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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 104/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000398 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000398 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000398 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Benevento in data 04.02.2025,
Ricorrente_1 impugnava L''Avviso di accertamento n. TEHTEHM000398 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento - Ufficio Territoriale di Benevento, relativo ad imposte sui redditi per l'annualità 2019 notificato il 07.11.2024.
Eccepiva l'llegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento, per mancata allegazione degli atti richiamati, in violazione dell'art. 7 Legge 27 luglio 2000, n. 212; per inesistenza della richiamata certificazione unica alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2019; per mancata attivazione del contraddittorio preventivo prescritto dall'art.
6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, con conseguente annullabilità dell'atto ex art.
7-bis della medesima L. 212/2000; per mancato invio della preventiva comunicazione di adempimento spontaneo, in violazione dell'art. 10 della Legge 27 luglio 2000,
n. 212; per inesistente percezione del maggior reddito accertato per l'anno 2019; per aver applicato l'aliquota ordinaria e per illegittimità della sanzione irrogata e richiesta di interessi moratori.
Concludeva chiedendo “accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimità, l'infondatezza e, per l'effetto, la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese del presente giudizio”.
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BENEVENTO si costituiva rilevando l'infondatezza del ricorso.
Concludeva chiedendo “rigettare il ricorso avverso, perché del tutto infondato, con la conferma della pretesa erariale e con la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio”.
Con memorie integrative, chiedeva dichiarasi cessata la materia del contendere, stante l'accordo conciliativo raggiunto e prodotto.
Il Giudice monocratico ha deliberato in camera di consiglio in data 12.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'accordo conciliativo prodotto da AGENZIA raggiunto in data 24.02.2025, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 104/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000398 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000398 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000398 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Benevento in data 04.02.2025,
Ricorrente_1 impugnava L''Avviso di accertamento n. TEHTEHM000398 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento - Ufficio Territoriale di Benevento, relativo ad imposte sui redditi per l'annualità 2019 notificato il 07.11.2024.
Eccepiva l'llegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento, per mancata allegazione degli atti richiamati, in violazione dell'art. 7 Legge 27 luglio 2000, n. 212; per inesistenza della richiamata certificazione unica alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2019; per mancata attivazione del contraddittorio preventivo prescritto dall'art.
6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, con conseguente annullabilità dell'atto ex art.
7-bis della medesima L. 212/2000; per mancato invio della preventiva comunicazione di adempimento spontaneo, in violazione dell'art. 10 della Legge 27 luglio 2000,
n. 212; per inesistente percezione del maggior reddito accertato per l'anno 2019; per aver applicato l'aliquota ordinaria e per illegittimità della sanzione irrogata e richiesta di interessi moratori.
Concludeva chiedendo “accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimità, l'infondatezza e, per l'effetto, la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese del presente giudizio”.
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BENEVENTO si costituiva rilevando l'infondatezza del ricorso.
Concludeva chiedendo “rigettare il ricorso avverso, perché del tutto infondato, con la conferma della pretesa erariale e con la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio”.
Con memorie integrative, chiedeva dichiarasi cessata la materia del contendere, stante l'accordo conciliativo raggiunto e prodotto.
Il Giudice monocratico ha deliberato in camera di consiglio in data 12.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'accordo conciliativo prodotto da AGENZIA raggiunto in data 24.02.2025, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.