Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 14066/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti FERRARESE FRANCESCO e VERZILLO Parte_1
VITOMARINO;
RICORRENTE
contro
:
; CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, il ricorrente di cui in epigrafe
- premesso che, con provvedimento del 30/05/2023 e notificato a mezzo lettera raccomandata a. r., l comunicava all'odierno ricorrente CP_1 che «(…) la informo che la pensione n.044-090007201396 Cat. INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2022»; che, con la medesima missiva, l odierno resistente comunicava, inoltre, CP_2
l'esistenza di un indebito di € 6.832,08 relativo al recupero della ridetta prestazione;
che l'asserito credito vantato dall non si riteneva CP_2 dovuto, in quanto, con decreto di omologa emesso in data 17/10/2022, il
Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, pronunciandosi sul ricorso proposto in data 3.08.2021 da nei confronti dell così provvedeva Parte_1 CP_1
«OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario positivo.
l chiedeva al ricorrente la restituzione della somma relativa al CP_1 riconoscimento dell'invalidità civile - agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare illegittimo, inesistente e nullo il provvedimento emesso dall Controparte_3
in data 30/05/2023 in ragione del decreto di omologa n. 46216/2022
[...] emesso dall'On.le Tribunale di Bari – Sezione Lavoro in data 17/10/2022 nella causa iscritta al n. 8553/2021 R.G..
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari”.
Pur regolarmente evocato in giudizio, l' non si costituiva, pertanto, CP_1 ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato.
Con provvedimento del 30/05/2023 e notificato a mezzo lettera raccomandata a. r. l ha comunicato al ricorrente che «(…) la informo che la CP_1 pensione n.044-090007201396 Cat. INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2022.»; con la medesima missiva l ha CP_2 comunicato, inoltre, al ricorrente l'esistenza di un indebito di € 6.832,08 relativo al ricalcolo della predetta prestazione.
Ebbene, il credito vantato dall odierno resistente – in assenza di CP_2 ogni evidenza di segno contrario - appare non dovuto, atteso che, con decreto di omologa emesso in data 17/10/2022, il Tribunale di Bari –
Sezione Lavoro, pronunciandosi sul ricorso
RG n. 8553/2021 proposto da nei confronti dell , così Parte_1 CP_1 provvedeva «OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario positivo. riconosciuto lo stato di invalido totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio con decorrenza dalla data della visita di revisione aprile 2021».
L' , non costituendosi in giudizio, non ha dedotto eventuali ulteriori CP_1 circostanze alla base del ricalcolo della prestazione e della comunicazione di indebito.
Alla luce di quanto innanzi, deve ritenersi che l'indebito calcolato dall deve essere stato il frutto esclusivo di errore da parte dello CP_1 stesso istituto.
Peraltro, in assenza di alcun elemento probatorio, deve ritenersi che difetti la prova in relazione alla eventuale sussistenza del dolo del ricorrente.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarata l'illegittimità della comunicazione di indebito del 30.05.2023, relativa alla prestazione pensione n.044-090007201396 Cat. INVCIV e non dovute le relative somme.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e della non complessità della questione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della comunicazione di indebito del 30.05.2023, relativa alla prestazione pensione n.044-090007201396 Cat. INVCIV e non dovute le relative somme;
- condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, spese CP_1 che si liquidano in euro 1865,00, oltre IVA e CPA, con distrazione.
Bari, 08.04.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli