Sentenza 25 novembre 1998
Massime • 2
In tema di reati edilizi, se l'immobile abusivamente realizzato ha volume superiore a 750 metri cubi, può farsi luogo al "condono" previsto dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724 unicamente nel caso in cui l'opera risulti costituita da singole unità catastali, vale a dire da manufatti aventi specifica rilevanza, cioè costituenti, di regola, distinte unità immobiliari,autonomamente utilizzabili. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto inapplicabile il "condono", essendo emerso che l'immobile realizzato costituiva corpo di fabbrica unitario).
In tema di prescrizione del reato, il termine iniziale di decorrenza per il reato continuato deve essere calcolato dal momento in cui viene a cessare la continuazione, con la conseguenza che, se tra i vari reati, unificati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., figurano reati permanenti, il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui la permanenza viene a cessare. (Nella fattispecie, la S.C., rilevando che la permanenza del reato previsto dall'art. 221 della R.D. 27 luglio 1934 n.1265(avere abitato o fatto abitare l'immobile in mancanza della prevista autorizzazione), è stata interrotta solo dalla sentenza di primo grado, ha ritenuto non prescritti anche i restanti reati edilizi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/1998, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg. MAGISTRATI: Udienza pubblica
1)Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 25.11.1998
2)Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere SENTENZA
3)Dott. OLINDO SCHETTINO " N.3627
4)Dott. ALFREDO TERESI " REGISTRO GENERALE
5)Dott. SALVATORE SALVAGO " N.21363/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1)LI RO, nato ad [...] il [...]
2)UC CE, nata ad [...] il [...]
avverso la sentenza dell'1.4.1998 della Corte di appello di Napoli Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto e motivi
L'1.4.1998 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 19.5.1997 con cui il Pretore di Acerra aveva condannato alla pena di mesi due di arresto e L.25 milioni di ammenda LI RO e UC CE, ritenuti colpevoli di aver eseguito un intero fabbricato con superficie di mq.400 per piano e volume superiore a 750 mc. senza la necessaria concessione edilizia (art.20 lett. b della legge 47 del 1985),senza previa denuncia al Genio civile ne'
progetto esecutivo e direzione da parte di un tecnico competente(art.2,4,13 e 14 della legge 1086 del 1971) e di aver infine abitato o fatto abitare parte dell'immobile in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art.221 del T.U delle leggi sanitarie.
Il LI e la UC hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione della legge penale in quanto: a)almeno i reati edilizi dovevano ritenersi prescritti a nulla rilevando la ritenuta continuazione con la contravvenzione di cui all'art.221 T.U. leggi san. di natura permanente;
b)essi avevano comunque diritto ad avvalersi del condono edilizio, avendolo l'art.39 della legge 724 del 1994,in caso di volumetria eccedente i 750 mc., consentito per ogni singola richiesta di concessione in sanatoria inferiore al limite sudetto.
Il ricorso è infondato.
I giudici di merito hanno dichiarato la continuazione tra i reati contestati ai ricorrenti;
per cui la disciplina della decorrenza della prescrizione nell'ipotesi di reato continuato risulta disciplinata dall'art. 158, primo comma, cod. pen., in virtù del quale detto termine non può iniziare a decorrere fino a quando il reato, rispetto alle componenti del suo l'iter" criminoso, non sia stato realizzato, in conformità al parametro indicato nell'art. 81, capoverso, cod. pen. Sicché la cessazione della continuazione costituisce il termine iniziale della prescrizione per tutti i reati unificati nell'organica figura dell'art. 81, capoverso, cod. pen., pur risultando immutato il termine prescrizionale proprio di ciascun reato componente della complessiva fattispecie, così come specificato dalla giurisprudenza invocata dai ricorrenti (sent.sez.un. n. 2780 del 15.3.1996; 10404 del 29-10-1992). Ora, poiché nel caso, il reato di cui all'art.221 T.U.L.P.S. ha natura permanente e la permanenza si è protratta fino alla data della sentenza di primo grado, non risultando dalle sentenze impugnate che la ricorrente abbia conseguito in epoca anteriore la licenza di abitabilità dell'immobile (sent. 3747 del 10-01-1996; 2 del 28-02-1992),è dal 19.5.1997 che è iniziata a decorrere per tutti i reati la data di prescrizione;
la quale per quelli edilizi sarebbe maturata non prima del 19.11.2001 ed è stata, quindi, definitivamente interrotta dalla presente sentenza. D'altra parte, è pur vero che il condono edilizio è richiedibile anche nell'ipotesi di edificazione di un fabbricato superiore a 750 mc, ma i cui singoli appartamenti sono ricompresi entro detta cubatura. giacché l'art. 39, primo comma, della legge n. 724 del 1994 si riferisce a "nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola concessione edilizia in sanatoria"; e che il comma quinto della stessa disposizione prevede "il versamento dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, sicché viene esplicitato un concetto già contenuto nella circolare n. 3357/85 applicativa della legge n. 47 del 1985 e ribadito in quella del 17 giugno 1985 n. 2241/UL (sent. n. 3585 del 13-04-1996). Ma questa fattispecie intanto è invocabile, in quanto l'immobile risulti costituito da singole unità catastali e cioè da opere aventi specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabili e costituenti di regola unità immobiliare. Laddove nel caso i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova di tale necessario presupposto ai giudici di merito;
i quali hanno, per converso, accertato che trattasi di un corpo di fabbrica unitario, che gli imputati non hanno neanche allegato le relative domande di condono;
e che quelle in atti sono state formulate da terzi privi di collegamento giuridico con l'immobile del quale o di parte del quale non risultano, infine, in base ad alcun titolo proprietari ne' comproprietari. Per cui correttamente entrambe le sentenze impugnate hanno ritenuto che nel caso i ricorrenti, proprietari e committenti delle opere edilizie abusive, non potessero avvalersi della definizione agevolata del procedimento prevista dal menzionato art.39, per avere l'unica unità immobiliare da essi realizzata volumetria superiore a quella consentita dalla norma. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1999