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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5087/2020 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I, n. 131, presso lo studio dell'avvocato Antonella Sindona, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n. 58, presso lo studio degli avv.ti
Federico Cioffi e Elisabetta Buldo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX
LEGE Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni:
Ricorrente: Si è riportata ai propri atti e scritti difensivi e, in particolare, al ricorso introduttivo, alla memoria integrativa e alle memorie ex art 183 c.p.c.
Resistente: Si è riportato a tutti i precedenti scritti difensivi e, in particolare, al ricorso introduttivo, alla memoria integrativa e alle memorie ex art 183 c.p.c., insistendo per l'accoglimento di tutte le richieste, anche istruttorie, ivi formulate.
PM: Ha concluso perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso della prole, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.10.2020, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , in data 13.05.2006, in Castellammare di Stabia (NA); ha precisato Controparte_1 che dall'unione, in Pompei, sono nati due figli: , il 23.03.2007, e il 12.07.2010. Per_1 Per_2 A sostegno della domanda di divorzio ha dedotto che il Tribunale di Torre Annunziata, all'esito del procedimento rubricato con R.G. n. 4429/2016, ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, con sentenza n. 1699/2019 (pubblicata il 03.07.2019 e passata in cosa giudicata, come da attestazione di cancelleria del 04.02.2022) e che lo stato di separazione da allora
è proseguito ininterrottamente. Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli minori, la conferma dei provvedimenti di natura economici stabiliti nella sentenza di separazione (assegno mensile di € 300,00 per ciascun figlio e di € 150,00 per la moglie), la regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché la condanna di al risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi di Controparte_1 mantenimento e al pagamento dell'ammenda, di cui al comma 2, numero 4 dell'art. 709 ter c.p.c.
ha aderito alla richiesta di pronunzia della cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio e ha chiesto, inoltre, che fosse disposto l'affido condiviso dei figli, che venisse regolato il diritto di visita dei figli minori da parte del padre, che venisse ridotta in € 400,00 la somma da lui dovuta a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e che le spese straordinarie venissero poste a carico, nella misura del 50%, di entrambi i genitori.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente, con provvedimento reso fuori udienza il 12.07.2021, ha confermato le condizioni di cui alla separazione, ad eccezione dell'importo dovuto da alla a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1 Parte_1 che riduceva ad € 400,00 (200,00 per ciascun figlio); inoltre, ha modificato le modalità di visita dei figli minori da parte del genitore non collocatario, che regolamentava diversamente.
Con sentenza non definitiva n. 1292/2022 pubblicata il 03.06.2022, il Tribunale ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio, disponendo procedersi oltre per il prosieguo. Devono essere, quindi, definiti i profili accessori.
2.1. In ordine al regime di affidamento dei figli minori, la ricorrente ha domandato disporsi in suo favore l'affidamento esclusivo di e con conferma di quanto ulteriormente Per_1 Per_2 disposto nella predetta sentenza di separazione, allegando il disinteresse paterno nei riguardi dei minori. Giova, allora, ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il Giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio (ex art. 337 quater c.c.); nondimeno, la previsione di questo si giustifica ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010). La giurisprudenza ha chiarito che presupposto legittimante la disposizione dell'affidamento monogenitoriale è il costante e sistematico disinteresse manifestato per anni da uno dei genitori nei confronti della prole anche tramite l'omessa ed immotivata frequentazione della medesima per lungo periodo (Trib. Bologna 17 aprile 2008).
Nel caso che occupa la ha allegato il totale disinteresse del padre nei confronti Parte_1 dei figli, unicamente sotto il profilo materiale, in particolare deducendo in ricorso e dichiarando all'udienza presidenziale del 07.07.2021 che il non ha mai versato il mantenimento in CP_1 favore dei figli minori, costringendola ad intraprendere una procedura esecutiva, al fine di recuperare le somme da lui dovute (cfr. atto di pignoramento immobiliare, da cui è stato derivato, presso il Tribunale di Salerno, il procedimento avente r.g. n. 407/2019).
Il resistente, nel costituirsi in giudizio, si è opposto alla citata domanda di controparte, chiedendo disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori, in favore di entrambi i genitori, imputando il proprio parziale inadempimento a gravi problemi economici, dovuti alla pandemia da Covid-19, nonché ad investimenti infruttuosi.
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta dal - nel corso del giudizio -, CP_1 attestante il sopravvenuto adempimento integrale dei propri obblighi economici nei confronti dei figli minori (cfr. ricevute versamenti dell'assegno di mantenimento allegate alla memoria integrativa, nonché atto di rinuncia alla predetta procedura esecutiva, a firma di Parte_1
quale creditrice procedente) e tenuto conto che – come dichiarato, dalla stessa ricorrente,
[...] in sede di udienza presidenziale – i rapporti padre-figli sono regolari, il Collegio ritiene di disporre l'affido condiviso dei figli minori, e ad ambedue i genitori, in conformità alla Per_1 Per_2 previsione di legge che, come rammentato supra, impone, in via prioritaria, l'adozione di siffatta tipologia di affidamento.
Per quanto attiene alla collocazione dei minori, le emergenze processuali danno conto della circostanza che i predetti da sempre vivono con la madre, sicché il Collegio ritiene che ben possano continuare ad avere residenza privilegiata presso il domicilio materno, peraltro conformemente alle richieste in proposito formulate da ambo le parti.
Quanto al diritto di visita del padre, questo va disciplinato come previsto in dispositivo, tenuto conto delle richieste delle parti.
2.2. Per quanto concerne il contributo paterno al mantenimento dei figli minori delle parti,
e la ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, ha domandato confermarsi Per_1 Per_2 l'obbligo, posto a carico della controparte nella sentenza di separazione, di contribuire al mantenimento dei predetti mediante il versamento in suo favore di una somma mensile pari a € 600,00 (ossia pari a € 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi minori.
Il resistente, con la propria comparsa di costituzione, premettendo il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni reddituali ed economiche, ha chiesto di ridurre il predetto assegno previsto in sede di separazione e, dunque, di essere obbligato a compartecipare al mantenimento dei predetti figli mediante il versamento di una somma mensile complessivamente pari a € 400,00 (ovvero € 200,00 per ciascuno), oltre al 50% dell'importo occorrente per le spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse degli stessi figli. In sede presidenziale, pertanto, è stato rideterminato il contributo paterno al mantenimento dei figli, ponendo, a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un importo mensile pari a € 400,00 (di cui € 200,00 per ciascuno), oltre a una somma corrispondente al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse minori (cfr. ordinanza allegata al verbale dell'udienza presidenziale del 07.07.2021, in atti). Orbene, occorre a questo punto sottolineare che la madre, in quanto convivente con i figli, provvederà al mantenimento dei figli minori in via diretta, mentre il padre, genitore non convivente con i predetti, dovrà contribuirvi indirettamente, atteso che la corresponsione dell'assegno è la modalità con cui un genitore, generalmente quello non collocatario in via prevalente, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli, somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2012, n. 785). Valga, altresì, riportare l'opzione esegetica, invalsa presso la Corte Suprema, secondo la quale l'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione (cfr. Cass. 8927/2012; 400/2010; 17055/2007); sicché, la mera crescita dei figli implica in automatico un aumento dei loro bisogni - poiché alle necessità alimentari e abitative si sommano quelle legate alla vita sociale, scolastica, sportiva e ludica -, che, pertanto, essendo di per sé legato alla crescita del minore, non necessita di una prova specifica al riguardo, richiedendosi, a tal proposito, il solo adempimento dell'onere allegatorio da parte del richiedente di tale fatto da ritenersi notorio (Trib. Velletri, sez. I, 16.04.2020, n. 637).
Tanto precisato, ai fini della quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole, occorre attingere ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c. Pertanto, è d'uopo tener conto dell'età e delle correlate esigenze di vita dei figli, Per_1
(ad oggi diciasettenne) e (ad oggi quattordicenne), del medio-alto tenore di vita goduto dai Per_2 medesimi durante la convivenza con entrambi i genitori [come evincibile dalle, seppur scarne, allegazioni delle parti, che danno conto della circostanza che la casa coniugale è di proprietà della ricorrente, la quale, oltre a svolgere attività lavorativa di tipo occasionale- per quanto dedotto dal resistente, ma non contestato dalla ricorrente –, nel 2021/2022 ha lavorato come collaboratrice scolastica;
ha prodotto unicamente certificato di situazione reddituale dalla Parte_1 quale emerge che nell'anno 2018 ha prodotto un reddito pari ad € 9.473,00; quanto alla condizione economico-reddituale del resistente, ha dichiarato di essere un piccolo Controparte_1 imprenditore nel ramo della fioricoltura, ma di aver subito notevoli perdite;
ha prodotto certificazione reddituale 2020-22 dalla quale emerge che nel 2019/20/21 ha percepito € 1.956,00], nonché dei tempi di permanenza dei figli presso il genitore non convivente;
di talché, considerato tutto quanto precede, avuto riguardo, altresì, all'accrescimento delle esigenze dei figli minori rispetto all'epoca della separazione (la sentenza della separazione giudiziale è stata pubblicata, ripetesi, il 03.07.2019), tenuto conto della rivalutazione Istat frattanto maturata, il Collegio reputa congruo porre a carico di il dovere di compartecipare al mantenimento dei figli Controparte_1 minori, e corrispondendo, in favore di un importo mensile Per_1 Per_2 Parte_1 pari a € 600,00 (seicento/00), ossia pari a € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché il 50% di quanto occorrente per far fronte al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i medesimi figli, purché previamente concordate e/o documentate.
2.3. Quanto alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, si osserva che la predetta ha domandato obbligarsi la controparte a corrispondere in suo favore, al fine predetto, una somma mensile pari a € 150,00. Occorre allora ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, hanno così precisato: “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Conseguentemente, occorre verificare: a) se vi è rilevante disparità tra la situazione economica precedente al divorzio e quella successiva dipendente da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo rilevante endo-familiare in relazione alla durata del rapporto e alle effettive potenzialità professionali e reddituali;
nel corso di tale valutazione deve accertarsi non solo il raggiungimento di un'autonomia economica da garantire l'autosufficienza, ma un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare;
b) se vi è impossibilità di procurarsi mezzi economici equiparabili a quelli avuti in costanza di matrimonio come conseguenza delle predette scelte condivise durante il matrimonio
(rilievo causale). Ebbene, valga ricordare che la sentenza di separazione giudiziale inter partes, pubblicata in data 03.07.2019, ha previsto in capo al l'obbligo di corrispondere alla al fine CP_1 Parte_1 di contribuire al mantenimento di quest'ultima, un importo mensile ammontante a € 150,00, sul presupposto della condizione, del primo, di piccolo imprenditore di un'avviata attività di floricoltura in crescita (tenuto conto dell'allora recente acquisto di una proprietà immobiliare), e quella di bracciante agricola, con contratto stagionale, della seconda. Il Presidente, all'esito della udienza di comparizione delle parti del 07.07.2021, ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 4 l. n. 898/1970, confermando le previsioni di cui alla citata pronuncia di separazione. Nondimeno, valga rilevare che la ricorrente, con riguardo alla propria situazione economico- reddituale, ha dedotto, in sede di ricorso, di essere laureata e di aver prodotto un reddito nel 2018 pari a € 9.473,00 (cfr. certificazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 05.03.2020), derivante da rapporti di lavoro occasionali;
alla predetta udienza presidenziale, ha sì riferito:
“lavoro con contratto a tempo determinato nella scuola come organico COVID fino a maggio scorso con un contributo di E. 1000/00”; seppur a tanto onerata non ha prodotto altra documentazione reddituale;
per quanto emerso dalle allegazioni di parte resistente – non contestate dalla controparte -, la “come attività ulteriore, realizza bomboniere che vende sia in Parte_1 proprio che presso il negozio di MA di Pontepersica” (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.06.2021).
Quanto alla condizione economico-reddituale del resistente, dalle deduzioni contenute nella comparsa di costituzione, nonché dalle dichiarazioni dallo stesso rese, in sede di udienza presidenziale, è emerso, come anticipato, che , a causa della pandemia da Covid- Controparte_1 19, ha subito una grave crisi economica, “avendo da un lato investito per il raccolto primaverile e dall'altro avuto ricavi nulli, essendo il mercato bloccato”, accumulando debiti per circa € 50.000,00; ha aggiunto di sostenere la rata mensile di € 2.500,00, per il mutuo ipotecario contratto, in data 31.07.2018, per l'acquisto di un terreno agricolo, sito a Eboli, in relazione al quale ha maturato un ulteriore debito di € 11.484,38, nei confronti di (intervenuto nella Parte_2 procedura esecutiva incardinata dalla per recuperare le somme dovute in suo favore a Parte_1 titolo di mantenimento - cfr. documentazione in atti). Ha, altresì, prodotto l'atto di surroga anche in garanzia ipotecaria stipulato, in data 12.04.2022, da ME (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), in conseguenza del mancato pagamento, da parte del del mutuo CP_1 contratto per l'acquisto del predetto terreno. Il resistente ha prodotto certificazione reddituale relativa al periodo 2020-22, dalla quale emerge che nel 2019/20/21 ha percepito € 1.956,00.
In ragione delle circostanze evidenziate, espletata una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenuto conto, da un lato, del fatto che Parte_1
ad oggi quarantaduenne e capace di produrre reddito, ha concrete possibilità di continuare
[...]
a svolgere attività lavorativa (quantunque occasionale) e di disporre di mezzi adeguati, onde provvedere al proprio sostentamento, e, dall'altro, del peggioramento della condizione lavorativa del , ritiene il Tribunale che non sussista, nel caso di specie, alcuna significativa disparità CP_1 tra la situazione economica della precedente al divorzio e quella successiva, dipendente Parte_1 da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali, né si riscontra la impossibilità, per la ricorrente, di continuare a procurarsi mezzi economici equiparabili a quelli avuti in costanza di matrimonio, come conseguenza delle predette scelte condivise, quali presupposti indispensabili - alla luce delle rammentate coordinate ermeneutiche - ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile in favore della richiedente. Depone in senso reiettivo, inoltre, la considerazione della durata del matrimonio, atteso che lo stesso è sì stato contratto in data 13.05.2006 e che la separazione è stata pronunciata con la sentenza n. 1699/2019 dell'intestato Tribunale, pubblicata in data 03.07.2019, ma nell'atto introduttivo del presente giudizio è stato precisato che, di fatto, la convivenza è durata meno, in quanto la procedura di separazione è iniziata nel 2016 (ricorso depositato il 13.07.2016). Alla luce di quanto sinora osservato, il Collegio ritiene che la domanda di assegno di divorzio, avanzata da sia infondata e debba, pertanto, rigettarsi. Parte_1
3. Sono, infine, infondate e vanno del pari rigettate le domande - proposte dalla ricorrente in sede di ricorso - di condanna del resistente al risarcimento, in suo favore, in conseguenza della violazione degli obblighi di mantenimento, nonché al pagamento dell'ammenda, di cui al comma 2, numero 4 dell'art. 709 ter c.p.c., non avendo, per vero, l'istante assolto l'onus, sulla medesima incombente, di dimostrare il pregiudizio effettivamente patito, in ossequio ai principi giurisprudenziali in proposito consolidati (cfr. Cass. civ. n. 4470 del 23 febbraio 2018).
4. Avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, Controparte_1 così provvede: A) dispone l'affido condiviso dei figli minori, e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
B) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori: salvo diverso accordo, - durante il periodo scolastico, ogni martedì e giovedì dalle 17:00 alle 20:00 oltre che fine settimana alterni dalle 9:30 del sabato fino alle 20.00 della domenica;
durante il periodo estivo, il martedì dalle 15:00 alle 20:00 oltre che fine settimana alterni dal venerdì ore 15:00 sino alle ore 20:00 della domenica;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 2 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì in albis; durante il periodo estivo per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
C) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli minori, e un importo mensile Per_1 Per_2 complessivamente pari a € 600,00 – di cui € 300,00 per ciascun figlio - da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, con adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
D) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
E) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
F) rigetta le domande di condanna del al risarcimento dei danni per la violazione degli CP_1 obblighi di mantenimento e al pagamento dell'ammenda, di cui al comma 2, numero 4 dell'art. 709 ter c.p.c., formulata dalla ricorrente;
G) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Torre Annunziata, 6/11/2024
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5087/2020 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I, n. 131, presso lo studio dell'avvocato Antonella Sindona, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n. 58, presso lo studio degli avv.ti
Federico Cioffi e Elisabetta Buldo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX
LEGE Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni:
Ricorrente: Si è riportata ai propri atti e scritti difensivi e, in particolare, al ricorso introduttivo, alla memoria integrativa e alle memorie ex art 183 c.p.c.
Resistente: Si è riportato a tutti i precedenti scritti difensivi e, in particolare, al ricorso introduttivo, alla memoria integrativa e alle memorie ex art 183 c.p.c., insistendo per l'accoglimento di tutte le richieste, anche istruttorie, ivi formulate.
PM: Ha concluso perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso della prole, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.10.2020, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , in data 13.05.2006, in Castellammare di Stabia (NA); ha precisato Controparte_1 che dall'unione, in Pompei, sono nati due figli: , il 23.03.2007, e il 12.07.2010. Per_1 Per_2 A sostegno della domanda di divorzio ha dedotto che il Tribunale di Torre Annunziata, all'esito del procedimento rubricato con R.G. n. 4429/2016, ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, con sentenza n. 1699/2019 (pubblicata il 03.07.2019 e passata in cosa giudicata, come da attestazione di cancelleria del 04.02.2022) e che lo stato di separazione da allora
è proseguito ininterrottamente. Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli minori, la conferma dei provvedimenti di natura economici stabiliti nella sentenza di separazione (assegno mensile di € 300,00 per ciascun figlio e di € 150,00 per la moglie), la regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché la condanna di al risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi di Controparte_1 mantenimento e al pagamento dell'ammenda, di cui al comma 2, numero 4 dell'art. 709 ter c.p.c.
ha aderito alla richiesta di pronunzia della cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio e ha chiesto, inoltre, che fosse disposto l'affido condiviso dei figli, che venisse regolato il diritto di visita dei figli minori da parte del padre, che venisse ridotta in € 400,00 la somma da lui dovuta a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e che le spese straordinarie venissero poste a carico, nella misura del 50%, di entrambi i genitori.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente, con provvedimento reso fuori udienza il 12.07.2021, ha confermato le condizioni di cui alla separazione, ad eccezione dell'importo dovuto da alla a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1 Parte_1 che riduceva ad € 400,00 (200,00 per ciascun figlio); inoltre, ha modificato le modalità di visita dei figli minori da parte del genitore non collocatario, che regolamentava diversamente.
Con sentenza non definitiva n. 1292/2022 pubblicata il 03.06.2022, il Tribunale ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio, disponendo procedersi oltre per il prosieguo. Devono essere, quindi, definiti i profili accessori.
2.1. In ordine al regime di affidamento dei figli minori, la ricorrente ha domandato disporsi in suo favore l'affidamento esclusivo di e con conferma di quanto ulteriormente Per_1 Per_2 disposto nella predetta sentenza di separazione, allegando il disinteresse paterno nei riguardi dei minori. Giova, allora, ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il Giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio (ex art. 337 quater c.c.); nondimeno, la previsione di questo si giustifica ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010). La giurisprudenza ha chiarito che presupposto legittimante la disposizione dell'affidamento monogenitoriale è il costante e sistematico disinteresse manifestato per anni da uno dei genitori nei confronti della prole anche tramite l'omessa ed immotivata frequentazione della medesima per lungo periodo (Trib. Bologna 17 aprile 2008).
Nel caso che occupa la ha allegato il totale disinteresse del padre nei confronti Parte_1 dei figli, unicamente sotto il profilo materiale, in particolare deducendo in ricorso e dichiarando all'udienza presidenziale del 07.07.2021 che il non ha mai versato il mantenimento in CP_1 favore dei figli minori, costringendola ad intraprendere una procedura esecutiva, al fine di recuperare le somme da lui dovute (cfr. atto di pignoramento immobiliare, da cui è stato derivato, presso il Tribunale di Salerno, il procedimento avente r.g. n. 407/2019).
Il resistente, nel costituirsi in giudizio, si è opposto alla citata domanda di controparte, chiedendo disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori, in favore di entrambi i genitori, imputando il proprio parziale inadempimento a gravi problemi economici, dovuti alla pandemia da Covid-19, nonché ad investimenti infruttuosi.
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta dal - nel corso del giudizio -, CP_1 attestante il sopravvenuto adempimento integrale dei propri obblighi economici nei confronti dei figli minori (cfr. ricevute versamenti dell'assegno di mantenimento allegate alla memoria integrativa, nonché atto di rinuncia alla predetta procedura esecutiva, a firma di Parte_1
quale creditrice procedente) e tenuto conto che – come dichiarato, dalla stessa ricorrente,
[...] in sede di udienza presidenziale – i rapporti padre-figli sono regolari, il Collegio ritiene di disporre l'affido condiviso dei figli minori, e ad ambedue i genitori, in conformità alla Per_1 Per_2 previsione di legge che, come rammentato supra, impone, in via prioritaria, l'adozione di siffatta tipologia di affidamento.
Per quanto attiene alla collocazione dei minori, le emergenze processuali danno conto della circostanza che i predetti da sempre vivono con la madre, sicché il Collegio ritiene che ben possano continuare ad avere residenza privilegiata presso il domicilio materno, peraltro conformemente alle richieste in proposito formulate da ambo le parti.
Quanto al diritto di visita del padre, questo va disciplinato come previsto in dispositivo, tenuto conto delle richieste delle parti.
2.2. Per quanto concerne il contributo paterno al mantenimento dei figli minori delle parti,
e la ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, ha domandato confermarsi Per_1 Per_2 l'obbligo, posto a carico della controparte nella sentenza di separazione, di contribuire al mantenimento dei predetti mediante il versamento in suo favore di una somma mensile pari a € 600,00 (ossia pari a € 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi minori.
Il resistente, con la propria comparsa di costituzione, premettendo il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni reddituali ed economiche, ha chiesto di ridurre il predetto assegno previsto in sede di separazione e, dunque, di essere obbligato a compartecipare al mantenimento dei predetti figli mediante il versamento di una somma mensile complessivamente pari a € 400,00 (ovvero € 200,00 per ciascuno), oltre al 50% dell'importo occorrente per le spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse degli stessi figli. In sede presidenziale, pertanto, è stato rideterminato il contributo paterno al mantenimento dei figli, ponendo, a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un importo mensile pari a € 400,00 (di cui € 200,00 per ciascuno), oltre a una somma corrispondente al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse minori (cfr. ordinanza allegata al verbale dell'udienza presidenziale del 07.07.2021, in atti). Orbene, occorre a questo punto sottolineare che la madre, in quanto convivente con i figli, provvederà al mantenimento dei figli minori in via diretta, mentre il padre, genitore non convivente con i predetti, dovrà contribuirvi indirettamente, atteso che la corresponsione dell'assegno è la modalità con cui un genitore, generalmente quello non collocatario in via prevalente, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli, somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2012, n. 785). Valga, altresì, riportare l'opzione esegetica, invalsa presso la Corte Suprema, secondo la quale l'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione (cfr. Cass. 8927/2012; 400/2010; 17055/2007); sicché, la mera crescita dei figli implica in automatico un aumento dei loro bisogni - poiché alle necessità alimentari e abitative si sommano quelle legate alla vita sociale, scolastica, sportiva e ludica -, che, pertanto, essendo di per sé legato alla crescita del minore, non necessita di una prova specifica al riguardo, richiedendosi, a tal proposito, il solo adempimento dell'onere allegatorio da parte del richiedente di tale fatto da ritenersi notorio (Trib. Velletri, sez. I, 16.04.2020, n. 637).
Tanto precisato, ai fini della quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole, occorre attingere ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c. Pertanto, è d'uopo tener conto dell'età e delle correlate esigenze di vita dei figli, Per_1
(ad oggi diciasettenne) e (ad oggi quattordicenne), del medio-alto tenore di vita goduto dai Per_2 medesimi durante la convivenza con entrambi i genitori [come evincibile dalle, seppur scarne, allegazioni delle parti, che danno conto della circostanza che la casa coniugale è di proprietà della ricorrente, la quale, oltre a svolgere attività lavorativa di tipo occasionale- per quanto dedotto dal resistente, ma non contestato dalla ricorrente –, nel 2021/2022 ha lavorato come collaboratrice scolastica;
ha prodotto unicamente certificato di situazione reddituale dalla Parte_1 quale emerge che nell'anno 2018 ha prodotto un reddito pari ad € 9.473,00; quanto alla condizione economico-reddituale del resistente, ha dichiarato di essere un piccolo Controparte_1 imprenditore nel ramo della fioricoltura, ma di aver subito notevoli perdite;
ha prodotto certificazione reddituale 2020-22 dalla quale emerge che nel 2019/20/21 ha percepito € 1.956,00], nonché dei tempi di permanenza dei figli presso il genitore non convivente;
di talché, considerato tutto quanto precede, avuto riguardo, altresì, all'accrescimento delle esigenze dei figli minori rispetto all'epoca della separazione (la sentenza della separazione giudiziale è stata pubblicata, ripetesi, il 03.07.2019), tenuto conto della rivalutazione Istat frattanto maturata, il Collegio reputa congruo porre a carico di il dovere di compartecipare al mantenimento dei figli Controparte_1 minori, e corrispondendo, in favore di un importo mensile Per_1 Per_2 Parte_1 pari a € 600,00 (seicento/00), ossia pari a € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché il 50% di quanto occorrente per far fronte al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i medesimi figli, purché previamente concordate e/o documentate.
2.3. Quanto alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, si osserva che la predetta ha domandato obbligarsi la controparte a corrispondere in suo favore, al fine predetto, una somma mensile pari a € 150,00. Occorre allora ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, hanno così precisato: “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Conseguentemente, occorre verificare: a) se vi è rilevante disparità tra la situazione economica precedente al divorzio e quella successiva dipendente da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo rilevante endo-familiare in relazione alla durata del rapporto e alle effettive potenzialità professionali e reddituali;
nel corso di tale valutazione deve accertarsi non solo il raggiungimento di un'autonomia economica da garantire l'autosufficienza, ma un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare;
b) se vi è impossibilità di procurarsi mezzi economici equiparabili a quelli avuti in costanza di matrimonio come conseguenza delle predette scelte condivise durante il matrimonio
(rilievo causale). Ebbene, valga ricordare che la sentenza di separazione giudiziale inter partes, pubblicata in data 03.07.2019, ha previsto in capo al l'obbligo di corrispondere alla al fine CP_1 Parte_1 di contribuire al mantenimento di quest'ultima, un importo mensile ammontante a € 150,00, sul presupposto della condizione, del primo, di piccolo imprenditore di un'avviata attività di floricoltura in crescita (tenuto conto dell'allora recente acquisto di una proprietà immobiliare), e quella di bracciante agricola, con contratto stagionale, della seconda. Il Presidente, all'esito della udienza di comparizione delle parti del 07.07.2021, ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 4 l. n. 898/1970, confermando le previsioni di cui alla citata pronuncia di separazione. Nondimeno, valga rilevare che la ricorrente, con riguardo alla propria situazione economico- reddituale, ha dedotto, in sede di ricorso, di essere laureata e di aver prodotto un reddito nel 2018 pari a € 9.473,00 (cfr. certificazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 05.03.2020), derivante da rapporti di lavoro occasionali;
alla predetta udienza presidenziale, ha sì riferito:
“lavoro con contratto a tempo determinato nella scuola come organico COVID fino a maggio scorso con un contributo di E. 1000/00”; seppur a tanto onerata non ha prodotto altra documentazione reddituale;
per quanto emerso dalle allegazioni di parte resistente – non contestate dalla controparte -, la “come attività ulteriore, realizza bomboniere che vende sia in Parte_1 proprio che presso il negozio di MA di Pontepersica” (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.06.2021).
Quanto alla condizione economico-reddituale del resistente, dalle deduzioni contenute nella comparsa di costituzione, nonché dalle dichiarazioni dallo stesso rese, in sede di udienza presidenziale, è emerso, come anticipato, che , a causa della pandemia da Covid- Controparte_1 19, ha subito una grave crisi economica, “avendo da un lato investito per il raccolto primaverile e dall'altro avuto ricavi nulli, essendo il mercato bloccato”, accumulando debiti per circa € 50.000,00; ha aggiunto di sostenere la rata mensile di € 2.500,00, per il mutuo ipotecario contratto, in data 31.07.2018, per l'acquisto di un terreno agricolo, sito a Eboli, in relazione al quale ha maturato un ulteriore debito di € 11.484,38, nei confronti di (intervenuto nella Parte_2 procedura esecutiva incardinata dalla per recuperare le somme dovute in suo favore a Parte_1 titolo di mantenimento - cfr. documentazione in atti). Ha, altresì, prodotto l'atto di surroga anche in garanzia ipotecaria stipulato, in data 12.04.2022, da ME (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), in conseguenza del mancato pagamento, da parte del del mutuo CP_1 contratto per l'acquisto del predetto terreno. Il resistente ha prodotto certificazione reddituale relativa al periodo 2020-22, dalla quale emerge che nel 2019/20/21 ha percepito € 1.956,00.
In ragione delle circostanze evidenziate, espletata una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenuto conto, da un lato, del fatto che Parte_1
ad oggi quarantaduenne e capace di produrre reddito, ha concrete possibilità di continuare
[...]
a svolgere attività lavorativa (quantunque occasionale) e di disporre di mezzi adeguati, onde provvedere al proprio sostentamento, e, dall'altro, del peggioramento della condizione lavorativa del , ritiene il Tribunale che non sussista, nel caso di specie, alcuna significativa disparità CP_1 tra la situazione economica della precedente al divorzio e quella successiva, dipendente Parte_1 da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali, né si riscontra la impossibilità, per la ricorrente, di continuare a procurarsi mezzi economici equiparabili a quelli avuti in costanza di matrimonio, come conseguenza delle predette scelte condivise, quali presupposti indispensabili - alla luce delle rammentate coordinate ermeneutiche - ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile in favore della richiedente. Depone in senso reiettivo, inoltre, la considerazione della durata del matrimonio, atteso che lo stesso è sì stato contratto in data 13.05.2006 e che la separazione è stata pronunciata con la sentenza n. 1699/2019 dell'intestato Tribunale, pubblicata in data 03.07.2019, ma nell'atto introduttivo del presente giudizio è stato precisato che, di fatto, la convivenza è durata meno, in quanto la procedura di separazione è iniziata nel 2016 (ricorso depositato il 13.07.2016). Alla luce di quanto sinora osservato, il Collegio ritiene che la domanda di assegno di divorzio, avanzata da sia infondata e debba, pertanto, rigettarsi. Parte_1
3. Sono, infine, infondate e vanno del pari rigettate le domande - proposte dalla ricorrente in sede di ricorso - di condanna del resistente al risarcimento, in suo favore, in conseguenza della violazione degli obblighi di mantenimento, nonché al pagamento dell'ammenda, di cui al comma 2, numero 4 dell'art. 709 ter c.p.c., non avendo, per vero, l'istante assolto l'onus, sulla medesima incombente, di dimostrare il pregiudizio effettivamente patito, in ossequio ai principi giurisprudenziali in proposito consolidati (cfr. Cass. civ. n. 4470 del 23 febbraio 2018).
4. Avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, Controparte_1 così provvede: A) dispone l'affido condiviso dei figli minori, e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
B) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori: salvo diverso accordo, - durante il periodo scolastico, ogni martedì e giovedì dalle 17:00 alle 20:00 oltre che fine settimana alterni dalle 9:30 del sabato fino alle 20.00 della domenica;
durante il periodo estivo, il martedì dalle 15:00 alle 20:00 oltre che fine settimana alterni dal venerdì ore 15:00 sino alle ore 20:00 della domenica;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 2 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì in albis; durante il periodo estivo per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
C) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli minori, e un importo mensile Per_1 Per_2 complessivamente pari a € 600,00 – di cui € 300,00 per ciascun figlio - da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, con adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
D) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
E) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
F) rigetta le domande di condanna del al risarcimento dei danni per la violazione degli CP_1 obblighi di mantenimento e al pagamento dell'ammenda, di cui al comma 2, numero 4 dell'art. 709 ter c.p.c., formulata dalla ricorrente;
G) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Torre Annunziata, 6/11/2024
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Marianna Lopiano