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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 28/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 253/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Lisetta D'Onofrio giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Emilia Confrotto in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 04/02/2019, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“accogliere il presente ricoreso e, per lo effetto, dichiarare l'annullamento della comunicazione dell' ; 2) dichiarare la dono debenza delle somme pretese CP_1 dall' per l'anno 2015, per complessivi Euro 3.928,99”;3) “condannare, di CP_1
conseguenza, l' […] alla corresponsione in favore dell'istante alla CP_1
restituzione di tale somma oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge;” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si premette che il giudicante ritiene in conformità con la giurisprudenza di legittimità, che si è espressa anche recentemente sul punto, che “l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 5606/2023). Ancora sul punto si pronuncia la Cassazione: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”
(Cass. 12608/2020; ma anche, ex multis, Cass. Sez. L., n. 28771 del 09/11/2018,
Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019, Cass. Sez. L. n. 13915/2021 e Cass. Sez.
L. n. 24133/2021).
2.2 La stessa ordinanza per ultimo richiamata è stata posta alla base di unitaria giurisprudenza di merito;
in particolare, la Corte d'Appello di Roma, Sezione
Lavoro, che con la sentenza 229/2023 opera una esaustiva ricostruzione della questione, tenendo in considerazione l'eterogeneità delle situazioni che possono comportare il superamento del limite reddituale, ovvero al “sottosistema, che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento”.
Pag. 2 di 4 2.3 Al fine di inquadrare tali elementi soggettivi, è utile evidenziare come strumenti telematici e di condivisione dati della pubblica amministrazione predisposti per legge (art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del
2003 nonchè art. 13 del D.L. n. 78 del 2010) vadano a conformare una ampia conoscibilità da parte dell' dei dati reddituali condivisi nelle banche dati CP_1
della pubblica amministrazione. A tali dati si aggiungono i dati conosciuti direttamente dall' (come l'erogazione di provvidenze o misure CP_1
assistenziali).
Il beneficiario di una misura collegata al reddito, pertanto, non deve necessariamente comunicare all' la propria situazione reddituale se già CP_1
dichiarata e conosciuta all'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che per loro natura non sono presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione (i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) o di situazioni particolari in cui il soggetto è esentato dalla dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.. Di tal che potrebbe evidenziarsi l'addebitabilità al beneficiario dell'errore compiuto dall'Istituto nel caso di omissione di comunicazione diretta all' solo in tali specifiche circostanze oppure, ovviamente, nel caso in cui CP_1
il beneficiario non abbia omesso per altre ragioni la dichiarazione reddituale all'Agenzia delle Entrate.
2.5 Ebbene, chiarito il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie,
l' il 06/11/2016 basa la motivazione il proprio provvedimento (come da CP_1
motivazione espressamente riportata in comunicazione) sulla dichiarazione dei redditi presentata in data 26/06/2015 (relativa ai redditi del 2014), agendo pertanto per la restituzione del supposto indebito oltre un anno dopo (circa 18 mesi) la effettiva conoscibilità di detta dichiarazione;
oltre, pertanto, i ragionevoli termini di elaborazione e lavorazione della posizione.
Si impone, pertanto, l'accoglimento della domanda del ricorrente, con
Pag. 3 di 4 dichiarazione di irripetibilità delle somme dallo stesso percepite in data precedente al provvedimento amministrativo.
3.1 Si ritiene assorbita ogni altra questione.
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
1) in accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili le somme percepite dal ricorrente e non esigibile l'indebito così come preteso dall' con CP_1
comunicazione del 06/11/2016;
2) condanna parte resistente alla restituzione di quanto già percepito a CP_1 titolo d'indebito sulla scorta di detti provvedimenti a favore del medesimo ricorrente;
3) pone le spese di lite a carico di parte resistente , spese liquidate in Euro CP_1
1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n.
55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Lisetta D'Onofrio per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, così deciso il 28/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 28/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 253/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Lisetta D'Onofrio giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Emilia Confrotto in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 04/02/2019, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“accogliere il presente ricoreso e, per lo effetto, dichiarare l'annullamento della comunicazione dell' ; 2) dichiarare la dono debenza delle somme pretese CP_1 dall' per l'anno 2015, per complessivi Euro 3.928,99”;3) “condannare, di CP_1
conseguenza, l' […] alla corresponsione in favore dell'istante alla CP_1
restituzione di tale somma oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge;” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si premette che il giudicante ritiene in conformità con la giurisprudenza di legittimità, che si è espressa anche recentemente sul punto, che “l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 5606/2023). Ancora sul punto si pronuncia la Cassazione: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”
(Cass. 12608/2020; ma anche, ex multis, Cass. Sez. L., n. 28771 del 09/11/2018,
Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019, Cass. Sez. L. n. 13915/2021 e Cass. Sez.
L. n. 24133/2021).
2.2 La stessa ordinanza per ultimo richiamata è stata posta alla base di unitaria giurisprudenza di merito;
in particolare, la Corte d'Appello di Roma, Sezione
Lavoro, che con la sentenza 229/2023 opera una esaustiva ricostruzione della questione, tenendo in considerazione l'eterogeneità delle situazioni che possono comportare il superamento del limite reddituale, ovvero al “sottosistema, che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento”.
Pag. 2 di 4 2.3 Al fine di inquadrare tali elementi soggettivi, è utile evidenziare come strumenti telematici e di condivisione dati della pubblica amministrazione predisposti per legge (art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del
2003 nonchè art. 13 del D.L. n. 78 del 2010) vadano a conformare una ampia conoscibilità da parte dell' dei dati reddituali condivisi nelle banche dati CP_1
della pubblica amministrazione. A tali dati si aggiungono i dati conosciuti direttamente dall' (come l'erogazione di provvidenze o misure CP_1
assistenziali).
Il beneficiario di una misura collegata al reddito, pertanto, non deve necessariamente comunicare all' la propria situazione reddituale se già CP_1
dichiarata e conosciuta all'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che per loro natura non sono presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione (i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) o di situazioni particolari in cui il soggetto è esentato dalla dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.. Di tal che potrebbe evidenziarsi l'addebitabilità al beneficiario dell'errore compiuto dall'Istituto nel caso di omissione di comunicazione diretta all' solo in tali specifiche circostanze oppure, ovviamente, nel caso in cui CP_1
il beneficiario non abbia omesso per altre ragioni la dichiarazione reddituale all'Agenzia delle Entrate.
2.5 Ebbene, chiarito il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie,
l' il 06/11/2016 basa la motivazione il proprio provvedimento (come da CP_1
motivazione espressamente riportata in comunicazione) sulla dichiarazione dei redditi presentata in data 26/06/2015 (relativa ai redditi del 2014), agendo pertanto per la restituzione del supposto indebito oltre un anno dopo (circa 18 mesi) la effettiva conoscibilità di detta dichiarazione;
oltre, pertanto, i ragionevoli termini di elaborazione e lavorazione della posizione.
Si impone, pertanto, l'accoglimento della domanda del ricorrente, con
Pag. 3 di 4 dichiarazione di irripetibilità delle somme dallo stesso percepite in data precedente al provvedimento amministrativo.
3.1 Si ritiene assorbita ogni altra questione.
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
1) in accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili le somme percepite dal ricorrente e non esigibile l'indebito così come preteso dall' con CP_1
comunicazione del 06/11/2016;
2) condanna parte resistente alla restituzione di quanto già percepito a CP_1 titolo d'indebito sulla scorta di detti provvedimenti a favore del medesimo ricorrente;
3) pone le spese di lite a carico di parte resistente , spese liquidate in Euro CP_1
1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n.
55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Lisetta D'Onofrio per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, così deciso il 28/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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