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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7034/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Corvaglia Laura Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raho Marcello CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere titolare di reddito di cittadinanza a seguito di domanda prot. n. e che Controparte_2
CP_ con nota del 23.04.2024 l gli comunicava la richiesta di “restituzione somme per pagamento non dovuto” dell'importo di € 4.559,34 pagato a titolo di Reddito di cittadinanza da novembre
2022 a marzo 2023 in conseguenza della revoca/decadenza dal beneficio per “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 giorni (art. 3 co. 8 D.L. n. 4/2019 e succ. mod)”.
Faceva presente di aver comunicato in ritardo, dopo il termine dei trenta giorni, lo svolgimento di lavoro subordinato svolto dal figlio per poche giornate nel 2022 e nel 2023. Persona_1
Ritenendo illegittima suddetto provvedimento, l'esponente conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, l'ente previdenziale chiedendo, preliminarmente di sospendere l'efficacia del provvedimento di restituzione delle somme indebitamente pagate e, nel merito, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di restituzione e conseguentemente l'irripetibilità delle somme in questione, solo in via subordinata rideterminare l'esatto importo da restituire mediante CTU, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità della revoca CP_1 del beneficio in questione sul presupposto che la comunicazione della intervenuta variazione
1 occupazionale del figlio del ricorrente non era stata effettuata nel termine di legge, con conseguente richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di reddito di cittadinanza.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 17.12.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del
28.03.2019, ha istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
La normativa di riferimento della presente controversia si rinviene nelle diposizioni di cui agli art. 3, commi 8, 9 e 11, ed art. 7, commi 4 e 5, del D. L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in
L.n. 26/2019, il cui testo giova riportare nel testo vigente nell'arco temporale che qui rileva.
In forza dell'art. 3 comma 8 del D.L. cit. “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a CP_1 disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale
o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all' con le modalità di cui al presente comma, CP_1 esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
Il successivo comma 9 stabilisce: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno
o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite CP_1 dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1 …”.
Infine, al comma 11 è previsto che “È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1,
2 lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti
è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione. …”
L'art. 7 del d.l. 4/2019, nel disciplinare il trattamento sanzionatorio, al comma 4 dispone che: “4.
Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Il successivo comma 5 prevede che “È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: … f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
… h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo
o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9 …
Infine, l'art. 7 prevede al comma 6, lettera f) la decadenza del beneficio per chi “non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore”... CP_ Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie l' ha disposto la revoca del sussidio per “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 giorni (art. 3 co. 8 D.L. n. 4/2019 e succ. mod” (cfr. nota del 23.04.2024). CP_ Il motivo di tale revoca è scaturito dalle verifiche effettuate dall' dalle quali è emerso che il ricorrente abbia comunicato in ritardo, e cioè oltre il termine di 30 giorni, la variazione occupazionale riguardante il figlio facente parte del nucleo familiare e dichiarato Persona_1 nella DSU (cfr. attestazione ISEE allegata al ricorso).
Dagli atti di causa emerge infatti che il sig. abbia lavorato dal 15.10.2022 al Persona_1
31.12.2022 e dal 11.01.2023 al 16.06.2023 come bracciante agricolo con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, prestando attività lavorativa in favore dell'azienda agricola De NA
RI AT con sede in Alliste e percependo un reddito di lavoro dipendente di € 900,00 nell'anno 2022 ed € 1.500,00 nell'anno 2023 (cfr. Modelli UNILAV del 14.10.2022 e del 19.06.2023, documentazione relativa alle buste paga allegate al ricorso).
3 CP_ Di tale variazione occupazionale è stata data comunicazione all' solo in data 28.04.2023 tramite due Comunicazioni “Modello RdC/PdC - Com Esteso” allegate al ricorso.
Orbene, come già in parte anticipato, l'art. 7 sopra citato prevede un rigoroso regime decadenziale
(cui conseguono la revoca retroattiva della prestazione e l'obbligo di restituzione da parte del titolare del reddito di cittadinanza di quanto precedentemente ricevuto in maniera indebita) correlato, secondo la previsione di ordine generale di cui al comma 4, alla omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, ovvero, secondo la specifica casistica contenuta nel comma successivo, al fatto che uno dei componenti del nucleo familiare che percepisce il Rdc non effettui le comunicazioni previste, a pena di decadenza dal beneficio, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, dall'articolo 3, comma 9, o venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9 bis D.L. n.
510/96, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui allo stesso articolo 3, comma 9.
A fronte di tale puntualizzazione, occorre, in senso favorevole alla tesi attorea, rilevare come le prestazioni lavorative rese dal figlio del ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola De NA siano state debitamente denunciate (tramite l'inoltro dei relativi modelli UNILAV) da parte del datore di lavoro, con il corollario che è, per ciò solo, da escludere che possa nel caso ricorrere l'ipotesi sanzionatoria di cui al precitato art. 7.
Né vi è, al contempo, modo di ritenere che, in riferimento alle vicende lavorative che vengono in rilievo, possa operare la previsione sanzionatoria (relativa alla “omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito”) di cui al precedente comma 4, dovendosi raccordare la stessa al fatto che l'art. 3, comma 8, si limiti a prevedere che “l'avvio dell'attività di lavoro dipendente
è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall'Istituto”, senza al contempo CP_1 significativamente prescrivere alcuna decadenza (ciò al contrario di quanto espressamente indicato, al comma 9, in relazione all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo), nonché al fatto che il successivo comma 11 preveda l'obbligo di comunicare all'ente erogatore ogni variazione patrimoniale purché la stessa comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c).
In ragione di quanto evidenziato, dovendosi ritenere che, in relazione alla domanda di RDC presentata dal sig. prot. n. INPS-RDC-2021-4980925, non operi il regime Parte_1
CP_ decadenziale applicato dall' ne consegue che va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca del Reddito di cittadinanza e va dichiarata la irripetibilità della somma di € 4.550,34 percepita
4 CP_ dal ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza e richiesta dall' con comunicazione del
23.04.2024 per il periodo da novembre 2022 a marzo 2023.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 12 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara non dovuta la restituzione della somma di € 4.550,34 percepita dal ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza richiesta con comunicazione del 23.04.2024 per il periodo da novembre
2022 a marzo 2023;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.800,00, oltre rimborso spese CP_1 forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Lecce, 17.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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