Sentenza 19 aprile 2017
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'intervenuta "abolitio criminis" anche nel caso di rinuncia al ricorso, trattandosi di causa di inammissibilità che, diversamente dell'intempestiva proposizione del ricorso, interviene dopo la valida instaurazione del rapporto processuale. (Fattispecie relativa alla sopravvenuta "abolitio criminis" del reato di ingiuria in cui la Corte, in motivazione, ha precisato che il principio della ragionevole durata del processo impone di evitare una pronuncia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della questione alla fase esecutiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2017, n. 27821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27821 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2017 |
Testo completo
27821-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 19/04/2017 Sent. n. sez. 1161/2017 Composta da REGISTRO GENERALE N.35265/2016 -Presidente- Maurizio Fumo Gerardo Sabeone Luca Pistorelli Andrea Fidanzia IL NC -Relatore- ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IO IM DA, nato a [...], il [...] avverso la sentenza del 4/11/2014 emessa dal Giudice di Pace di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IL NC;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione al reato di ingiuria, con revoca delle statuizioni civili, l'inammissibilità nel resto;
udito per l'imputato l'avv. Claudia Agostini, che ha concluso riportandosi alla dichiarazione di rinuncia al ricorso, senza condanna alle spese. 1 UB RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Roma condannava alla pena di euro 650 di multa il ricorrente CC IM DA per il reato di lesioni personali ai danni di GR IC, commesso in Roma il 27.12.2009, in continuazione con quelli di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen.. 2. Il CC, per il tramite del proprio difensore costituito avv. Gregni, proponeva appello avverso la sentenza del 4.11.2014, appello convertito in ricorso per cassazione dalla Corte d'Appello di Roma, alla luce della constatata inappellabilità della sentenza.
3. Nel giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità i difensori nominati, Avv. Francesco Capparella e Avv. Claudia Agostini, muniti di procura speciale, hanno proposto atto di rinuncia al ricorso per cassazione in data 28.3.2017, chiedendo espressamente di essere tenuti indenni dalle spese del giudizio, erroneamente instaurato dal precedente difensore dell'imputato, nonostante la non appellabilità della sentenza e la deduzione di soli vizi di merito, non rilevabili nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. RITENUTO IN DIRITTO 1. La rinuncia al ricorso, per qualsiasi ragione proposta, determina la sua inammissibilità.
2. In ogni caso, come ammesso dalla stessa prospettazione difensiva, i motivi addotti nell'atto di gravame sono inammissibili poiché generici e soprattutto fondati su ragioni di merito, elaborate senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, se non apoditticamente, chiedendone la rivalutazione attraverso una nuova analisi di elementi di fatto oggetto del giudizio di primo grado non consentita in sede di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
2.1. Residua, tuttavia, la questione, rilevabile eventualmente d'ufficio se ritenuta applicabile nel caso di specie, della sopravvenuta abolitio criminis del reato di ingiuria, abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. -Superata la giurisprudenza di legittimità meno recente orientata in senso contrario, sulla base del principio che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per qualunque causa non consente il formarsi di un valido rapporto processuale, precludendo pertanto la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato, dichiarazione alla quale potrà provvedere il giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 8200 del 25/01/2001, Varas Mendoza J., Rv. 218972; Sez. 3, n. 1693 del 19/4/2000, Petruzzelli, Rv. 216584; Sez. 3, n. 4957 del 8/3/1994, Di Maio, Rv. 197610) - quella più recente sembra, invece, tendere 2 сев verso la possibilità di rilevare l'intervenuta depenalizzazione anche in caso di ricorso inammissibile. Sono espressione di tale orientamento ammissivo già Sez. 7, n. 48054 del 16/11/2011, Moglo, Rv. 251588; Sez. 4, n. 32131 del 6/5/2011, Nolfo, Rv. 251096; Sez. 1, n. 39566 del 5/10/2011, Goncalves Pereira, Rv. 251176; Sez. 7, n. 21579 del 6/3/2008, Boujilaib, Rv. 239960), ma, soprattutto, la giurisprudenza più recente. E difatti, si è affermato che l'inammissibilità del ricorso non impedisce di rilevare la sopravvenuta "abolitio criminis" del reato (Sez. 5, n. 48005 del 19/10/2016, Martarello, Rv. 268167) e che tale soluzione risponde al principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva (Sez. 5, n. 44088 del 2/5/2016, Pettinaro, Rv. 267751; Sez. 5, n. 40282 del 14/4/2016, Montemurno, Rv. 268204). Le affermazioni dell'orientamento ammissivo, peraltro, sono state svolte senza operare distinzioni tra diverse cause di inammissibilità; solo in un caso il principio è stato affermato nel senso che l'inammissibilità superabile dall'abrogazione del reato può derivare da qualunque causa (cfr. Sez. 5, n. 1787 del 22/9/2016, dep. 2017, Tobolobo, Rv. 268753, che, in verità, non affronta specificamente il punto). Tuttavia, altra recente opzione interpretativa sembra contrapporsi ad una lettura ampia della possibilità di rilevare la sopravvenuta abrogazione del reato in presenza di inammissibilità determinata da rinuncia al ricorso;
ciò perché la rinuncia determinerebbe l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, sicchè tale declaratoria prevarrebbe anche nel caso di abolitio criminis sopravvenuta alla sentenza impugnata, la quale dovrà, pertanto, essere rilevata dal giudice dell'esecuzione e non da quello di legittimità (Sez. 5, n. 42315 del 2/5/2016, Tozzoli, Rv. 268463); nello stesso senso Sez. 5, n. 40290 del 14/4/2016, Flammini, Rv. 268205 che sottolinea come in caso di rinuncia è esclusa in radice la possibilità per il giudice di prendere cognizione del ricorso presentato. In particolare, la sentenza Tozzoli si rifà alla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 sentenza emessa, tuttavia, sul diverso tema del rapporto tra inammissibilità e prescrizione ed alla sua affermazione secondo cui "in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione". Da tale assunto si fa derivare la mancanza di spazio per il giudice di legittimità di dichiarare l'abolitio criminis in caso di rinuncia al ricorso. Tale opzione non può essere condivisa. 3 Il Collegio ritiene di dover, invece, affermare la possibilità di rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, anche in caso di ricorso inammissibile per rinuncia al gravame, la sopravvenuta abrogazione di un reato (nella specie, quello di ingiuria). A tale soluzione conducono numerose considerazioni di ordine logico e sistematico, oltre che la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite e la stessa sentenza delle Sezioni Unite Ricci cit.. Anzitutto, nel caso della rinuncia, non si verte in una ipotesi di rapporto processuale mai validamente instauratosi, come accade, invece, nel ricorso tardivo, bensì ci si trova dinanzi ad un rapporto processuale sorto, ma che si estingue ed alla cui estinzione consegue la dichiarazione di inammissibilità con il passaggio in giudicato della sentenza (lo afferma, peraltro, anche l'orientamento che qui non si condivide: cfr. Sez. 5 Tozzoli, cit.). Determinante, poi, nel senso della soluzione preferita appare il percorso interpretativo tracciato dalle Sezioni Unite sinora. E' noto che negli ultimi anni più volte la Corte di cassazione ha dovuto pronunciarsi in tema di inammissibilità e spazi valutativi consentiti in sede di giudizio di legittimità. A partire dalle sentenze Sez. U, n. 21 del 11711/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903, passando attraverso le pronunce, tra le altre, di Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531 e Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164, si sono analizzati i limiti del giudizio di cassazione e la natura delle diverse cause di inammissibilità, sino pervenire alle ultime pronunce rilevanti sul tema, che ne hanno definitivamente configurato i contorni di operatività. Ed infatti, le recenti sentenze Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207 (pronuncia che si è espressa sul tema dell'inammissibilità e del giudicato sostanziale rispetto a fenomeni di incostituzionalità di norme incidenti sul trattamento sanzionatorio), Sez. U, n. 46653 del 26/6/2015, Della Fazia, Rv. 265111 (decisione emessa in tema di inammissibilità e successione di leggi più favorevoli quanto al trattamento sanzionatorio) e Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265106 (emessa nel diverso caso di inammissibilità e illegalità ab origine della pena) sembrano aver delineato, attualmente, un percorso chiaro, secondo cui può vincersi il limite dell'inammissibilità se vi è necessità di rilevare, anche d'ufficio, non soltanto l'abolizione di un reato o la dichiarazione di incostituzionalità di una norma incriminatrice, ma anche l'illegalità della pena o un trattamento sanzionatorio più favorevole e successivo, in ogni caso tranne che nell'ipotesi in cui l'inammissibilità derivi da tardività del ricorso. Si è trattato di uno sviluppo giurisprudenziale graduale che, partito dal superamento della distinzione classica tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute, per delineare la causa di inammissibilità come categoria unitaria, ha, dapprima, riconosciuto (anche per reagire ad un uso pretestuoso delle impugnazioni, come è stato 4 еев messo in risalto dalla sentenza Jazouli cit.) la prevalenza della declaratoria di inammissibilità su quella della non punibilità, sviluppando il concetto di giudicato sostanziale rispetto a quello formale e puntualizzando che quando il ricorso per cassazione è ab origine affetto da inammissibilità non può considerarsi idoneo a instaurare un rapporto di impugnazione e, di conseguenza, risultano inibiti i poteri officiosi del giudice, compresa la possibilità di rilevare d'ufficio le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Quindi, successivamente, ha elaborato una serie di deroghe a questa impostazione generale, corrispondenti ai casi nei quali l'impugnazione inammissibile non condiziona il giudizio di legittimità, cadendo sull'accertamento dell'abolitio criminis о della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante oggetto dell'imputazione, ovvero sul dover rilevare l'illegalità di una pena già inflitta, perchè derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione oppure da dichiarazione di incostituzionalità della norma che disciplina il trattamento sanzionatorio, ovvero ancora sulla verifica di un trattamento sanzionatorio successivo più favorevole per intervento del legislatore. Il risultato di tale elaborazione ed evoluzione tende, attualmente, dunque, in presenza di tali ultime ipotesi, al recupero pieno dello spazio di giudizio della Corte di cassazione, con un unico caso che residua quale limite insuperabile per il sindacato di legittimità, individuabile nel ricorso inammissibile in quanto tardivo perché proposto fuori termine, non a caso direttamente e diversamente considerato dal comma 2 dell'art. 648 cod. proc. pen. che regola il fenomeno dell'irrevocabilità delle pronunce giurisdizionali. Le ragioni del perché solo il ricorso tardivo costituisca ostacolo al sindacato di legittimità in tali ipotesi sono state ben espresse da Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265106 (emessa nel diverso caso di inammissibilità e illegalità ab origine della pena), secondo cui, in tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma secondo, e 591, comma secondo, cod. proc. pen., si desume che la presentazione di un'impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, sicchè l'illegalità della pena non è rilevabile d'ufficio in presenza di un ricorso inammissibile perchè presentato fuori termine. Sulla stessa scia si pone, peraltro, anche la sentenza Sez. U n. 12602 del 2016, Ricci, cit., pur richiamata della tesi qui non condivisa. Tale pronuncia del massimo collegio di legittimità, infatti, richiamato in motivazione il complesso percorso che, nel corso degli anni, ha disegnato l'ambito di intervento della Corte di cassazione in caso di ricorso inammissibile, aderendo espressamente (cfr. punto 10 del considerato in diritto) a quanto affermato già dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite antecedente a quella citata e più recente, formatasi in tema di pena illegale o di lex mitior (Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, 5 Cavalera, Rv. 219531), si sofferma particolarmente sull'affermazione secondo cui al giudice dell'impugnazione inammissibile è consentito, quale eccezione alla regola, confrontarsi con peculiari cause di non punibilità rigorosamente delimitate: l'abolitio criminis, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante oggetto dell'imputazione, l'ipotesi in cui debba essere dichiarata l'estinzione del reato a norma dell'art. 150 cod. pen., l'ulteriore ipotesi - già considerata da Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 di estinzione del reato per - remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata. Con la precisazione che deve prevalere la declaratoria d'inammissibilità, se questa è riconducibile all'inosservanza del termine per impugnare, considerato che in tal caso il giudicato sostanziale finisce col coincidere con quello formale. Espressamente, infatti, la sentenza Ricci evidenzia che i soli due casi, risultanti dall'analisi congiunta dell'art. 648 e dell'art. 591 cod. proc. pen., nei quali il giudicato sostanziale si trasforma in giudicato formale automaticamente sono quelli della tardività del ricorso (richiamando espressamente Sez. U Butera, cit.) e della impugnazione di sentenza inoppugnabile, ribadendo che il giudicato sostanziale, in ogni altro caso,è categoria "sganciata" dalla disposizione di cui all'art. 648 cit. Non vi è traccia nella sentenza, al fine di delineare i confini di operatività tra inammissibilità e ambito decisionale del giudice di legittimità, della categoria della rinuncia, la quale viene in rilievo da qui il principio massimato e richiamato dalla tesi - non condivisa soltanto ai fini di individuare un'ipotesi non perfettamente ricomprendibile, dal punto di vista dogmatico, nella categoria unitaria delle cause di inammissibilità, poiché non collegata ad un "vizio" dell'impugnazione, bensì ad un diritto potestativo dell'interessato, con la precisazione esplicita che il giudicato formale consegue alla dichiarazione di inammissibilità, in quanto si verifica "non appena dichiarata l'inammissibilità" (cfr. punto 12.2. del considerato in diritto). E' evidente, pertanto, la diversità dell'ipotesi in esame con quella del ricorso tardivo, in cui il giudicato formale non si realizza "non appena dichiarata l'inammissibilità", ma preesiste ad essa e coincide con il primo momento da cui deve ritenersi decorso il termine per impugnare la pronuncia, tanto che le Sezioni Unite Butera precisano come sia compito del pubblico ministero eseguire la sentenza anche prima della pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione. A riprova di quanto anche la sentenza Sez. U Ricci vada nel senso della possibilità di rilevare la abolitio criminis anche in caso di ricorso inammissibile per rinuncia dell'interessato, deve sottolinearsi come, in altra parte della motivazione (punti 14.1. e 14.2.), al fine di sostenere la diversità dell'ipotesi della declaratoria di prescrizione dagli altri casi che costituiscono "deroghe" alla preclusione dell'inammissibilità, si afferma espressamente che "i casi di abolitio criminis e dichiarazione di incostituzionalità della 6 сека norma incriminatrice, determinando la revoca della sentenza di condanna da parte del giudice dell'esecuzione ex art. 673 cod. proc. pen., ben possono essere rilevati, pur in presenza di un ricorso inammissibile, dal giudice della cognizione, che si limita ad anticipare, per ragioni di economia processuale, gli esiti obbligati della fase esecutiva;
l'eventuale declaratoria d'inammissibilità, infatti, avrebbe vita effimera e non impedirebbe il successivo intervento derogatorio in executivis". Non vi è dubbio che l'abolitio criminis costituisca un'ipotesi di pronuncia obbligata in fase esecutiva: il giudice dell'esecuzione dovrebbe rilevarla, sicchè ragioni di economia processuale impongono di dichiararla anche in caso di rinuncia al ricorso, là dove non si è ancora realizzato il giudicato formale. In conclusione, deve affermarsi che la Corte di cassazione può rilevare la sopravvenuta abolitio criminis anche nell'ipotesi di inammissibilità per rinuncia al ricorso, essendosi in tal caso formato un valido rapporto processuale, che si estingue al momento della proposizione della formale rinuncia, e rispondendo tale soluzione al principio di ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia che avrebbe quale unico effetto un rinvio alla fase esecutiva. Nel caso di specie, pertanto, dovrà procedersi ad annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato di ingiuria e, di conseguenza, ad eliminare la quota di sanzione corrispondente al reato abrogato;
tale operazione può essere svolta direttamente da questa Corte, considerato che il reato di ingiuria è stato ritenuto elemento della continuazione, assunto il reato di lesioni personali ad ipotesi più grave, con un aumento individuato e corrispondente alla multa di euro 200. Si ridetermina, pertanto, la pena complessivamente inflitta da euro 650 ad euro 450 per i residui reati di lesioni e minaccia in continuazione. La declaratoria d'ufficio di abolitio criminis e l'annullamento disposto, con la conseguente statuizione sulla pena, comporta una pronuncia favorevole al ricorrente, sebbene non da lui formalmente sollecitata, sicchè egli, non potendo essere considerato soccombente, non deve essere condannato alle spese processuali, né tantomeno al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, che, ai sensi dell'art. 616, seconda parte, cod. proc. pen., presuppone la sussistenza di un profilo complessivo di "rimproverabilità" in capo a chi propone il ricorso (coerentemente all'impostazione della Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000), profilo assorbito e superato, nel caso di specie, dalla dichiarazione di depenalizzazione del reato e dal riverberarsi a favore dell'imputato dei suoi effetti attraverso la statuizione di annullamento senza rinvio. 7 UB
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all'art. 594 cod. pen. perché il fatto non è previsto come reato ed elimina la relativa pena applicata ai sensi dell'art. 81 c.p. di euro 200 di multa;
dichiara nel resto inammissibile il ricorso. Cosi deciso il 19 aprile 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Maurizio Fumo IL NC alfaldlegancer esnifi my DEPORTATA IN CANCELLERA add 06 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO он, ши 8