Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2013, n. 16154
CASS
Sentenza 11 gennaio 2013

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La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa e non indotto in errore dalla condotta persuasiva svolta dal pubblico agente, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prospettazione di conseguenze sfavorevoli da parte del pubblico agente per ottenere l'indebita promessa o pagamento può essere considerato un indice sintomatico della induzione indebita).

Ai fini della consumazione del delitto di induzione indebita di cui all'art. 319 quater cod. pen., come introdotto dall'articolo 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere nè l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo.

La sollecitazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio rivolta al privato a dare o promettere denaro o altra utilità, pure se espressa con la prospettazione di evitare un pregiudizio derivante dall'applicazione della legge, mediante un atto contrario ai doveri di ufficio integra, nel caso sia rifiutata, il delitto di istigazione alla corruzione punito dall'art. 322 cod. pen., o, se accolta, quello di corruzione punito dall'art. 319 cod. pen.; la medesima sollecitazione integra, invece, il delitto induzione, punito dall'art. 319 quater cod. pen., quando sia preceduta o accompagnata da uno o più atti che costituiscono estrinsecazione del concreto abuso della qualità o del potere dell'agente pubblico.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2013, n. 16154
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16154
Data del deposito : 11 gennaio 2013

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