Sentenza 2 maggio 2016
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposta determina l'immediata estinzione del rapporto processuale cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammisssibilità dell'impugnazione. Tale declaratoria prevale anche nel caso di "abolitio criminis" sopravvenuta alla sentenza impugnata, la quale dovrà, pertanto, essere rilevata dal giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2016, n. 42315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42315 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2016 |
Testo completo
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 42315 / 1 6 adell 6 - OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Vorgun LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 02/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1382/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente REGISTRO GENERALE EDUARDO DE GREGORIO N.34071/2015 - Rel. Consigliere - GRAZIA MICCOLI ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ NT nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/12/2014 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona della dott. Paola FILIPPI, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 5 dicembre 2014 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale della stessa città, con la quale ON ZZ e NN ZZ erano state condannate per i reati di danneggiamento aggravato, violazione di domicilio, minaccia, ingiurie e molestie.
2. Con atto sottoscritto dal difensore hanno proposto ricorso le imputate, cui però hanno successivamente rinunziato, con atto depositato in data 15 dicembre 2015. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), attesa la rinuncia all'impugnazione formulata dalle ricorrenti personalmente. Tale declaratoria prevale sul rilievo che, ai sensi dell'art. 1 d. Igs. 15 gennaio 2016 n. 7 (entrato in vigore lo scorso 6 febbraio, essendo stato pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 17 del 22 gennaio 2016), è stato abrogato l'art. 594 cod. pen., con conseguente trasformazione in mero illecito civile del fatto di ingiurie. Invero, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266821). Sarà quindi il giudice dell'esecuzione a rilevare nel caso di specie la suindicata abolitio criminis.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in € 500,00, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.. Infatti, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 3, n. 26477 del 30/04/2014, Martellotta, Rv. 259193; Sez. 5, n. 36372 del 13/06/2013, Rosati, Rv. 256953).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 2 maggio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente A. exp (22. Grazia Miccoli Paolo BRUNO f