Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/1998, n. 1454
CASS
Sentenza 25 novembre 1998

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In tema di reati edilizi, se l'immobile abusivamente realizzato ha volume superiore a 750 metri cubi, può farsi luogo al "condono" previsto dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724 unicamente nel caso in cui l'opera risulti costituita da singole unità catastali, vale a dire da manufatti aventi specifica rilevanza, cioè costituenti, di regola, distinte unità immobiliari,autonomamente utilizzabili. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto inapplicabile il "condono", essendo emerso che l'immobile realizzato costituiva corpo di fabbrica unitario).

In tema di prescrizione del reato, il termine iniziale di decorrenza per il reato continuato deve essere calcolato dal momento in cui viene a cessare la continuazione, con la conseguenza che, se tra i vari reati, unificati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., figurano reati permanenti, il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui la permanenza viene a cessare. (Nella fattispecie, la S.C., rilevando che la permanenza del reato previsto dall'art. 221 della R.D. 27 luglio 1934 n.1265(avere abitato o fatto abitare l'immobile in mancanza della prevista autorizzazione), è stata interrotta solo dalla sentenza di primo grado, ha ritenuto non prescritti anche i restanti reati edilizi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/1998, n. 1454
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1454
    Data del deposito : 25 novembre 1998

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