Sentenza 12 aprile 2012
Massime • 1
La condotta di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore (art. 14, comma quinto-ter, D.Lgs. n. 286 del 1998), ancorché posta in essere prima del recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve considerarsi non più applicabile nell'ordinamento italiano a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia U.E. del 28 aprile 2011, El Dridi, sicchè i giudizi di cognizione aventi ad oggetto la condotta in questione devono essere definiti con la formula che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, mentre in sede di esecuzione deve farsi ricorso alla previsione dell'art. 673 cod. proc. pen.
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LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 670 del codice di procedura penale promosso dal Tribunale ordinario di Bologna, seconda sezione penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel procedimento penale a carico di A. S., con ordinanza del 9 febbraio 2021, iscritta al n. 61 del registro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2012, n. 14276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14276 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 12/04/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 385
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - N. 26995/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA;
nei confronti di:
1) MI ME N. IL 05/09/1987 C/;
avverso la sentenza n. 1606/2010 TRIBUNALE di PERUGIA, del 21/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
udito il P.G. in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21.10.2010 il gup del Tribunale di Perugia, in esito a giudizio abbreviato, condannava MI ED alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter per essersi trattenuto nel territorio italiano, senza giustificato motivo, in violazione del decreto di espulsione del Questore di Bari in data 27.2.2009, notificatogli in pari data, così come era stato accertato in Perugia, il 14.9.2010. 2. Avverso detta sentenza, ha interposto ricorso per Cassazione il PG presso la Corte d'Appello di Perugia per dedurre l'intervenuta abolitio criminis, quanto al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, ancorché posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più
applicabile nell'ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell'ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l'incompatibilità di detta norma incriminatrice con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla "abolitio criminis", con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione - per via di interpretativa estensiva - alla previsione dell'art. 673 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, 28.4.2011, n. 22105 e 29.4.2011, n. 20130). Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 - recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari - ha quindi novato la fattispecie (sostanzialmente confermando l'intervenuta abolitio criminis). La nuova formulazione del D.Lgs. n.286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, introdotta con l'intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l'effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessari ad integrare l'illecito delineato. Sul punto basterà ricordare che oggi alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all'esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (CIE). Il d.l. citato ha istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della novella. Deve quindi essere accolto il ricorso del PG con annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2012