Versione
21 gennaio 2001
21 gennaio 2001
>
Versione
26 luglio 2008
26 luglio 2008
>
Versione
16 ottobre 2013
16 ottobre 2013
>
Versione
3 agosto 2017
3 agosto 2017
>
Versione
19 novembre 2017
19 novembre 2017
>
Versione
18 maggio 2019
18 maggio 2019
>
Versione
9 dicembre 2023
9 dicembre 2023
Art. 132-bis.
(Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi).
1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;
((a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale)) ;
a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo , terzo e quarto comma , e 55, secondo comma, del codice penale ;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi dell' articolo 99, quarto comma, del codice penale ;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317 , 319 , 319-ter , 319-quater , 320 , 321 e 322-bis del codice penale . (77) 2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.
--------------- AGGIORNAMENTO (77)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 30, comma 3) che "All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e successive modificazioni»".
(Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi).
1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;
((a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale)) ;
a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo , terzo e quarto comma , e 55, secondo comma, del codice penale ;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi dell' articolo 99, quarto comma, del codice penale ;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317 , 319 , 319-ter , 319-quater , 320 , 321 e 322-bis del codice penale . (77) 2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.
--------------- AGGIORNAMENTO (77)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 30, comma 3) che "All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e successive modificazioni»".
Commentari • 76
- 1. Legittima Difesa la nuova legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 9.3349
[…] Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente: «a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale». […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 55
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/04/2016, n. 26889Provvedimento: 26 8 8 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 15 Giovanni Canzio - Presidente - CC 28/4/2016 Vincenzo Romis Relatore- R.G.N. 6889/2016 Giovanni Conti Massimo Vecchio Vincenzo Rotundo Giacomo OLni AT CA OL Antonio Bruno IA Piccialli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CU LU, nato a [...] l'[...] avverso l'ordinanza del 08/01/2016 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Vincenzo Romis; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo il …Leggi di più...
- intercettazioni in procedimenti per delitti di criminalità organizzata·
- limitazione ai procedimenti di criminalità organizzata·
- nozione di "criminalità organizzata"·
- utilizzazione del cd. "captatore informatico"·
- intercettazioni di conversazioni o comunicazioni·
- mezzi di ricerca della prova·
- prove