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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/07/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 829/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dall'avv. Diego Vaccaro) a mezzo ricorso depositato il 3/8/2024
contro
Controparte_1
[...]
[...]
Controparte_2
IE e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 12-13, letterali)
“previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte narrativa, il buon diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio Parte_1 così come convalidat . 7115 del 10 aprile 2021 dell di sulla classe di concorso A021 – Controparte_3 CP_2
RA (punteggio totale 49,5), salvo il punteggio maggiore o minore meglio visto, da valutarsi come servizio aspecifico sulle altre classi di concorso nel limite massimo di 6 punti annui, con condanna dell'Amministrazione scolastica all'attuazione conformativa;
1 Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta - - si Controparte_1 costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 12, letterali):
“respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria di spese di lite”.
*
All'udienza 23/9/2024 nella causa n. 829/2024 rgl sono comparsi: l'avv. Diego Vaccaro, per la ricorrente, ; Parte_1 per il , i funzionari delegarti Controparte_1
Ernesto IE e Francesco Ginanneschi.
Il giudice sente le parti che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice, su istanza della docente ricorrente - ed opposizione del convenuto per argomentata irrilevanza - ordina al CP_1
convenuto tramite l' di , la produzione in giudizio CP_1 CP_2 le convocazioni/pro c tuali rivolte alla prof.ssa dall'a.s. 2018-19 all'a.s. 2022/23 nella provincia di Parte_1
, oltre elenco delle nomine su sostegno nella provincia di CP_2 CP_2 con indicazione punteggio docenti al momento dell'incarico.
Concesso termine per l'esibizione mediante produzione al 31/1/2025, il giudice fissa per la discussione l'udienza del, con termine per note al 4/7/2025 ore 11:30, autorizzando note al 24/6.
All'udienza 4/7/2025 nella causa n. 829/2024 rgl sono comparsi: l'avv. Diego Vaccaro, per la ricorrente, ; Parte_1
2 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Francesco Ginanneschi.
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice per approfondimento aggiorna la discussione al 18/7/2025 ore 10:15.
*
All'udienza 18/7/2025 nella causa n. 829/2024 rgl sono comparsi: l'avv. Diego Vaccaro, per la ricorrente, ; Parte_1 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Francesco Ginanneschi.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
– ripercorrendo anzitutto la narrazione della Parte_1 ricorrente - è una docente precaria di scuola secondaria di secondo grado (doc.1 ric.) che ha lavorato in forza di contratti a tempo determinato per il convenuto a partire dal 2018 (doc. 2 ric. CP_1 stato matricolare):
3 nell'anno scolastico 2018/19 prestava servizio su posto normale per l'insegnamento di RA (classe di concorso A021) all'Istituto Tecnico Industriale “Tito Sarrocchi” di (10 ore settimanali) e CP_2 all “ di (1 ore settimanali); Controparte_2 CP_2 CP_2 ti 20 va servizio su posto normale per l'insegnamento di RA (classe di concorso A021) all
[...] di (5 ore settimanali), all'Istituto Superiore Controparte_2 CP_2
“S. Giovanni Bosco” di Colle di Val D'Elsa (4 ore settimanali), e all'Istituto Superiore “Caselli di Siena” di (5 ore settimanali); CP_2 nell'anno scolastico 2020/21 presta izio su posto normale per l'insegnamento di RA (classe di concorso A021) all
[...] di (11 ore settimanali), con Controparte_2 CP_2 completamento orario sull'Istituto Tecnico Industriale “Tito Sarrocchi” di (7 ore settimanali); CP_2 nell'anno scolastico 2021/22 prestava servizio sul sostegno psicofisico all'Istituto Tecnico Industriale “Tito Sarrocchi” di (11 CP_2 ore settimanali) e su posto normale per l'insegnamento di RA (classe di concorso A021) all “ di (7 Controparte_2 CP_2 CP_2 ore settimanali); nell'anno scolastico 2022/23 prestava servizio sul sostegno psicofisico all'Istituto Tecnico Industriale “Tito Sarrocchi” di (18 CP_2 ore settimanali).
La prima assunzione avveniva a seguito di domanda di inserimento nelle GPS e nelle Graduatorie di Istituto in tutta la provincia di (doc. 4 ric.). CP_2
La ricorrente, in occasione della riapertura delle GPS e delle Graduatorie di Istituto per il biennio 2020/2022, avvenuta con la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (doc. 5 ric.), presentava domanda di aggiornamento per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo come docente della classe di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE, A021 GEOGRAFIA, A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, per la (doc. 6 ric.). Controparte_2
In tutte le domande sopradette la lavoratrice dichiarava di possedere il titolo di studio della “Laurea in Scienze Geologiche” conseguita nel 2001 presso Università degli studi di Firenze. Chiedeva l'attribuzione del relativo punteggio sulla base del titolo di studio posseduto e dei pregressi servizi svolti, con punteggio
4 in graduatoria per l'anno scolastico 2020/2021 pari a 49,5 in riferimento alla classe di concorso A021 RA.
In virtù di tali titoli di accesso e dei servizi svolti, venivano quindi stipulati i contratti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Con decreto 7115 del 10/4/2021 (doc. 7 ric.) l' “ CP_3 CP_2
di certificava la verifica dei titoli all'atto della prima
[...] CP_2 ne ando:
Tuttavia, con Decreto Prot. 0002175 del 17/3/2023 dell
[...]
rettificava il Controparte_5
per il biennio 2022/2024 non riconoscendo punti sui titoli di servizio (doc. 8 ric.).
Il 24/6/2023 la lavoratrice presentava istanza di conciliazione chiedendo il riconoscimento del punteggio sui titoli di servizio (doc. 9 ric.).
In via di autotutela l' con nota Prot. 5367 dell'8/8/2023 chiedeva all'allora Istituto competente, ito Sarrocchi” di CP_3
, di rettificare il punteggio della ricorrente per il servizio svolto CP_2 lavoratrice nell'a.s. 2021/2022 sull'attività di sostegno con la conseguente attribuzione di punteggio (doc. 11 ric.):
5 La lavoratrice impugna con il presente giudizio il decreto di rettifica del punteggio prot. 2175 del 17/3/2023 nella parte in cui non le sono stati riconosciuti 12 punti per il servizio pregresso nella classe di concorso A021 RA.
L'Amministrazione scolastica, nel costituirsi, ribadiva la correttezza del proprio operato in quanto la ricorrente era risultata sprovvista del titolo necessario per l'insegnamento nella classe di concorso A021 RA ai sensi del decreto ministeriale 2017/n. 259. Dunque, il servizio prestato in tale classe avrebbe dovuto considerarsi privo di qualsiasi effetto fatti salvi quelli di cui all'art. 2126 cc.
Sottolineava inoltre come la ricorrente non avesse più presentato la domanda per la sopradetta classe di concorso e che il servizio prestato non fosse valido ai fini giuridici.
*
Preliminarmente non può che limitarsi il perimetro dell'azione promossa alla sola richiesta di riconoscimento del servizio pregresso, in quanto non è risultata controversa la effettiva inidoneità del titolo per l'accesso alla classe di concorso A021 posseduto dalla lavoratrice.
Controversa invece tra le parti la legittimità dell'azione del datore di lavoro, , che non ha riconosciuto il servizio prestato nella classe di concorso per cui la docente non aveva titolo e in particolare si discute se tale condotta leda i diritti della lavoratrice ponendosi in contrasto con il principio dell'affidamento.
6 Principio europeo che trova applicazione maggiormente in diritto amministrativo, il principio di affidamento si sostanzia nella tenuta in considerazione dell'interesse privato alla conservazione del vantaggio precedentemente riconosciutogli da un atto della pubblica amministrazione poi venuto meno. È principio che tutela l'aspettativa di stabilità alla legittimità per il cittadino in buona fede e costituisce un limite al potere discrezionale autoritativo di ritiro della pubblica amministrazione. Nella valutazione dell'attività della pubblica amministrazione dovrà quindi essere preso in considerazione l'interesse privato alla conservazione del bene ottenuto in buona fede e stabilizzatosi per effetto del tempo. La tutela dell'affidamento si sostanzia non tanto in una preclusione all'esercizio del potere ma in un limite di tipo motivazionale e procedurale collegato al principio di correttezza.
A tal fine, sul piano sistematico ordinamentale, l'art. 21novies della legge 1990/n. 241 disciplina l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi:
“1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21- octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. (39) (41) 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di ((dodici)) mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni
7 previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
L'effetto, ove l'art. 21novies prevede un limite temporale congruo comunque non superiore a 12 mesi, è quello di sancire la preminenza dell'interesse del privato su quello generale.
Quanto ai rapporti privatistici, la valutazione della ragionevolezza del termine è esplicazione della correttezza e buona fede che caratterizza il contratto dalla sua genesi, nell'esecuzione e perfino nella sua conclusione.
In materia di GPS, l'art. 8, cc. 7-10, ordinanza ministeriale 2020/n. 60 e art. 8, cc. 7-10, ordinanza ministeriale 2022/n. 112 chiariscono che:
“7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020”.
9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.
10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio,
8 né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.
Sotto il profilo giurisprudenziale, sentenza CdS 2023 n. 9488, anche richiamata dalla lavoratrice:
“7.4 – Ne consegue l'illegittimità, già accertata dal TAR, dell'esclusione della OF P. che, così come rilevato da quel Tribunale, “in questi anni ha devoluto le sue capacità e la sua professionalità al servizio della pubblica istruzione, maturando una considerevole esperienza nell'ambito dell'insegnamento che pare assurdo, prima ancora che illegittimo, obliterare”. 8 – Il descritto comportamento dell'Amministrazione appellante ha senza dubbio causato anche una illegittima violazione dell'affidamento della odierna resistente. 8.1 – Anche sotto tale ulteriore profilo viene in rilievo l'art. 1 del codice del processo amministrativo, secondo il quale la giurisdizione amministrativa è chiamata ad assicurare “una tutela piena ed effettiva” attraverso i principi del diritto europeo, che assumono rilevanza diretta anche nelle materie non rientranti nelle competenze dell'Unione (artt. 3, 4, 5, TUE), in quanto la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha progressivamente sancito l'obbligo delle amministrazioni nazionali di rispettare il principio di tutela dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del proprio potere autoritativo. 8.2 – Sul piano interno, inoltre, la tutela dell'affidamento si pone quale necessario corollario dei principi di legalità e di tutela dei diritti della persona secondo condizioni di uguaglianza davanti alla legge, sanciti dagli articoli 1, 2 e 3, primo comma, della Costituzione (che postulano la necessaria certezza dei diritti e dei doveri) e trova il proprio fondamento storico nei generali principi civilistici di “buona fede” e di “correttezza” di cui agli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c., interpretati alla luce del parametro di solidarietà sancito dall'art. 2, secondo comma, della Costituzione e dalla Carta di Nizza e recentemente ribaditi dall'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale “i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi (…) della buona fede”. 8.3 – nella specifica fattispecie, così come esattamente rilevato dal TAR, fin dal 2007 la OF P. aveva presentato richieste di inserimento nelle graduatorie di III fascia, specificando ed allegando (tranne in un caso in cui non era stato richiesto) anche i
9 titoli, inclusa la laurea e il piano di studi degli esami sostenuti (fra i quali non risultava alcun esame di latino), vedendo sempre accolte tali richieste dalla pubblica amministrazione, e sulla base dei contratti a tempo determinato conseguentemente stipulati insegnava fin dal 2007, all'epoca 29enne, sino alla data del provvedimento di esclusione nonché (a seguito delle pronunce del TAR ) fino alla data della presente decisione, ad ormai 45 anni di età. L'univoco e protratto comportamento dell'Amministrazione risulta pertanto ragionevolmente idoneo e sufficiente ai fini della maturazione, nel tempo, della convinzione di buona fede dell'interessata che il proprio diploma di laurea fosse idoneo all'insegnamento svolto, e quindi ai fini della partecipazione alle procedure di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro precario, ben potendo la medesima interessata, in caso contrario, orientare diversamente le proprie scelte lavorative e di studio. 8.4 – in particolare, a giudizio del Collegio la violazione dell'affidamento incolpevolmente riposto dalla OF P. circa la possibilità di stabilizzare il proprio rapporto di lavoro precario deve essere accertata sussistendo: a) - il requisito fattuale oggettivo, considerata la ripetuta ammissione nelle graduatorie di III fascia di cui sopra ed i molti contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti dalla OF;
CP_6
b) - il re onologico, visto che la predetta situazione si è protratta in modo univoco e continuo per circa quattordici anni;
c) - il requisito soggettivo, avendo la OF CP_6 confidato del tutto incolpevolmente nella idoneità, ai fini della futura stabilizzazione, della propria laurea, regolarmente indicata, con allegato piano di studi comprensivo degli esami sostenuti, in ogni caso in cui l'Amministrazione lo ha richiesto prima di conferire incarichi di insegnamento a tempo determinato. 8.5 – Con riguardo all'ultimo punto indicato, occorre altresì evidenziare che agli atti di causa non sussiste, al contrario di quanto affermato dall'Amministrazione, alcuna dichiarazione della OF P. mendace o anche soltanto non rispondente alla verità, e che, quanto al brocardo invocato dall'Amministrazione secondo cui Ignorantia legis non excusat , viene in rilievo la complessità e non univocità della moltitudine di disposizioni di legge spesso d'urgenza, di decreti, di circolari e di provvedimenti relativi all'accesso all'insegnamento in Italia e, in particolare relativi, con
10 riferimento alla specifica fattispecie, alla individuazione dei diplomi di laurea idonei all'insegnamento. In tal senso la descritta evoluzione giurisprudenziale in materia di tutela dell'affidamento si salda alla esigenza, anch'essa sancita dalla Corte di Giustizia ma anche dalla Corte Costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 110 del 2023) di garantire ai cittadini e alle imprese una adeguata certezza del diritto, nel contesto di una situazione che vede un'enorme quantità di disposizioni che si sono via via sovrapposte in modo non sempre coordinato, ostacolando la comprensione della norma effettivamente applicabile alla specifica fattispecie. (…) La presenza di una tale congerie di disposizioni determina pertanto la ragionevole inesigibilità, secondo correttezza e buona fede, di una corretta ricostruzione della norma applicabile da parte del cittadino, a maggior ragione qualora l'Amministrazione, così come nella fattispecie considerata, vi abbia ripetutamente e continuativamente dato applicazione in senso divergente da quello reclamato in giudizio quale unico criterio interpretativo possibile. 8.6 – Le considerazioni da ultimo svolte circa l'incertezza del quadro normativo di riferimento valgono, infine, a far escludere la configurabilità, sotto il profilo soggettivo, di un danno ingiusto che possa dare luogo ad un risarcimento in favore della OF
, che ha viceversa diritto al ristoro delle spese di giudizio, CP_6 on riferimento al presente grado d'appello, nella misura liquidata in dispositivo”.
Più recentemente Tar Lombardia, sent. 2025/n. 2415:
“Come però sopra rilevato, il provvedimento impugnato viola il principio di affidamento ingenerato dalla costante prassi dell'Amministrazione, che per molte annualità precedenti e consecutive aveva ammesso la ricorrente alla stipula di contratti di docenza a termine per il medesimo insegnamento per cui è causa. La giurisprudenza, con riferimento a procedure straordinarie di immissione in ruolo simili a quella oggetto del ricorso, afferma l'illegittimità dell'esclusione del candidato per mancanza del titolo di studio richiesto, dando rilievo al legittimo affidamento che il candidato aveva maturato sulla validità del proprio titolo per l'insegnamento nella classe di concorso desiderata. Questo affidamento è giustificato dall'esperienza pregressa acquisita nello stesso ambito, basata su provvedimenti adottati dalla stessa amministrazione che avevano già riconosciuto il titolo come idoneo
11 per l'insegnamento da precario (si vedano: TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 23180 del 20/12/2024; Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9488/2023; TAR Liguria, sez. I, n. 991/2022). In una fattispecie analoga, la giurisprudenza ha così argomentato: «Il Collegio ritiene … meritevole di conferma l'indirizzo giurisprudenziale che, con specifico riferimento alla procedura straordinaria oggetto del ricorso, ha ritenuto sussistente il legittimo affidamento maturato dal candidato sulla validità del suo titolo di studio ai fini dell'insegnamento sulla classe di concorso anelata, in ragione della pregressa esperienza maturata nella medesima, sulla base di atti di riconoscimento adottati dalla stessa amministrazione in merito alla idoneità del titolo ai fini dell'insegnamento, come docente precario (cfr. TAR Lazio, III-bis, n. 8620/2022, confermata da Cons. St., VII, n. 9488/2023, nonché TAR Liguria, I, n. 991/2022, non impugnata). Il rilevato affidamento risulta, nel caso di specie, essere anche incolpevole, non risultando agli atti che le citate determinazioni dell'amministrazioni possano essere state sviate dalla presentazione di documenti e/o dichiarazioni non veritiere da parte dell'odierna ricorrente (non contestate nel presente giudizio). (…) L'amministrazione ha deciso, nell'ambito di una procedura concorsuale straordinaria indetta al fine di limitare il fenomeno del precariato scolastico, di escludere una candidata, docente precaria da diversi anni che ha potuto maturare tale condizione in forza dei plurimi provvedimenti favorevoli adottati dalla stessa p.a. nei suoi confronti che, ove venissero obliterati, come pretenderebbe fare l'amministrazione resistente con l'odierno provvedimento di esclusione, determinerebbero un pregiudizio irragionevole nei confronti non solo, e non tanto, della sfera degli interessi privati vantati dalla parte ricorrente, comunque meritevole di tutela, ma anche dell'interesse pubblico sotteso allo stesso concorso straordinario, che come detto si prefiggeva di contrastare al precariato mediante la stabilizzazione del personale dimostratosi in possesso delle necessarie competenze ed esperienze» (TAR Lazio, III-bis, 20/12/2024, n. 23180)”.
Nel solco dei principi di diritto enucleabili anche dalle sentenze richiamate, nel nostro caso, l'accertamento dell'affidamento incolpevole della lavoratrice si fonda sui medesimi tre elementi: a) il requisito fattuale oggettivo, considerata la ripetuta ammissione nelle graduatorie passate, la convalida avvenuta il
12 10/4/2021 e i molti contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti;
b) il requisito cronologico, visto che la predetta situazione si è protratta in modo univoco e continuo dal 2018 al 2023; c) il requisito soggettivo, avendo confidato incolpevolmente nella idoneità della propria laurea, a maggior ragione dopo la convalida del 2021.
Non può accogliersi la difesa dell'Amministrazione scolastica di considerare solo in fatto e non ai fini giuridici il servizio prestato. In primo luogo, le ordinanze ministeriali menzionate prevedono la validità solo in fatto in caso di dichiarazioni mendaci: la lavoratrice, allegando l'effettivo titolo di laurea, non ha reso dichiarazioni false. In secondo luogo, il dato normativo nel prevedere espressamente la validità in fatto solo nel caso dichiarazioni di tal guisa attesta indirettamente la validità giuridica del rapporto derivante dalle altre. Ricordiamo nuovamente la convalida avvenuta il 10/4/2021 con conseguente validazione definitiva e conseguente utilità, secondo la previsione, cit., in materia di GPS dell'art. 8, cc. 7-8, ordinanza ministeriale 2020/n. 60 e art. 8, cc. 7-8, ordinanza ministeriale 2022/n. 112 (“7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020”).
Dunque, la rettifica operata dal MIM resistente del punteggio per il servizio già prestato ha leso l'affidamento di buona fede della ricorrente in quanto intervenuta ben oltre un termine ragionevole, con ciò ingenerando la convinzione di poter effettivamente vantare il proprio diritto.
P.Q.M.
13 accerta il diritto della ricorrente - - al Parte_1 riconoscimento del punteggio come convalidato nel decreto del 10 aprile 2021/n. 7115 dell di sulla classe Controparte_3 CP_2 di concorso A021 – Geo 49 ndannando il alla conseguente attuazione conformativa ad ogni fine;
CP_1 condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in € 8.317,00 (scaglione di valore, parametro medio per studio e fase introduttiva, minimo per trattazione, medio per decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, oltre € 259,00 per spese (c.u.) con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Siena, 18/07/2025
il giudice Delio Cammarosano
14 15
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 829/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dall'avv. Diego Vaccaro) a mezzo ricorso depositato il 3/8/2024
contro
Controparte_1
[...]
[...]
Controparte_2
IE e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 12-13, letterali)
“previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte narrativa, il buon diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio Parte_1 così come convalidat . 7115 del 10 aprile 2021 dell di sulla classe di concorso A021 – Controparte_3 CP_2
RA (punteggio totale 49,5), salvo il punteggio maggiore o minore meglio visto, da valutarsi come servizio aspecifico sulle altre classi di concorso nel limite massimo di 6 punti annui, con condanna dell'Amministrazione scolastica all'attuazione conformativa;
1 Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta - - si Controparte_1 costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 12, letterali):
“respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria di spese di lite”.
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All'udienza 23/9/2024 nella causa n. 829/2024 rgl sono comparsi: l'avv. Diego Vaccaro, per la ricorrente, ; Parte_1 per il , i funzionari delegarti Controparte_1
Ernesto IE e Francesco Ginanneschi.
Il giudice sente le parti che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice, su istanza della docente ricorrente - ed opposizione del convenuto per argomentata irrilevanza - ordina al CP_1
convenuto tramite l' di , la produzione in giudizio CP_1 CP_2 le convocazioni/pro c tuali rivolte alla prof.ssa dall'a.s. 2018-19 all'a.s. 2022/23 nella provincia di Parte_1
, oltre elenco delle nomine su sostegno nella provincia di CP_2 CP_2 con indicazione punteggio docenti al momento dell'incarico.
Concesso termine per l'esibizione mediante produzione al 31/1/2025, il giudice fissa per la discussione l'udienza del, con termine per note al 4/7/2025 ore 11:30, autorizzando note al 24/6.
All'udienza 4/7/2025 nella causa n. 829/2024 rgl sono comparsi: l'avv. Diego Vaccaro, per la ricorrente, ; Parte_1
2 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Francesco Ginanneschi.
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice per approfondimento aggiorna la discussione al 18/7/2025 ore 10:15.
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All'udienza 18/7/2025 nella causa n. 829/2024 rgl sono comparsi: l'avv. Diego Vaccaro, per la ricorrente, ; Parte_1 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Francesco Ginanneschi.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
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Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
– ripercorrendo anzitutto la narrazione della Parte_1 ricorrente - è una docente precaria di scuola secondaria di secondo grado (doc.1 ric.) che ha lavorato in forza di contratti a tempo determinato per il convenuto a partire dal 2018 (doc. 2 ric. CP_1 stato matricolare):
3 nell'anno scolastico 2018/19 prestava servizio su posto normale per l'insegnamento di RA (classe di concorso A021) all'Istituto Tecnico Industriale “Tito Sarrocchi” di (10 ore settimanali) e CP_2 all “ di (1 ore settimanali); Controparte_2 CP_2 CP_2 ti 20 va servizio su posto normale per l'insegnamento di RA (classe di concorso A021) all
[...] di (5 ore settimanali), all'Istituto Superiore Controparte_2 CP_2
“S. Giovanni Bosco” di Colle di Val D'Elsa (4 ore settimanali), e all'Istituto Superiore “Caselli di Siena” di (5 ore settimanali); CP_2 nell'anno scolastico 2020/21 presta izio su posto normale per l'insegnamento di RA (classe di concorso A021) all
[...] di (11 ore settimanali), con Controparte_2 CP_2 completamento orario sull'Istituto Tecnico Industriale “Tito Sarrocchi” di (7 ore settimanali); CP_2 nell'anno scolastico 2021/22 prestava servizio sul sostegno psicofisico all'Istituto Tecnico Industriale “Tito Sarrocchi” di (11 CP_2 ore settimanali) e su posto normale per l'insegnamento di RA (classe di concorso A021) all “ di (7 Controparte_2 CP_2 CP_2 ore settimanali); nell'anno scolastico 2022/23 prestava servizio sul sostegno psicofisico all'Istituto Tecnico Industriale “Tito Sarrocchi” di (18 CP_2 ore settimanali).
La prima assunzione avveniva a seguito di domanda di inserimento nelle GPS e nelle Graduatorie di Istituto in tutta la provincia di (doc. 4 ric.). CP_2
La ricorrente, in occasione della riapertura delle GPS e delle Graduatorie di Istituto per il biennio 2020/2022, avvenuta con la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (doc. 5 ric.), presentava domanda di aggiornamento per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo come docente della classe di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE, A021 GEOGRAFIA, A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, per la (doc. 6 ric.). Controparte_2
In tutte le domande sopradette la lavoratrice dichiarava di possedere il titolo di studio della “Laurea in Scienze Geologiche” conseguita nel 2001 presso Università degli studi di Firenze. Chiedeva l'attribuzione del relativo punteggio sulla base del titolo di studio posseduto e dei pregressi servizi svolti, con punteggio
4 in graduatoria per l'anno scolastico 2020/2021 pari a 49,5 in riferimento alla classe di concorso A021 RA.
In virtù di tali titoli di accesso e dei servizi svolti, venivano quindi stipulati i contratti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Con decreto 7115 del 10/4/2021 (doc. 7 ric.) l' “ CP_3 CP_2
di certificava la verifica dei titoli all'atto della prima
[...] CP_2 ne ando:
Tuttavia, con Decreto Prot. 0002175 del 17/3/2023 dell
[...]
rettificava il Controparte_5
per il biennio 2022/2024 non riconoscendo punti sui titoli di servizio (doc. 8 ric.).
Il 24/6/2023 la lavoratrice presentava istanza di conciliazione chiedendo il riconoscimento del punteggio sui titoli di servizio (doc. 9 ric.).
In via di autotutela l' con nota Prot. 5367 dell'8/8/2023 chiedeva all'allora Istituto competente, ito Sarrocchi” di CP_3
, di rettificare il punteggio della ricorrente per il servizio svolto CP_2 lavoratrice nell'a.s. 2021/2022 sull'attività di sostegno con la conseguente attribuzione di punteggio (doc. 11 ric.):
5 La lavoratrice impugna con il presente giudizio il decreto di rettifica del punteggio prot. 2175 del 17/3/2023 nella parte in cui non le sono stati riconosciuti 12 punti per il servizio pregresso nella classe di concorso A021 RA.
L'Amministrazione scolastica, nel costituirsi, ribadiva la correttezza del proprio operato in quanto la ricorrente era risultata sprovvista del titolo necessario per l'insegnamento nella classe di concorso A021 RA ai sensi del decreto ministeriale 2017/n. 259. Dunque, il servizio prestato in tale classe avrebbe dovuto considerarsi privo di qualsiasi effetto fatti salvi quelli di cui all'art. 2126 cc.
Sottolineava inoltre come la ricorrente non avesse più presentato la domanda per la sopradetta classe di concorso e che il servizio prestato non fosse valido ai fini giuridici.
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Preliminarmente non può che limitarsi il perimetro dell'azione promossa alla sola richiesta di riconoscimento del servizio pregresso, in quanto non è risultata controversa la effettiva inidoneità del titolo per l'accesso alla classe di concorso A021 posseduto dalla lavoratrice.
Controversa invece tra le parti la legittimità dell'azione del datore di lavoro, , che non ha riconosciuto il servizio prestato nella classe di concorso per cui la docente non aveva titolo e in particolare si discute se tale condotta leda i diritti della lavoratrice ponendosi in contrasto con il principio dell'affidamento.
6 Principio europeo che trova applicazione maggiormente in diritto amministrativo, il principio di affidamento si sostanzia nella tenuta in considerazione dell'interesse privato alla conservazione del vantaggio precedentemente riconosciutogli da un atto della pubblica amministrazione poi venuto meno. È principio che tutela l'aspettativa di stabilità alla legittimità per il cittadino in buona fede e costituisce un limite al potere discrezionale autoritativo di ritiro della pubblica amministrazione. Nella valutazione dell'attività della pubblica amministrazione dovrà quindi essere preso in considerazione l'interesse privato alla conservazione del bene ottenuto in buona fede e stabilizzatosi per effetto del tempo. La tutela dell'affidamento si sostanzia non tanto in una preclusione all'esercizio del potere ma in un limite di tipo motivazionale e procedurale collegato al principio di correttezza.
A tal fine, sul piano sistematico ordinamentale, l'art. 21novies della legge 1990/n. 241 disciplina l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi:
“1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21- octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. (39) (41) 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di ((dodici)) mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni
7 previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
L'effetto, ove l'art. 21novies prevede un limite temporale congruo comunque non superiore a 12 mesi, è quello di sancire la preminenza dell'interesse del privato su quello generale.
Quanto ai rapporti privatistici, la valutazione della ragionevolezza del termine è esplicazione della correttezza e buona fede che caratterizza il contratto dalla sua genesi, nell'esecuzione e perfino nella sua conclusione.
In materia di GPS, l'art. 8, cc. 7-10, ordinanza ministeriale 2020/n. 60 e art. 8, cc. 7-10, ordinanza ministeriale 2022/n. 112 chiariscono che:
“7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020”.
9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.
10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio,
8 né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.
Sotto il profilo giurisprudenziale, sentenza CdS 2023 n. 9488, anche richiamata dalla lavoratrice:
“7.4 – Ne consegue l'illegittimità, già accertata dal TAR, dell'esclusione della OF P. che, così come rilevato da quel Tribunale, “in questi anni ha devoluto le sue capacità e la sua professionalità al servizio della pubblica istruzione, maturando una considerevole esperienza nell'ambito dell'insegnamento che pare assurdo, prima ancora che illegittimo, obliterare”. 8 – Il descritto comportamento dell'Amministrazione appellante ha senza dubbio causato anche una illegittima violazione dell'affidamento della odierna resistente. 8.1 – Anche sotto tale ulteriore profilo viene in rilievo l'art. 1 del codice del processo amministrativo, secondo il quale la giurisdizione amministrativa è chiamata ad assicurare “una tutela piena ed effettiva” attraverso i principi del diritto europeo, che assumono rilevanza diretta anche nelle materie non rientranti nelle competenze dell'Unione (artt. 3, 4, 5, TUE), in quanto la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha progressivamente sancito l'obbligo delle amministrazioni nazionali di rispettare il principio di tutela dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del proprio potere autoritativo. 8.2 – Sul piano interno, inoltre, la tutela dell'affidamento si pone quale necessario corollario dei principi di legalità e di tutela dei diritti della persona secondo condizioni di uguaglianza davanti alla legge, sanciti dagli articoli 1, 2 e 3, primo comma, della Costituzione (che postulano la necessaria certezza dei diritti e dei doveri) e trova il proprio fondamento storico nei generali principi civilistici di “buona fede” e di “correttezza” di cui agli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c., interpretati alla luce del parametro di solidarietà sancito dall'art. 2, secondo comma, della Costituzione e dalla Carta di Nizza e recentemente ribaditi dall'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale “i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi (…) della buona fede”. 8.3 – nella specifica fattispecie, così come esattamente rilevato dal TAR, fin dal 2007 la OF P. aveva presentato richieste di inserimento nelle graduatorie di III fascia, specificando ed allegando (tranne in un caso in cui non era stato richiesto) anche i
9 titoli, inclusa la laurea e il piano di studi degli esami sostenuti (fra i quali non risultava alcun esame di latino), vedendo sempre accolte tali richieste dalla pubblica amministrazione, e sulla base dei contratti a tempo determinato conseguentemente stipulati insegnava fin dal 2007, all'epoca 29enne, sino alla data del provvedimento di esclusione nonché (a seguito delle pronunce del TAR ) fino alla data della presente decisione, ad ormai 45 anni di età. L'univoco e protratto comportamento dell'Amministrazione risulta pertanto ragionevolmente idoneo e sufficiente ai fini della maturazione, nel tempo, della convinzione di buona fede dell'interessata che il proprio diploma di laurea fosse idoneo all'insegnamento svolto, e quindi ai fini della partecipazione alle procedure di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro precario, ben potendo la medesima interessata, in caso contrario, orientare diversamente le proprie scelte lavorative e di studio. 8.4 – in particolare, a giudizio del Collegio la violazione dell'affidamento incolpevolmente riposto dalla OF P. circa la possibilità di stabilizzare il proprio rapporto di lavoro precario deve essere accertata sussistendo: a) - il requisito fattuale oggettivo, considerata la ripetuta ammissione nelle graduatorie di III fascia di cui sopra ed i molti contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti dalla OF;
CP_6
b) - il re onologico, visto che la predetta situazione si è protratta in modo univoco e continuo per circa quattordici anni;
c) - il requisito soggettivo, avendo la OF CP_6 confidato del tutto incolpevolmente nella idoneità, ai fini della futura stabilizzazione, della propria laurea, regolarmente indicata, con allegato piano di studi comprensivo degli esami sostenuti, in ogni caso in cui l'Amministrazione lo ha richiesto prima di conferire incarichi di insegnamento a tempo determinato. 8.5 – Con riguardo all'ultimo punto indicato, occorre altresì evidenziare che agli atti di causa non sussiste, al contrario di quanto affermato dall'Amministrazione, alcuna dichiarazione della OF P. mendace o anche soltanto non rispondente alla verità, e che, quanto al brocardo invocato dall'Amministrazione secondo cui Ignorantia legis non excusat , viene in rilievo la complessità e non univocità della moltitudine di disposizioni di legge spesso d'urgenza, di decreti, di circolari e di provvedimenti relativi all'accesso all'insegnamento in Italia e, in particolare relativi, con
10 riferimento alla specifica fattispecie, alla individuazione dei diplomi di laurea idonei all'insegnamento. In tal senso la descritta evoluzione giurisprudenziale in materia di tutela dell'affidamento si salda alla esigenza, anch'essa sancita dalla Corte di Giustizia ma anche dalla Corte Costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 110 del 2023) di garantire ai cittadini e alle imprese una adeguata certezza del diritto, nel contesto di una situazione che vede un'enorme quantità di disposizioni che si sono via via sovrapposte in modo non sempre coordinato, ostacolando la comprensione della norma effettivamente applicabile alla specifica fattispecie. (…) La presenza di una tale congerie di disposizioni determina pertanto la ragionevole inesigibilità, secondo correttezza e buona fede, di una corretta ricostruzione della norma applicabile da parte del cittadino, a maggior ragione qualora l'Amministrazione, così come nella fattispecie considerata, vi abbia ripetutamente e continuativamente dato applicazione in senso divergente da quello reclamato in giudizio quale unico criterio interpretativo possibile. 8.6 – Le considerazioni da ultimo svolte circa l'incertezza del quadro normativo di riferimento valgono, infine, a far escludere la configurabilità, sotto il profilo soggettivo, di un danno ingiusto che possa dare luogo ad un risarcimento in favore della OF
, che ha viceversa diritto al ristoro delle spese di giudizio, CP_6 on riferimento al presente grado d'appello, nella misura liquidata in dispositivo”.
Più recentemente Tar Lombardia, sent. 2025/n. 2415:
“Come però sopra rilevato, il provvedimento impugnato viola il principio di affidamento ingenerato dalla costante prassi dell'Amministrazione, che per molte annualità precedenti e consecutive aveva ammesso la ricorrente alla stipula di contratti di docenza a termine per il medesimo insegnamento per cui è causa. La giurisprudenza, con riferimento a procedure straordinarie di immissione in ruolo simili a quella oggetto del ricorso, afferma l'illegittimità dell'esclusione del candidato per mancanza del titolo di studio richiesto, dando rilievo al legittimo affidamento che il candidato aveva maturato sulla validità del proprio titolo per l'insegnamento nella classe di concorso desiderata. Questo affidamento è giustificato dall'esperienza pregressa acquisita nello stesso ambito, basata su provvedimenti adottati dalla stessa amministrazione che avevano già riconosciuto il titolo come idoneo
11 per l'insegnamento da precario (si vedano: TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 23180 del 20/12/2024; Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9488/2023; TAR Liguria, sez. I, n. 991/2022). In una fattispecie analoga, la giurisprudenza ha così argomentato: «Il Collegio ritiene … meritevole di conferma l'indirizzo giurisprudenziale che, con specifico riferimento alla procedura straordinaria oggetto del ricorso, ha ritenuto sussistente il legittimo affidamento maturato dal candidato sulla validità del suo titolo di studio ai fini dell'insegnamento sulla classe di concorso anelata, in ragione della pregressa esperienza maturata nella medesima, sulla base di atti di riconoscimento adottati dalla stessa amministrazione in merito alla idoneità del titolo ai fini dell'insegnamento, come docente precario (cfr. TAR Lazio, III-bis, n. 8620/2022, confermata da Cons. St., VII, n. 9488/2023, nonché TAR Liguria, I, n. 991/2022, non impugnata). Il rilevato affidamento risulta, nel caso di specie, essere anche incolpevole, non risultando agli atti che le citate determinazioni dell'amministrazioni possano essere state sviate dalla presentazione di documenti e/o dichiarazioni non veritiere da parte dell'odierna ricorrente (non contestate nel presente giudizio). (…) L'amministrazione ha deciso, nell'ambito di una procedura concorsuale straordinaria indetta al fine di limitare il fenomeno del precariato scolastico, di escludere una candidata, docente precaria da diversi anni che ha potuto maturare tale condizione in forza dei plurimi provvedimenti favorevoli adottati dalla stessa p.a. nei suoi confronti che, ove venissero obliterati, come pretenderebbe fare l'amministrazione resistente con l'odierno provvedimento di esclusione, determinerebbero un pregiudizio irragionevole nei confronti non solo, e non tanto, della sfera degli interessi privati vantati dalla parte ricorrente, comunque meritevole di tutela, ma anche dell'interesse pubblico sotteso allo stesso concorso straordinario, che come detto si prefiggeva di contrastare al precariato mediante la stabilizzazione del personale dimostratosi in possesso delle necessarie competenze ed esperienze» (TAR Lazio, III-bis, 20/12/2024, n. 23180)”.
Nel solco dei principi di diritto enucleabili anche dalle sentenze richiamate, nel nostro caso, l'accertamento dell'affidamento incolpevole della lavoratrice si fonda sui medesimi tre elementi: a) il requisito fattuale oggettivo, considerata la ripetuta ammissione nelle graduatorie passate, la convalida avvenuta il
12 10/4/2021 e i molti contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti;
b) il requisito cronologico, visto che la predetta situazione si è protratta in modo univoco e continuo dal 2018 al 2023; c) il requisito soggettivo, avendo confidato incolpevolmente nella idoneità della propria laurea, a maggior ragione dopo la convalida del 2021.
Non può accogliersi la difesa dell'Amministrazione scolastica di considerare solo in fatto e non ai fini giuridici il servizio prestato. In primo luogo, le ordinanze ministeriali menzionate prevedono la validità solo in fatto in caso di dichiarazioni mendaci: la lavoratrice, allegando l'effettivo titolo di laurea, non ha reso dichiarazioni false. In secondo luogo, il dato normativo nel prevedere espressamente la validità in fatto solo nel caso dichiarazioni di tal guisa attesta indirettamente la validità giuridica del rapporto derivante dalle altre. Ricordiamo nuovamente la convalida avvenuta il 10/4/2021 con conseguente validazione definitiva e conseguente utilità, secondo la previsione, cit., in materia di GPS dell'art. 8, cc. 7-8, ordinanza ministeriale 2020/n. 60 e art. 8, cc. 7-8, ordinanza ministeriale 2022/n. 112 (“7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020”).
Dunque, la rettifica operata dal MIM resistente del punteggio per il servizio già prestato ha leso l'affidamento di buona fede della ricorrente in quanto intervenuta ben oltre un termine ragionevole, con ciò ingenerando la convinzione di poter effettivamente vantare il proprio diritto.
P.Q.M.
13 accerta il diritto della ricorrente - - al Parte_1 riconoscimento del punteggio come convalidato nel decreto del 10 aprile 2021/n. 7115 dell di sulla classe Controparte_3 CP_2 di concorso A021 – Geo 49 ndannando il alla conseguente attuazione conformativa ad ogni fine;
CP_1 condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in € 8.317,00 (scaglione di valore, parametro medio per studio e fase introduttiva, minimo per trattazione, medio per decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, oltre € 259,00 per spese (c.u.) con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Siena, 18/07/2025
il giudice Delio Cammarosano
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