Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3605 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 24822/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori conformemente al decreto che disponeva la trattazione del procedimento secondo le modalità fissate dall'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 24822/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Maddaloni alla Parte_1 C.F._1
Piazza della Vittoria n. 10, presso lo studio dell'Avv. RUSSO MARCO (c.f.:
[...]
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine dell'atto C.F._2
di citazione.
- Opponente
E
(c.f.: , in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale p.t., rappresentata e difesa dall' avv.to Elena Lauritano (c.f.
[...]
) dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites allega- C.F._3
ta in atti per Notaio in Barano d'Ischia (NA), rep. n. 33646 del Persona_1
14/3/2018, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S.
Lucia n. 81.
– Opposta
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28/10/2022, il sig. Parte_2
[...
[...]
ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza ingiunzione v. 2022/0001249
[...]
emessa dalla e Controparte_2
notificata in data 28 settembre 2022, con cui veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 6.000,00 oltre spese del procedimento, per la viola- zione di cui all'art. 19 del Reg CE 178/2002 (recante il Codice comunitario dei medici- nali veterinari), per il mancato ritiro dal commercio di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza, sanzionato dall'art. 3 comma 1 del D.lgs 190/06, secondo cui
“Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangi- mi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibili- tà, non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro”.
L'ordinanza ingiunzione scaturiva dal P.V. n. 1/2018 del 29.12.2018 dall'Asl
[...]
, con iscrizione al Controparte_3
registro trasgressori n. 1490/2017; in particolare la violazione veniva accertata in sede di accesso ispettivo presso l'esercizio commerciale gestito dalla Controparte_4
ed alla presenza del suo l.r.p.t., signor , il quale dichiarava che non
[...] Parte_3
era pervenuta nessuna comunicazione di ritiro della merce, acquistata presso l' . Pt_1
In diritto, il sig. ha eccepito in primo luogo la nullità Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione per la violazione del termine di cui all'art. 14 della legge
689/1981 (entro 90 giorni dall'accertamento), evidenziando che l'ispezione e l'accertamento della violazione erano intervenute in data 29.12.2017, mentre il P.V. era stato notificato al presunto trasgressore solo il 3 aprile 2018.
Ha, poi, contestato la sussistenza dell'illecito contestato, sostenendo di aver messo in atto le procedure di ritiro dei prodotti a rischio, mediante la comunicazione al dipartimento di Prevenzione di Caserta in data 28.12.2017 degli elenchi dei clienti e quant'altro richiesto per la buona applicazione della norma. Ha, inoltre, lamentato il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
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Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, Controparte_1
negandone la fondatezza ed evidenziando che le doglianze espresse nell'atto di cita- zione riprendevano quanto già esposto dal trasgressore in sede di scritti difensivi ex art. 18 legge 689/81, argomentazioni già vagliate e confutate dalla nel pro- CP_1
prio provvedimento di ingiunzione.
Circa il dedotto mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 della legge
689/1981, la ha eccepito che il momento in cui si producono gli effetti della CP_1
notifica per l'organo verbalizzante è quello della consegna del plico raccomandato all'ufficio postale di partenza, che nel caso in esame sarebbe intervenuto in data
29/03/2018, nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla norma.
L'opposta ha, poi, negato la fondatezza della doglianza relativa all'errata appli- cazione dell'art. 3 del D.lgs. 190/2006, sostenendo che, tra le procedure che l'OSA deve attivare immediatamente, vi è quella di informare i consumatori.
Pertanto ha evidenziato che la mancata comunicazione della procedura, con- fermata anche dal legale rappresentante, avrebbe impedito alla soc. l' Controparte_4
di esporre il cartello di informazione al consumatore, esponendolo in tal modo ad un grave pericolo per la salute.
In conclusione, la ha ribadito che nei giudizi di opposizione contro or- CP_1
dinanza che ingiunge il pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2700 c.c. il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso.
All'udienza del 10.03.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 31.03.2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., da celebrarsi me- diante il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
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L'opposizione risulta infondata e deve pertanto essere rigettata.
Va, in particolare, rigettato il motivo di doglianza afferente alla presunta viola- zione del termine di cui all'art.14 della Legge n.689 del 1981 secondo cui “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interes-
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sati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamen- to”.
Nel caso di specie l'accertamento si è sicuramente concluso in data 29 dicem- bre 2017 in sede di accesso ispettivo presso l'esercizio commerciale sopra indicato, sicchè il termine entro cui di doveva procedere alla notifica della contestazione dell'illecito amministrativo al trasgressore veniva a coincidere con la data del 29 mar- zo 2018.
Sul punto la convenuta ha prodotto documentazione affe- Controparte_1
rente al processo notificatorio di tale atto, provando (cfr. allegato 3 alla comparsa di costituzione) che la contestazione è stata avviata in data 27-29 marzo 2018 mediante consegna del plico all'Ufficio Postale per la notifica al trasgressore (cfr. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 17/05/2017 n° 12332 in ordine alla necessità di avere riguar- do alla data di avvio del processo notificatorio al fine di valutarne la tempestività).
Di nessun rilievo è, poi, l'assunto che, in occasione dell'accesso ispettivo pres- so l'esercizio commerciale , non sarebbero state rinvenute in Controparte_4
vendita uova distribuite dall'Urbano, atteso che, incontroversa la circostanza che la prima abbia ricevuto in consegna uova appartenenti ai lotti soggetti a ritiro, la viola- zione contestata afferisce ad una condotta di natura omissiva afferente alla omessa attivazione delle procedure di ritiro dei prodotti, circostanza espressamente confer- mata dal l.r.p.t. della società acquirente ed in alcun modo smentita dall'Urbano in sede giudiziale.
Invero non è stata fornita prova che quest'ultimo abbia tempestivamente in- formato tutti gli acquirenti delle uova oggetto dei richiamati lotti in vista del ritiro della merce.
Parimenti non accoglibile, perché infondato, è il motivo di ricorso con cui l'odierno attore eccepisce la carenza di motivazione;
invero rileva la circostanza per cui, negli atti di natura vincolata della p.a., non occorre motivazione, come nel caso di comminazione di sanzioni a seguito di infrazioni.
È pacifico che la motivazione costituisce, con riguardo a qualsiasi provvedi-
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mento amministrativo, un elemento essenziale e l'imprescindibilità dell'apparato motivazionale emerge ancor più quando si tratta di atti sanzionatori;
tuttavia, occorre evidenziare che nel caso in esame il provvedimento risulta conforme al paradigma legislativo in quanto adeguatamente motivato, seppur per relationem. La giurispru- denza, a tal proposito, ammette la possibilità di motivare i provvedimenti ammini- strativi mediante richiami ad altri atti, purché questi siano nella disponibilità del de- stinatario, affinché quest'ultimo possa esercitare le proprie facoltà partecipative e difensive (Cass. Civ., Sez. II, 14 dicembre 2023, n. 35025: “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della deci- sione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione”).
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale si evidenzia che alla par- te interessata è stato messo a disposizione il verbale di accertamento, cui il provve- dimento sanzionatorio fa riferimento, sicché la stringata motivazione di questo può dirsi legittimamente integrata dai dati di fatto e di diritto contenuti nel particolareg- giato processo verbale.
Conclusivamente l'opposizione va rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della , spese che si liquidano in dispositivo di Controparte_1
ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia nonché tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta in sede processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma Parte_1
l'ordinanza ingiunzione v. 2022/0001249 emessa dalla
[...]
e notificata in data 28 settembre 2022, Controparte_2
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con cui veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 6.000,00 oltre spese del procedimento, per la violazione di cui all'art. 19 del Reg CE 178/2002
(recante il Codice comunitario dei medicinali veterinari), per il mancato ritiro dal commercio di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza, sanzionato dall'art. 3 comma 1 del D.lgs 190/06;
➢ condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 per compenso, oltre rim- borso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 10 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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