Sentenza 23 giugno 2006
Massime • 1
Integra gli estremi del tentativo di concussione la condotta del pubblico ufficiale che, al fine di indurre la vittima a recedere dalla giusta richiesta di ottenere il pagamento di prestazioni effettuate in proprio favore, minacci l'esercizio di un potere in sé legittimo, senza conseguire l'intento per la refrattarietà del soggetto passivo a intimorirsi. (Fattispecie in cui l'originaria contestazione, nella forma consumata, è stata riqualificata come tentativo, essendo stato, questo, ravvisato nella condotta di un pubblico ufficiale che aveva rifiutato di pagare la somma dovuta al gestore di un locale per la consumazione di bevande e gli aveva comunicato che sarebbe tornato per sottoporlo a controlli di polizia, ma era stato, da quello, immediatamente denunciato).
Commentario • 1
- 1. Concussione: non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile ma quella del tentativo punibileAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima In tema di concussione, non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49 c.p., bensì quella del tentativo punibile, in relazione alle richieste e pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo (Cassazione penale , sez. VI , 16/03/2016 , n. 25677). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 16/03/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/06/2016), n.25677 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14 gennaio 2015, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, all'esito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2006, n. 25887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25887 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 23/06/2006
Dott. COLLA Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 956
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 43713/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IV, N. a Trapani il 10.5.1968;
avverso la sentenza in data 14 aprile 2005 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza in data 1^ ottobre 2003 del Tribunale di Lucca, appellata da LI IV, condannato, con le attenuanti generiche e con quelle di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e art. 323 bis c.p., prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena complessiva di anni uno e mesi undici di reclusione in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 317 c.p. (capo A) e all'art. 479 c.p. (capo B), accertati in Viareggio il 18 gennaio 2000.
In particolare, con il capo A era stato contestato al PO di avere, abusando della sua qualità di appuntato dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di Viareggio, opposto un rifiuto di pagare la somma di L. 135.000 costituente il prezzo delle consumazioni di spumante assunte nel locale notturno "Moulin Rouge", in compagnia di una entreneuse, facendo all'uopo valere tale sua qualità al gestore del locale SI GI cui comunicava che sarebbe ritornato il giorno dopo nell'esercizio per sottoporlo a controlli di polizia.
Con il capo B, era stato contestato al medesimo di avere, successivamente al fatto di cui al capo che precede, redatto una relazione di servizio nella quale, contrariamente al vero, affermava che il gestore del locale "Moulin Rouge" gli aveva spontaneamente offerto gratuitamente le consumazioni di due coppe di prosecco, omettendo ogni altro riferimento ai fatti che erano effettivamente accaduti nella predetta occasione. Osservava la Corte di appello che le prove della responsabilità dell'imputato derivavano dalle testimonianze del gestore del locale, SI GI, del barman TI EL e dei carabinieri intervenuti a seguito della chiamata del gestore. Inoltre si osservava che se fosse stata veritiera la versione resa dall'imputato non trovava spiegazione la telefonata fatta al comando dei carabinieri dal gestore del locale con la quale si segnalava il fatto che un avventore qualificatosi come carabiniere si era rifiutato di pagare le consumazioni e le sigarette acquistate.
Ricorre per cassazione l'imputato, che deduce:
1. Violazione dell'art. 317 c.p. Non poteva costituire alcuna "minaccia" il preavviso di controlli su un esercizio pubblico, trattandosi di un'attività amministrativa che non ha alcun carattere di eccezionalità. Ne è prova la telefonata fatta la sera stessa dal SI ai carabinieri, nella quale non si segnalava alcun comportamento intimidatorio del PO, ma solo che questo era uscito senza pagare la consumazione.
2. Violazione dell'art. 479 c.p. Nella relazione di servizio non erano contenute falsità. In essa si rappresentavano sinteticamente i fatti, riferendosi che le coppe di spumante erano state offerte dal gestore del locale, cosa che, dato il contesto, poteva ben essere stata ritenuta in buona fede dall'imputato.
DIRITTO
Il ricorso appare solo parzialmente fondato.
Sulla base delle prove acquisite nel corso del processo, non è dubbia la condotta concussiva di cui al capo A.
L'imputato espresse una concreta minaccia nei confronti del gestore del locale SI GI al fine di indurlo a recedere dalla sua giusta pretesa di ottenere il pagamento delle consumazioni da lui fatte, in compagnia di una entreneuse. Il PO infatti comunicò al SI che se avesse insistito per ottenere il pagamento del conto sarebbe ritornato il giorno dopo per sottoporre il locale a controlli di polizia.
Non vale l'obiezione che i controlli sui pubblici esercizi costituiscono una normale e legittima routine amministrativa affidata alle forze di polizia.
Uno degli elementi costitutivi del delitto di concussione è l'abuso dei poteri da parte del pubblico ufficiale. E questo estremo sussiste anche attraverso la minaccia dell'esercizio di un potere di per sè legittimo posta in essere al fine di conseguire un fine illecito (v. tra le altre Cass., sez. VI, 12 luglio 2001, D'Alessandro; id., 27 settembre 1999, Arnetta).
Nel caso di specie, il PO dopo un comportamento iniziale di mero rifiuto di pagare le consumazioni, che, data la situazione, non sarebbe stato comprensibile se non fosse stato accompagnato da un abuso della sua qualità di appuntato dei carabinieri, di fronte alle insistenze del gestore del locale, prospettò una verifica amministrativa dell'esercizio che era causalmente collegata proprio al fermo atteggiamento del SI, così da distorcere l'uso di un potere, di per sè legittimo, per uno scopo che obiettivamente esorbitava dalla causa tipica di esso, in violazione della legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
D'altro canto, questo atteggiamento ritorsivo evidentemente lasciava prefigurare un uso non sereno ed equanime dei poteri di verifica amministrativa dell'esercizio commerciale. Il fatto che il SI non soggiacque al comportamento prevaricatore del PO, se porta ad escludere la ipotesi consumata del reato contestato, rende comunque configurabile il tentativo, e in tal senso deve essere derubricato il reato di cui al capo A.
Al riguardo va osservato che per la configurabilità del tentativo di concussione è sufficiente che siano stati posti in essere atti idonei diretti in modo non equivoco costringere o indurre taluno a dare o promettere danaro o altra utilità, indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima per effetto del metus publicae potestatis. La refrattarietà del soggetto passivo a intimorirsi e perfino la sua decisione di denunziare subito il fatto alle forze di polizia (come nella specie avvenuto) non escludono la sussistenza del reato. È sufficiente che, come accertato nel caso in esame dai giudici di merito, la condotta del pubblico ufficiale abbia determinato una situazione idonea in astratto a generare uno stato di costrizione o induzione nel soggetto passivo (v. Cass., sez. VI, 25 febbraio 1994, Fumarola;
Id., 11 gennaio 1994, De Rossi;
Id., 26 marzo 1992, Pellegrini). Va invece esclusa la sussistenza del reato di cui al capo B. Quando il PO si indusse a redigere la "relazione di servizio" incriminata, ai carabinieri era già pervenuta la denuncia orale del SI, con la quale si evidenziava chiaramente la condotta antigiuridica dell'appuntato.
Egli aveva dunque assunto la qualità di indagato per un reato comunque sussumibile nel novero di quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
L'atto in questione, dunque, più che rientrare in quelli di ufficio, costituiva una difesa di un indagato, che come tale non esercitava pubbliche funzioni, ma rappresentava una versione dei fatti a sè favorevole a fronte di evidenti rischi di sottoposizione a procedimento penale, come del resto poi avvenuto. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui al capo B della imputazione perché il fatto non sussiste, mentre con riferimento al reato di cui al capo A, qualificato come concussione tentata, va disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuova determinazione della pena, in relazione sia al venir meno della ipotesi di falso sia alla derubricazione del residuo reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B della imputazione perché il fatto non sussiste e qualificato il reato di cui al capo A come concussione tentata annulla la medesima sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuova determinazione della pena.
Cosi deciso in Roma, il 23 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2006