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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/09/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 774/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 774/2024
Oggi 17 settembre 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. RINALDI GIOVANNI Parte_1
per il la dott.ssa ANTONELLA Controparte_1
BOCCONELLO
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
Le parti danno concordemente atto che alla data del 1.9.2016 la ricorrente aveva un'anzianità effettiva di anni 6 mesi 10 e giorni 6 e che le differenze retribuite maturate nel periodo giugno 2019
– 6.10.2019 sono pari ad € 455,84 ciò in quanto in data 7.10.2019 la ricorrente è entrata in fascia 9 secondo il decreto.
L'avv. Rinaldi fa presente che dall'accoglimento del ricorso deriva anche l'anticipazione della fascia 15 con conseguenti ulteriori differenze retributive che riserva di quantificare.
La dott.ssa Bocconello indica che per mero errore nelle note ha indicato erroneamente il giorno di ingresso in fascia 9 che è – correttamente - il 7.10.2019.
Le parti discutono per il resto la causa richiamando le rispettive conclusioni, come sopra precisate, e i rispettivi argomenti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 774/2024
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 17/06/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 774/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv.ti RINALDI GIOVANNI, GANCI Parte_1 C.F._1
FABIO, MICELI WALTER, ZAMPIERI NICOLA
- PARTE RICORRENTE -
contro
c.f. , Controparte_2 P.IVA_1 ass. ex art. 417 bis c.p.c. dott.sse ANTONELLA BOCCONELLO e Controparte_3
CP_4
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: ricostruzione carriera ATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora , dipendente del con mansioni di assistente Parte_1 Controparte_1 amministrativo, esponeva di essere stata immessa in ruolo in data 1.9.2016 dopo aver lavorato alle dipendenze del convenuto a partire dall'anno 2004 in forza di plurimi contratti di lavoro CP_1 subordinato a tempo determinato.
Deduceva che, in sede di ricostruzione carriera, il – in applicazione dell'art. 569 d.lgs. CP_1
297/1994 - le aveva riconosciuto un'anzianità valida ai fini giuridici ed economici di 5 anni, 10 mesi e 24 giorni a fronte di un'anzianità effettiva di 6 anni, 10 mesi e 6 giorni con ciò violando il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 774/2024
indeterminato sancito della clausola 4 dell'accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva CEE 1999/70 e trasfuso nell'art. 6 del d.lgs. 368/2001.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il suo diritto alla valorizzazione integrale del servizio pre- ruolo prestato e che il fosse condannato a pagarle le differenze retributive medio tempore CP_1 maturate, quantificate in € 683,75, oltre alle ulteriori differenze conseguenti al futuro anticipato ingresso nella fascia 15.
Il si costituiva in giudizio assumendo l'insussistenza di qualsiasi disparità Controparte_1 di trattamento e sottolineando come l'art. 569 d.lgs 297/1994 fosse volto a tutelare il dipendente precario il quale, al momento della sua immissione in ruolo, vede valorizzata l'attività lavorativa già prestata alle dipendenze dell'Amministrazione.
Sottolineava, inoltre, come la Corte di Giustizia avesse censurato quelle disposizioni che negano qualsiasi rilievo ai servizi prestati in qualità di lavoratori a tempo determinato, mentre la normativa italiana valorizza – sebbene con alcuni correttivi – detti periodi di tempo. Contestava, inoltre, la quantificazione del credito per le differenze retributive fatta da parte ricorrente in ragione dell'intervenuta prescrizione, e produceva un conteggio alternativo. Relativamente alla maturazione della fascia 15, rilevava che essa si sarebbe compiuta il giorno 1° ottobre 2024 considerando il servizio effettivo e - se non fossero intervenuti avvenimenti interruttivi della carriera – nel mese di ottobre 2025 sulla base del decreto di ricostruzione carriera.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Le norme che presiedono la ricostruzione di carriera del personale ATA sono gli artt. 569 e 570 del d.lgs. 297/1994 e l'art. 4 comma 3 l. 399/1988.
L'art. 569, comma 1, d.lgs. 297/1994 stabilisce che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”. L'art. 570, comma 1, d.lgs. 279/1994 del precisa che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”.
Infine l'art. 4, comma 3, l. 399/1988, prevede che “Al compimento (…) del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore (…) l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Così ricostruito il sistema, è evidente il diverso trattamento riservato ai lavoratori che abbiano lavorato alle dipendenze del sin dall'inizio del rapporto con contratto a tempo CP_1 indeterminato rispetto ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività per lo stesso numero di anni dei primi, ma in forza del succedersi di diversi contratti a tempo determinato. Ai fini del
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 774/2024
riconoscimento dell'anzianità di servizio, infatti, solo i primi vedono computati integralmente tutti gli anni lavorati. I secondi, diversamente, si vedono applicare le decurtazioni previste dall'articolo
569 d.lgs. 297/1994.
È evidente, dunque, l'infondatezza dell'eccezione del ove nega la Controparte_1 sussistenza di qualsiasi disparità di trattamento tra personale ATA a tempo indeterminato e personale ATA a tempo determinato.
Appurato ciò, occorre verificare la compatibilità della disciplina qui in commento con i principi eurounitari e, in particolare, con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva CE 1999/70, il cui punto 1 recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; il punto 4, poi, precisa:
“I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
In detto giudizio di compatibilità questo giudice non può che attenersi alle pronunce in materia della
Corte di Giustizia. In particolare, nell'interpretare la clausola 4.1., la Corte ha chiarito che una disparità di trattamento per essere giustificata deve trovare la sua ragion d'essere nelle particolari condizioni che contraddistinguono il rapporto d'impiego e che differenziano il servizio prestato dal lavoratore a tempo determinato da quello prestato dal lavoratore a tempo indeterminato;
in definitiva, la disparità è giustificata solo qualora “risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”, mentre a nulla rileva il fatto che la stessa sia “prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro” (Corte di
Giustizia, C-307/05).
Ora, considerato che il non ha dedotto alcun elemento oggettivo di differenziazione tra il CP_1 servizio prestato dall'assistente amministrativo a tempo determinato rispetto a quello prestato dall'assistente amministrativo a tempo indeterminato, non può che concludersi per l'ingiustificatezza della disparità di trattamento in esame.
Non pare, infatti, cogliere nel segno l'obiezione avanzata dal il quale rileva come la Corte CP_1 di Giustizia abbia finora considerato in contrasto con il diritto unitario solo le discipline che escludevano totalmente la rilevanza dei servizi prestati con contratto a tempo determinato. È evidente, infatti, che il principio enunciato ha valenza generale e potrebbe, forse, trovare una deroga solo nei casi in cui il danno lamentato dai lavoratori penalizzati sia bagatellare. Evidentemente, però, così non è nel caso di specie.
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 774/2024
Non porta, poi, a conclusioni differenti il rilievo secondo cui al compimento del 20° anno la ricorrente recupererà interamente l'anzianità maturata. La circostanza che il periodo escluso dalla valutazione dell'anzianità venga “recuperato” successivamente non esclude il pregiudizio che i lavoratori subiscono negli anni precedenti, poiché è pacifico che, anche con il c.d. riallineamento, non vengono pagate le differenze retributive pregresse: il recupero degli anni di anzianità esclusi dalla ricostruzione di carriera è infatti disposto solo per il futuro e non è una revisione ex tunc della posizione stipendiale del dipendente.
In ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto del personale ausiliario all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata durante il periodo di pre-ruolo, in quanto le norme legislative e contrattuali che impongono la valutazione in misura inferiore sono in contrasto con la normativa europea per i motivi esposti in precedenza.
Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto della signora a vedersi riconosciuta al Parte_1 momento dell'immissione in ruolo (1.9.2016) un'anzianità di anni 6, mesi 10 e giorni 6, come concordemente riconosciuto dalle parti.
La stessa ha, inoltre, diritto a percepire le differenze retributive maturate in ragione dell'illegittimo rallentamento della progressione stipendiale e pari ad € 455,84 per il periodo giugno 2019 – 6 ottobre 2019, come concordemente riconosciuto dalle parti all'udienza odierna. Va da sé che sulla base del presente provvedimento dovrà essere calcolato l'ingresso della ricorrente nella fascia 15 con conseguente adeguamento stipendiale.
Dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione inferiore a 1.100, valori inferiori ai medi atteso il carattere seriale del contenzioso. Viene disposta altresì la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Dichiara il diritto di alla data dell'immissione in ruolo (1.9.2016) al Parte_1 riconoscimento di anni 6, mesi 10 e giorni 6 di servizio valido ai fini giuridici ed economici e per l'effetto
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 774/2024
- condanna il convenuto a collocare nella fascia stipendiale CP_1 Parte_1 corrispondente all'anzianità come sopra accertata e a pagarle l'importo lordo di € 455,84 a titolo di differenze retributive per il periodo giugno 2019 – 6 ottobre 2019, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole mensilità al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 400,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, nonché € 21,50 per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Rinaldi, Ganci, Miceli e Zampieri.
Ivrea, 17 settembre 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 774/2024
Oggi 17 settembre 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. RINALDI GIOVANNI Parte_1
per il la dott.ssa ANTONELLA Controparte_1
BOCCONELLO
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
Le parti danno concordemente atto che alla data del 1.9.2016 la ricorrente aveva un'anzianità effettiva di anni 6 mesi 10 e giorni 6 e che le differenze retribuite maturate nel periodo giugno 2019
– 6.10.2019 sono pari ad € 455,84 ciò in quanto in data 7.10.2019 la ricorrente è entrata in fascia 9 secondo il decreto.
L'avv. Rinaldi fa presente che dall'accoglimento del ricorso deriva anche l'anticipazione della fascia 15 con conseguenti ulteriori differenze retributive che riserva di quantificare.
La dott.ssa Bocconello indica che per mero errore nelle note ha indicato erroneamente il giorno di ingresso in fascia 9 che è – correttamente - il 7.10.2019.
Le parti discutono per il resto la causa richiamando le rispettive conclusioni, come sopra precisate, e i rispettivi argomenti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 774/2024
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 17/06/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 774/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv.ti RINALDI GIOVANNI, GANCI Parte_1 C.F._1
FABIO, MICELI WALTER, ZAMPIERI NICOLA
- PARTE RICORRENTE -
contro
c.f. , Controparte_2 P.IVA_1 ass. ex art. 417 bis c.p.c. dott.sse ANTONELLA BOCCONELLO e Controparte_3
CP_4
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: ricostruzione carriera ATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora , dipendente del con mansioni di assistente Parte_1 Controparte_1 amministrativo, esponeva di essere stata immessa in ruolo in data 1.9.2016 dopo aver lavorato alle dipendenze del convenuto a partire dall'anno 2004 in forza di plurimi contratti di lavoro CP_1 subordinato a tempo determinato.
Deduceva che, in sede di ricostruzione carriera, il – in applicazione dell'art. 569 d.lgs. CP_1
297/1994 - le aveva riconosciuto un'anzianità valida ai fini giuridici ed economici di 5 anni, 10 mesi e 24 giorni a fronte di un'anzianità effettiva di 6 anni, 10 mesi e 6 giorni con ciò violando il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 774/2024
indeterminato sancito della clausola 4 dell'accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva CEE 1999/70 e trasfuso nell'art. 6 del d.lgs. 368/2001.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il suo diritto alla valorizzazione integrale del servizio pre- ruolo prestato e che il fosse condannato a pagarle le differenze retributive medio tempore CP_1 maturate, quantificate in € 683,75, oltre alle ulteriori differenze conseguenti al futuro anticipato ingresso nella fascia 15.
Il si costituiva in giudizio assumendo l'insussistenza di qualsiasi disparità Controparte_1 di trattamento e sottolineando come l'art. 569 d.lgs 297/1994 fosse volto a tutelare il dipendente precario il quale, al momento della sua immissione in ruolo, vede valorizzata l'attività lavorativa già prestata alle dipendenze dell'Amministrazione.
Sottolineava, inoltre, come la Corte di Giustizia avesse censurato quelle disposizioni che negano qualsiasi rilievo ai servizi prestati in qualità di lavoratori a tempo determinato, mentre la normativa italiana valorizza – sebbene con alcuni correttivi – detti periodi di tempo. Contestava, inoltre, la quantificazione del credito per le differenze retributive fatta da parte ricorrente in ragione dell'intervenuta prescrizione, e produceva un conteggio alternativo. Relativamente alla maturazione della fascia 15, rilevava che essa si sarebbe compiuta il giorno 1° ottobre 2024 considerando il servizio effettivo e - se non fossero intervenuti avvenimenti interruttivi della carriera – nel mese di ottobre 2025 sulla base del decreto di ricostruzione carriera.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Le norme che presiedono la ricostruzione di carriera del personale ATA sono gli artt. 569 e 570 del d.lgs. 297/1994 e l'art. 4 comma 3 l. 399/1988.
L'art. 569, comma 1, d.lgs. 297/1994 stabilisce che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”. L'art. 570, comma 1, d.lgs. 279/1994 del precisa che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”.
Infine l'art. 4, comma 3, l. 399/1988, prevede che “Al compimento (…) del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore (…) l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Così ricostruito il sistema, è evidente il diverso trattamento riservato ai lavoratori che abbiano lavorato alle dipendenze del sin dall'inizio del rapporto con contratto a tempo CP_1 indeterminato rispetto ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività per lo stesso numero di anni dei primi, ma in forza del succedersi di diversi contratti a tempo determinato. Ai fini del
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 774/2024
riconoscimento dell'anzianità di servizio, infatti, solo i primi vedono computati integralmente tutti gli anni lavorati. I secondi, diversamente, si vedono applicare le decurtazioni previste dall'articolo
569 d.lgs. 297/1994.
È evidente, dunque, l'infondatezza dell'eccezione del ove nega la Controparte_1 sussistenza di qualsiasi disparità di trattamento tra personale ATA a tempo indeterminato e personale ATA a tempo determinato.
Appurato ciò, occorre verificare la compatibilità della disciplina qui in commento con i principi eurounitari e, in particolare, con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva CE 1999/70, il cui punto 1 recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; il punto 4, poi, precisa:
“I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
In detto giudizio di compatibilità questo giudice non può che attenersi alle pronunce in materia della
Corte di Giustizia. In particolare, nell'interpretare la clausola 4.1., la Corte ha chiarito che una disparità di trattamento per essere giustificata deve trovare la sua ragion d'essere nelle particolari condizioni che contraddistinguono il rapporto d'impiego e che differenziano il servizio prestato dal lavoratore a tempo determinato da quello prestato dal lavoratore a tempo indeterminato;
in definitiva, la disparità è giustificata solo qualora “risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”, mentre a nulla rileva il fatto che la stessa sia “prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro” (Corte di
Giustizia, C-307/05).
Ora, considerato che il non ha dedotto alcun elemento oggettivo di differenziazione tra il CP_1 servizio prestato dall'assistente amministrativo a tempo determinato rispetto a quello prestato dall'assistente amministrativo a tempo indeterminato, non può che concludersi per l'ingiustificatezza della disparità di trattamento in esame.
Non pare, infatti, cogliere nel segno l'obiezione avanzata dal il quale rileva come la Corte CP_1 di Giustizia abbia finora considerato in contrasto con il diritto unitario solo le discipline che escludevano totalmente la rilevanza dei servizi prestati con contratto a tempo determinato. È evidente, infatti, che il principio enunciato ha valenza generale e potrebbe, forse, trovare una deroga solo nei casi in cui il danno lamentato dai lavoratori penalizzati sia bagatellare. Evidentemente, però, così non è nel caso di specie.
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 774/2024
Non porta, poi, a conclusioni differenti il rilievo secondo cui al compimento del 20° anno la ricorrente recupererà interamente l'anzianità maturata. La circostanza che il periodo escluso dalla valutazione dell'anzianità venga “recuperato” successivamente non esclude il pregiudizio che i lavoratori subiscono negli anni precedenti, poiché è pacifico che, anche con il c.d. riallineamento, non vengono pagate le differenze retributive pregresse: il recupero degli anni di anzianità esclusi dalla ricostruzione di carriera è infatti disposto solo per il futuro e non è una revisione ex tunc della posizione stipendiale del dipendente.
In ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto del personale ausiliario all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata durante il periodo di pre-ruolo, in quanto le norme legislative e contrattuali che impongono la valutazione in misura inferiore sono in contrasto con la normativa europea per i motivi esposti in precedenza.
Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto della signora a vedersi riconosciuta al Parte_1 momento dell'immissione in ruolo (1.9.2016) un'anzianità di anni 6, mesi 10 e giorni 6, come concordemente riconosciuto dalle parti.
La stessa ha, inoltre, diritto a percepire le differenze retributive maturate in ragione dell'illegittimo rallentamento della progressione stipendiale e pari ad € 455,84 per il periodo giugno 2019 – 6 ottobre 2019, come concordemente riconosciuto dalle parti all'udienza odierna. Va da sé che sulla base del presente provvedimento dovrà essere calcolato l'ingresso della ricorrente nella fascia 15 con conseguente adeguamento stipendiale.
Dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione inferiore a 1.100, valori inferiori ai medi atteso il carattere seriale del contenzioso. Viene disposta altresì la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Dichiara il diritto di alla data dell'immissione in ruolo (1.9.2016) al Parte_1 riconoscimento di anni 6, mesi 10 e giorni 6 di servizio valido ai fini giuridici ed economici e per l'effetto
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 774/2024
- condanna il convenuto a collocare nella fascia stipendiale CP_1 Parte_1 corrispondente all'anzianità come sopra accertata e a pagarle l'importo lordo di € 455,84 a titolo di differenze retributive per il periodo giugno 2019 – 6 ottobre 2019, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole mensilità al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 400,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, nonché € 21,50 per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Rinaldi, Ganci, Miceli e Zampieri.
Ivrea, 17 settembre 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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