Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
Nel caso di reato permanente la cui condotta si sia interrotta e, successivamente, sia ripresa, la prescrizione inizia a decorrere dal momento di cessazione finale della condotta.
Commentario • 1
- 1. La decorrenza del termine di prescrizione per il reato permanenteRedazione · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2020
Di seguito un breve disamina sulla decorrenza della prescrizione nel reato permanente. Il presente contributo in tema di decorrenza della prescrizione nel reato permanente è tratto da “La prescrizione del reato in vigore dal 1° gennaio 2020” di Antonio Di Tullio D'Elisiis. Per il reato permanente, deve farsi riferimento al “giorno in cui è cessata la permanenza” (art. 158, co. 1, terzo capoverso, c.p.) vale a dire il “momento in cui ha fine la situazione antigiuridica per fatto volontario del colpevole o per altri eventi che rendano impossibile il protrarsi dello stato di danno o di pericolo, oppure”[1], come vedremo da qui a poco, “la pronunzia della sentenza di primo grado, nel caso in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2008, n. 40026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40026 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 23/09/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 1873
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 12653/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NÒ NC, n. a Villafranca di Verona il 14.1.1946;
avverso la sentenza in data 14.1.2008 della Corte di Appello di Messina, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 23.1.2007, venne condannato alla pena di mesi due di arresto ed Euro 200,00, di ammenda, quale colpevole del reato di cui al D.P.R n. 203 del 1988, art. 24. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia di colpevolezza di NÒ NC in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, ascrittogli per avere, in qualità di legale rappresentante della società C.E.P. S.r.l., proseguito l'esercizio dell'attività di produzione di conglomerato cementizio, nonostante il rigetto della richiesta di autorizzazione per le emissioni in atmosfera disposto dalla Provincia di Messina.
La sentenza impugnata ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto l'inesistenza dell'elemento psicologico del reato, fondando tale assunto sul rilievo che la Provincia di Messina aveva disposto l'archiviazione di una richiesta di autorizzazione, presentata del D.P.R. n. 203 del 1988, ex art. 6, dall'azienda di cui è responsabile l'imputato dopo un precedente diniego della autorizzazione in data 19.10.1999 con invito a sospendere i lavori.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la illegalità della pena dell'arresto e dell'ammenda inflitte dai giudici di merito, osservando che il D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, commina, a seguito della pronuncia di incostituzionalità della norma di cui alla sentenza in data 15.7.1997 n. 234 della Corte Costituzionale, alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria.
Con il secondo mezzo di annullamento si denunciano vizi della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il gravame dell'appellante con riferimento alla carenza dell'elemento psicologico del reato.
Si deduce, in estrema sintesi, che l'archiviazione della richiesta di autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera disposta dalla Provincia di Messina era idonea ad indurre l'imputato a ritenere non necessaria detta autorizzazione, stante anche la carenza di qualsiasi accertamento dell'organo amministrativo sul cantiere interessato dalla richiesta, e che la motivazione con la quale la corte territoriale ha respinto tali rilievi si palesa illogica ed in contrasto con la documentazione in atti.
Con l'ultimo motivo si deduce la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 158 c.p., in base al rilievo che l'esercizio dell'impianto, iniziato nel 1992, ha subito un'interruzione nell'ottobre 1999, mentre l'attività è poi ripresa solo nel gennaio 2000, sicché si è verificata una interruzione della permanenza del reato con la conseguente prescrizione dello stesso.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Il primo motivo di gravame è fondato.
Con la sentenza citata dal ricorrente la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, comma 1, nella parte in cui, per le violazioni ivi previste, stabilisce congiuntamente, anziché alternativamente, la pena dell'arresto e quella dell'ammenda.
Peraltro, anche del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, attualmente vigente, commina alternativamente la pena dell'arresto e quella dell'ammenda per la medesima fattispecie contravvenzionale, sicché la applicazione congiunta della pena dell'arresto e dell'ammenda nei confronti dell'imputato si palesa illegittima. Gli ulteriori mezzi di annullamento proposti dal ricorrente risultano, invece, manifestamente infondati.
La sentenza impugnata ha respinto il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante aveva dedotto la carenza dell'elemento psicologico del reato, con riferimento alla citata archiviazione disposta dalla Provincia di Messina della richiesta di emissioni in atmosfera, con motivazione assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici.
Hanno rilevato, infatti, i giudici di merito che detta archiviazione venne disposta per la ritenuta natura provvisoria del cantiere di cui si tratta, mentre si trattava, invece, di un impianto fisso, peraltro, in esercizio fin dal 1992, sicché i giudici di merito hanno escluso la buona fede dell'imputato in base al rilievo che lo stesso aveva presentato la richiesta di autorizzazione solo a distanza di sei anni dall'inizio dell'attività, inducendo in errore l'amministrazione destinataria della richiesta circa la natura temporanea dell'impianto.
Nè la valutazione dei giudici di merito sul punto può formare oggetto di censura in sede di legittimità.
Quanto all'asserita prescrizione del reato i giudici di merito hanno accertato la permanenza delle emissioni in atmosfera fino al 15.9.2004, data in cui l'azienda ha regolarizzato la propria posizione, ottenendo la prescritta autorizzazione. Sicché esattamente la sentenza impugnata ha escluso che si fosse verificata la prescrizione del reato, in quanto a nulla rileva l'interruzione della permanenza dalla data iniziale, essendone ripresa la consumazione (cfr. sul punto sez. 3^, 199401209, Caterini ed altro, RV 196478) dal gennaio 2000 e quindi la commissione del reato fino alla indicata data di cessazione della permanenza. Per effetto di quanto rilevato la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena,con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla la sentenza impugnata sul solo punto del trattamento sanzionatorio e rinvia per un nuovo giudizio su di esso alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 23 settembre 2008. Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2008