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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott. Ottavio Picozzi nella causa in materia di lavoro, iscritta al R.G. n. 21498/2024 vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, via Riccardo Grazioli Parte_1
Lante n. 76 presso e nello studio dell'Avv. Giancarlo Penzavalli e dell'avv. Rosanna
Giuseppini, che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso ex art. 83 c.p.c.
RICORRENTE
E
ASL ROMA 1, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata presso la sede stessa dell' in Roma Pt_2
in Borgo Santo Spirito n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Bellocchi giusta procura in atti
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliata in Roma nella sede dell'Avvocatura dell'Ente in via
M. Colonna n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ferraguto giusta procura generale alle liti;
RESISTENTE
all'udienza del giorno 10 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2024 conveniva in Parte_1
giudizio la ASL Roma 1, nonché la chiedendo di condannare le CP_1
convenute in solido al pagamento di euro 12.040,00, oltre rivalutazione e interessi legali a titolo di trattamento economico integrativo ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 28 ottobre 2022.
Assumeva che era un medico fiduciario di Medicina Generale del Servizio
Sanitario Nazionale presso la ASL Roma 1; che, con delibera n. 852 del 2020 la aveva approvato i Protocolli di Intesa integrativi dell'Accordo CP_1
Collettivo Nazionale del 28 ottobre 2020 con le Organizzazione Sindacali di categoria, prevedendo le opportune coperture finanziarie, disponendo l'erogazione a tutti i Medici di Medicina Generale di una somma forfettaria omnicomprensiva di euro 0,25 assistito/mese per il periodo dell'emergenza; che, tuttavia, la ASL non aveva mai corrisposto il predetto trattamento economico integrativo. Si costituiva tempestivamente in giudizio la ASL Roma 1 chiedendo preliminarmente di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, domandava il rigetto delle domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva altresì in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso, in CP_1
quanto irricevibile, inammissibile, improcedibile e comunque infondato nel merito.
All'udienza del 10 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è decisa con sentenza contestuale, di cui viene data lettura, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Preliminarmente si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ASL Roma 1, in quanto quest'ultima deve necessariamente essere considerata parte del rapporto di lavoro, del quale convenzionalmente fanno parte il medico di medicina generale, la e CP_1
l' . Parte_3
Parte ricorrente ha evocato in giudizio la ASL Roma 1 e la , CP_1
chiedendo di accertare il proprio diritto alla corresponsione del pagamento della somma forfettaria di euro 0,25 per assistito ai sensi dell'art. 4, lett. H, punto 4 del
Protocollo di Intesa Integrativo dell'Accordo Collettivo Nazionale del 28 ottobre
2020 con le organizzazioni sindacali di categoria, con il quale era stata disposta “ …
l'erogazione a tutti i Medici di Medicina Generale di una somma forfettaria omnicomprensiva di € 0,25 assistito/mese per il periodo dell'emergenza ...”.
Per valutare la fondatezza della pretesa attorea occorre procedere all'analisi di quanto disposto dal predetto Protocollo di Intesa, al fine di comprendere la ratio per la quale è stato disposto il pagamento di un'indennità forfettaria ai medici di medicina generale e, stabilire se, nel caso di specie, possano ritenersi sussistenti i requisiti individuati dall'accordo per concedere tale trattamento retributivo. In primo luogo, si osserva che l'interpretazione dell'art. 4, lett. H, punto 4 del
Protocollo di Intesa deve essere interpretato alla luce di quanto originariamente disposto dall'Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale del 28 ottobre
2020. Infatti, ab origine, l'Accordo aveva previsto che i medici di medicina generale dovessero obbligatoriamente eseguire i test rapidi per verificare l'eventuale contagio da virus SARS – COV. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà palesate dalle rappresentanze sindacali di predisporre tutti gli studi professionali per l'esecuzione dei tamponi in sicurezza, era stato disposto che l'effettuazione di tale esame diagnostico avvenisse su base volontaria, prevedendo un meccanismo di incentivi economici tesi a remunerare l'attività svolta dal medico.
L'art. 4 del Protocollo di intesa, oltre a disciplinare il trattamento economico forfettario per coloro i quali avessero volontariamente effettuato la predetta procedura, precisava altresì le varie attività di cui si componeva l'esame effettuato dai medici di medina generale, specificando che l'attività di accertamento si sviluppava in due diverse fasi: in primo luogo, rilevava il momento diagnostico, che si concretizzava nell'esecuzione del tampone. In seguito, il medico era incaricato di tracciare i casi di contagio e agire al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus.
Più in particolare, la lettera D dell'art. 4 del Protocollo specifica che l'attività del medico resosi disponibile per svolgere l'esame diagnostico non si sostanzia esclusivamente nell'effettuazione del test antigenico, ma anche nella comunicazione del risultato al paziente e, in caso di risultato positivo, nella registrazione sulla piattaforma regionale dell'esito, al fine di comunicare l'avvenuto contagio alla ASL, nonché di consentire il tracciamento di soggetti terzi venuti in contatto con il paziente contagiato.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la disciplina introdotta dal
Protocollo di Intesa deve essere interpretata nel senso che il trattamento economico forfettario debba essere riconosciuto solamente ai professionisti che abbiano effettuato l'intera procedura diagnostica descritta – e che, quindi, si siano occupati dell'effettuazione materiale del tampone, della comunicazione dell'esito, nonché della profilassi da seguire in caso di contagio – con la conseguenza che tale la retribuzione integrativa non possa essere riconosciuta ai medici che abbiano svolto solo una delle attività descritte.
Nel caso di specie, non vi è prova che la parte ricorrente abbia svolto il complesso di attività prescritte dal Protocollo di Intesa e prodromiche all'ottenimento dell'indennità forfettaria, anche considerando che la stessa non ha mai presentato la propria formale messa a disposizione mediante il sistema informatico ASL all'uopo ideato, attraverso il quale i medici che intendevano svolgere le attività diagnostiche avrebbero dovuto registrarsi alla voce “Adesione Test Antigenici” al fine di ottenere la retribuzione per il complesso di attività effettuate.
Tale interpretazione è stata, peraltro, condivisa anche dalla recente pronuncia della Corte di Appello di Roma, che con sentenza n. 4240/2024 del 3 dicembre 2024 ha riformato la sentenza n. 4719/2023 emessa in primo grado dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, argomentando che l'indennità addizionale di euro
0,25 per paziente non possa essere riconosciuta, senza margini di discrezionalità, a tutti i professionisti che abbiano effettuato tamponi antigenici, ma solo a coloro che, a seguito di puntuale registrazione sul portale ASL, abbiano in concreto effettuato tutto l'iter di attività che compongono la diagnosi di contagio.
In particolare, con riferimento al disposto dell'art. 118, 1° comma, disp. att.
c.p.c. secondo cui “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, si ritiene di fare riferimento alla motivazione della predetta sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio che si condivide pienamente (cfr. sentenza del 3 dicembre 2024,
n. 4240) e precisamente:
“Invero, la norma di cui si discute è all'interno di un Protocollo integrativo dell'ANC
(concluso per disciplinare un ambito epidemiologico dell'attività dei , che per Parte_4 definizione è un accordo d'intenti, e non un atto unilaterale della PA adottato in virtù dei suoi poteri autoritativi.
Tutte le difese, anche di parte appellante, svolte nel presente giudizio vertono del resto sulla corretta interpretazione della volontà delle parti sociali trasfusa nel menzionato Protocollo d'Intesa, rispetto al quale rilevano posizioni di diritto soggettivo.
Ne deriva la correttezza impugnata sentenza in ordine alla affermata giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, la Corte ritiene di esaminare prioritariamente il terzo motivo di appello, che risulta, ed in via dirimente, fondato.
L'interpretazione della norma inserita all'articolo 4 punto 4 lettera I-I del protocollo di intesa di cui si discute deve essere resa alla luce dell'accordo ACN della Medicina
Generale del 28/10/2020 il quale contiene "specifiche disposizioni negoziali per il potenziamento dei servizi erogati dalla medicina generale per il coinvolgimento dei
MMG nel rafforzamento dell'attività di prevenzione ed il coinvolgimento dell'indagine epidemiologica attraverso l'accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi". Il servizio di medicina generale sarebbe stato così rafforzato, evitando che la prevenzione sanitaria, in periodo emergenziale, ricadesse unicamente sul dipartimento di prevenzione della Asl.
È dunque chiaro già da tale Accordo che il coinvolgimento dei riguarda Parte_4
necessariamente anche il momento diagnostico, che presuppone l'esecuzione del tampone, funzionale alla diagnosi, e che inerisce alla fase di apertura dell'unico, complesso procedimento affidato ai nel contributo alla prevenzione. Parte_4
Nell'Accordo suddetto il coinvolgimento dei MMG anche nella somministrazione dei tamponi antigenici era però inteso come obbligatorio ("per l'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi che saranno gratuiti per i cittadini mentre a medico saranno riconosciuti 18 euro se il test viene effettuato nello studio del medico e 12 euro se effettuato al di fuori dallo studio, nelle Case della Salute, in locali predisposti dalle Asl, nei tendoni della Protezione Civile. L'accordo non prevede volontarietà: tutti i medici di medicina generale hanno l'obbligo di eseguire i test rapidi') e proprio tale obbligatorietà aveva fatto sorgere l'esigenza, alle luce delle difficoltà, espresse a livello sindacale, di predispone tutti gli studi professionali all'effettuazione in sicurezza dei tamponi, di stabilire che l'inserimento del medico nella rete regionale di sorveglianza epidemiologica avvenisse su base volontaria, prevedendo al contempo un sistema di incentivi economici che remunerassero sia le attività legate alla somministrazione dei tamponi, sia quelle legate al successivo monitoraggio del caso (è pacifico che la ricorrente, dopo un primo momento di obbligatorietà dei tamponi, non ha fornito la propria disponibilità ad eseguirli).
Nelle premesse e nei considerata dalla Delibera di approvazione e del Protocollo di
Intesa allegato, sono contenute espressioni che inequivocabilmente rimandano:
1. al coinvolgimento del come concetto unico, comprensivo delle attività Parte_4
diagnostiche e di quelle accessorie alla rilevata positività del paziente;
2. alla necessità di una tempestiva identificazione dei casi positivi e del loro isolamento, rapidità evidentemente garantita solo da una diagnosi effettuata dallo stesso non appena appresa l'esistenza di un caso dubbio, e non acquisita Parte_4
aliunde (es. dal risultato di tamponi eseguiti in farmacie o presso HUB), come tale assoggettata a tempistiche dallo stesso medico non controllabili;
3. all'esigenza che il fornisca il proprio contributo professionale Parte_4
costituendo egli il primo contatto con il paziente, esigenza soddisfatta solo ove il medico attenda anche al momento diagnostico.
Si vedano a tal proposito le espressioni: Contr
- CONSIDERATO che l contiene specifiche disposizioni negoziali per il potenziamento dei servizi erogati dalla medicina generale e dalla pediatria di libera scelta per il coinvolgimento dei medici e dei pediatri nel rafforzamento dell'attività di prevenzione ed il coinvolgimento nell'indagine epidemiologica attraverso l'accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi;
- RITENUTO necessario ai fini della gestione dell'emergenza sanitaria in corso che ha evidenziato l'aumento dei casi di infezione nell'ultimo periodo: - potenziare la risposta territoriale valorizzando il contributo professionale della Medicina
Generale e della Pediatria di quale primo contatto del paziente, CP_3
puntando sulla capillarità degli studi medici;
- potenziare le attività di prevenzione e controllo del contagio in modo capillare sul territorio, rilevando con tempestività i casi emergenti allo scopo di isolare i contatti stretti;
- CONSIDERATO che come previsto, per Medicina e Pediatria, dagli articoli 3 e 4 dei rispettivi ACN del 30 ottobre 2020, l'organizzazione dell'esecuzione dei tamponi antigeni rapidi è demandata alla contrattazione integrativa regionale;
- PRESO ATTO che la e le 00.SS. di categoria già firmatarie CP_1
dell'Accordo Nazionale del 30 ottobre 2020, in applicazione dello stesso hanno elaborato e sottoscritto il protocollo di Intesa allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1) nel quale si dispone l'inserimento, nella rete regionale di sorveglianza epidemiologica per SARS-CoV-2, dei Medici di Medicina Generale ai fini dell'esecuzione del test antigenico (o altro che dovesse essere autorizzato) per la rapida identificazione dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 e all'adozione di tutte le misure di isolamento in caso di positività.
Coerentemente, l'art. 4 del Protocollo (il cui punto 4 lettera H disciplina il trattamento economico) va a regolamentare l'insieme delle attività demandate ai individuandole in primis nell'esecuzione dei tamponi (momento diagnostico) e Parte_4
poi nel tracciamento dei casi e nelle azioni di contenimento.
Invero la disposizione, nella sua globalità, detta le regole per l'utilizzo del test (lett.
A), per l'organizzazione dell'attività di testing (lett. B), per gli incentivi nel caso manchino i collaboratori di studio o infermieristici (lett. C), per la trasmissione dell'esito del tampone (lett. D), per la fornitura di test e DPI (lett. E), per la formazione (lett. F) e per le certificazioni (lett. G). La lettera D, in particolare, contiene l'elenco delle attività accessorie successive all'esecuzione del tampone, che l'originaria ricorrente dichiara di avere svolto e che ritiene debbano essere remunerate indipendentemente da tale ultimo adempimento.
Ma la lettera D si apre con il riferimento al "medico di medicina generale che esegue il tampone in caso di risposta positiva al test": ne deriva che il trattamento economico, di seguito disciplinato alla lett. H, non può che essere, parimenti, riferito al medico di medicina generale che esegue il tampone avendone ricevuto risposta positiva.
La specifica disposizione del Protocollo di Intesa qui in esame (art. 4 punto 4 lett.
H), inscritta nel perimetro del contesto sopra evidenziato e letta nel suo significato letterale e nella sua collocazione sistematica, evidenzia che le parti hanno inteso remunerare il complesso delle attività dei MMG funzionali all'indagine epidemiologica, che appunto inizia con la diagnosi, indubbiamente il momento più impegnativo per il medico, poiché richiede un'organizzazione in sicurezza delle relative attività, che va dall'utilizzo di DPI all'accesso/deflusso regolamentato dei pazienti presso e dallo studio;
a fronte di tale impegno, l'attività diagnostica compiuta negli studi dei medici di medicina generale è quella deputata a garantire però una distribuzione capillare dei pazienti sul territorio, comportando uno sgravio rilevante delle incombenze a carico delle ASL nel momento più cruciale dell'indagine epidemiologica.
Pertanto, la disposizione della lett. I-I, nella parte in cui prevede che oltre al compenso per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test equivalente individuato, sia dovuta a "TUTTI i medici di medicina generale"
l'erogazione di una indennità onnicomprensiva, utilizza in modo fuorviante il termine
TUTTI, che non può che riferirsi, ancora una volta, ed in via di conseguenzialità logica con quanto previsto nell'incipit della lettera D e nella complessità degli incombenti demandati, solo e soltanto a tutti i medici che abbiano scelto di somministrare i test, e non anche a quelli che abbiano scelto di svolgere esclusivamente le attività successive a detta somministrazione, peraltro non rinvenendosi in alcuna parte del Protocollo d'Intesa un riferimento alla perdurante obbligatorietà dei soli adempimenti accessori, che giustifichi l'erogazione di un compenso separato da quello previsto per il testing.
La ratio del frazionamento delle erogazioni di cui alla lettera H riposa invero sulla diversa natura e sul diverso criterio di liquidazione dei compensi (corrispettivo e indennitario) collegati all'una e all'altra tipologia di adempimento, e non sulla diversa platea di destinatari, non potendosi perciò inferire alcuna autonoma indennizzabilità delle attività svolte dai medici di medicina generale che non abbiano aderito alla somministrazione dei tamponi e che non siano registrati sulla piattaforma dedicata agli aderenti.
Che questa fosse la reale volontà delle parti è confermato dalla predisposizione, nel programma informatico della Gestione dei pagamenti della di un'unica CP_1
voce, denominata "Adesione Test Antigenici", a significare che solo questa, e non anche le ulteriori attività, consentivano al medico di ottenere l'erogazione dell'indennità forfettaria di euro 0,25 prevista al punto 4 lett. H.
D'altro canto le attività accessorie, per come anche rilevabili dalla documentazione allegata dall'appellata dott.ssa alla memoria di costituzione in appello, CP_4
consistono nell'espletamento di incombenti svolti in via informatica (nel caso di specie mail di segnalazione paziente sintomatico, comunicazione contatto convivente, chiusura quarantena), che vanno senza dubbio a sommarsi, in periodo emergenziale,
a quelli di ordinaria gestione del paziente, ma che assolutamente non ricadono in quelli che le parti firmatarie del Protocollo hanno concordato di remunerare con l'indennità forfettaria, confluendo invece nei compiti istituzionali del medico, oltretutto svolti in periodo che, per le norme di contenimento del contagio allora vigenti, nemmeno scontavano l'aggravio delle visite dei pazienti in studio”.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, in considerazione della novità della questione al momento della proposizione della domanda e dell'ambiguità interpretativa della questione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Roma, lì 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – dr.ssa Prisca
Boggetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott. Ottavio Picozzi nella causa in materia di lavoro, iscritta al R.G. n. 21498/2024 vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, via Riccardo Grazioli Parte_1
Lante n. 76 presso e nello studio dell'Avv. Giancarlo Penzavalli e dell'avv. Rosanna
Giuseppini, che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso ex art. 83 c.p.c.
RICORRENTE
E
ASL ROMA 1, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata presso la sede stessa dell' in Roma Pt_2
in Borgo Santo Spirito n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Bellocchi giusta procura in atti
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliata in Roma nella sede dell'Avvocatura dell'Ente in via
M. Colonna n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ferraguto giusta procura generale alle liti;
RESISTENTE
all'udienza del giorno 10 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2024 conveniva in Parte_1
giudizio la ASL Roma 1, nonché la chiedendo di condannare le CP_1
convenute in solido al pagamento di euro 12.040,00, oltre rivalutazione e interessi legali a titolo di trattamento economico integrativo ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 28 ottobre 2022.
Assumeva che era un medico fiduciario di Medicina Generale del Servizio
Sanitario Nazionale presso la ASL Roma 1; che, con delibera n. 852 del 2020 la aveva approvato i Protocolli di Intesa integrativi dell'Accordo CP_1
Collettivo Nazionale del 28 ottobre 2020 con le Organizzazione Sindacali di categoria, prevedendo le opportune coperture finanziarie, disponendo l'erogazione a tutti i Medici di Medicina Generale di una somma forfettaria omnicomprensiva di euro 0,25 assistito/mese per il periodo dell'emergenza; che, tuttavia, la ASL non aveva mai corrisposto il predetto trattamento economico integrativo. Si costituiva tempestivamente in giudizio la ASL Roma 1 chiedendo preliminarmente di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, domandava il rigetto delle domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva altresì in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso, in CP_1
quanto irricevibile, inammissibile, improcedibile e comunque infondato nel merito.
All'udienza del 10 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è decisa con sentenza contestuale, di cui viene data lettura, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Preliminarmente si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ASL Roma 1, in quanto quest'ultima deve necessariamente essere considerata parte del rapporto di lavoro, del quale convenzionalmente fanno parte il medico di medicina generale, la e CP_1
l' . Parte_3
Parte ricorrente ha evocato in giudizio la ASL Roma 1 e la , CP_1
chiedendo di accertare il proprio diritto alla corresponsione del pagamento della somma forfettaria di euro 0,25 per assistito ai sensi dell'art. 4, lett. H, punto 4 del
Protocollo di Intesa Integrativo dell'Accordo Collettivo Nazionale del 28 ottobre
2020 con le organizzazioni sindacali di categoria, con il quale era stata disposta “ …
l'erogazione a tutti i Medici di Medicina Generale di una somma forfettaria omnicomprensiva di € 0,25 assistito/mese per il periodo dell'emergenza ...”.
Per valutare la fondatezza della pretesa attorea occorre procedere all'analisi di quanto disposto dal predetto Protocollo di Intesa, al fine di comprendere la ratio per la quale è stato disposto il pagamento di un'indennità forfettaria ai medici di medicina generale e, stabilire se, nel caso di specie, possano ritenersi sussistenti i requisiti individuati dall'accordo per concedere tale trattamento retributivo. In primo luogo, si osserva che l'interpretazione dell'art. 4, lett. H, punto 4 del
Protocollo di Intesa deve essere interpretato alla luce di quanto originariamente disposto dall'Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale del 28 ottobre
2020. Infatti, ab origine, l'Accordo aveva previsto che i medici di medicina generale dovessero obbligatoriamente eseguire i test rapidi per verificare l'eventuale contagio da virus SARS – COV. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà palesate dalle rappresentanze sindacali di predisporre tutti gli studi professionali per l'esecuzione dei tamponi in sicurezza, era stato disposto che l'effettuazione di tale esame diagnostico avvenisse su base volontaria, prevedendo un meccanismo di incentivi economici tesi a remunerare l'attività svolta dal medico.
L'art. 4 del Protocollo di intesa, oltre a disciplinare il trattamento economico forfettario per coloro i quali avessero volontariamente effettuato la predetta procedura, precisava altresì le varie attività di cui si componeva l'esame effettuato dai medici di medina generale, specificando che l'attività di accertamento si sviluppava in due diverse fasi: in primo luogo, rilevava il momento diagnostico, che si concretizzava nell'esecuzione del tampone. In seguito, il medico era incaricato di tracciare i casi di contagio e agire al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus.
Più in particolare, la lettera D dell'art. 4 del Protocollo specifica che l'attività del medico resosi disponibile per svolgere l'esame diagnostico non si sostanzia esclusivamente nell'effettuazione del test antigenico, ma anche nella comunicazione del risultato al paziente e, in caso di risultato positivo, nella registrazione sulla piattaforma regionale dell'esito, al fine di comunicare l'avvenuto contagio alla ASL, nonché di consentire il tracciamento di soggetti terzi venuti in contatto con il paziente contagiato.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la disciplina introdotta dal
Protocollo di Intesa deve essere interpretata nel senso che il trattamento economico forfettario debba essere riconosciuto solamente ai professionisti che abbiano effettuato l'intera procedura diagnostica descritta – e che, quindi, si siano occupati dell'effettuazione materiale del tampone, della comunicazione dell'esito, nonché della profilassi da seguire in caso di contagio – con la conseguenza che tale la retribuzione integrativa non possa essere riconosciuta ai medici che abbiano svolto solo una delle attività descritte.
Nel caso di specie, non vi è prova che la parte ricorrente abbia svolto il complesso di attività prescritte dal Protocollo di Intesa e prodromiche all'ottenimento dell'indennità forfettaria, anche considerando che la stessa non ha mai presentato la propria formale messa a disposizione mediante il sistema informatico ASL all'uopo ideato, attraverso il quale i medici che intendevano svolgere le attività diagnostiche avrebbero dovuto registrarsi alla voce “Adesione Test Antigenici” al fine di ottenere la retribuzione per il complesso di attività effettuate.
Tale interpretazione è stata, peraltro, condivisa anche dalla recente pronuncia della Corte di Appello di Roma, che con sentenza n. 4240/2024 del 3 dicembre 2024 ha riformato la sentenza n. 4719/2023 emessa in primo grado dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, argomentando che l'indennità addizionale di euro
0,25 per paziente non possa essere riconosciuta, senza margini di discrezionalità, a tutti i professionisti che abbiano effettuato tamponi antigenici, ma solo a coloro che, a seguito di puntuale registrazione sul portale ASL, abbiano in concreto effettuato tutto l'iter di attività che compongono la diagnosi di contagio.
In particolare, con riferimento al disposto dell'art. 118, 1° comma, disp. att.
c.p.c. secondo cui “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, si ritiene di fare riferimento alla motivazione della predetta sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio che si condivide pienamente (cfr. sentenza del 3 dicembre 2024,
n. 4240) e precisamente:
“Invero, la norma di cui si discute è all'interno di un Protocollo integrativo dell'ANC
(concluso per disciplinare un ambito epidemiologico dell'attività dei , che per Parte_4 definizione è un accordo d'intenti, e non un atto unilaterale della PA adottato in virtù dei suoi poteri autoritativi.
Tutte le difese, anche di parte appellante, svolte nel presente giudizio vertono del resto sulla corretta interpretazione della volontà delle parti sociali trasfusa nel menzionato Protocollo d'Intesa, rispetto al quale rilevano posizioni di diritto soggettivo.
Ne deriva la correttezza impugnata sentenza in ordine alla affermata giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, la Corte ritiene di esaminare prioritariamente il terzo motivo di appello, che risulta, ed in via dirimente, fondato.
L'interpretazione della norma inserita all'articolo 4 punto 4 lettera I-I del protocollo di intesa di cui si discute deve essere resa alla luce dell'accordo ACN della Medicina
Generale del 28/10/2020 il quale contiene "specifiche disposizioni negoziali per il potenziamento dei servizi erogati dalla medicina generale per il coinvolgimento dei
MMG nel rafforzamento dell'attività di prevenzione ed il coinvolgimento dell'indagine epidemiologica attraverso l'accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi". Il servizio di medicina generale sarebbe stato così rafforzato, evitando che la prevenzione sanitaria, in periodo emergenziale, ricadesse unicamente sul dipartimento di prevenzione della Asl.
È dunque chiaro già da tale Accordo che il coinvolgimento dei riguarda Parte_4
necessariamente anche il momento diagnostico, che presuppone l'esecuzione del tampone, funzionale alla diagnosi, e che inerisce alla fase di apertura dell'unico, complesso procedimento affidato ai nel contributo alla prevenzione. Parte_4
Nell'Accordo suddetto il coinvolgimento dei MMG anche nella somministrazione dei tamponi antigenici era però inteso come obbligatorio ("per l'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi che saranno gratuiti per i cittadini mentre a medico saranno riconosciuti 18 euro se il test viene effettuato nello studio del medico e 12 euro se effettuato al di fuori dallo studio, nelle Case della Salute, in locali predisposti dalle Asl, nei tendoni della Protezione Civile. L'accordo non prevede volontarietà: tutti i medici di medicina generale hanno l'obbligo di eseguire i test rapidi') e proprio tale obbligatorietà aveva fatto sorgere l'esigenza, alle luce delle difficoltà, espresse a livello sindacale, di predispone tutti gli studi professionali all'effettuazione in sicurezza dei tamponi, di stabilire che l'inserimento del medico nella rete regionale di sorveglianza epidemiologica avvenisse su base volontaria, prevedendo al contempo un sistema di incentivi economici che remunerassero sia le attività legate alla somministrazione dei tamponi, sia quelle legate al successivo monitoraggio del caso (è pacifico che la ricorrente, dopo un primo momento di obbligatorietà dei tamponi, non ha fornito la propria disponibilità ad eseguirli).
Nelle premesse e nei considerata dalla Delibera di approvazione e del Protocollo di
Intesa allegato, sono contenute espressioni che inequivocabilmente rimandano:
1. al coinvolgimento del come concetto unico, comprensivo delle attività Parte_4
diagnostiche e di quelle accessorie alla rilevata positività del paziente;
2. alla necessità di una tempestiva identificazione dei casi positivi e del loro isolamento, rapidità evidentemente garantita solo da una diagnosi effettuata dallo stesso non appena appresa l'esistenza di un caso dubbio, e non acquisita Parte_4
aliunde (es. dal risultato di tamponi eseguiti in farmacie o presso HUB), come tale assoggettata a tempistiche dallo stesso medico non controllabili;
3. all'esigenza che il fornisca il proprio contributo professionale Parte_4
costituendo egli il primo contatto con il paziente, esigenza soddisfatta solo ove il medico attenda anche al momento diagnostico.
Si vedano a tal proposito le espressioni: Contr
- CONSIDERATO che l contiene specifiche disposizioni negoziali per il potenziamento dei servizi erogati dalla medicina generale e dalla pediatria di libera scelta per il coinvolgimento dei medici e dei pediatri nel rafforzamento dell'attività di prevenzione ed il coinvolgimento nell'indagine epidemiologica attraverso l'accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi;
- RITENUTO necessario ai fini della gestione dell'emergenza sanitaria in corso che ha evidenziato l'aumento dei casi di infezione nell'ultimo periodo: - potenziare la risposta territoriale valorizzando il contributo professionale della Medicina
Generale e della Pediatria di quale primo contatto del paziente, CP_3
puntando sulla capillarità degli studi medici;
- potenziare le attività di prevenzione e controllo del contagio in modo capillare sul territorio, rilevando con tempestività i casi emergenti allo scopo di isolare i contatti stretti;
- CONSIDERATO che come previsto, per Medicina e Pediatria, dagli articoli 3 e 4 dei rispettivi ACN del 30 ottobre 2020, l'organizzazione dell'esecuzione dei tamponi antigeni rapidi è demandata alla contrattazione integrativa regionale;
- PRESO ATTO che la e le 00.SS. di categoria già firmatarie CP_1
dell'Accordo Nazionale del 30 ottobre 2020, in applicazione dello stesso hanno elaborato e sottoscritto il protocollo di Intesa allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1) nel quale si dispone l'inserimento, nella rete regionale di sorveglianza epidemiologica per SARS-CoV-2, dei Medici di Medicina Generale ai fini dell'esecuzione del test antigenico (o altro che dovesse essere autorizzato) per la rapida identificazione dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 e all'adozione di tutte le misure di isolamento in caso di positività.
Coerentemente, l'art. 4 del Protocollo (il cui punto 4 lettera H disciplina il trattamento economico) va a regolamentare l'insieme delle attività demandate ai individuandole in primis nell'esecuzione dei tamponi (momento diagnostico) e Parte_4
poi nel tracciamento dei casi e nelle azioni di contenimento.
Invero la disposizione, nella sua globalità, detta le regole per l'utilizzo del test (lett.
A), per l'organizzazione dell'attività di testing (lett. B), per gli incentivi nel caso manchino i collaboratori di studio o infermieristici (lett. C), per la trasmissione dell'esito del tampone (lett. D), per la fornitura di test e DPI (lett. E), per la formazione (lett. F) e per le certificazioni (lett. G). La lettera D, in particolare, contiene l'elenco delle attività accessorie successive all'esecuzione del tampone, che l'originaria ricorrente dichiara di avere svolto e che ritiene debbano essere remunerate indipendentemente da tale ultimo adempimento.
Ma la lettera D si apre con il riferimento al "medico di medicina generale che esegue il tampone in caso di risposta positiva al test": ne deriva che il trattamento economico, di seguito disciplinato alla lett. H, non può che essere, parimenti, riferito al medico di medicina generale che esegue il tampone avendone ricevuto risposta positiva.
La specifica disposizione del Protocollo di Intesa qui in esame (art. 4 punto 4 lett.
H), inscritta nel perimetro del contesto sopra evidenziato e letta nel suo significato letterale e nella sua collocazione sistematica, evidenzia che le parti hanno inteso remunerare il complesso delle attività dei MMG funzionali all'indagine epidemiologica, che appunto inizia con la diagnosi, indubbiamente il momento più impegnativo per il medico, poiché richiede un'organizzazione in sicurezza delle relative attività, che va dall'utilizzo di DPI all'accesso/deflusso regolamentato dei pazienti presso e dallo studio;
a fronte di tale impegno, l'attività diagnostica compiuta negli studi dei medici di medicina generale è quella deputata a garantire però una distribuzione capillare dei pazienti sul territorio, comportando uno sgravio rilevante delle incombenze a carico delle ASL nel momento più cruciale dell'indagine epidemiologica.
Pertanto, la disposizione della lett. I-I, nella parte in cui prevede che oltre al compenso per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test equivalente individuato, sia dovuta a "TUTTI i medici di medicina generale"
l'erogazione di una indennità onnicomprensiva, utilizza in modo fuorviante il termine
TUTTI, che non può che riferirsi, ancora una volta, ed in via di conseguenzialità logica con quanto previsto nell'incipit della lettera D e nella complessità degli incombenti demandati, solo e soltanto a tutti i medici che abbiano scelto di somministrare i test, e non anche a quelli che abbiano scelto di svolgere esclusivamente le attività successive a detta somministrazione, peraltro non rinvenendosi in alcuna parte del Protocollo d'Intesa un riferimento alla perdurante obbligatorietà dei soli adempimenti accessori, che giustifichi l'erogazione di un compenso separato da quello previsto per il testing.
La ratio del frazionamento delle erogazioni di cui alla lettera H riposa invero sulla diversa natura e sul diverso criterio di liquidazione dei compensi (corrispettivo e indennitario) collegati all'una e all'altra tipologia di adempimento, e non sulla diversa platea di destinatari, non potendosi perciò inferire alcuna autonoma indennizzabilità delle attività svolte dai medici di medicina generale che non abbiano aderito alla somministrazione dei tamponi e che non siano registrati sulla piattaforma dedicata agli aderenti.
Che questa fosse la reale volontà delle parti è confermato dalla predisposizione, nel programma informatico della Gestione dei pagamenti della di un'unica CP_1
voce, denominata "Adesione Test Antigenici", a significare che solo questa, e non anche le ulteriori attività, consentivano al medico di ottenere l'erogazione dell'indennità forfettaria di euro 0,25 prevista al punto 4 lett. H.
D'altro canto le attività accessorie, per come anche rilevabili dalla documentazione allegata dall'appellata dott.ssa alla memoria di costituzione in appello, CP_4
consistono nell'espletamento di incombenti svolti in via informatica (nel caso di specie mail di segnalazione paziente sintomatico, comunicazione contatto convivente, chiusura quarantena), che vanno senza dubbio a sommarsi, in periodo emergenziale,
a quelli di ordinaria gestione del paziente, ma che assolutamente non ricadono in quelli che le parti firmatarie del Protocollo hanno concordato di remunerare con l'indennità forfettaria, confluendo invece nei compiti istituzionali del medico, oltretutto svolti in periodo che, per le norme di contenimento del contagio allora vigenti, nemmeno scontavano l'aggravio delle visite dei pazienti in studio”.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, in considerazione della novità della questione al momento della proposizione della domanda e dell'ambiguità interpretativa della questione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Roma, lì 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – dr.ssa Prisca
Boggetti