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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/09/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERA
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 78/2025 R.G.L. promossa da:
, residente a [...], Parte_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci,
Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Biella, Via G. De Marchi n. 4/A
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: retribuzione-carta docenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 13.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2139/2024 pubblicata il 24.10.2024, il Tribunale di Torino ha accertato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico
2021/2022, ed ha condannato il ad accreditare Controparte_1
alla ricorrente sulla carta elettronica del docente l'importo di euro 500 per detto anno scolastico;
non ha invece riconosciuto il diritto a detto beneficio con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, durante il quale la stessa ha stipulato contratti
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di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie (sei contratti nell'anno scolastico 2021/2021 e quattro contratti nell'anno scolastico 2022/2023).
Secondo il Tribunale, l'obiettivo, sotteso alla “carta docenti”, di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, può essere rivolto solo a quelli che siano stati titolari di un rapporto lavorativo di durata tale da assicurare continuità nello svolgimento dell'attività didattica, mentre la prestazione resa dall'incaricato di supplenze brevi e temporanee non è pienamente comparabile, neppure nel caso di supplenze brevi reiterate, difettando il requisito della prevedibilità ex ante della durata annuale della supplenza.
2. Propone appello con riferimento al mancato riconoscimento del Parte_1 proprio diritto a detto beneficio in relazione all'a.s. 2022/2023: lamenta, con un unico motivo, che il primo Giudice non abbia tenuto sufficientemente conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e che abbia fatto malgoverno di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/23, che, invece, ha correlato l'importo del bonus “carta docenti” alla durata della didattica senza ricollegare il diritto alla durata annua della supplenza, con la conseguenza che l'unico parametro giuridico da utilizzare per individuare l'illegittima disparità di trattamento è quello della comparabilità della prestazione.
Il appellato è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 25.9.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3. L'appello è fondato, ritenendo il Collegio di dare continuità al precedente di questa stessa Corte di cui alla sentenza n. 165/24, che è stata pronunciata in un'analoga vertenza e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c..
3.1. In linea di fatto è pacifico e incontestato che , nell'a.s. 2022/2023, Parte_1 abbia stipulato quattro contratti ai sensi dell'art. 4, co. 3, l. n. 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie) per un totale di 271 giorni di lavoro (complessivamente dal 12.9.2022 al 13.6.2023), periodo di servizio valido ai fini del computo dell'anzianità di servizio in sede di ricostruzione di carriera: l'art. 11, co. 14, l. cit., infatti, dispone che «il servizio di insegnamento non di ruolo […] è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni».
3.2. Ciò premesso, la sentenza impugnata si basa sull'erroneo presupposto dell'esistenza di una correlazione diretta tra il diritto al bonus “carta docenti” e la durata
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annua della prestazione lavorativa, mentre ciò che rileva al fine della disparità di trattamento è la comparabilità delle mansioni.
La Corte di Giustizia – con l'ordinanza del 18/05/2022 (c-450/2021) – ha dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario della norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente;
sulla premessa che il beneficio della carta docenti attenga all'ambito delle condizioni di impiego (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un lavoro identico o simile quindi comparabile, la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla dir. 1999/79/CE e il principio di non discriminazione ivi sancito ostino a una normativa nazionale che riservi quel beneficio a soli docenti a tempo indeterminato.
Sempre la Corte di Giustizia europea ha spiegato che non può costituire di per sé una ragione oggettiva «il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto», in quanto «ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Ancora, la stessa Corte, nella pronuncia del 30/11/2023 (c-270/22) relativa alla ricostruzione di carriera, ha affermato che è irrilevante la quantità di lavoro prestata, in quanto ciò che conta è la durata del rapporto di lavoro, ponendo dunque le premesse per il riconoscimento del bonus anche in caso di una supplenza annuale su
“spezzone”. La Corte ha altresì osservato che «per quanto riguarda il carattere breve
e discontinuo di taluni incarichi svolti dai ricorrenti nel procedimento principale in detto contesto, da un lato, non vi è nulla che indichi che essi siano tali da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate o i posti occupati, o anche la natura o le condizioni del lavoro effettuato. Dall'altro lato, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte tende a dimostrare che il carattere breve e discontinuo di taluni dei servizi prestati, se del caso, da un docente a tempo indeterminato avrebbe l'effetto di escludere l'esperienza in tal modo maturata dal calcolo della sua anzianità. In secondo luogo, per quanto concerne la questione di stabilire se la differenza di trattamento, di cui al punto 60 della presente sentenza, tra le situazioni comparabili
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individuate al punto 67 di tale sentenza, possa essere giustificata da «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, occorre ricordare che tale nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive».
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22, ha ritenuto che la scelta ministeriale collide «con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione».
3.3. Dunque, al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro dev'essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare, in questo senso, una ragione oggettiva ai sensi della predetta clausola.
È vero che la Suprema Corte, nella sentenza n. 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della “carta docenti” all'anno scolastico e la didattica annua, ma è altrettanto vero che la stessa Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che
«l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura», fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo i Giudici di legittimità ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico – in quanto esse non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica – non hanno escluso, tuttavia, «la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di
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supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche», e tale «periodo minimo» è quello individuato, come si è già detto, dall'art. 4, co. 2, l. n. 124/99, in base al quale «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche».
3.4. Ritiene inoltre il collegio che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, il decreto 7254/24 con il quale la Prima Presidente della Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara in relazione alle supplenze temporanee, lungi dal dimostrare la necessaria correlazione tra carta docente ed annualità didattica, rappresenti in realtà un forte indice indiziario di segno opposto.
La Prima Presidente ha infatti ritenuto la mancanza dei requisiti normativi prescritti dall'art. 363-bis c.p.c. «non potendosi ravvisare né la natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate, né la gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori provenienti da Cass., Sez. Lavoro, sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo», con ciò chiaramente presupponendo l'irrilevanza del tipo di contratto di lavoro stipulato (ipotetica questione di diritto) e rimandando - tramite il richiamo alla sentenza 29961/23 - alla quantità di lavoro svolto dal docente precario che lo rende comparabile a quello del docente a tempo indeterminato (cfr. in tal senso sentenza n. 183/2025 di questa corte territoriale).
3.5. Si deve ancora rilevare che la CGUE (decima sezione) con la recentissima sentenza del 3 luglio 2025, nel rispondere ai quesiti sollevati dal Giudice del rinvio
(Tribunale di Lecce) che chiedeva con quattro questioni, esaminate congiuntamente dalla Corte, se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo (appunto Cass. 29961/23), che riserva il beneficio di una carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, ha affermato il principio secondo il quale:
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«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva».
3.6. I rapporti di lavoro oggetto del giudizio risultano de facto continui e in essere fino al termine delle attività didattiche, con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, co. 121, l. n. 107/15, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo, avendo di fatto prestato una docenza annua, con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo.
4. Per tutte le suesposte ragioni, che assorbono ogni ulteriore doglianza ed eccezione,
l'appello dev'essere accolto, e alla soccombenza dell'appellato segue l'obbligo di quest'ultimo al rimborso delle spese del grado, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello,
Dichiara il diritto dell'appellante alla carta docenti per l'a.s. 2022/2023 e Cont conseguentemente condanna il ad accreditare in favore dell'appellante l'importo di euro 500,00;
Cont Condanna il a rimborsare all'appellante le spese del presente grado liquidate in euro 700,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.
Così deciso all'udienza del 25.9.2025.
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LA CONSIGLIERA Est.
Dott.ssa Silvia Casarino
IL PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERA
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 78/2025 R.G.L. promossa da:
, residente a [...], Parte_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci,
Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Biella, Via G. De Marchi n. 4/A
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: retribuzione-carta docenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 13.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2139/2024 pubblicata il 24.10.2024, il Tribunale di Torino ha accertato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico
2021/2022, ed ha condannato il ad accreditare Controparte_1
alla ricorrente sulla carta elettronica del docente l'importo di euro 500 per detto anno scolastico;
non ha invece riconosciuto il diritto a detto beneficio con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, durante il quale la stessa ha stipulato contratti
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di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie (sei contratti nell'anno scolastico 2021/2021 e quattro contratti nell'anno scolastico 2022/2023).
Secondo il Tribunale, l'obiettivo, sotteso alla “carta docenti”, di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, può essere rivolto solo a quelli che siano stati titolari di un rapporto lavorativo di durata tale da assicurare continuità nello svolgimento dell'attività didattica, mentre la prestazione resa dall'incaricato di supplenze brevi e temporanee non è pienamente comparabile, neppure nel caso di supplenze brevi reiterate, difettando il requisito della prevedibilità ex ante della durata annuale della supplenza.
2. Propone appello con riferimento al mancato riconoscimento del Parte_1 proprio diritto a detto beneficio in relazione all'a.s. 2022/2023: lamenta, con un unico motivo, che il primo Giudice non abbia tenuto sufficientemente conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e che abbia fatto malgoverno di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/23, che, invece, ha correlato l'importo del bonus “carta docenti” alla durata della didattica senza ricollegare il diritto alla durata annua della supplenza, con la conseguenza che l'unico parametro giuridico da utilizzare per individuare l'illegittima disparità di trattamento è quello della comparabilità della prestazione.
Il appellato è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 25.9.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3. L'appello è fondato, ritenendo il Collegio di dare continuità al precedente di questa stessa Corte di cui alla sentenza n. 165/24, che è stata pronunciata in un'analoga vertenza e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c..
3.1. In linea di fatto è pacifico e incontestato che , nell'a.s. 2022/2023, Parte_1 abbia stipulato quattro contratti ai sensi dell'art. 4, co. 3, l. n. 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie) per un totale di 271 giorni di lavoro (complessivamente dal 12.9.2022 al 13.6.2023), periodo di servizio valido ai fini del computo dell'anzianità di servizio in sede di ricostruzione di carriera: l'art. 11, co. 14, l. cit., infatti, dispone che «il servizio di insegnamento non di ruolo […] è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni».
3.2. Ciò premesso, la sentenza impugnata si basa sull'erroneo presupposto dell'esistenza di una correlazione diretta tra il diritto al bonus “carta docenti” e la durata
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annua della prestazione lavorativa, mentre ciò che rileva al fine della disparità di trattamento è la comparabilità delle mansioni.
La Corte di Giustizia – con l'ordinanza del 18/05/2022 (c-450/2021) – ha dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario della norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente;
sulla premessa che il beneficio della carta docenti attenga all'ambito delle condizioni di impiego (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un lavoro identico o simile quindi comparabile, la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla dir. 1999/79/CE e il principio di non discriminazione ivi sancito ostino a una normativa nazionale che riservi quel beneficio a soli docenti a tempo indeterminato.
Sempre la Corte di Giustizia europea ha spiegato che non può costituire di per sé una ragione oggettiva «il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto», in quanto «ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Ancora, la stessa Corte, nella pronuncia del 30/11/2023 (c-270/22) relativa alla ricostruzione di carriera, ha affermato che è irrilevante la quantità di lavoro prestata, in quanto ciò che conta è la durata del rapporto di lavoro, ponendo dunque le premesse per il riconoscimento del bonus anche in caso di una supplenza annuale su
“spezzone”. La Corte ha altresì osservato che «per quanto riguarda il carattere breve
e discontinuo di taluni incarichi svolti dai ricorrenti nel procedimento principale in detto contesto, da un lato, non vi è nulla che indichi che essi siano tali da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate o i posti occupati, o anche la natura o le condizioni del lavoro effettuato. Dall'altro lato, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte tende a dimostrare che il carattere breve e discontinuo di taluni dei servizi prestati, se del caso, da un docente a tempo indeterminato avrebbe l'effetto di escludere l'esperienza in tal modo maturata dal calcolo della sua anzianità. In secondo luogo, per quanto concerne la questione di stabilire se la differenza di trattamento, di cui al punto 60 della presente sentenza, tra le situazioni comparabili
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individuate al punto 67 di tale sentenza, possa essere giustificata da «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, occorre ricordare che tale nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive».
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22, ha ritenuto che la scelta ministeriale collide «con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione».
3.3. Dunque, al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro dev'essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare, in questo senso, una ragione oggettiva ai sensi della predetta clausola.
È vero che la Suprema Corte, nella sentenza n. 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della “carta docenti” all'anno scolastico e la didattica annua, ma è altrettanto vero che la stessa Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che
«l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura», fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo i Giudici di legittimità ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico – in quanto esse non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica – non hanno escluso, tuttavia, «la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di
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supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche», e tale «periodo minimo» è quello individuato, come si è già detto, dall'art. 4, co. 2, l. n. 124/99, in base al quale «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche».
3.4. Ritiene inoltre il collegio che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, il decreto 7254/24 con il quale la Prima Presidente della Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara in relazione alle supplenze temporanee, lungi dal dimostrare la necessaria correlazione tra carta docente ed annualità didattica, rappresenti in realtà un forte indice indiziario di segno opposto.
La Prima Presidente ha infatti ritenuto la mancanza dei requisiti normativi prescritti dall'art. 363-bis c.p.c. «non potendosi ravvisare né la natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate, né la gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori provenienti da Cass., Sez. Lavoro, sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo», con ciò chiaramente presupponendo l'irrilevanza del tipo di contratto di lavoro stipulato (ipotetica questione di diritto) e rimandando - tramite il richiamo alla sentenza 29961/23 - alla quantità di lavoro svolto dal docente precario che lo rende comparabile a quello del docente a tempo indeterminato (cfr. in tal senso sentenza n. 183/2025 di questa corte territoriale).
3.5. Si deve ancora rilevare che la CGUE (decima sezione) con la recentissima sentenza del 3 luglio 2025, nel rispondere ai quesiti sollevati dal Giudice del rinvio
(Tribunale di Lecce) che chiedeva con quattro questioni, esaminate congiuntamente dalla Corte, se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo (appunto Cass. 29961/23), che riserva il beneficio di una carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, ha affermato il principio secondo il quale:
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«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva».
3.6. I rapporti di lavoro oggetto del giudizio risultano de facto continui e in essere fino al termine delle attività didattiche, con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, co. 121, l. n. 107/15, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo, avendo di fatto prestato una docenza annua, con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo.
4. Per tutte le suesposte ragioni, che assorbono ogni ulteriore doglianza ed eccezione,
l'appello dev'essere accolto, e alla soccombenza dell'appellato segue l'obbligo di quest'ultimo al rimborso delle spese del grado, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello,
Dichiara il diritto dell'appellante alla carta docenti per l'a.s. 2022/2023 e Cont conseguentemente condanna il ad accreditare in favore dell'appellante l'importo di euro 500,00;
Cont Condanna il a rimborsare all'appellante le spese del presente grado liquidate in euro 700,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.
Così deciso all'udienza del 25.9.2025.
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LA CONSIGLIERA Est.
Dott.ssa Silvia Casarino
IL PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti
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