Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2016, n. 40290
CASS
Sentenza 14 aprile 2016

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L'inammissibilità del ricorso per cassazione a seguito di rinuncia, escludendo in radice la possibilità per il giudice di prendere cognizione del ricorso presentato, preclude la dichiarazione di intervenuta abrogazione del reato, salva restando, per il giudice dell'esecuzione, l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., all'esito del procedimento incidentale promosso da uno dei soggetti legittimati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2016, n. 40290
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40290
    Data del deposito : 14 aprile 2016

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