Sentenza 25 gennaio 2001
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per qualunque causa intervenuta non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude pertanto la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che alla dichiarazione potrà eventualmente provvedere il giudice della esecuzione in base agli artt. 100 e 101 del d.lgs.30 dicembre 1999, n.507)
Commentario • 1
- 1. Stupefacenti: inammissibilità del ricorso in cassazione e nuova disciplinaAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 aprile 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2001, n. 8200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8200 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO - Presidente - del 25/01/2001
1. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TATOZZI GIANFRANCO - Consigliere - N. 371
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO - Consigliere - N. 009459/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA EN SÈ MA N. IL 21/05/1976
avverso SENTENZA del 19/01/1999 PRETURA di GENOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo riguardante l'imputazione di cui all'art. 116 d. l.vo 285/1992 e la dichiarazione di inammissibilità nel resto.
La Corte osserva:
RA EN SÈ MA ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza 19 gennaio 1999 del Pretore di Genova che ha applicato, nei suoi confronti, la pena di mesi due di arresto (convertita nella corrispondente pena pecuniaria) e lire 240.000 di ammenda per i reati di guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcoolimetrico e guida senza patente (artt. 186 commi 1^, 2^ e 6^ e 116 comma 13^ d. l.vo 30 aprile 1992 n. 285). A sostegno del ricorso si deduce violazione dell'art. 606, comma 1^, lett. b ed e del c.p.p. perché il giudice non avrebbe valutato la possibilità, pur essendo intervenuto l'accordo tra le parti, di applicare l'art. 129 c.p.p. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa all'art. 116 citato e l'inammissibilità nel resto del ricorso.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il ricorrente invoca infatti la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. ma non indica le ragioni poste a fondamento di questa richiesta ed in particolare omette di specificare, non apparendone di evidenti, le cause di non punibilità che il giudice avrebbe dovuto applicare e le parti della sentenza che assume censurabili.
Accertato che il ricorso si presenta, fin dalla sua proposizione, come manifestamente infondato deve essere risolto il problema se la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporti altresì la conseguenza che questa Corte debba procedere all'annullamento senza rinvio del capo della sentenza che riguarda il reato di guida senza patente. Va infatti rilevato che il reato previsto dall'art. 116 comma 13^ del d. l.vo 30 aprile 1992 n. 285 (guida senza patente) è
stato depenalizzato in attuazione della delega contenuta nell'art. 5 lett. a legge 25 giugno 1999 n. 205. L'art. 19 comma 1^ lett. a del d. lvo 30 dicembre 1999 n. 507 ha infatti trasformato in illecito amministrativo il fatto ivi contemplato in precedenza costituente reato.
Ma da ciò non consegue, come richiesto dal Procuratore generale, che la Corte di cassazione debba annullare la sentenza impugnata (in realtà, se dovesse essere in questa sede applicata la depenalizzazione, resterebbe travolto l'intero accordo); essendosi ormai formato il giudicato sull'imputazione restano riservate al giudice dell'esecuzione le pronunzie conseguenti all'intervenuta depenalizzazione (art. 100 comma 1^ e 101 comma 1^ d. l.vo 507/1999). Questa conseguenza consegue al recente mutamento, condiviso da questa sezione, intervenuto nella giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione che hanno ritenuto la natura originaria di tutti i casi di inammissibilità del ricorso previsti dall'art. 606 comma 3^ c.p.p. e la loro inidoneità ad instaurare un valido rapporto di impugnazione (sentenza 22 novembre 2000, De Luca). Da questa impostazione teorica discende che il passaggio in giudicato della sentenza impugnata avviene non con la decisione di inammissibilità della Corte di cassazione ma con il decorso del termine per la proposizione dell'impugnazione (che, nel caso di specie è avvenuto prima ancora che entrasse in vigore la legge sulla depenalizzazione). Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le pronunzie di cui al dispositivo con la precisazione che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione quarta penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001