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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 460/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AN LU, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. ANNUNZIATA MODAFFERI, Controparte_1 giusta procura in atti;
- appellato
E
rappresentato e difeso dall'avv. DARIO COSIMO ADORNATO, giusta procura in atti;
CP_2
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI SILINGARDI giusta procura in atti;
CP_3
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Palmi, l' ha proposto opposizione CP_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229002137519000, notificata in data 27.05.2022, per la somma complessiva di € 13.967,29, portata dalle sottese cartelle di pagamento: n. 09420110031812917000, presuntivamente notificata il 12/12/2011, per un importo pari ad
€ 999,60, relativa a rate premio, anni di riferimento 2009, 2010 e 2011, ente impositore sede CP_3 di Modena;
n. 09420120027687437000, presuntivamente notificata il 14/01/2013, per un importo pari ad
€ 960,40, relativa a rate premio, anni di riferimento 2010, 2011 e 2012, ente impositore sede CP_3 di Modena;
n. 09420140001607064000, presuntivamente notificata il 19/06/2014, per un importo pari ad
€ 974,20, relativa a rate premio, anni di riferimento 2011, 2012 e 2013, ente impositore sede CP_3 di Modena;
n. 09420140018178755000, presuntivamente notificata il 12/05/2015, per un importo pari ad
€ 959,38, relativa a rate premio, anni di riferimento 2012, 2013 e 2014, ente impositore sede CP_3 di Modena;
n. 09420150010718825000, presuntivamente notificata il 12/10/2015, per un importo pari ad
€ 945,32, relativa a rate premio, anni di riferimento 2013, 2014 e 2015, ente impositore sede CP_3 di Modena;
n. 09420150022002452000, presuntivamente notificata il 29/04/2016, per un importo pari ad
€ 875,68, relativa a rate premio, anno di riferimento 2015, ente impositore sede di Modena;
CP_3
n. 09420170009726620000, presuntivamente notificata il 04/12/2017, per un importo pari ad
€ 811,94, relativa a rate premio, anni di riferimento 2016 e 2017, Ente Impositore sede di CP_3
Modena;
e dagli avvisi di addebito:
n. 39420120001038577000, presuntivamente notificato il 15/05/2012, per un importo pari ad
€ 4.629,79, relativo a Contributi IVS fissi/percentuali entro il minimale, anni di riferimento 2010,
2011 e 2012, ente impositore sede di Reggio Calabria;
CP_2
n. 39420120004258405000, presuntivamente notificato il 25/01/2013, per un importo pari ad
€ 2.397,27, relativo a Contributi IVS fissi/percentuali entro il minimale, anni di riferimento 2011,
2012 e 2013, ente impositore sede di Reggio Calabria;
CP_2
n. 39420130001052413000, presuntivamente notificato il 17/04/2013, per un importo pari ad
€ 413,71, anni di riferimento 2012 e 2013, ente impositore sede di Reggio Calabria. CP_2
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito;
nonché la mancata indicazione dell'iscrizione a ruolo, resa esecutività- decadenza dal diritto di credito vantato, mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti;
violazione di legge ed eccesso di potere- inesistenza della motivazione. Il Giudice di prime cure dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' e il difetto di legittimazione passiva sollevato da tutti i resistenti, così statuiva: CP_3
“Dichiara prescritto il credito portato dalle cartelle di pagamento:
n. 09420110031812917000, presuntivamente notificata il 12/12/2011, per un importo pari ad € 999,60, relativa a rate premio, anni di riferimento 2009, 2010 e 2011, ente impositore CP_3 sede di Modena;
n. 09420120027687437000, presuntivamente notificata il 14/01/2013, per un importo pari ad €
960,40, relativa a rate premio, anni di riferimento 2010, 2011 e 2012, ente impositore sede CP_3 di Modena;
n. 09420140001607064000, presuntivamente notificata il 19/06/2014, per un importo pari ad € 974,20, relativa a rate premio, anni di riferimento 2011, 2012 e 2013, ente impositore CP_3 sede di Modena;
e dagli avvisi di addebito:
n. 39420120001038577000, presuntivamente notificato il 15/05/2012, per un importo pari ad € 4.629,79, relativo a Contributi IVS fissi/percentuali entro il minimale, anni di riferimento
2010, 2011 e 2012, ente impositore sede di Reggio Calabria;
CP_2
n. 39420120004258405000, presuntivamente notificato il 25/01/2013, per un importo pari ad € 2.397,27, relativo a Contributi IVS fissi/percentuali entro il minimale, anni di riferimento
2011, 2012 e 2013, ente impositore sede di Reggio Calabria;
CP_2
n. 39420130001052413000, presuntivamente notificato il 17/04/2013, per un importo pari ad € 413,71, anni di riferimento 2012 e 2013, ente impositore sede di Reggio Calabria;
CP_2
2. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n.
09420229002137519000, notificata in data 27.05.2022, nella parte in cui intima il pagamento delle somme portate dalle sottese cartelle di pagamento:
n. 09420110031812917000, presuntivamente notificata il 12/12/2011, per un importo pari ad € 999,60, relativa a rate premio, anni di riferimento 2009, 2010 e 2011, ente impositore CP_3 sede di Modena;
n. 09420120027687437000, presuntivamente notificata il 14/01/2013, per un importo pari ad € 960,40, relativa a rate premio, anni di riferimento 2010, 2011 e 2012, ente impositore CP_3 sede di Modena;
n. 09420140001607064000, presuntivamente notificata il 19/06/2014, per un importo pari ad € 974,20, relativa a rate premio, anni di riferimento 2011, 2012 e 2013, ente impositore CP_3 sede di Modena;
n. 09420140018178755000, presuntivamente notificata il 12/05/2015, per un importo pari ad € 959,38, relativa a rate premio, anni di riferimento 2012, 2013 e 2014, ente impositore CP_3 sede di Modena;
n. 09420150010718825000, presuntivamente notificata il 12/10/2015, per un importo pari ad € 945,32, relativa a rate premio, anni di riferimento 2013, 2014 e 2015, ente impositore CP_3 sede di Modena;
n. 09420150022002452000, presuntivamente notificata il 29/04/2016, per un importo pari ad € 875,68, relativa a rate premio, anno di riferimento 2015, ente impositore sede di CP_3
Modena;
n. 09420170009726620000, presuntivamente notificata il 04/12/2017, per un importo pari ad € 811,94, relativa a rate premio, anni di riferimento 2016 e 2017, Ente Impositore sede di CP_3
Modena;
e dagli avvisi di addebito:
n. 39420120001038577000, presuntivamente notificato il 15/05/2012, per un importo pari ad € 4.629,79, relativo a Contributi IVS fissi/percentuali entro il minimale, anni di riferimento
2010, 2011 e 2012, ente impositore sede di Reggio Calabria;
CP_2
n. 39420120004258405000, presuntivamente notificato il 25/01/2013, per un importo pari ad € 2.397,27, relativo a Contributi IVS fissi/percentuali entro il minimale, anni di riferimento
2011, 2012 e 2013, ente impositore sede di Reggio Calabria;
CP_2
n. 39420130001052413000, presuntivamente notificato il 17/04/2013, per un importo pari ad € 413,71, anni di riferimento 2012 e 2013, ente impositore sede di Reggio Calabria;
CP_2 condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, , da distrarsi in Controparte_1 favore dell'avv. Annunziata Modafferi e dell'avv. Michele Ceruso, che hanno fatto richiesta.”
In particolare il Giudicante, dopo avere qualificato l'opposizione in parte come opposizione all'esecuzione (eccezione di prescrizione), in parte come opposizione agli atti esecutivi ( vizi formali dell'intimazione) ed in parte come opposizione ex art. 24 ex art. 24 del D.L.gs n.
46/1999(mancata indicazione dell'iscrizione a ruolo, la resa esecutività, la decadenza dal diritto di credito vantato qualificano la domanda come opposizione) ha ritenuto: 1) che, ad eccezione della cartella n. 09420120027687437000, consegnata alla parte ricorrente, non fosse stata provata la regolare notifica di tutte le cartelle ed avvisi di addebito impugnati in quanto “Negli avvisi di ricevimento prodotti in atti dall' , seppur si dà atto dell'invio della Parte_1 raccomandata informativa non viene indicato il numero della raccomandata e negli elenchi delle raccomandate viene indicato il numero dell'atto che le stesse contengono e non il numero dell'avviso di ricevimento che attesta la consegna dell'atto a familiare convivente. Ciò non consente di verificare la conseguenzialità degli atti della procedura di notifica.
In ogni caso il mancato invio della raccomandata informativa, come stabilito la Suprema Corte di Cassazione, con decisione n. 27446/2022, pubblicata il 20 settembre 2022, finanche nel caso in cui la notifica avvenga ad opera dei messi speciali dell'ufficio, non consente la conclusione del procedimento di notifica e la notifica non può intendersi perfezionata.
A dimostrare la conclusione del procedimento di notifica è necessario depositare in atti
l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa con la prova dell'invio e di ricezione della stessa. Prova non depositata in atti.”; 2) che, per quanto qui ancora di interesse, i crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 09420110031812917000, n. 09420120027687437000, n.
09420140001607064000 fossero prescritti, poiché tra la data di presunta notifica degli stessi e la data della notifica dell'intimazione di pagamento risultava decorso il termine quinquennale di prescrizione, maturato ancor prima della sospensione Covid;
3) la mancata prova della notifica degli avvisi di addebito rendeva ammissibile la spiegata opposizione ex art 24, tuttavia la mancata indicazione, nell'intimazione di pagamento opposta, della data di iscrizione a ruolo del carico assicurativo e della data di esecutività dello stesso non consentiva, “come sostenuto dalla parte ricorrente, di verificare la eventuale decadenza dell'iscrizione a ruolo secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. n. 602/73” ma “La mancata notifica e la mancata allegazione delle suddette cartelle di pagamento rendevano inefficace l'intimazione di pagamento laddove le richiama.”.
Ha interposto appello per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
CP_ Si sono costituiti sia l' che l' aderendo alle conclusioni rassegnate da CP_3 CP_4
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 6 novembre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 7 novembre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello denuncia l'erroneità della Parte_1 sentenza nella parte in cui cui ha ritenuto irritualmente notificate le cartelle di pagamento.
L'appellante premette che :
1) la cartella di pagamento n. 09420110031812917000 è stata notificata, mediante plico raccomandato ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73, in data 12/12/2011;
2) la cartella di pagamento n. 09420120027687437000 è stata notificata, mediante plico raccomandato ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73, in data 14/01/2013 3) la cartella di pagamento n. 09420140001607064000 è stata notificata, mediante messo notificatore, in data 19/06/2014;
4) la cartella di pagamento n. 09420140018178755000 è stata notificata, mediante messo notificatore, in data 12/05/2015 (nelll'atto di appello per mero evidente refuso è stato indicato il n. .
09420180018178755000);
5) la cartella di pagamento n. 09420150010718825000 è stata notificata, mediante messo notificatore, in data 12/10/2015;
6) la cartella di pagamento n. 09420150022002452000 è stata notificata, mediante messo notificatore, in data 29/04/2016;
7) la cartella di pagamento n. 0942017000972662000 è stata notificata, mediante messo notificatore, in data 04/12/2017.
Ciò posto, eccepisce che, al contrario di quanto sostenuto dal Giudice di Parte_1 prime cure, la notifica ex art. 26 d.p.r. 602/73, non necessita dell'invio di raccomandata informativa, trovando applicazione la normativa speciale ivi contenuta;
mentre, in relazione alla notifica a mezzo messo notificatore, contesta che la raccomandata informativa - il cui inoltro era stato dimostrato dal “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.” versato in atti- debba essere una raccomandata con avviso di ricevimento e non una raccomandata semplice.
Il motivo è fondato.
Vi è prova in atti che le cartelle nn. 09420110031812917000 e 9420120027687437000 sono state consegnate alla moglie, , indicata come familiare convivente,sicché si rientra Persona_1 nella previsione dell'art. 26, comma 1, seconda parte, cit., che non richiede l'invio di una successiva raccomandata informativa (cfr. Cass. n.6793/23).
Per quanto riguarda le altre cartelle, notificate a mezzo di messo, correttamente l'appellante ha rilevato che è sufficiente l'invio di raccomandata semplice contenente l'informativa di avvenuta notifica.
Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b), infatti, recita: "la notificazione degli avvisi
e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dall'art. 137 c.p.c. e ss., con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio (delle imposte) (2); b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata"
In proposito la Suprema Corte ha precisato che “ che tale disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento” ( Cass. 9239/19; conf. 33239/24).
Nella presente fattispecie, l'appellante ha depositato in atti sia la prova del ricevimento da parte della moglie e della figlia dell' qualificatesi come familiari conviventi, che il prospetto di CP_1
riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite, nella quale CP_5 si attesta l'invio della racomandata in relazione alle singole cartelle.
Con il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la Pt_1 prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. 09420110031812917000, notificata il 12/12/2011, n.
09420120027687437000, notificata il 14/01/2013, n. 09420140001607064000, notificata il
19/06/2014, in quanto il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto degli atti interruttivi depositati, ed in particolare:
della intimazione di pagamento n. 09420169007631404000 notificata in data 29/03/2017; della la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201500004450000 notificata in data
18/08/2015 ; dell'intimazione di pagamento n. 09420229002137519000 notificata in data 27/05/2022.
L ha eccepito, in proposito, l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento CP_1
n. 09420169007631404000 notificata in data 30/03/2017, in quanto sebbene la relata di notifica riporti la firma di qualificatasi quale moglie, non viene allegata alcuna prova della Persona_1 raccomandata informativa;
ha rappresentato, inoltre, che la suddetta intimazione non contiene la cartella di pagamento n. 09420150022002452000 e la cartella di pagamento n.
09420170009726620000; in relazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476201500004450000 notificata in data 18/08/2015 ha formulato la medesima eccezione di invalidità della notifica e ha rappresentato che l'atto non è riferibile alle cartelle di pagamento n.
09420150010718825000, n. 09420150022002452000 n. 09420170009726620000 presupposte all'intimazione di pagamento;
ha eccepito comunque la prescrizione.
Il motivo è parzialmente fondato.
Innanzitutto, per maggiore chiarezza, si specifica che, ancorchè il Giudice di prime cure abbia dichirato la prescrizione solo dei crediti portati dalle cartelle nn. 09420110031812917000, n.
09420120027687437000, n. 09420140001607064000, l'eccezione sarà esaminata in relazione a tutte le cartelle oggetto del presente giudizio, atteso che come noto l'eccezione, che peraltro è stata parzialmente riproposta, in materia previdenziale è rilevabile d'ufficio.
Ciò posto, a differenza di quanto sostenuto dall'EN, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420169007631404000 è stata dimostrata dall'agente della riscossione che ha depositato avviso di ricevimento firmato dalla e il prospetto di riepilogativo CP_6 CP_5 delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite, in cui viene indicata la spedizione della relativa raccomandata informativa.
Viceversa, non vi è prova in atti della spedizione della raccomandata informativa relativa alla consegna sempre a della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Persona_1
n.09476201500004450000, con conseguente mancata prova della sua validità (cfr Cass. 33239/24).
Inoltre, come segnalato l'appellante l'intimazione di pagamento n. 09420169007631404000 non intima il pagamento dei crediti portati dalle cartelle n. 09420150022002452000 e n.
0942017000972662000
Riepilogando, posto che vi è prova della notifica di un unico atto interruttivo (dell'intimazione di pagamento n. 09420169007631404000 notificata in data 30/03/2017) che non riguarda le suindicate cartelle, alla data della notifica (27/5/2022) dell'intimazione di pagamento n.
09420229002137519000, il termine prescrizionale quinquennale era decorso solo in relazione alle cartelle di pagamento n. 09421100318129170000, già dichiarata dal Giudice di prime cure, e n.
09420150022002452000.
Per tutte le altre cartelle, le cui date di notifica si collocano tra il 14/1/2013 e il 4/12/2017, tenendo conto del suddetto atto interruttivo e del periodo di di sopensione prescrizionali dettato dalla normativa emergenziale pari a 542 giorni, il periodo prescrizionale non risulta decorso.
Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto
"Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147.Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Controparte_7
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
In definitiva per tutte le cartelle, ad eccezione della cartella di pagamento n.
09421100318129170000 (il cui tremine prescrizionale era decorso prima della notifica dell'atto interruttivo) come già ritenuto dal Giudice di prime cure e della cartella n. 09420150022002452000
(come detto non menzionata nel suddetto atto interruttivo) il dies a quo del termine prescrzionale coincide con il 30/03/2017 ( data di notifica dell'atto interruttivo) con la conseguenza che alla data del 27 maggio 2022, il termine prescrizionale quinquennale non era ancora decorso, considerando il periodo di 542 giorni di sospensione di dei termini prescrizionali, disposto dalla normativa emergenziale.
Con il terzo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che “la mancata notifica e la mancata allegazione delle suddette cartelle di pagamento” rendessero inefficace l'intimazione di pagamento , rilevando che la data di iscrizione a ruolo del carico assicurativo e la data di esecutività dello stesso” non sono elementi obbligatori della intimazione di pagamento e che, comunque, vista rituale notificazione delle cartelle di pagamento, l'eccezione doveva essere considerata inammissibile.
Il motivo è fondato, alla luce dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/99 secondo cui “Contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente puo' proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.” In definitiva, l'eccezione proposta dall' è irrimediabilmente tardiva, vista la prova CP_1 della rituale notifica delle cartelle impugnate.
Il quarto motivo relativo alla regolamentazione delle spese di lite è assorbito dall'accoglimento parziale dell'appello proposto, alla luce del quale l' risulta parzialmente soccombente. CP_1
Nei rapporti tra e le spese di lite di entrambi i Parte_1 CP_1 gradi di giudizio, considerando l'esito complessivo, vista la parziale reciproca soccombenza, in ragione di 1/3 restando gli ulteriori 2/3 a carico dell' liquidati in dispositivo sulla base del CP_1
Dm n 147/22 (III scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità delle controversia).
Spese di lite compensate vista l'identità di posizione sostanziale nei rapporti tra l'appellante CP_ e CP_3
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1 contro e , avverso la sentenza n. 430/2023 del Giudice del Controparte_1 CP_2 CP_3 lavoro di Palmi, pubblicata in data 11/04/2023, in accoglimento parziale dell'appello e in riforma parziale della sentenza che nel resto conferma: dichiara la prescrizione dei crediti portati dalla cartella n. 09420150022002452000; rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420229002137519000, proposta dall' in relazione alle cartelle nn. 09420120027687437000; 09420140001607064000; n. CP_1
09420140018178755000; 09420150010718825000; 0942017000972662000.
Compensa in ragione di 1/3 le spese di lite dei due gradi di giudizio nei rapporti tra Pt_1
e Parte_1 CP_1
Condanna a rifondere a riscossione i restanti 2/3 delle spese di CP_1 Parte_1 lite le spese di lite, che liquida in € 1978,00 oltre accessori per il primo grado di giudizio e in €
1937,3, oltre accessori, per il secondo grado di giudizio,.
Dichiara interamente compensate le spese tra e Controparte_8
. CP_3
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 460/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AN LU, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. ANNUNZIATA MODAFFERI, Controparte_1 giusta procura in atti;
- appellato
E
rappresentato e difeso dall'avv. DARIO COSIMO ADORNATO, giusta procura in atti;
CP_2
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI SILINGARDI giusta procura in atti;
CP_3
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Palmi, l' ha proposto opposizione CP_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229002137519000, notificata in data 27.05.2022, per la somma complessiva di € 13.967,29, portata dalle sottese cartelle di pagamento: n. 09420110031812917000, presuntivamente notificata il 12/12/2011, per un importo pari ad
€ 999,60, relativa a rate premio, anni di riferimento 2009, 2010 e 2011, ente impositore sede CP_3 di Modena;
n. 09420120027687437000, presuntivamente notificata il 14/01/2013, per un importo pari ad
€ 960,40, relativa a rate premio, anni di riferimento 2010, 2011 e 2012, ente impositore sede CP_3 di Modena;
n. 09420140001607064000, presuntivamente notificata il 19/06/2014, per un importo pari ad
€ 974,20, relativa a rate premio, anni di riferimento 2011, 2012 e 2013, ente impositore sede CP_3 di Modena;
n. 09420140018178755000, presuntivamente notificata il 12/05/2015, per un importo pari ad
€ 959,38, relativa a rate premio, anni di riferimento 2012, 2013 e 2014, ente impositore sede CP_3 di Modena;
n. 09420150010718825000, presuntivamente notificata il 12/10/2015, per un importo pari ad
€ 945,32, relativa a rate premio, anni di riferimento 2013, 2014 e 2015, ente impositore sede CP_3 di Modena;
n. 09420150022002452000, presuntivamente notificata il 29/04/2016, per un importo pari ad
€ 875,68, relativa a rate premio, anno di riferimento 2015, ente impositore sede di Modena;
CP_3
n. 09420170009726620000, presuntivamente notificata il 04/12/2017, per un importo pari ad
€ 811,94, relativa a rate premio, anni di riferimento 2016 e 2017, Ente Impositore sede di CP_3
Modena;
e dagli avvisi di addebito:
n. 39420120001038577000, presuntivamente notificato il 15/05/2012, per un importo pari ad
€ 4.629,79, relativo a Contributi IVS fissi/percentuali entro il minimale, anni di riferimento 2010,
2011 e 2012, ente impositore sede di Reggio Calabria;
CP_2
n. 39420120004258405000, presuntivamente notificato il 25/01/2013, per un importo pari ad
€ 2.397,27, relativo a Contributi IVS fissi/percentuali entro il minimale, anni di riferimento 2011,
2012 e 2013, ente impositore sede di Reggio Calabria;
CP_2
n. 39420130001052413000, presuntivamente notificato il 17/04/2013, per un importo pari ad
€ 413,71, anni di riferimento 2012 e 2013, ente impositore sede di Reggio Calabria. CP_2
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito;
nonché la mancata indicazione dell'iscrizione a ruolo, resa esecutività- decadenza dal diritto di credito vantato, mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti;
violazione di legge ed eccesso di potere- inesistenza della motivazione. Il Giudice di prime cure dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' e il difetto di legittimazione passiva sollevato da tutti i resistenti, così statuiva: CP_3
“Dichiara prescritto il credito portato dalle cartelle di pagamento:
n. 09420110031812917000, presuntivamente notificata il 12/12/2011, per un importo pari ad € 999,60, relativa a rate premio, anni di riferimento 2009, 2010 e 2011, ente impositore CP_3 sede di Modena;
n. 09420120027687437000, presuntivamente notificata il 14/01/2013, per un importo pari ad €
960,40, relativa a rate premio, anni di riferimento 2010, 2011 e 2012, ente impositore sede CP_3 di Modena;
n. 09420140001607064000, presuntivamente notificata il 19/06/2014, per un importo pari ad € 974,20, relativa a rate premio, anni di riferimento 2011, 2012 e 2013, ente impositore CP_3 sede di Modena;
e dagli avvisi di addebito:
n. 39420120001038577000, presuntivamente notificato il 15/05/2012, per un importo pari ad € 4.629,79, relativo a Contributi IVS fissi/percentuali entro il minimale, anni di riferimento
2010, 2011 e 2012, ente impositore sede di Reggio Calabria;
CP_2
n. 39420120004258405000, presuntivamente notificato il 25/01/2013, per un importo pari ad € 2.397,27, relativo a Contributi IVS fissi/percentuali entro il minimale, anni di riferimento
2011, 2012 e 2013, ente impositore sede di Reggio Calabria;
CP_2
n. 39420130001052413000, presuntivamente notificato il 17/04/2013, per un importo pari ad € 413,71, anni di riferimento 2012 e 2013, ente impositore sede di Reggio Calabria;
CP_2
2. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n.
09420229002137519000, notificata in data 27.05.2022, nella parte in cui intima il pagamento delle somme portate dalle sottese cartelle di pagamento:
n. 09420110031812917000, presuntivamente notificata il 12/12/2011, per un importo pari ad € 999,60, relativa a rate premio, anni di riferimento 2009, 2010 e 2011, ente impositore CP_3 sede di Modena;
n. 09420120027687437000, presuntivamente notificata il 14/01/2013, per un importo pari ad € 960,40, relativa a rate premio, anni di riferimento 2010, 2011 e 2012, ente impositore CP_3 sede di Modena;
n. 09420140001607064000, presuntivamente notificata il 19/06/2014, per un importo pari ad € 974,20, relativa a rate premio, anni di riferimento 2011, 2012 e 2013, ente impositore CP_3 sede di Modena;
n. 09420140018178755000, presuntivamente notificata il 12/05/2015, per un importo pari ad € 959,38, relativa a rate premio, anni di riferimento 2012, 2013 e 2014, ente impositore CP_3 sede di Modena;
n. 09420150010718825000, presuntivamente notificata il 12/10/2015, per un importo pari ad € 945,32, relativa a rate premio, anni di riferimento 2013, 2014 e 2015, ente impositore CP_3 sede di Modena;
n. 09420150022002452000, presuntivamente notificata il 29/04/2016, per un importo pari ad € 875,68, relativa a rate premio, anno di riferimento 2015, ente impositore sede di CP_3
Modena;
n. 09420170009726620000, presuntivamente notificata il 04/12/2017, per un importo pari ad € 811,94, relativa a rate premio, anni di riferimento 2016 e 2017, Ente Impositore sede di CP_3
Modena;
e dagli avvisi di addebito:
n. 39420120001038577000, presuntivamente notificato il 15/05/2012, per un importo pari ad € 4.629,79, relativo a Contributi IVS fissi/percentuali entro il minimale, anni di riferimento
2010, 2011 e 2012, ente impositore sede di Reggio Calabria;
CP_2
n. 39420120004258405000, presuntivamente notificato il 25/01/2013, per un importo pari ad € 2.397,27, relativo a Contributi IVS fissi/percentuali entro il minimale, anni di riferimento
2011, 2012 e 2013, ente impositore sede di Reggio Calabria;
CP_2
n. 39420130001052413000, presuntivamente notificato il 17/04/2013, per un importo pari ad € 413,71, anni di riferimento 2012 e 2013, ente impositore sede di Reggio Calabria;
CP_2 condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, , da distrarsi in Controparte_1 favore dell'avv. Annunziata Modafferi e dell'avv. Michele Ceruso, che hanno fatto richiesta.”
In particolare il Giudicante, dopo avere qualificato l'opposizione in parte come opposizione all'esecuzione (eccezione di prescrizione), in parte come opposizione agli atti esecutivi ( vizi formali dell'intimazione) ed in parte come opposizione ex art. 24 ex art. 24 del D.L.gs n.
46/1999(mancata indicazione dell'iscrizione a ruolo, la resa esecutività, la decadenza dal diritto di credito vantato qualificano la domanda come opposizione) ha ritenuto: 1) che, ad eccezione della cartella n. 09420120027687437000, consegnata alla parte ricorrente, non fosse stata provata la regolare notifica di tutte le cartelle ed avvisi di addebito impugnati in quanto “Negli avvisi di ricevimento prodotti in atti dall' , seppur si dà atto dell'invio della Parte_1 raccomandata informativa non viene indicato il numero della raccomandata e negli elenchi delle raccomandate viene indicato il numero dell'atto che le stesse contengono e non il numero dell'avviso di ricevimento che attesta la consegna dell'atto a familiare convivente. Ciò non consente di verificare la conseguenzialità degli atti della procedura di notifica.
In ogni caso il mancato invio della raccomandata informativa, come stabilito la Suprema Corte di Cassazione, con decisione n. 27446/2022, pubblicata il 20 settembre 2022, finanche nel caso in cui la notifica avvenga ad opera dei messi speciali dell'ufficio, non consente la conclusione del procedimento di notifica e la notifica non può intendersi perfezionata.
A dimostrare la conclusione del procedimento di notifica è necessario depositare in atti
l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa con la prova dell'invio e di ricezione della stessa. Prova non depositata in atti.”; 2) che, per quanto qui ancora di interesse, i crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 09420110031812917000, n. 09420120027687437000, n.
09420140001607064000 fossero prescritti, poiché tra la data di presunta notifica degli stessi e la data della notifica dell'intimazione di pagamento risultava decorso il termine quinquennale di prescrizione, maturato ancor prima della sospensione Covid;
3) la mancata prova della notifica degli avvisi di addebito rendeva ammissibile la spiegata opposizione ex art 24, tuttavia la mancata indicazione, nell'intimazione di pagamento opposta, della data di iscrizione a ruolo del carico assicurativo e della data di esecutività dello stesso non consentiva, “come sostenuto dalla parte ricorrente, di verificare la eventuale decadenza dell'iscrizione a ruolo secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. n. 602/73” ma “La mancata notifica e la mancata allegazione delle suddette cartelle di pagamento rendevano inefficace l'intimazione di pagamento laddove le richiama.”.
Ha interposto appello per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
CP_ Si sono costituiti sia l' che l' aderendo alle conclusioni rassegnate da CP_3 CP_4
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 6 novembre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 7 novembre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello denuncia l'erroneità della Parte_1 sentenza nella parte in cui cui ha ritenuto irritualmente notificate le cartelle di pagamento.
L'appellante premette che :
1) la cartella di pagamento n. 09420110031812917000 è stata notificata, mediante plico raccomandato ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73, in data 12/12/2011;
2) la cartella di pagamento n. 09420120027687437000 è stata notificata, mediante plico raccomandato ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73, in data 14/01/2013 3) la cartella di pagamento n. 09420140001607064000 è stata notificata, mediante messo notificatore, in data 19/06/2014;
4) la cartella di pagamento n. 09420140018178755000 è stata notificata, mediante messo notificatore, in data 12/05/2015 (nelll'atto di appello per mero evidente refuso è stato indicato il n. .
09420180018178755000);
5) la cartella di pagamento n. 09420150010718825000 è stata notificata, mediante messo notificatore, in data 12/10/2015;
6) la cartella di pagamento n. 09420150022002452000 è stata notificata, mediante messo notificatore, in data 29/04/2016;
7) la cartella di pagamento n. 0942017000972662000 è stata notificata, mediante messo notificatore, in data 04/12/2017.
Ciò posto, eccepisce che, al contrario di quanto sostenuto dal Giudice di Parte_1 prime cure, la notifica ex art. 26 d.p.r. 602/73, non necessita dell'invio di raccomandata informativa, trovando applicazione la normativa speciale ivi contenuta;
mentre, in relazione alla notifica a mezzo messo notificatore, contesta che la raccomandata informativa - il cui inoltro era stato dimostrato dal “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.” versato in atti- debba essere una raccomandata con avviso di ricevimento e non una raccomandata semplice.
Il motivo è fondato.
Vi è prova in atti che le cartelle nn. 09420110031812917000 e 9420120027687437000 sono state consegnate alla moglie, , indicata come familiare convivente,sicché si rientra Persona_1 nella previsione dell'art. 26, comma 1, seconda parte, cit., che non richiede l'invio di una successiva raccomandata informativa (cfr. Cass. n.6793/23).
Per quanto riguarda le altre cartelle, notificate a mezzo di messo, correttamente l'appellante ha rilevato che è sufficiente l'invio di raccomandata semplice contenente l'informativa di avvenuta notifica.
Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b), infatti, recita: "la notificazione degli avvisi
e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dall'art. 137 c.p.c. e ss., con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio (delle imposte) (2); b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata"
In proposito la Suprema Corte ha precisato che “ che tale disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento” ( Cass. 9239/19; conf. 33239/24).
Nella presente fattispecie, l'appellante ha depositato in atti sia la prova del ricevimento da parte della moglie e della figlia dell' qualificatesi come familiari conviventi, che il prospetto di CP_1
riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite, nella quale CP_5 si attesta l'invio della racomandata in relazione alle singole cartelle.
Con il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la Pt_1 prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. 09420110031812917000, notificata il 12/12/2011, n.
09420120027687437000, notificata il 14/01/2013, n. 09420140001607064000, notificata il
19/06/2014, in quanto il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto degli atti interruttivi depositati, ed in particolare:
della intimazione di pagamento n. 09420169007631404000 notificata in data 29/03/2017; della la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201500004450000 notificata in data
18/08/2015 ; dell'intimazione di pagamento n. 09420229002137519000 notificata in data 27/05/2022.
L ha eccepito, in proposito, l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento CP_1
n. 09420169007631404000 notificata in data 30/03/2017, in quanto sebbene la relata di notifica riporti la firma di qualificatasi quale moglie, non viene allegata alcuna prova della Persona_1 raccomandata informativa;
ha rappresentato, inoltre, che la suddetta intimazione non contiene la cartella di pagamento n. 09420150022002452000 e la cartella di pagamento n.
09420170009726620000; in relazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476201500004450000 notificata in data 18/08/2015 ha formulato la medesima eccezione di invalidità della notifica e ha rappresentato che l'atto non è riferibile alle cartelle di pagamento n.
09420150010718825000, n. 09420150022002452000 n. 09420170009726620000 presupposte all'intimazione di pagamento;
ha eccepito comunque la prescrizione.
Il motivo è parzialmente fondato.
Innanzitutto, per maggiore chiarezza, si specifica che, ancorchè il Giudice di prime cure abbia dichirato la prescrizione solo dei crediti portati dalle cartelle nn. 09420110031812917000, n.
09420120027687437000, n. 09420140001607064000, l'eccezione sarà esaminata in relazione a tutte le cartelle oggetto del presente giudizio, atteso che come noto l'eccezione, che peraltro è stata parzialmente riproposta, in materia previdenziale è rilevabile d'ufficio.
Ciò posto, a differenza di quanto sostenuto dall'EN, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420169007631404000 è stata dimostrata dall'agente della riscossione che ha depositato avviso di ricevimento firmato dalla e il prospetto di riepilogativo CP_6 CP_5 delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite, in cui viene indicata la spedizione della relativa raccomandata informativa.
Viceversa, non vi è prova in atti della spedizione della raccomandata informativa relativa alla consegna sempre a della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Persona_1
n.09476201500004450000, con conseguente mancata prova della sua validità (cfr Cass. 33239/24).
Inoltre, come segnalato l'appellante l'intimazione di pagamento n. 09420169007631404000 non intima il pagamento dei crediti portati dalle cartelle n. 09420150022002452000 e n.
0942017000972662000
Riepilogando, posto che vi è prova della notifica di un unico atto interruttivo (dell'intimazione di pagamento n. 09420169007631404000 notificata in data 30/03/2017) che non riguarda le suindicate cartelle, alla data della notifica (27/5/2022) dell'intimazione di pagamento n.
09420229002137519000, il termine prescrizionale quinquennale era decorso solo in relazione alle cartelle di pagamento n. 09421100318129170000, già dichiarata dal Giudice di prime cure, e n.
09420150022002452000.
Per tutte le altre cartelle, le cui date di notifica si collocano tra il 14/1/2013 e il 4/12/2017, tenendo conto del suddetto atto interruttivo e del periodo di di sopensione prescrizionali dettato dalla normativa emergenziale pari a 542 giorni, il periodo prescrizionale non risulta decorso.
Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto
"Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147.Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Controparte_7
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
In definitiva per tutte le cartelle, ad eccezione della cartella di pagamento n.
09421100318129170000 (il cui tremine prescrizionale era decorso prima della notifica dell'atto interruttivo) come già ritenuto dal Giudice di prime cure e della cartella n. 09420150022002452000
(come detto non menzionata nel suddetto atto interruttivo) il dies a quo del termine prescrzionale coincide con il 30/03/2017 ( data di notifica dell'atto interruttivo) con la conseguenza che alla data del 27 maggio 2022, il termine prescrizionale quinquennale non era ancora decorso, considerando il periodo di 542 giorni di sospensione di dei termini prescrizionali, disposto dalla normativa emergenziale.
Con il terzo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che “la mancata notifica e la mancata allegazione delle suddette cartelle di pagamento” rendessero inefficace l'intimazione di pagamento , rilevando che la data di iscrizione a ruolo del carico assicurativo e la data di esecutività dello stesso” non sono elementi obbligatori della intimazione di pagamento e che, comunque, vista rituale notificazione delle cartelle di pagamento, l'eccezione doveva essere considerata inammissibile.
Il motivo è fondato, alla luce dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/99 secondo cui “Contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente puo' proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.” In definitiva, l'eccezione proposta dall' è irrimediabilmente tardiva, vista la prova CP_1 della rituale notifica delle cartelle impugnate.
Il quarto motivo relativo alla regolamentazione delle spese di lite è assorbito dall'accoglimento parziale dell'appello proposto, alla luce del quale l' risulta parzialmente soccombente. CP_1
Nei rapporti tra e le spese di lite di entrambi i Parte_1 CP_1 gradi di giudizio, considerando l'esito complessivo, vista la parziale reciproca soccombenza, in ragione di 1/3 restando gli ulteriori 2/3 a carico dell' liquidati in dispositivo sulla base del CP_1
Dm n 147/22 (III scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità delle controversia).
Spese di lite compensate vista l'identità di posizione sostanziale nei rapporti tra l'appellante CP_ e CP_3
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1 contro e , avverso la sentenza n. 430/2023 del Giudice del Controparte_1 CP_2 CP_3 lavoro di Palmi, pubblicata in data 11/04/2023, in accoglimento parziale dell'appello e in riforma parziale della sentenza che nel resto conferma: dichiara la prescrizione dei crediti portati dalla cartella n. 09420150022002452000; rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420229002137519000, proposta dall' in relazione alle cartelle nn. 09420120027687437000; 09420140001607064000; n. CP_1
09420140018178755000; 09420150010718825000; 0942017000972662000.
Compensa in ragione di 1/3 le spese di lite dei due gradi di giudizio nei rapporti tra Pt_1
e Parte_1 CP_1
Condanna a rifondere a riscossione i restanti 2/3 delle spese di CP_1 Parte_1 lite le spese di lite, che liquida in € 1978,00 oltre accessori per il primo grado di giudizio e in €
1937,3, oltre accessori, per il secondo grado di giudizio,.
Dichiara interamente compensate le spese tra e Controparte_8
. CP_3
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)