Sentenza 14 aprile 2016
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione a seguito di rinuncia, escludendo in radice la possibilità per il giudice di prendere cognizione del ricorso presentato, preclude la dichiarazione di intervenuta abrogazione del reato, salva restando, per il giudice dell'esecuzione, l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., all'esito del procedimento incidentale promosso da uno dei soggetti legittimati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2016, n. 40290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40290 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2016 |
Testo completo
40 2 9 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1151 Paolo Antonio Bruno Eduardo De Gregorio UP 14/04/2016 Rosa Pezzullo R.G. N. 35055/2015 Alfredo Guardiano Paolo Micheli - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FL MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 15/04/2015 dal Giudice di pace di Teramo visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato RITENUTO IN FATTO Il difensore di MA FL impugna la pronuncia indicata in epigrafe, recante la condanna del suo assistito a pena ritenuta di giustizia per il reato di ingiuria, in ipotesi commesso in danno di Domenica Castellano;
i fatti si riferiscono a un diverbio che si assume occorso tra il FL e la Castellano A (rispettivamente, avventore e titolare di un bar), dopo che la seconda aveva dato disposizioni affinché non venissero somministrate bevande all'odierno ricorrente. L'atto di impugnazione, presentato come appello, è stato trasmesso a questa Corte dal Tribunale di Teramo, atteso che nei confronti dell'imputato risulta irrogata la sola sanzione pecuniaria. La difesa lamenta erronea applicazione dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., dal momento che gli elementi di accusa a carico del FL derivano da contributi testimoniali confusi e contrastanti: alcuni soggetti indifferenti, del resto, avevano soltanto riferito di uno scambio verbale fra i due protagonisti della vicenda, senza che si fossero udite offese di sorta, mentre altri avevano parlato di un "battibecco" e di reciproche "parole grosse", facendo intendere una evidente reciprocità di contumelie. Secondo il ricorrente, inoltre, nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la particolare tenuità del fatto;
in ogni caso, in considerazione delle modalità di svolgimento dei fatti e della mancanza di precedenti specifici, il FL avrebbe senz'altro meritato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Con atto depositato il 29/03/2016 presso la Cancelleria del Tribunale di Teramo, l'imputato ha dichiarato formalmente di rinunciare all'impugnazione proposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, stante l'intervenuta rinuncia, deve dichiararsi inammissibile. Vero è che il reato di ingiuria risulta recentemente abrogato, per effetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 7/2016, ma il collegio ritiene di prestare adesione all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui «l'inammissibilità del ricorso per cassazione, per qualunque causa intervenuta, non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude pertanto la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato» (Cass., Sez. IV, n. 8200 del 25/01/2001, Varas Mendoza, Rv 218972). Tale orientamento appare più corretto rispetto a quello opposto, seppure più recentemente affermato (v. Cass., Sez. IV, n. 32131 del 06/05/2011, Nolfo, nonché Cass., Sez. VII, n. 48054 del 16/11/2011, Moglo, Rv 251588: in quest'ultima pronuncia si afferma che «l'inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, o per altra causa, non impedisce di rilevare, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., la mancata previsione del fatto come reato in conseguenza della sopravvenuta 2 abolitio criminis»); infatti, in caso di rinuncia, è preclusa in radice per il giudice di legittimità la possibilità di prendere cognizione del ricorso presentato, pur rimanendo salva per il giudice dell'esecuzione l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., all'esito di incidente da promuovere da parte dei soggetti a ciò legittimati, che facciano così rilevare l'intervenuta abrogazione del reato contestato all'imputato.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del FL al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 500,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/04/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo MicheliPenar Paolo Antonio Bruno DEPOSITATA IN CANCELLERIA adel 28 SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ou jum 3