldi, piano terra, identificati in Catasto Terreni al foglio 21, particella 297, sub. 2, 3
e 6; tale immobile era l'unico bene di proprietà su cui l'attore avrebbe potuto far valere il proprio credito, in quanto il restante patrimonio era costituito da particelle di terreno di infimo valore intestate in minima quota al - come riscontrabile dalle visure catastali - che non CP_1 avrebbero garantito il soddisfacimento del credito vantato.
Parte attrice a sostegno della azione revocatoria, deduceva la sussistenza del requisito dell'eventus damni rinvenibile nella donazione della quasi totalità del patrimonio del debitore eseguita successivamente al sorgere
2 dell'obbligazione e nel conseguente concreto pregiudizio dovuto all'impossibilità di soddisfarsi sul patrimonio residuale.
Nelle conclusioni chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto di donazione eseguito da
[...]
in favore di , con condanna alle spese e CP_1 Controparte_1 competenze di lite.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, il Tribunale all'udienza del
17.3.2021 dichiarava la contumacia dei convenuti, ammetteva la prova testimoniale e rinviava la causa per l'escussione dei testimoni all'udienza del 16.3.2022 alla quale, su richiesta di parte attrice, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni al 23.11.2023. Successivamente, con note sostitutive dell'udienza del 19.12.2024, l'attrice dava atto che nelle more del giudizio era stata pagata e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna al pagamento delle competenze legali in applicazione della soccombenza virtuale.
Con provvedimento del 5.2.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale, che l'attore depositava chiedendo la distrazione dei compensi di giudizio in favore dell'avvocato antistatario.
***
In rito va confermata la declaratoria della contumacia stante la regolarità delle notifiche. E' appena il caso di precisare, in limine litis, la regolarità del contraddittorio, in quanto l'azione di revocatoria ordinaria avente ad oggetto un bene in comunione (come appare essere quello in oggetto a fronte della nota di trascrizione prodotta) e, quindi, appartenente a più soggetti pro quota, è legittimamente esperibile soltanto per la quota spettante ai condebitori, mancando qualsiasi titolo per estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo anche nei confronti degli altri soggetti e senza che ciò configuri una ipotesi di litisconsorzio necessario.
In via preliminare è opportuno indagare la richiesta di cessazione della materia del contendere.
3 Ed invero, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950)
Nel presente giudizio, parte attrice ha dedotto l'intervenuto pagamento del credito posto a fondamento dell'intrapresa azione revocatoria, circostanza che ha determinato il venir meno dell'interesse ad una pronuncia nel merito.
E tale rilievo si reputa sufficiente a sorreggere una pronuncia di dichiarazione in tal senso, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n. 8822).
Ciò posto occorre adesso provvedere sulle spese, atteso che in tali casi le spese processuali vanno regolate secondo il principio della cosiddetta
“soccombenza virtuale” (tra le tante, cfr. Cass. Civ. I, 28.3.2001, n. 4442).
Per quanto esposto dalla società attrice, ictu oculi appare che le spese del presente giudizio debbono essere regolate secondo il principio di causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, è espressione (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625), nel senso che le spese, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di
4 diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo (Cass., S.U.,
9 luglio 2009, n. 16092).
Va rammentato che i presupposti per esperire l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono: l'esistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo a colui che agisce;
un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni); la consapevolezza di tale pregiudizio da parte del debitore (scientia damni), ovvero, trattandosi di un atto a titolo oneroso, la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo.
Quanto al primo requisito, secondo constante indirizzo giurisprudenziale,
l'utile esperimento dell'azione revocatoria non richiede la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, potendo l'azione essere esperita per crediti anche solo eventuali, essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (v. Cass.
n. 11755/2018; Cass. n. 23208/2016; Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678).
Quanto al tempo della venuta ad esistenza del credito rispetto all'atto pregiudizievole che ne mina la solvibilità, possono concretizzarsi due possibili casi.
Nell'ipotesi in cui il credito è anteriore rispetto all'atto revocando, ai fini dell'accoglimento della domanda, sarà sufficiente che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie e, nel caso di atto a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole di tale pregiudizio. Tuttavia, al riguardo va precisato che l'anteriorità del credito deve essere accertata in ordine al tempo in cui esso è sorto e non al tempo in cui esso venga accertato con sentenza (v. Cassazione civile, Sez. I, 10 febbraio 1996), tanto che la definizione del giudizio di accertamento sulla fondatezza del credito non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda di revocatoria tale da sottoporre il
5 processo di revoca alla sospensione ex art. 295 c.p.c. (v. Cassazione civile, sez. III, 11 marzo 1981, n. 1388).
Invece, nella ipotesi in cui il credito sorge successivamente all'atto dispositivo, è necessario che quest'ultimo sia dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e che, nel caso di atto a titolo oneroso, il terzo fosse partecipe di tale dolosa preordinazione.
Il secondo presupposto per l'esercizio dell'azione è costituito dal c.d. eventus damni, sussistente quando l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei suoi beni rispetto alla garanzia del credito del revocante. Pertanto l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando lo renda solamente più difficoltoso (v. Cass. n. 27625/2020; Cass. n.
9461/2016; Cassazione civile, sez. III, 1 dicembre 1987, n. 8930). Inoltre, quando l'atto di disposizione a titolo gratuito sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria idonea a integrare l'elemento soggettivo è la mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di poter arrecare anche un mero danno potenziale alle ragioni creditorie.
Quanto all'onere della prova, secondo consolidata giurisprudenza, esso è ripartito in modo che spetti al creditore dimostrare la sussistenza del credito e il compimento dell'atto pregiudizievole, mentre è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., sent. n. 11471/2003).
Nel caso di specie, trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito compiuto dopo il sorgere del credito, risulta necessario accertare la sussistenza sia dell'elemento oggettivo dell'eventus damni che dell'elemento soggettivo della scientia damni costituito dalla consapevolezza del debitore di annullare o ridurre, mediante la disposizione patrimoniale, la garanzia per il creditore costituita dai suoi beni (Cass. S.U. 20.10.1975,n. 3406).
6 Ebbene, calando tali coordinate nell'ipotesi in esame, si ritiene che la domanda avrebbe trovato accoglimento avendo parte attrice dato prova del proprio buon diritto ed assolto all'onere sulla stessa gravante, provato il credito e atto dispositivo, in particolare producendo visura catastale da cui risulta la trascrizione dell'atto di donazione di cui in oggetto. Ed è appena il caso di precisare che a parere di questo Tribunale non risulta ostativa a tale valutazione la circostanza che manca in atti , nonostante la menzione, dell'atto di donazione, in quanto non si controverte in questa sede di diritti reali per cui, come è noto, la visura catastale assume valore solo indiziario.
Tale prova risulta assolta mediante la produzione delle visure catastali e della nota di trascrizione della domanda giudiziale (cfr. allegati alla citazione) dai quali si evincono gli estremi della donazione: il numero di repertorio dell'atto (1472), l'oggetto (donazione della nuda proprietà degli immobili distinti al CT al foglio 21, particella 297, sub. 2, 3 e 6) e le parti dell'atto di liberalità (il donante e il donatario Controparte_1
). Controparte_1
La divergenza della data di stipula e di trascrizione della donazione rispettivamente indicata in citazione con il 10.10.2019 e il 30.1.2020 e nella nota di trascrizione della domanda giudiziale (sezione D) con il
27.9.2019 e il 10.10.2019, non pongono dubbi in ordine alla esistenza dell'atto dispositivo, tal che deve ritenersi fondato il requisito dell'eventus damni come anche il requisito della scientia damni in capo al debitore, il quale pur essendo inadempiente all'obbligazione assunta nei confronti dell'attrice nel 2016, ha successivamente donato in favore di un nipote determinati immobili riducendo consapevolmente le proprie garanzie patrimoniali di cui all'art. 2740 c.c.
Inoltre, pur volendo considerare il sorgere del credito con l'emissione del decreto ingiuntivo e non con l'obbligazione pecuniaria per cui lo stesso è stato reso, la sua vicinanza temporale con l'atto dispositivo immobiliare, non può far dubitare del fatto che il donatario fosse consapevole del pregiudizio che l'atto in esame recava alle ragioni creditorie.
7 A ciò si aggiunga che i convenuti, pur ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti, per cui - nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processualmente neutro e non equiparabile a non contestazione - non è stata fornita una ricostruzione della vicenda diversa da quella prospettata e provata dall'attrice in conformità ai criteri sopra esposti né la sufficienza del patrimonio relitto a far fronte alle ragioni creditorie.
Quindi in ossequio al criterio della soccombenza virtuale le spese sono da porsi a carico dei convenuti in solido tenuto conto dello scaglione di riferimento e con applicazione dei minimi dell'attività effettivamente svolta (e quindi in assenza di attività istruttoria), operando un ulteriore abbattimento per l'assenza di questioni di fatto e di diritto, conformemente alla natura in rito e al tenore della presente decisione.
Dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere discenderà la necessità di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale come sollecitato dalla stessa parte attrice.
Sul punto è appena il caso di ricordare, che la Suprema Corte ha avuto modo più volte di rilevare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 co. 2 c.c., stante la sostanziale assimilabilità di una pronuncia siffatta all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia, espressamente prevista dalla detta norma (v. Cass.
30 aprile 1997 n. 304; Cass. 4 maggio 1994 n. 4331).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
I) dichiara la cessata materia del contendere;
II) condanna i convenuti e , con Controparte_1 Controparte_1 il vincolo della solidarietà, a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 265,00 per spese ed euro 1.100,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del
8 compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da attribuirsi in favore dell'avv. Colucci Marco dichiaratosi antistatario;
III) ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda ai sensi dell'art. 2668 c.c. con esonero da ogni responsabilità n. 20008 Registro generale ed al n. 15745 Registro particolare.
Così deciso, in Vallo della Lucania, 2.07.2025 Il Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa
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