Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2001, n. 8200
CASS
Sentenza 25 gennaio 2001

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Massime1

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per qualunque causa intervenuta non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude pertanto la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che alla dichiarazione potrà eventualmente provvedere il giudice della esecuzione in base agli artt. 100 e 101 del d.lgs.30 dicembre 1999, n.507)

Commentario1

  • 1Stupefacenti: inammissibilità del ricorso in cassazione e nuova disciplinaAccesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 aprile 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2001, n. 8200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8200
Data del deposito : 25 gennaio 2001

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