Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
Qualora in un reato permanente la condotta venga interrotta e successivamente ripresa, il termine della prescrizione decorre dal momento della cessazione finale. (Fattispecie in tema di attività edilizia abusiva, ripresa dopo la sospensione determinata dall'esecuzione di sequestro preventivo).
Commentario • 1
- 1. La decorrenza del termine di prescrizione per il reato permanenteRedazione · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2020
Di seguito un breve disamina sulla decorrenza della prescrizione nel reato permanente. Il presente contributo in tema di decorrenza della prescrizione nel reato permanente è tratto da “La prescrizione del reato in vigore dal 1° gennaio 2020” di Antonio Di Tullio D'Elisiis. Per il reato permanente, deve farsi riferimento al “giorno in cui è cessata la permanenza” (art. 158, co. 1, terzo capoverso, c.p.) vale a dire il “momento in cui ha fine la situazione antigiuridica per fatto volontario del colpevole o per altri eventi che rendano impossibile il protrarsi dello stato di danno o di pericolo, oppure”[1], come vedremo da qui a poco, “la pronunzia della sentenza di primo grado, nel caso in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2013, n. 5480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5480 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 12/12/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 3636
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 13294/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA LU N. IL 12/07/1959;
avverso la sentenza n. 1052/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 01/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio V. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Salerno, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente MA LU, con sentenza del 1.10- 30.11.2012, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno sez. distaccata di Cava dei Tirreni in composizione monocratica il 21.10.2008, procedendo con rito abbreviato per una pluralità di imputazioni relative ad illeciti edilizi, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi A) B), C) D) E) ed F) del decreto di citazione a giudizio proc.to penale n. 3548/2004 del 21.1.2005, nonché in ordine ai reati di cui ai capi A) B), C) D) E) ed F) del decreto di citazione a giudizio del proc.to penale n. 3163/2005 del 03.02.2006, rideterminando la pena per le residue imputazioni di cui ai detti decreti ed a quelli contenuti negli altri due decreti di citazione a giudizio degli altri proc.ti penali tutti riuniti in primo grado nel fascicolo rgnr n. 3548/2004, con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle contestati aggravanti e la ritenuta continuazione, operata la riduzione per il rito prescelto, in mesi sette di reclusione ed Euro 500,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
I reati per i quali è intervenuta condanna sono pertanto:
a. in relazione al proc.to 3163/2005: G) del reato p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 2 e art. 349 cpv. cod. pen., poiché, in qualità di custode giudiziario del manufatto abusivo, violava i sigilli apposti in data 7 aprile 2004 dall'AG per assicurare la conservazione e l'identità delle opere, realizzando l'intervento di cui al capo A) dell'imputazione. Fatti accertati in Cava dei Tirreni il 6 aprile 2005;
b. in relazione al proc.to 7348/2005: A) del reato p. e p. dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) per aver eseguito o fatto eseguire, in zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico, nella qualità di proprietario e committente, in assenza del permesso di costruire previsto dall'art. 10 del medesimo D.P.R., violando i sigilli, ulteriori opere edili consistenti in opere di completamento e di rifinitura, nell'apposizione di impianti tecnologici e pavimentazione, suddivisione interna e copertura con tetto a quattro falde inclinate;
B) del reato p. e p. dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146 e 181 per aver eseguito le opere di cui al capo A) in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale, senza la prescritta autorizzazione. C) del reato p. e p. dall'art. 734 cod. pen. per aver alterato con l'opera di cui al capo A) le bellezze naturali di località soggetta a speciale protezione dell'autorità D) del reato p. e p. dagli artt. 64 e 71 cit. D.P.R. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzava le opere di cui ai capo A) in c.a. senza la direzione di un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo nell'ambito delle rispettive competenze;
E) del reato p. e p. dagli artt. 65 e 72 cit. D.P.R. per aver eseguito i lavori indicati al capo A) senza averne fatto denuncia al competente Sportello Unico istituito presso il comune;
F) del reato p. e p. dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 per aver eseguito i lavori indicati al capo A) in zona sismica senza dare preavviso scritto al competente Sportello Unico istituito presso il comune, omettendo il contestuale deposito dei progetti presso quest'ultimo ufficio ed omettendo di attenersi ai criteri tecnico-descrittivi prescritti perle zone sismiche;
G ) del reato p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 2 e art. 349 cpv. cod. pen., poiché, in qualità di custode giudiziario del manufatto abusivo, violava i sigilli apposti in data 7 aprile 2004 e 6 aprile 2005 dall'AG per assicurare la conservazione e identità delle opere, realizzando l'intervento di cui al capo A) dell'imputazione. Fatti accertati in Cava dei Tirreni il 13 settembre 2005;
c. in relazione al proc.to n. 9670/2006; A) del reato p. e p. dall'art. 44, comma 1, lett. b) del cit. D.P.R. per aver eseguito o fatto eseguire, in zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico, nella qualità di proprietario e committente, in assenza del permesso di costruire previsto dall'art. 10 del medesimo D.P.R., violando i sigilli, ulteriori opere edili consistenti nella realizzazione di un porticato in legno e tegole di copertura per una lunghezza di m. 26,00 larghezza di m. 1,80 ed altezza massima di m. 3,m60 e per aver violato in qualità di custode giudiziario del manufatto abusivo, i sigilli apposti in data 7 aprile 2004, 6 aprile 2005 e 13 settembre 2005 dall'AG per assicurare la conservazione e l'identità delle opere, realizzando l'intervento di cui al capo A) dell'imputazione. Fatti accertati in Cava dei Tirreni il 3 novembre 2006.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, con l'ausilio, del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1:
a. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - inosservanza di norme processuali - mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione - violazione e falsa applicazione dell'art. 530 c.p.p., commi 1 e 2 violazione e falsa applicazione dell'art. 187 cod. proc. pen. - art. 192 cod. proc. pen. ed art. 2729 cod. proc. pen.. Il ricorrente in ordine a tali motivi reitera quanto già eccepito nell'atto di appello evidenziando la natura di reati propri dei reati contravvenzionali edilizi e la mancata prova della qualità di committente dei lavori abusivi realizzati in capo al MA. Si deduce in particolare carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'atto impugnato in quanto, ad avviso del ricorrente, con la richiesta e concessa sostituzione del custode dal MA LU alla moglie e con la fissazione da parte dell'imputato della propria residenza alla via G. De Rosa e non alla località Rotolo Maddalena ove è sito l'immobile oggetto delle imputazioni si smentirebbe l'assunto invece ritenuto erroneamente in sentenza che l'immobile sia stata la residenza dell'imputato e/o nella sua disponibilità.
b. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 157 cod. pen. - art. 158 cod. pen.- art. 159 cod. pen., art. 2 cod. pen.
- L. n. 251 del 2005). Inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali (artt. 129 e 531 cod. proc. pen. - art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen. - D.Lgs. n. 92 del 2008, art. 2 e art. 2 ter,
commi 1 e 2 conv. nella L. n. 125 del 2008) - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene, infatti, che nel caso de quo la prescrizione, dedotta ed eccepita in sede di appello, era già maturata per tutti i reati contravvenzionali già alla data di emissione della sentenza di secondo grado. Illegittimamente ed erroneamente, in palese violazione delle citate norme penali, la Corte di Appello avrebbe ritenuto, con una motivazione contraddittoria ed illogica rispetto alle diverse conclusioni cui era pervenuta per i reati contravvenzionali che ha poi dichiarato prescritti, che ai reati edilizi contravvenzionali accertati in data 13.09.2005 di cui al procedimento rubricato al R.G.N.R. n. 7348/2005 (capi da A) ad F) del decreta di citazione a giudizio emesso il 03.1 0.2006) non potessero applicarsi i termini di prescrizione antecedenti alla innovazione disposta con la legge del 5.12.2005 n. 251 stante a suo dire la continuazione dei lavori e la violazione dei sigilli apposti alla data del 13.09.2005 accertati in data 3.11.2006. Quale corollario la Corte di secondo grado ha considerato che i termini di prescrizione, ad onta della sospensione autoritativa dei lavori avutasi in forza del sequestra preventivo disposto in data 13.09.2005 con l'apposizione dei sigilli, non fossero cominciati a decorrere.
Interpretando ed applicando correttamente i principi e le norme, ad avviso del ricorrente, i termini prescrizione devono considerarsi cominciati a decorrere dal 13.09.2005 in virtù della cessazione della permanenza dei reati contravvenzionali accertati in tale data. Inoltre, posto che i detti reati sono stati commessi in data 13.09.2005 e quindi prima della emanazione della L. 5 dicembre 2005, n. 251 che ha modificato i termini di prescrizione, il termine di prescrizione degli stessi, considerando l'interruzione, sarebbe pari ad anni 4 e mesi sei e, quindi, sarebbe spirato al 13.03.2010 che, considerando il periodo di sospensione, pur calcolato in modo erroneo dalla Corte d'Appello in anni 2 e mesi quattro, determinerebbe l'intervenuta prescrizione degli stessi alla data del 13.07.2012.
Nel caso dei reati accertati il 13.09.2005 di cui al d.c. proc. pen. n. 7348/2005 gli stessi hanno avrebbero una sospensione autoritativa in forza del sequestro con imposizione dei sigilli operato. Pertanto la successiva continuazione delle opere non implica che il termine di prescrizione non sia decorso. Diversamente opinando, infatti, secondo il ricorrente, non si sarebbe potuta dichiarare la prescrizione neanche per i reati contravvenzionali di cui ai precedenti sequestri.
La prescrizione sarebbe poi maturata, come già eccepito in appello, anche per i reati contravvenzionali accertati in data 03.11.2006, di cui a decreto di citazione a giudizio proc. pen. n. 9679/2006 emesso l'08.05.2007.
In virtù anche delle innovazioni dei termini di prescrizione di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251 il termine di prescrizione lungo per tale reato contravvenzionale sarebbe pari ad avviso del ricorrente ad anni 4 e mesi 8 considerando l'interruzione e l'incensuratezza dell'imputato (che determinerebbe un aumento del termine di soli mesi 8 - ovvero 1/16 del termine di quattro anni). Il termine di prescrizione cosi sarebbe maturato a 03.07.2011, a cui si dovrebbe aggiungere solo la sospensione di anni 1 e giorni quindici atteso che non andrebbe calcolata la sospensione dei termini causata dal rinvio dell' udienza di appello dal 16.06.2011 a 01.10.2012 posto che il detto rinvio, disposto ex art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen., non andrebbe considerato ai fini del calcolo della sospensione in quanto trattasi di giudizio abbreviato ed, inoltre, alternativamente, perché il reato di violazione dei sigilli aggravato ex art. 349 cpv cod. pen. contestato con lo stesso decreta di citazione prevede una pena nel massimo superiore a 4 anni ed infine sempre alternativamente ed assorbente perché il D.L. n. 92 del 2008, art. 2 ter prevede la sospensione del termine di prescrizione fino ad un massimo di 18 mesi (comma 2) solo per i reati indultabili ex lege n. 241 del 2006 e quindi per i reati commessi fino al 02.05.2006.
Ne conseguirebbe che i reati contravvenzionali di cui al proc.to penale rubricate al n.ro 9679/2006 R.G.N.R., siccome accertati in epoca posteriore rispetto al 2.5.2006 (lo sono stati infatti il 3.11.2006), non rientrano nelle ipotesi di reato a cui sia possibile applicare l'indulto e pertanto sono fuori dall'ambito di applicazione della sospensione disposta dal D.L. n. 92 del 2008, art. 2 ter, comma 2. Ne conseguirebbe che la Corte territoriale avrebbe errato e violato le norme citate quando ha considerato la sospensione dei termini di prescrizione anche per tale ipotesi.
La violazione delle leggi penali speciali richiamate nonché degli artt. 157, 158 e 159 cod. pen. vizierebbe ad avviso del ricorrente irrimediabilmente la sentenza impugnata.
I termini di prescrizione anche dei reati contravvenzionali contestati nell'ultimo procedimento penale riunito (r.g.n.r. n.ro 9679/2006) sarebbero maturati al 18.08.2012 (aggiungendo il periodo di sospensione di anni 1 e giorni 15 al 3.7.2011) e quindi la prescrizione era abbondantemente maturata al 01.10.2012, data della sentenza di appello.
II ricorrente chiede dunque a questa Corte di Cassazione in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e la conseguente assoluzione dell'imputato ex art. 530 c.p.p., comma 1 con la formula più ampia ovvero, in via gradata, l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 perché manca, è insufficiente o quanto meno è
contraddittoria la prova che l'imputato abbia commesso il fatto. In via ancora subordinata chiede di pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. di non doversi procedere per intervenuta prescrizione anche in caso di ritenuta inammissibilità del ricorso in relazione ai reati contravvenzionali di cui ai capi da A) ad F) del proc.to penale rubricati nel R.G.N.R. al n.ro 7348/2005 (accertati il 13.09.2005) di cui al decreto di citazione emesso in data 8.5.2007 e di cui al capo A) del proc.to penale rubricato al n.ro 9670/2006 (accertato il 3 novembre 2006) di cui al decreto di citazione emesso in data 03.10.2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso si palesa manifestamente infondato e pertanto ne va dichiarata l'inammissibilità.
2. Prima di ogni altro, essendo la decisione sul punto assorbente rispetto alle altre, va affrontato il motivo di censura attinente una supposta intervenuta prescrizione di tutti i reati meglio specificati in premessa per cui è intervenuta condanna ancora precedente alla pronuncia di secondo grado.
Il ricorrente si duole che la Corte d'Appello di Salerno abbia ritenuto che i termini di prescrizione, ad onta della sospensione autoritativa dei lavori avutasi in forza del sequestro preventivo disposto in data 13.09.2005 con l'apposizione dei sigilli, non fossero cominciati a decorrere.
Ciò sarebbe in contrasto con la stessa declaratoria di prescrizione pronunciata in relazione alle opere di cui agli accertamenti del 7.4.2004 e del 6.4.2005.
Orbene, tale doglianza è manifestamente infondata. È pacifica e consolidata la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui il reato urbanistico ha natura di reato permanente la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva (SS.UU. n. 17178, 8/05/2002). La cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio (Sez. 3^ n. 38136, 24/10/2001). Inoltre, l'ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3 n. 32969, 7/09/2005). Entro tale preciso ambito deve dunque individuarsi il concetto di "ultimazione" che ha natura oggettiva e non può, pertanto, dipendere da valutazioni soggettive (Sez. 3, n. 7065 del 23.2.2012, PG in proc. Croce ed altro). Era stato già affermato sin dalla previgente L. 28 gennaio 1977, n. 10, che il reato previsto dall'art. 17 di quella normativa (poi divenuta L. n. 47 del 1985, art. 20 ed oggi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44) di costruzione senza concessione (oggi permesso di costruire) o in difformità da essa avesse carattere permanente, in quanto la situazione antigiuridica posta in essere con la modifica della destinazione d'uso si protrae nel tempo e cessa solo per volontà contraria dell'agente o per legittimazione da parte della competente autorità amministrativa (così questa Sez. 3, n. 4371 del 16.2.1983, Sedini, rv. 158968). Più specificamente in tema di contravvenzioni antisismiche, è stato precisato che il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento edilizio (Sez. 3, n. 29737 del 4.6.2013, Velia, rv. 255823). Ebbene, qualora in un reato permanente la condotta venga interrotta, la prescrizione inizia a decorrere da questo momento;
se però, come nel caso che ci occupa, l'attività delittuosa riprenda e sussista la identità del disegno criminoso, si configurano gli estremi della continuazione. In tal caso è ancora una volta giurisprudenza di legittimità consolidata il principio che il termine si sposta alla cessazione od interruzione del nuovo comportamento. (Sez. 3, n. 1209 del 5.11.1993, Caterini ed altro, rv. 196478; nella specie trattavasi della costruzione di distinti piani di unico edificio, realizzato in più tempi e la Corte ha ritenuto in applicazione del suvvisto principio che la prescrizione iniziasse a decorrere dall'ultimo episodio;
conf. Sez. 3, n. 1454 del 25.11.1998, Valio G. ed altro, rv 212383). Ancora più di recente è stato riaffermato che nel caso di reato permanente la cui condotta si sia interrotta e, successivamente, sia ripresa, la prescrizione inizia a decorrere dal momento di cessazione finale della condotta (Sez. 3, n. 40026 del 23.9.2008, Viganò, rv 241293). Correttamente, dunque, la Corte d'Appello ha considerato la prescrizione decorrente dal 3.11.2006, data dell'ultimo sequestro, e la conseguente vigenza del termine prescrizionale di cui alla L. n. 251 del 2005, vigente dall'8.12.2005.
Nè a diverse conclusioni può pervenirsi per la scelta (evidentemente non condivisibile) di avere ritenuto i precedenti termini di prescrizione decorrenti dai sequestri ed estinti i relativi reati, per i quali, tuttavia, in assenza di impugnazione sul punto, si è formato il giudicato.
Peraltro, a tale termine, che scadeva il 3.11.2011, andava un periodo complessivo di prescrizione di anni tre, mesi tre e giorni quattordici in quanto vi sono stati:
a) in primo grado:
- un rinvio su istanza del difensore per munirsi di procura speciale dal 27 settembre 2005 al 15 dicembre 2005 con una sospensione della prescrizione per mesi due giorni e giorni 18;
- un rinvio dal 13 aprile 2006 al 16 gennaio 2007 su istanza del difensore per riunione, con altra sospensione di mesi nove giorni e tre della prescrizione;
- un rinvio dal 16 gennaio 2007 al 17 luglio 2007 su istanza del difensore per riunione con nuova sospensione di mesi sei e giorni uno;
- un ulteriore rinvio dal 17 luglio 2007 al 15 aprile 2008 per l'astensione dei difensori con sospensione per mesi otto giorni 29. b) in secondo grado:
- la sospensione di anni uno e giorni 13 dal 3 giugno 2010 al 16 giugno 2011 determinatasi a seguito del rinvio su istanza difensiva per concomitante impegno professionale.
In proposito va ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall'ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi di impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non da luogo pertanto ad un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6 (cfr. per tutte sez. 1 sent. numero 44609 rv. 242042; Cass. sez. 2^ sent. numero 17344 RV 250076).
La prescrizione per i reati edilizi de quo, dunque, sarebbe spirata soltanto il 17.2.2015. E ciò senza computarsi anche l'ulteriore periodo di sospensione della prescrizione che si sarebbe determinato a seguito del rinvio operato nel corso del giudizio di appello dal 16 giugno 2011 al 1 ottobre 2012. L'art. 132 bis disp. att. c.p.p. letto in combinato disposto con la previsione di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2 ter convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125 prevedeva infatti la possibilità di sospensione dei processi per i soli reati indultabili ai sensi della L. n. 251 del 2006, che prevedevano cioè una data di commissione del fatto entro il 2 maggio 2006. Nel caso che ci occupa invece come dedotto dal ricorrente e come si evince dal capo d'imputazione, risalendo l'ultima violazione dei sigilli al 3 novembre 2006 si era fuori da tale previsione.
3. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla natura di reati propri dei reati contravvenzionali edilizi e alla mancata prova della qualità di committente dei lavori abusivi realizzati in capo al MA.
La circostanza che l'odierno ricorrente non fosse l'effettivo committente dei lavori abusivamente realizzati è stata, infatti, quella su cui si è fondato l'atto di appello e alla stessa la Corte territoriale ha fornito ampia ed articolata motivazione evidenziando non solo la costante presenza del MA sui luoghi di accertamento e la sua reiterata nomina a custode giudiziario, ma anche come n nonostante la particolare rilevanza dei lavori - con le reiterate violazioni di sigilli l'immobile e stato praticamente ultimato ed adibito ad abitazione della stessa imputato, quest'ultimo, rimanendo contumace, non ha neppure offerto alcuna indicazione su altre persone, diverse dal formale titolare del diritto, interessate a valorizzare il fondo con notevole esborso di danaro per il completamento dei lavori, ne alcuna indicazione in tal senso viene offerta nell' atto di gravame che si limita a censurare la violazione di un principio di diritto, ma non offre una versione alternativa riguardo l'ipotetico interesse di altri nel commissionare, eventualmente, le opere abusive, tale, comunque, da ribaltare le argomentazioni logiche della sentenza impugnata.
In proposito, va ricordato che questa Suprema Corte ha avuto modo di ribadire più volte che in tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario comproprietario, non formalmente committente delle opere abusive, può dedursi da indizi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l'interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o affinità con l'esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione dell'immobile secondo le norme civilisti che sull'accessione nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione del fabbricato (così questa Sez. 3, n. 25669 del 30.5.2012, rv. 253065). Il ricorso è dunque manifestamente inammissibile anche in relazione a tale motivo, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011;
conf. Sez. 1, 30.9.2004, Burzotta;
Sez. 6, 8.10.2002, Notaristefano;
Sez. 4, 29.3.2000, Barone;
Sez. 4, 18.9.1997, Ahmetovic).
4. Il ricorso, pertanto, è inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014