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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 994 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), RT C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), in proprio e nella qualità di eredi di , tutti assistiti C.F._3 Persona_1
e difesi dall'Avv. Luca Maraglino, giusta mandato allegato all'atto di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale Parigi in Lecce, Viale Otranto n. 86
appellanti
e
in persona del Ministro pro tempore, difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Lecce, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Lecce, Via
Rubichi, n. 23
appellato
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.9.2024 ex art. 127 cpc da intendersi qui per integralmente riportate.
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MOTIVAZIONE
1.Con sentenza n. 1541/2022, pubblicata il 26.05.2022, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda risarcitoria proposta da , nei RT Parte_2 Parte_3 confronti del per i danni sofferti iure proprio in conseguenza del decesso del Controparte_1 proprio congiunto , occorso il 23.07.2015, a causa dell'epatite C contratta in Persona_1 seguito ad alcune emotrasfusioni praticate nel 1985 presso l'ospedale di Massafra.
Ed invero.
Con atto di citazione notificata il 04.02.2019 gli attori adivano il Tribunale di Lecce chiedendo l'accertamento della responsabilità del in relazione all' infezione da HCV di Controparte_1 cui era rimasto vittima il congiunto e al successivo decesso dello stesso in Persona_1 conseguenza dell'evolversi della malattia in cirrosi epatica classe 11 di Child con scompenso ascittico e, per l'effetto, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni iure proprio e iure CP_1 hereditatis.
Si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva il giudicato già formatosi in Controparte_1 relazione alla domanda iure hereditatis, nonché la litispendenza della domanda di riconoscimento del beneficio di cui all'art. 2 l. 210/1992 in favore degli eredi. Da ultimo, deduceva l'insussistenza e la prescrizione dei danni personali lamentati dagli attori prima della morte del dante causa.
In seguito alle deduzioni mosse dal convenuto, gli attori rinunciavano alla domanda CP_1 proposta iure hereditatis, insistendo comunque nella domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica.
Preliminarmente, il giudice di prime cure richiamava le risultanze dell'espletata CTU, nella quale era emerso il nesso causale tra le trasfusioni praticate nel 1985 e il manifestarsi della epatopatia cronica
HCV di cui era affetto il de cuius degli attori, nonché il nesso di causalità tra “la cirrosi epatica classe
“C11” di Child con scompenso ascitico” e il decesso dello stesso. Tuttavia, pur condividendo tali emergenze istruttorie, il tribunale riteneva infondata la domanda, in quanto il de cuius, contratto il virus, dopo una fase di quiescenza della malattia da cui era affetto protrattasi per circa 20 anni dalle
2 diagnosi (1996), era morto ad 88 anni, ben oltre, quindi, la aspettativa di vita prevista in Italia, sicché non si rinveniva alcuna efficienza causale tra la malattia, ascrivibile alle emotrasfusioni, e il dolore conseguente al decesso dei congiunto provato dagli attori, considerata l'età avanzata del congiunto già ben preparati a tale evento, che si sarebbe verificato comunque anche per via naturale in epoca pressoché prossima, generando in essi un dolore di pari grado ed intensità. Da ultimo, il
Tribunale sosteneva che “lo spettro della morte” subito, a dire degli attori, prima del decesso del proprio congiunto fosse un comune stato di sentire patito dai familiari di soggetti che divengono anziani e, pertanto, non potesse configurare un concreto e diverso pregiudizio risarcibile agli stessi, perché derivato dalla patologia contratta in sede di trasfusione.
Le spese di lite e di CTU erano definite secondo soccombenza.
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2. Con atto di citazione notificato il 13.12.2022 e RT Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1541/2022, affidandosi a tre Parte_3 motivi di gravame, e segnatamente:
a) Errata valutazione dei fatti di causa, violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 e dell'art. 2058 c.c.; insufficienza, illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione sul punto e violazione dell'art. 113 c.p.c.: gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il risarcimento del danno subito iure proprio non spettasse ai medesimi in ragione del fatto che la vittima fosse deceduta all'età di 88 anni, superando di circa 8 anni l'aspettativa media di vita in Italia, tale che la malattia non avrebbe avuto alcuna rilevanza sul dolore lamentato dagli attori, già preparati al “trapasso” del dante causa, in quanto la morte del sig. sarebbe comunque avvenuta anche per via naturale e che il Persona_1 clima di morte incombente sarebbe situazione tipica di tutti i familiari di persone anziane, ed indipendente dalla malattia. Ebbene, gli appellanti sostengono che l'età della vittima rileva ai soli fini della determinazione del quantum del risarcimento da perdita del rapporto e non incide invece ai fini della spettanza. Il risarcimento in esame spetta, difatti, in ipotesi di morte di un familiare in conseguenza dell'azione o dell'omissione colposa ( o dolosa) del terzo. Gli appellanti deducono altresì che le conseguenze psicologiche della perdita di un congiunto o il clima patito dai familiari di un soggetto malato che vedono avvicinarsi la morte del proprio caro sono circostanze rilevanti ai fini della personalizzazione del danno, a nulla rilevando ai fini della decisione sulla risarcibilità del danno oggetto di causa. Da ultimo, i deducenti rilevano l'assenza di supporto probatorio in relazione all'ulteriore argomento secondo il quale la morte sarebbe comunque sopraggiunta per via naturale in quell'epoca.
Alla luce di tanto, gli appellanti chiedono, in riforma dell'impugnata sentenza, il riconoscimento del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, da quantificarsi, in via equitativa e
3 considerando le tabelle del Tribunale di Roma 2019 o Milano 2022, nella misura di € 284.394,30 (o
€ 215.360) in favore di moglie del de cuius, di € 235.350,80 (o € 195.170) in Parte_3 favore di figlia della vittima e di € 235.350,80 (o € 195.170) in favore di RT
, figlio della vittima;
Parte_2
b) Responsabilità del e nesso di causalità: gli appellanti deducono Controparte_1 la responsabilità dell'appellato per l'infezione da HCV contratta dal sig. Controparte_1 in seguito alle emotrasfusioni e per il suo successivo decesso, così come emerso nella Per_1
CTU medico-legale. Nel dettaglio, sostengono che sul incombeva il dovere di vigilanza in CP_1 materia sanitaria al fine di evitare o, quanto meno, ridurre il rischio di infezioni virali tramite la trasfusione di sangue e l'assunzione di emoderivati. A parere dei deducenti, tale responsabilità del per omessa vigilanza si sostanzia nell'inerzia nell'attuazione del c.d. Piano Sangue e Plasma CP_1 nazionale previsto dalla legge del 1967, ma attuato solo nel 1994 in applicazione della legge n.
107/1990, nella colposa mancanza di controlli tanto sul sangue intero importato dall'estero o prelevato ai donatori in Italia, quanto sulla fabbricazione e commercializzazione di plasma e, da ultimo, nel colposo ritardo della determinazione delle transaminasi resa obbligatoria solo con il DM
21.07.1990, sebbene ne fosse nota l'utilità sin dal 1966;
c) Regolazione delle spese di primo grado: gli appellanti chiedono, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente ripetizione delle somme eventualmente versate dai medesimi nelle more a titolo di spese del giudizio di primo grado.
Ritualmente costituitosi, il conclude per il rigetto dell'impugnazione o, in Controparte_1 subordine, per la riduzione del quantum risarcitorio, tenuto conto delle gravi patologie delle quali soffriva il congiunto degli appellanti, delle malattie tipiche della vecchiaia, dell'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge 210/1992, dell'età avanzata del de cuius e del fatto che quest'ultimo, secondo quanto emerso nella CTU, avesse di gran lunga superato la speranza di vita prevista in Italia per anno di morte.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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3. L'appello è fondato per quanto di ragione.
Va premesso che non è in discussione in questa sede la responsabilità dell'appellato Controparte_1
per l'infezione da HCV contratta dal sig. n seguito alle emotrasfusioni e per il suo
[...] Per_1 successivo decesso, non solo perché tanto è emerso nella CTU medico-legale svolta in primo grado, ma perché tale circostanza è stata accertata con forza di giudicato dalla Corte nella sentenza n.
4 635/2016, emessa nel giudizio proposto da per il risarcimento del danno Persona_1 subito a seguito di emotrasfusione infetta, e soprattutto perché il tribunale nella sentenza in scrutinio, pur dando atto della sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni praticate nel 1985 e il successivo manifestarsi della epatopatia cronica HCV di cui era affetto lo nonché del nesso di Per_1 causalità tra “la cirrosi epatica classe “C11” di Child con scompenso ascitico” e il decesso, e pur condividendo tali emergenze istruttorie, è pervenuto tuttavia al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dai congiunti sulla base di un altro e diverso iter decisionale, che si appunta sulla mancanza di danno risarcibile.
Tanto dà ragione pertanto del secondo motivo di gravame, anche perché la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nell'affermare la responsabilità in capo al per le Controparte_1 infezioni da HCV, HBV e HIV contratte a seguito di emotrasfusioni: “Il è tenuto Controparte_1 ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati sicché risponde, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dei danni conseguenti ad epatite ed
a infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati”
(Sez. 3, Sentenza n. 26152 del 12/12/2014). “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV,
HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica Controparte_1 di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione
(indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo Controparte_1 posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi.(Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del in relazione ad una infezione da epatite C Controparte_1 contratta in seguito a emotrasfusioni risalenti al 1965)”
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21145 del 22/07/2021) ed ancora “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue Controparte_1 per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertata la carenza di dati relativi ad uno dei donatori, ha affermato la responsabilità del per i danni CP_1
5 provocati dal contagio dell'epatite C, a seguito di trasfusioni eseguite nell'anno 1974)”
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2232 del 04/02/2016 ).
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4. In ordine al primo motivo d'appello, le censure sollevate in gravame appaiono condivisibili.
Il tribunale ha disatteso la domanda ritenendo che per l'età in cui è avvenuto il decesso del congiunto.
88 anni, superiore alla aspettativa di vita media del 2015 ( 80,1 anni di età), non ricorresse alcun danno risarcibile per i familiari, perché questi avrebbero comunque subito nello stesso arco temporale la perdita del congiunto anche ove fosse occorso per cause naturali.
Tale assunto non appare convincente.
La Suprema Corte infatti considera l'età della vittima solo ai fini della quantificazione del risarcimento, non certo per escludere il ristoro del pregiudizio subito per la morte del congiunto. Si segnala il principio di diritto, richiamato in numerose pronunce (di recente Cass. Civ. Ord.
07/09/2023, n. 2614, Cass. n. 10579 del 2021) , in base al quale: “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre
l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Alla luce di tanto il passaggio motivazionale che sorregge il rigetto non appare condivisibile, perché, in presenza della prova di un nesso eziologico fra la contrazione dell'infezione da HCV in seguito alle emotrasfusioni e il successivo decesso del sig. il fatto che la morte sia intervenuta Per_1 all'età di 88 anni, maggiore di 8 anni dell'età indicata nelle tabelle statistiche sulla aspettativa di vita ( che nel 2015 anno della morte era fissato per l'uomo in 80.1 anni), non appare dato utile ad escludere la esistenza di un danno risarcibile per la perdita subita dai familiari;
il fatto che il decesso sia intervenuto ad una età molto avanzata, in cui sarebbe stata statisticamente probabile un decesso per cause naturali, non appare circostanza che possa escludere il pregiudizio per la sua perdita del congiunto, considerato che la morte è avvenuta non per cause naturali ma a causa della patologia conseguente alla infezione.
Se il ragionamento del tribunale può avere un senso nell'ipotesi di risarcimento del danno subito iure proprio dal danneggiato, sicché ove il trasfuso sia deceduto dopo aver già raggiunto l'aspettativa di vita considerata dalla tabella, il risarcimento dev'essere liquidato non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva, tale che il risarcimento, rapportato alla durata effettiva e non a quella probabile impone il ricorso al metodo della proporzione
6 ( secondo cui il danno che sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che il danneggiato avrebbe vissuto, secondo le statistiche di mortalità come il risarcimento da liquidare alla persona defunta sta al lasso di tempo da questa effettivamente vissuto tra l'infortunio e la morte), in sede di accertamento e liquidazione del danno non patrimoniale cd. parentale, subito cioè dai congiunti della vittima primaria, invece, la particolare fragilità soggettiva e la assenza di aspettativa di vita residua della vittima, accertate su base statistica, costituiscono elementi circostanziali meritevoli di essere presi in considerazione, semmai ai fini della quantificazione del danno, ma non incidono sul suo ristoro, poiché l'intensità del dolore e la gravità della privazione della relazione parentale vanno considerate di rilievo più modesto rispetto a quelle riferibili a persona in normali condizioni di salute o con una maggiore aspettativa di vita.
La sentenza merita pertanto riforma laddove esclude il diritto al risarcimento del danno parentale.
La domanda di risarcimento del danno iure proprio sofferto dai congiunti dello va Per_1 accolta nell'an della pretesa.
4.a. Quanto alla quantificazione di detto pregiudizio, va ricordato che il danno parentale va liquidato, in considerazione della concreta afflittività che la perdita del congiunto produce sul danneggiato, per lo stretto rapporto parentale con la vittima, tenuto conto, nella individuazione dell'importo da liquidare, delle preesistenti condizioni di salute e della età della vittima e del congiunto, che incidono sul quantum del ristoro. Un simile procedimento permette infatti non solo la personalizzazione del danno, operata prendendo a riferimento l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.
Giova ricordare che recenti arresti dei giudici di legittimità ( Cassazione civile sez. III, 16/12/2022,
n.37009 ) indicano le tabelle di Milano, pubblicate nel giugno del 2022 quale criterio idoneo per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema
"a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione. Ciò ha rappresentato il superamento del criterio “a forbice” utilizzato nelle tabelle di Milano fino al 2021, che non appariva congruo per un ristoro adeguato al caso concreto. Detta tabella, infatti, non è mai stata sufficientemente precisa per la liquidazione del danno da morte del congiunto, in quanto si limitava a prevedere un valore minimo ed uno massimo in una formulazione "a forbice", senza alcun criterio specifico per determinare concretamente quale valore debba essere liquidato all'interno di detta forbice. Così, di
7 fatto, la determinazione era rimessa alla valutazione puramente equitativa dei giudici di merito, frustrando l'obiettivo dell'uniformità di giudizio e della prevedibilità delle sentenze. Per questo motivo la tabella di Milano per la liquidazione del danno parentale cd “a forbice” ha incontrato molte resistenze.
Ad esempio, il tribunale di Roma, in aperto dissenso con i criteri milanesi, ha sempre utilizzato il proprio sistema tabellare per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale.
La stessa Cassazione, con la sentenza n. 29495/2019, ha esplicitamente smentito la pretesa valenza nazionale dei criteri milanesi, e questo orientamento è stato ribadito recentemente anche dalla sentenza della Suprema Corte n. 10579/2021, la quale ha altresì riconosciuto la necessità di far ricorso a una tabella “che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione“.
Le tabelle di Milano 2024, oggi in vigore, sono basate proprio su detto sistema “a punti”.
Il Collegio quindi, che pure condivide in generale l'orientamento della giurisprudenza più recente, espresso nella ridetta sentenza della Cass. n. 10579/2021), su un sistema a punto variabile, evidenziata tuttavia che tale sistema non appare convincente nella fattispecie qui scrutinata, ove si perviene a valori risarcitori esageratamente elevati e sproporzionati rispetto al concreto pregiudizio subito dai congiunti, sicché ritiene opportuno discostarsi da tali valori per pervenire ad una liquidazione più aderente all'effettivo danno subito. Tanto non è precluso, perché, a ben vedere, anche ricordando i principi fissati nella relazione introduttiva alle tabelle milanesi del 2021 ( pag.
8,9), non esiste un limite minimo garantito ed il giudice deve valutare le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ( Cass 25164/2020). I valori che si ricavano da tali tabelle individuano solo una uniformità pecuniaria di base (in conformità a n. 12408/2011), ma non costituiscono un limite invalicabile.
Applicando il criterio fissato nelle tabelle meneghine a ciascuna parte appellante danneggiata – rispettivamente moglie e figli dello – spetterebbe un importo complessivo minimo Per_1 rispettivamente di € 172.084,00 e di € 148.618,00, incrementabili nel massimo del terzo criterio fino al 30%. Detti importi, liquidabili come minimo attingendo dalle tabelle milanesi, non costituiscono un limite invalicabile e non appaiono valori adeguati al caso concreto. Cinque sono invero i parametri da considerare e cioè a) l'età della vittima primaria, b) l'età della vittima secondaria) la convivenza tra le due, d) la sopravvivenza di altri congiunti, e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
e sulla base di tali parametri si ottiene il valore del risarcimento considerando che il valore punto per il nucleo familiare primario è fissato in € 3.911,00, tuttavia non viene in alcun modo conteggiato ai fini del risarcimento il fatto che il decesso sia avvenuto ben 8 anni dopo l'età
8 statisticamente individuata come aspettativa di vita. Mancando l'attribuzione di un punteggio
(eventualmente negativo) alla età molto avanzata della vittima, la liquidazione effettuata sulla base delle tabelle Milano a punti non è applicabile in relazione al caso concreto;
il dato in esame, quindi, se non può ex sé escludere la esistenza di un danno subito dai parenti per la perdita del congiunto, merita comunque una più attenta valorizzazione. In concreto, pur non potendo mettersi in dubbio il diritto al ristoro per lo stravolgimento della vita familiare, va considerato come esso abbia avuto una durata contenuta e non si palesi particolarmente significativo in soggetti (marito e figli ) adulti, autonomi ed economicamente autosufficienti, sicché si impongono correttivi ai valori tabellari in ragione della particolarità della situazione, non ricorrendo dati di particolare afflittività, sicché il rapporto va ricondotto entro i limiti di una ordinaria solidarietà familiare;
pertanto, se è provato il danno sotto il profilo morale e dinamico relazionale ( non vi è prova di un danno biologico patito dai congiunti a causa del decesso), non può prescindersi dalle circostanze di fatto concrete che emergono in atti: lo era già malato da tempo, la malattia contratta a seguito della Per_1 infezione del 1984 si era già manifestata sin dal 1996, ciononostante lo deceduto all'età Per_1 di 88 anni. L'età e la patologia da cui era affetto non consentivano in ogni caso una prognosi di sopravvivenza molto elevata.
Tanto incide nettamente sulla entità del ristoro.
La perdita del congiunto ( marito e/o genitore) non può considerarsi allo stesso modo a qualunque età. E certamente provoca nel coniuge superstite e nei figli, secondo l'id quod plerumque accidit, sentimenti intensi e profondi di dolore. Tuttavia, l'età avanzata del padre incide di per sé sulla aspettativa di vita comune dei familiari. Va poi considerato anche che, nel caso di specie, al decesso della vittima è comunque sopravvissuto un nucleo familiare, costituito da tre persone , due fratelli, di anni 58 e 59 e quindi già adulti, che, se pure hanno avuto frequentazioni quotidiane con il padre, avevano una vita autonoma al di fuori del nucleo familiare di origine. A ciò deve aggiungersi che gli attori -appellanti si sono limitati ad allegare il riferimento ad un normale assetto di rapporti familiari ed affettivi, la cui rilevanza non è qui smentita, ma che non è idonea a giustificare una diversa liquidazione, considerato soprattutto il fatto che la malattia da cui lo ra affetto riduceva Per_1 significativamente la sua aspettativa di vita, anche al di là dell'età cui il decesso è avvenuto, ma soprattutto ha notevolmente inciso sulla relazione affettiva e parentale, riducendola grandemente.
Di tanto si deve tener conto nel liquidare un danno relazionale con riferimento ad un rapporto in fatto già abbastanza ridimensionato nella sua intensità. Al riguardo si osserva che vi sono perdite che nessun altro affetto può colmare;
è tuttavia indubitabile che la esistenza di altri affetti, eguali o assimilabili per qualità del grado di parentela ed intensità del rapporto, costituisce un ausilio alla elaborazione del lutto ed alla prosecuzione dell'esistenza.
9 A fronte di tale concreta e specifica situazione, il Collegio, superate le tabelle milanesi, attesa l'inadeguatezza del criterio tabellare nelle ipotesi di danni da perdita del rapporto parentale, quando il decesso del congiunto avvenga in tarda età, oltre il limite della aspettativa di vita, reputa congrua a risarcire in modo adeguato ed integrale il danno subito conseguente alla morte del congiunto per causa della infezione la somma di € 70.000,00 in favore della moglie, perché convivente con lo rima del decesso, e quella di € 50.000,00 ciascuno a favore dei due figli, ormai non più Per_1 conviventi.
Entro detti limiti il motivo in esame va quindi accolto, con conseguente riforma della gravata sentenza.
4.b. Su detto importo, già calcolato all'attualità, non spetta alcuna rivalutazione.
Ogni somma va invece maggiorata degli interessi legali maturati sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento dannoso ( 2015 ) e maggiorata di quanto maturato sulle somme, via via annualmente rivalutate, secondo gli Indici Istat da tale data fino alla data della presente sentenza.
Dalla sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali sulla somma rivalutata così liquidata, posto che il credito si converte in credito di valuta.
Non può farsi luogo ad alcuna compensatio lucri cum danno invocata dal , posto che CP_1
l'indennizzo percepito dallo ex lege 210/92 è già stato conteggiato in detrazione Per_1 dell'importo del risarcimento liquidato allo stesso a titolo di danno sofferto iure proprio con la sentenza di questa Corte n. 635/2016 e già passata in giudicato.
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5.Tanto impone – con conseguente assorbimento del terzo motivo di gravame - una rimodulazione delle spese di lite del doppio grado, che vanno ridefinite in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo presente l'esito complessivo della controversia. Il giudice d'appello, infatti, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n.
11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Le stesse, quindi, considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto, l'esito complessivo del giudizio, vanno poste a carico del , secondo soccombenza, e sono liquidate in Controparte_1 dispositivo sulla base del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RT
, con atto di citazione notificato il 13.12.2022 nei Parte_2 Parte_3
10 confronti di , in persona del Ministro pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Lecce n. 1541/2022, pubblicata in data 26.05.2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna il
[...]
al pagamento della somma di € 70.000,00 in favore di CP_1 Parte_3 nonchè della somma di € 50.000,00 ciascuno in favore di e RT Parte_2
, oltre accessori come in parte motiva indicato;
[...]
2) Condanna il al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, Controparte_1 in favore dell'avv. Maraglino, procuratore distrattario delle parti appellanti, che liquida in €
7.200,00 per il primo grado ed in € 7.200,00 per il presente grado, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
3) Pone a carico del le spese della c.t.u. di primo grado come già liquidate. CP_1
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 994 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), RT C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), in proprio e nella qualità di eredi di , tutti assistiti C.F._3 Persona_1
e difesi dall'Avv. Luca Maraglino, giusta mandato allegato all'atto di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale Parigi in Lecce, Viale Otranto n. 86
appellanti
e
in persona del Ministro pro tempore, difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Lecce, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Lecce, Via
Rubichi, n. 23
appellato
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.9.2024 ex art. 127 cpc da intendersi qui per integralmente riportate.
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MOTIVAZIONE
1.Con sentenza n. 1541/2022, pubblicata il 26.05.2022, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda risarcitoria proposta da , nei RT Parte_2 Parte_3 confronti del per i danni sofferti iure proprio in conseguenza del decesso del Controparte_1 proprio congiunto , occorso il 23.07.2015, a causa dell'epatite C contratta in Persona_1 seguito ad alcune emotrasfusioni praticate nel 1985 presso l'ospedale di Massafra.
Ed invero.
Con atto di citazione notificata il 04.02.2019 gli attori adivano il Tribunale di Lecce chiedendo l'accertamento della responsabilità del in relazione all' infezione da HCV di Controparte_1 cui era rimasto vittima il congiunto e al successivo decesso dello stesso in Persona_1 conseguenza dell'evolversi della malattia in cirrosi epatica classe 11 di Child con scompenso ascittico e, per l'effetto, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni iure proprio e iure CP_1 hereditatis.
Si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva il giudicato già formatosi in Controparte_1 relazione alla domanda iure hereditatis, nonché la litispendenza della domanda di riconoscimento del beneficio di cui all'art. 2 l. 210/1992 in favore degli eredi. Da ultimo, deduceva l'insussistenza e la prescrizione dei danni personali lamentati dagli attori prima della morte del dante causa.
In seguito alle deduzioni mosse dal convenuto, gli attori rinunciavano alla domanda CP_1 proposta iure hereditatis, insistendo comunque nella domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica.
Preliminarmente, il giudice di prime cure richiamava le risultanze dell'espletata CTU, nella quale era emerso il nesso causale tra le trasfusioni praticate nel 1985 e il manifestarsi della epatopatia cronica
HCV di cui era affetto il de cuius degli attori, nonché il nesso di causalità tra “la cirrosi epatica classe
“C11” di Child con scompenso ascitico” e il decesso dello stesso. Tuttavia, pur condividendo tali emergenze istruttorie, il tribunale riteneva infondata la domanda, in quanto il de cuius, contratto il virus, dopo una fase di quiescenza della malattia da cui era affetto protrattasi per circa 20 anni dalle
2 diagnosi (1996), era morto ad 88 anni, ben oltre, quindi, la aspettativa di vita prevista in Italia, sicché non si rinveniva alcuna efficienza causale tra la malattia, ascrivibile alle emotrasfusioni, e il dolore conseguente al decesso dei congiunto provato dagli attori, considerata l'età avanzata del congiunto già ben preparati a tale evento, che si sarebbe verificato comunque anche per via naturale in epoca pressoché prossima, generando in essi un dolore di pari grado ed intensità. Da ultimo, il
Tribunale sosteneva che “lo spettro della morte” subito, a dire degli attori, prima del decesso del proprio congiunto fosse un comune stato di sentire patito dai familiari di soggetti che divengono anziani e, pertanto, non potesse configurare un concreto e diverso pregiudizio risarcibile agli stessi, perché derivato dalla patologia contratta in sede di trasfusione.
Le spese di lite e di CTU erano definite secondo soccombenza.
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2. Con atto di citazione notificato il 13.12.2022 e RT Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1541/2022, affidandosi a tre Parte_3 motivi di gravame, e segnatamente:
a) Errata valutazione dei fatti di causa, violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 e dell'art. 2058 c.c.; insufficienza, illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione sul punto e violazione dell'art. 113 c.p.c.: gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il risarcimento del danno subito iure proprio non spettasse ai medesimi in ragione del fatto che la vittima fosse deceduta all'età di 88 anni, superando di circa 8 anni l'aspettativa media di vita in Italia, tale che la malattia non avrebbe avuto alcuna rilevanza sul dolore lamentato dagli attori, già preparati al “trapasso” del dante causa, in quanto la morte del sig. sarebbe comunque avvenuta anche per via naturale e che il Persona_1 clima di morte incombente sarebbe situazione tipica di tutti i familiari di persone anziane, ed indipendente dalla malattia. Ebbene, gli appellanti sostengono che l'età della vittima rileva ai soli fini della determinazione del quantum del risarcimento da perdita del rapporto e non incide invece ai fini della spettanza. Il risarcimento in esame spetta, difatti, in ipotesi di morte di un familiare in conseguenza dell'azione o dell'omissione colposa ( o dolosa) del terzo. Gli appellanti deducono altresì che le conseguenze psicologiche della perdita di un congiunto o il clima patito dai familiari di un soggetto malato che vedono avvicinarsi la morte del proprio caro sono circostanze rilevanti ai fini della personalizzazione del danno, a nulla rilevando ai fini della decisione sulla risarcibilità del danno oggetto di causa. Da ultimo, i deducenti rilevano l'assenza di supporto probatorio in relazione all'ulteriore argomento secondo il quale la morte sarebbe comunque sopraggiunta per via naturale in quell'epoca.
Alla luce di tanto, gli appellanti chiedono, in riforma dell'impugnata sentenza, il riconoscimento del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, da quantificarsi, in via equitativa e
3 considerando le tabelle del Tribunale di Roma 2019 o Milano 2022, nella misura di € 284.394,30 (o
€ 215.360) in favore di moglie del de cuius, di € 235.350,80 (o € 195.170) in Parte_3 favore di figlia della vittima e di € 235.350,80 (o € 195.170) in favore di RT
, figlio della vittima;
Parte_2
b) Responsabilità del e nesso di causalità: gli appellanti deducono Controparte_1 la responsabilità dell'appellato per l'infezione da HCV contratta dal sig. Controparte_1 in seguito alle emotrasfusioni e per il suo successivo decesso, così come emerso nella Per_1
CTU medico-legale. Nel dettaglio, sostengono che sul incombeva il dovere di vigilanza in CP_1 materia sanitaria al fine di evitare o, quanto meno, ridurre il rischio di infezioni virali tramite la trasfusione di sangue e l'assunzione di emoderivati. A parere dei deducenti, tale responsabilità del per omessa vigilanza si sostanzia nell'inerzia nell'attuazione del c.d. Piano Sangue e Plasma CP_1 nazionale previsto dalla legge del 1967, ma attuato solo nel 1994 in applicazione della legge n.
107/1990, nella colposa mancanza di controlli tanto sul sangue intero importato dall'estero o prelevato ai donatori in Italia, quanto sulla fabbricazione e commercializzazione di plasma e, da ultimo, nel colposo ritardo della determinazione delle transaminasi resa obbligatoria solo con il DM
21.07.1990, sebbene ne fosse nota l'utilità sin dal 1966;
c) Regolazione delle spese di primo grado: gli appellanti chiedono, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente ripetizione delle somme eventualmente versate dai medesimi nelle more a titolo di spese del giudizio di primo grado.
Ritualmente costituitosi, il conclude per il rigetto dell'impugnazione o, in Controparte_1 subordine, per la riduzione del quantum risarcitorio, tenuto conto delle gravi patologie delle quali soffriva il congiunto degli appellanti, delle malattie tipiche della vecchiaia, dell'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge 210/1992, dell'età avanzata del de cuius e del fatto che quest'ultimo, secondo quanto emerso nella CTU, avesse di gran lunga superato la speranza di vita prevista in Italia per anno di morte.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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3. L'appello è fondato per quanto di ragione.
Va premesso che non è in discussione in questa sede la responsabilità dell'appellato Controparte_1
per l'infezione da HCV contratta dal sig. n seguito alle emotrasfusioni e per il suo
[...] Per_1 successivo decesso, non solo perché tanto è emerso nella CTU medico-legale svolta in primo grado, ma perché tale circostanza è stata accertata con forza di giudicato dalla Corte nella sentenza n.
4 635/2016, emessa nel giudizio proposto da per il risarcimento del danno Persona_1 subito a seguito di emotrasfusione infetta, e soprattutto perché il tribunale nella sentenza in scrutinio, pur dando atto della sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni praticate nel 1985 e il successivo manifestarsi della epatopatia cronica HCV di cui era affetto lo nonché del nesso di Per_1 causalità tra “la cirrosi epatica classe “C11” di Child con scompenso ascitico” e il decesso, e pur condividendo tali emergenze istruttorie, è pervenuto tuttavia al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dai congiunti sulla base di un altro e diverso iter decisionale, che si appunta sulla mancanza di danno risarcibile.
Tanto dà ragione pertanto del secondo motivo di gravame, anche perché la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nell'affermare la responsabilità in capo al per le Controparte_1 infezioni da HCV, HBV e HIV contratte a seguito di emotrasfusioni: “Il è tenuto Controparte_1 ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati sicché risponde, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dei danni conseguenti ad epatite ed
a infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati”
(Sez. 3, Sentenza n. 26152 del 12/12/2014). “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV,
HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica Controparte_1 di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione
(indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo Controparte_1 posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi.(Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del in relazione ad una infezione da epatite C Controparte_1 contratta in seguito a emotrasfusioni risalenti al 1965)”
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21145 del 22/07/2021) ed ancora “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue Controparte_1 per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertata la carenza di dati relativi ad uno dei donatori, ha affermato la responsabilità del per i danni CP_1
5 provocati dal contagio dell'epatite C, a seguito di trasfusioni eseguite nell'anno 1974)”
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2232 del 04/02/2016 ).
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4. In ordine al primo motivo d'appello, le censure sollevate in gravame appaiono condivisibili.
Il tribunale ha disatteso la domanda ritenendo che per l'età in cui è avvenuto il decesso del congiunto.
88 anni, superiore alla aspettativa di vita media del 2015 ( 80,1 anni di età), non ricorresse alcun danno risarcibile per i familiari, perché questi avrebbero comunque subito nello stesso arco temporale la perdita del congiunto anche ove fosse occorso per cause naturali.
Tale assunto non appare convincente.
La Suprema Corte infatti considera l'età della vittima solo ai fini della quantificazione del risarcimento, non certo per escludere il ristoro del pregiudizio subito per la morte del congiunto. Si segnala il principio di diritto, richiamato in numerose pronunce (di recente Cass. Civ. Ord.
07/09/2023, n. 2614, Cass. n. 10579 del 2021) , in base al quale: “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre
l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Alla luce di tanto il passaggio motivazionale che sorregge il rigetto non appare condivisibile, perché, in presenza della prova di un nesso eziologico fra la contrazione dell'infezione da HCV in seguito alle emotrasfusioni e il successivo decesso del sig. il fatto che la morte sia intervenuta Per_1 all'età di 88 anni, maggiore di 8 anni dell'età indicata nelle tabelle statistiche sulla aspettativa di vita ( che nel 2015 anno della morte era fissato per l'uomo in 80.1 anni), non appare dato utile ad escludere la esistenza di un danno risarcibile per la perdita subita dai familiari;
il fatto che il decesso sia intervenuto ad una età molto avanzata, in cui sarebbe stata statisticamente probabile un decesso per cause naturali, non appare circostanza che possa escludere il pregiudizio per la sua perdita del congiunto, considerato che la morte è avvenuta non per cause naturali ma a causa della patologia conseguente alla infezione.
Se il ragionamento del tribunale può avere un senso nell'ipotesi di risarcimento del danno subito iure proprio dal danneggiato, sicché ove il trasfuso sia deceduto dopo aver già raggiunto l'aspettativa di vita considerata dalla tabella, il risarcimento dev'essere liquidato non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva, tale che il risarcimento, rapportato alla durata effettiva e non a quella probabile impone il ricorso al metodo della proporzione
6 ( secondo cui il danno che sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che il danneggiato avrebbe vissuto, secondo le statistiche di mortalità come il risarcimento da liquidare alla persona defunta sta al lasso di tempo da questa effettivamente vissuto tra l'infortunio e la morte), in sede di accertamento e liquidazione del danno non patrimoniale cd. parentale, subito cioè dai congiunti della vittima primaria, invece, la particolare fragilità soggettiva e la assenza di aspettativa di vita residua della vittima, accertate su base statistica, costituiscono elementi circostanziali meritevoli di essere presi in considerazione, semmai ai fini della quantificazione del danno, ma non incidono sul suo ristoro, poiché l'intensità del dolore e la gravità della privazione della relazione parentale vanno considerate di rilievo più modesto rispetto a quelle riferibili a persona in normali condizioni di salute o con una maggiore aspettativa di vita.
La sentenza merita pertanto riforma laddove esclude il diritto al risarcimento del danno parentale.
La domanda di risarcimento del danno iure proprio sofferto dai congiunti dello va Per_1 accolta nell'an della pretesa.
4.a. Quanto alla quantificazione di detto pregiudizio, va ricordato che il danno parentale va liquidato, in considerazione della concreta afflittività che la perdita del congiunto produce sul danneggiato, per lo stretto rapporto parentale con la vittima, tenuto conto, nella individuazione dell'importo da liquidare, delle preesistenti condizioni di salute e della età della vittima e del congiunto, che incidono sul quantum del ristoro. Un simile procedimento permette infatti non solo la personalizzazione del danno, operata prendendo a riferimento l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.
Giova ricordare che recenti arresti dei giudici di legittimità ( Cassazione civile sez. III, 16/12/2022,
n.37009 ) indicano le tabelle di Milano, pubblicate nel giugno del 2022 quale criterio idoneo per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema
"a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione. Ciò ha rappresentato il superamento del criterio “a forbice” utilizzato nelle tabelle di Milano fino al 2021, che non appariva congruo per un ristoro adeguato al caso concreto. Detta tabella, infatti, non è mai stata sufficientemente precisa per la liquidazione del danno da morte del congiunto, in quanto si limitava a prevedere un valore minimo ed uno massimo in una formulazione "a forbice", senza alcun criterio specifico per determinare concretamente quale valore debba essere liquidato all'interno di detta forbice. Così, di
7 fatto, la determinazione era rimessa alla valutazione puramente equitativa dei giudici di merito, frustrando l'obiettivo dell'uniformità di giudizio e della prevedibilità delle sentenze. Per questo motivo la tabella di Milano per la liquidazione del danno parentale cd “a forbice” ha incontrato molte resistenze.
Ad esempio, il tribunale di Roma, in aperto dissenso con i criteri milanesi, ha sempre utilizzato il proprio sistema tabellare per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale.
La stessa Cassazione, con la sentenza n. 29495/2019, ha esplicitamente smentito la pretesa valenza nazionale dei criteri milanesi, e questo orientamento è stato ribadito recentemente anche dalla sentenza della Suprema Corte n. 10579/2021, la quale ha altresì riconosciuto la necessità di far ricorso a una tabella “che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione“.
Le tabelle di Milano 2024, oggi in vigore, sono basate proprio su detto sistema “a punti”.
Il Collegio quindi, che pure condivide in generale l'orientamento della giurisprudenza più recente, espresso nella ridetta sentenza della Cass. n. 10579/2021), su un sistema a punto variabile, evidenziata tuttavia che tale sistema non appare convincente nella fattispecie qui scrutinata, ove si perviene a valori risarcitori esageratamente elevati e sproporzionati rispetto al concreto pregiudizio subito dai congiunti, sicché ritiene opportuno discostarsi da tali valori per pervenire ad una liquidazione più aderente all'effettivo danno subito. Tanto non è precluso, perché, a ben vedere, anche ricordando i principi fissati nella relazione introduttiva alle tabelle milanesi del 2021 ( pag.
8,9), non esiste un limite minimo garantito ed il giudice deve valutare le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ( Cass 25164/2020). I valori che si ricavano da tali tabelle individuano solo una uniformità pecuniaria di base (in conformità a n. 12408/2011), ma non costituiscono un limite invalicabile.
Applicando il criterio fissato nelle tabelle meneghine a ciascuna parte appellante danneggiata – rispettivamente moglie e figli dello – spetterebbe un importo complessivo minimo Per_1 rispettivamente di € 172.084,00 e di € 148.618,00, incrementabili nel massimo del terzo criterio fino al 30%. Detti importi, liquidabili come minimo attingendo dalle tabelle milanesi, non costituiscono un limite invalicabile e non appaiono valori adeguati al caso concreto. Cinque sono invero i parametri da considerare e cioè a) l'età della vittima primaria, b) l'età della vittima secondaria) la convivenza tra le due, d) la sopravvivenza di altri congiunti, e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
e sulla base di tali parametri si ottiene il valore del risarcimento considerando che il valore punto per il nucleo familiare primario è fissato in € 3.911,00, tuttavia non viene in alcun modo conteggiato ai fini del risarcimento il fatto che il decesso sia avvenuto ben 8 anni dopo l'età
8 statisticamente individuata come aspettativa di vita. Mancando l'attribuzione di un punteggio
(eventualmente negativo) alla età molto avanzata della vittima, la liquidazione effettuata sulla base delle tabelle Milano a punti non è applicabile in relazione al caso concreto;
il dato in esame, quindi, se non può ex sé escludere la esistenza di un danno subito dai parenti per la perdita del congiunto, merita comunque una più attenta valorizzazione. In concreto, pur non potendo mettersi in dubbio il diritto al ristoro per lo stravolgimento della vita familiare, va considerato come esso abbia avuto una durata contenuta e non si palesi particolarmente significativo in soggetti (marito e figli ) adulti, autonomi ed economicamente autosufficienti, sicché si impongono correttivi ai valori tabellari in ragione della particolarità della situazione, non ricorrendo dati di particolare afflittività, sicché il rapporto va ricondotto entro i limiti di una ordinaria solidarietà familiare;
pertanto, se è provato il danno sotto il profilo morale e dinamico relazionale ( non vi è prova di un danno biologico patito dai congiunti a causa del decesso), non può prescindersi dalle circostanze di fatto concrete che emergono in atti: lo era già malato da tempo, la malattia contratta a seguito della Per_1 infezione del 1984 si era già manifestata sin dal 1996, ciononostante lo deceduto all'età Per_1 di 88 anni. L'età e la patologia da cui era affetto non consentivano in ogni caso una prognosi di sopravvivenza molto elevata.
Tanto incide nettamente sulla entità del ristoro.
La perdita del congiunto ( marito e/o genitore) non può considerarsi allo stesso modo a qualunque età. E certamente provoca nel coniuge superstite e nei figli, secondo l'id quod plerumque accidit, sentimenti intensi e profondi di dolore. Tuttavia, l'età avanzata del padre incide di per sé sulla aspettativa di vita comune dei familiari. Va poi considerato anche che, nel caso di specie, al decesso della vittima è comunque sopravvissuto un nucleo familiare, costituito da tre persone , due fratelli, di anni 58 e 59 e quindi già adulti, che, se pure hanno avuto frequentazioni quotidiane con il padre, avevano una vita autonoma al di fuori del nucleo familiare di origine. A ciò deve aggiungersi che gli attori -appellanti si sono limitati ad allegare il riferimento ad un normale assetto di rapporti familiari ed affettivi, la cui rilevanza non è qui smentita, ma che non è idonea a giustificare una diversa liquidazione, considerato soprattutto il fatto che la malattia da cui lo ra affetto riduceva Per_1 significativamente la sua aspettativa di vita, anche al di là dell'età cui il decesso è avvenuto, ma soprattutto ha notevolmente inciso sulla relazione affettiva e parentale, riducendola grandemente.
Di tanto si deve tener conto nel liquidare un danno relazionale con riferimento ad un rapporto in fatto già abbastanza ridimensionato nella sua intensità. Al riguardo si osserva che vi sono perdite che nessun altro affetto può colmare;
è tuttavia indubitabile che la esistenza di altri affetti, eguali o assimilabili per qualità del grado di parentela ed intensità del rapporto, costituisce un ausilio alla elaborazione del lutto ed alla prosecuzione dell'esistenza.
9 A fronte di tale concreta e specifica situazione, il Collegio, superate le tabelle milanesi, attesa l'inadeguatezza del criterio tabellare nelle ipotesi di danni da perdita del rapporto parentale, quando il decesso del congiunto avvenga in tarda età, oltre il limite della aspettativa di vita, reputa congrua a risarcire in modo adeguato ed integrale il danno subito conseguente alla morte del congiunto per causa della infezione la somma di € 70.000,00 in favore della moglie, perché convivente con lo rima del decesso, e quella di € 50.000,00 ciascuno a favore dei due figli, ormai non più Per_1 conviventi.
Entro detti limiti il motivo in esame va quindi accolto, con conseguente riforma della gravata sentenza.
4.b. Su detto importo, già calcolato all'attualità, non spetta alcuna rivalutazione.
Ogni somma va invece maggiorata degli interessi legali maturati sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento dannoso ( 2015 ) e maggiorata di quanto maturato sulle somme, via via annualmente rivalutate, secondo gli Indici Istat da tale data fino alla data della presente sentenza.
Dalla sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali sulla somma rivalutata così liquidata, posto che il credito si converte in credito di valuta.
Non può farsi luogo ad alcuna compensatio lucri cum danno invocata dal , posto che CP_1
l'indennizzo percepito dallo ex lege 210/92 è già stato conteggiato in detrazione Per_1 dell'importo del risarcimento liquidato allo stesso a titolo di danno sofferto iure proprio con la sentenza di questa Corte n. 635/2016 e già passata in giudicato.
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5.Tanto impone – con conseguente assorbimento del terzo motivo di gravame - una rimodulazione delle spese di lite del doppio grado, che vanno ridefinite in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo presente l'esito complessivo della controversia. Il giudice d'appello, infatti, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n.
11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Le stesse, quindi, considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto, l'esito complessivo del giudizio, vanno poste a carico del , secondo soccombenza, e sono liquidate in Controparte_1 dispositivo sulla base del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RT
, con atto di citazione notificato il 13.12.2022 nei Parte_2 Parte_3
10 confronti di , in persona del Ministro pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Lecce n. 1541/2022, pubblicata in data 26.05.2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna il
[...]
al pagamento della somma di € 70.000,00 in favore di CP_1 Parte_3 nonchè della somma di € 50.000,00 ciascuno in favore di e RT Parte_2
, oltre accessori come in parte motiva indicato;
[...]
2) Condanna il al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, Controparte_1 in favore dell'avv. Maraglino, procuratore distrattario delle parti appellanti, che liquida in €
7.200,00 per il primo grado ed in € 7.200,00 per il presente grado, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
3) Pone a carico del le spese della c.t.u. di primo grado come già liquidate. CP_1
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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