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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/11/2024, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1783/2018 R.G., promossa da
nata il [...] a [...], c.f. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Miceli Salvatore giusta procura in atti;
C.F._1
- attrice contro
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Campisi, giusta procura in atti;
-convenuto
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: separazione giudiziale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in atti premettendo di avere Parte_1
contratto matrimonio con - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Pettineo, atto n. 6, P. II, S. B - che la convivenza tra le parti era divenuta intollerabile a causa della condotta autoritaria del marito, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito, l'affidamento congiunto della prole con domiciliazione presso la casa materna, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita, l'assegnazione della casa familiare e un assegno per il mantenimento suo e per quello della prole.
L'attrice ha precisato che durante il matrimonio erano nate due figlie, in Per_1
data 02.07.2004 e , in data 14.02.2008. Per_2
, costituitosi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
separazione giudiziale, ha contestato quanto affermato dalla controparte e, in via riconvenzionale, ha chiesto la separazione con addebito, rappresentando che la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale ed aveva intrapreso, in costanza di matrimonio, una relazione con un altro uomo.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in atti, esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ed ha rimesso le parti dinnanzi al Giudice istruttore, previa integrazione delle memorie difensive.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini dimidiati (di giorni 20 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Prima di esaminare la controversia si dà atto che il sub-procedimento recante n.
1783-1/18 R.G. – incardinato dal convenuto ed avente ad oggetto la “revoca dell'assegnazione della casa familiare” – viene deciso con la presenta sentenza.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2 Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o fatti tali da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie i coniugi non si sono riconciliati e vivono da tempo separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro che costituisce il fondamento dell'istituto del matrimonio;
è evidente, pertanto, che il rapporto tra i coniugi è privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
Con riferimento alla domanda di affidamento congiunto per la figlia ancora minorenne - avendo l'altra figlia nelle more del giudizio raggiunto la maggiore età Per_2
- il Collegio ritiene che sia conforme all'interesse della minore disporre l'affidamento ad entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata presso la dimora della madre come, tra l'altro, richiesto da entrambe le parti.
In materia, la Corte di Cassazione ha affermato che “…alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per
l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale…”(Cassazione civile, sez. I, 18/06/2008, n. 16593).
La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, avuto riguardo alle inclinazioni di quest'ultima in quanto rispondenti alla sua crescita morale, sociale e psicologica;
mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente secondo la permanenza della minore presso ciascuno di essi.
3 L'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario nei confronti della figlia minore viene regolamentato nei tempi e secondo le modalità stabilite nel dispositivo salvo diverso accordo delle parti che tenga sempre conto delle esigenze della minore con particolare riguardo a quelle di carattere scolastico.
Passando ad esaminare la sussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento in favore dell'attrice si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n.
41797/21).
Orbene, nel presente procedimento risulta che la è disoccupata e non ha CP_2
prestato attività lavorativa neppure in costanza di matrimonio circostanza, questa, che non è stata contestata dalla controparte;
da ciò consegue che al fine garantire all'attrice il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio deve essere disposto a carico del un assegno CP_1
di mantenimento in favore della moglie.
Considerato che l'entità dell'assegno deve essere stabilita tenuto conto delle condizioni economiche del convenuto, il Collegio ritiene equo - sulla base di quanto documentato in atti e in mancanza di ulteriori elementi istruttori - confermare quanto disposto nell'ordinanza presidenziale che ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere l'assegno di CP_1
mantenimento in favore della moglie nella misura di € 200,00.
4 L'entità dell'assegno viene stabilita anche tenuto conto che l'attrice per l'età che ha e per le condizioni di salute di cui gode potrà attivarsi per la ricerca di un'attività lavorativa remunerata.
L'importo indicato andrà essere versato dal convenuto presso il domicilio della attrice entro il giorno 5 di ogni mese ed andrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Con riferimento all'obbligo del mantenimento a carico del genitore non collocatario per entrambi i figli ( ancora minorenne e da poco maggiorenne) il Collegio Per_2 Per_1
ritiene di dover disporre a carico del convenuto l'obbligo di versare alla controparte la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento della prole tenuto conto delle loro esigenze connaturate all'età delle figlie e della revoca dell'assegnazione della casa coniugale per come infra verrà argomentato.
Tale importo andrà versato dal convenuto presso il domicilio della attrice entro il giorno 5 di ogni mese ed andrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Per le spese straordinarie di studio, mediche e odontoiatriche non convenzionate con il
S.S.N., impreviste ed imprevedibili, da sostenere nell'interesse della prole, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico del resistente e del restante 50% a carico della ricorrente.
Le suddette spese andranno previamente concordate per iscritto tra le parti anche nel quantum, salvo che non si tratti di spese di carattere urgente.
Il Tribunale, con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e sempre che sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 16691/20).
Passando ad esaminare la domanda di addebito avanzata da entrambe le parti si osserva quanto segue.
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri
5 nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 40795/21).
Ritiene il Collegio che la domanda di addebito avanzata dal convenuto deve essere rigettata per carenza di elementi probatori a supporto della stessa.
Invero, il convenuto all'udienza istruttoria del 12.12.2023, trattata dal GOP delegato, non ha provveduto a citare i testimoni.
Sul punto occorre precisare che all'udienza sopra indicata il procuratore del convenuto aveva chiesto la rimessione in termini affermando che per “errore” aveva ritenuto che l'udienza fosse stata fissata per l'audizione dell'interrogando; il GOP ha rimesso il fascicolo al relatore per la decisione sulla relativa istanza.
All'udienza del 21.3.2024, fissata dinnanzi al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, entrambi i procuratori delle parti hanno chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni comportamento processuale, questo, da cui si può desumere che il procuratore di parte convenuta aveva rinunciato - sebbene implicitamente - all'istanza di rimessione in termini.
In ogni caso, e per completezza, rileva il Collegio che l'istanza di rimessione in termini
è infondata in quanto la parte è decaduta dalla prova per fatto a lei imputabile essendo incorsa in un “errore” di valutazione che avrebbe potuto evitare tenuto conto di quanto indicato dal
GOP nel verbale di udienza del 9.5.2023 (cfr. verbale in atti).
Con riferimento alla domanda di addebito avanzata dall'attrice si osserva che dalle dichiarazioni rese dalla testimone si evince che il marito, in costanza di Testimone_1
matrimonio, aveva assunto un comportamento autoritario e non conforme alla regola della collaborazione e del reciproco rispetto, che costituiscono i principi su cui si costruisce in rapporto di coniugio.
In particolare, la teste ha affermato quanto segue: “mia cognata – Testimone_1
riferendosi alla - non era libera, non poteva venirci a trovare perché la CP_2
macchina se la portava il marito e la lasciava a piedi, nonostante lui avesse anche un'altra
6 macchina, ciò si è verificato dopo la nascita della bambina. Confermo che i suoi comportamenti erano legati all'atteggiamento autoritario che teneva in famiglia nei confronti della maglie, quest'ultima era sempre a chiedergli l'autorizzazione pure sul vestitino da mettere ai figli. No ero a casa con loro per potere dire se nelle scelte quotidiane era mio cognato a decidere, ma posso dire che in nostra presenza mio cognato non mostrava apprezzamento per sua moglie”
Ed ancora la teste ha precisato che “Posso dire che è capitato più volte a Mistretta a casa di mia suocera che mio cognato rimproverasse la moglie anche sulle cose da mangiare, voleva il piatto di plastica perché era schizzinoso, ma non ricordo le parole che usava nei confronti della moglie quando la rimproverava. Era solito sminuire tutti non solo la moglie”
è capitato che quando mia cognata è venuta a Mistretta dovevamo andare al mercato e lei era senza solidi e glieli ha dati mia suocera, ci ha detto che il marito non le dava soldi.
Durante il matrimonio si capiva che mio cognato fosse un padre-padrone per i comportamenti assunti”.
In materia, la Corte di Cassazione ha affermato che “I valori costituzionali di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, del rispetto della loro pari dignità e della ricerca dell'accordo nella comune conduzione della vita familiare non possono essere derogati del permanere, in certe aree sociali, di quel ruolo gerarchico ed autoritario del marito, tipico delle società patriarcali. Ne consegue che la violazione di tali principi deve essere presa in considerazione ai fini dell'addebito della separazione, non potendo la dipendenza psicologica della moglie, imputabile a mera tolleranza, rendere disponibili valori
e diritti di rango costituzionale” (Cass. n. 8094/15).
La condotta autoritaria del marito – la cui prova è stata raggiunta – ha reso la convivenza tra i coniugi intollerabile tale da indurre la moglie ad allontanarsi dalla casa familiare.
Orbene sulla base di quanto esposto, la domanda di addebito della separazione a carico del convenuto è fondata e, come tale, è meritevole di accoglimento essendo stata raggiunta la prova che la crisi coniugale è stata la conseguenza della sua condotta autoritaria tenuta in costanza di matrimonio.
7 Passando ad esaminare la domanda di assegnazione della casa coniugale, con riferimento alla quale il ha chiesto - nel sub-procedimento - la revoca dell'assegnazione CP_1
disposta in favore dell'attrice con l'ordinanza presidenziale si osserva quanto segue.
E' noto che il Tribunale stabilisce - in sede di separazione o di divorzio - quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia;
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare.
Nella fattispecie in esame il ha affermato che la aveva CP_1 Parte_1
abbandonato il tetto coniugale trasferendosi nel Comune di Mistretta senza fare più ritorno nella casa coniugale, neppure dopo l'emissione dell'ordinanza di assegnazione che le aveva assegnato la suddetta casa.
Orbene, tale circostanza ha trovato conferma in sede istruttoria espletata nell'ambito del sub-procedimento.
La , contestando quanto asserito dalla controparte, ha affermato di Parte_1
essersi dovuta allontanare dal tetto coniugale a causa della condotta posta in essere dal marito;
la stessa ha precisato che dopo l'ordinanza presidenziale non avere potuto accedere all'abitazione in quanto il si era fatto lecito cambiare la serratura della porta di CP_1
ingresso.
Il Collegio evidenzia che l'asserito cambio della serratura preordinato ad impedire l'accesso all'abitazione non può assumere rilievo in questa sede in quanto la Parte_1
aveva comunque un titolo esecutivo – l'ordinanza presidenziale – e, pertanto, poteva ricorrere agli strumenti previsti dal codice di rito per dare esecuzione coattiva all'obbligo del rilascio dell'immobile disposto in suo favore.
Ciò precisato, il Collegio ritiene di dover revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della non sussistendo, nella fattispecie in esame, il presupposto Parte_1
necessario che è quello di garantire l'esigenza abitativa della prole presso la casa familiare;
abitando ormai i figli altrove insieme alla madre.
8 Infine, la domanda di divisione della casa coniugale avanzata dal in via CP_1
riconvenzionale è inammissibile in questa sede e, comunque, la stessa risulta assorbita dalla revoca del provvedimento di assegnazione della casa disposta in favore dell'attrice.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1783/2018 R.G. così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) dichiara la separazione con addebito a carico di;
Controparte_1
3) dispone l'affidamento congiunto della figlia minore con domiciliazione Per_2
presso l'abitazione materna;
4) dispone che – in assenza di un diverso accordo delle parti che tenga sempre conto delle esigenze della minore – il padre eserciterà il diritto-dovere di visita della figlia come segue:
ogni martedì e giovedì il padre prenderà la figlia all'orario d'uscita da scuola e la riaccompagnerà presso la casa della madre la sera del giorno stesso alle ore
19:00; dove vivono a settimane alterne, dal sabato alla domenica la minore starà con il padre dalle
16:00 del sabato alle 20:00 della domenica prendendola e riaccompagnandola presso il suo domicilio;
durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 15 giugno di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con la figlia, alternativamente, un anno
9 il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo,
il giorno del compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 22,00;
5) condanna il a corrispondere alla un assegno mensile di € 200,00, CP_1 CP_3
a titolo di contributo per il suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della attrice o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
6) condanna il a corrispondere alla un assegno mensile di € 600,00 CP_1 CP_3
(€ 300,00 cadauno), a titolo di contributo per il mantenimento della prole, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della attrice o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
7) revoca l'assegnazione della casa familiare disposta con l'ordinanza presidenziale in favore dei;
CP_3
8) rigetta la domanda di addebito avanzata da CP_1
9) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 4.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1783/2018 R.G., promossa da
nata il [...] a [...], c.f. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Miceli Salvatore giusta procura in atti;
C.F._1
- attrice contro
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Campisi, giusta procura in atti;
-convenuto
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: separazione giudiziale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in atti premettendo di avere Parte_1
contratto matrimonio con - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Pettineo, atto n. 6, P. II, S. B - che la convivenza tra le parti era divenuta intollerabile a causa della condotta autoritaria del marito, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito, l'affidamento congiunto della prole con domiciliazione presso la casa materna, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita, l'assegnazione della casa familiare e un assegno per il mantenimento suo e per quello della prole.
L'attrice ha precisato che durante il matrimonio erano nate due figlie, in Per_1
data 02.07.2004 e , in data 14.02.2008. Per_2
, costituitosi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
separazione giudiziale, ha contestato quanto affermato dalla controparte e, in via riconvenzionale, ha chiesto la separazione con addebito, rappresentando che la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale ed aveva intrapreso, in costanza di matrimonio, una relazione con un altro uomo.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in atti, esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ed ha rimesso le parti dinnanzi al Giudice istruttore, previa integrazione delle memorie difensive.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini dimidiati (di giorni 20 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Prima di esaminare la controversia si dà atto che il sub-procedimento recante n.
1783-1/18 R.G. – incardinato dal convenuto ed avente ad oggetto la “revoca dell'assegnazione della casa familiare” – viene deciso con la presenta sentenza.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2 Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o fatti tali da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie i coniugi non si sono riconciliati e vivono da tempo separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro che costituisce il fondamento dell'istituto del matrimonio;
è evidente, pertanto, che il rapporto tra i coniugi è privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
Con riferimento alla domanda di affidamento congiunto per la figlia ancora minorenne - avendo l'altra figlia nelle more del giudizio raggiunto la maggiore età Per_2
- il Collegio ritiene che sia conforme all'interesse della minore disporre l'affidamento ad entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata presso la dimora della madre come, tra l'altro, richiesto da entrambe le parti.
In materia, la Corte di Cassazione ha affermato che “…alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per
l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale…”(Cassazione civile, sez. I, 18/06/2008, n. 16593).
La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, avuto riguardo alle inclinazioni di quest'ultima in quanto rispondenti alla sua crescita morale, sociale e psicologica;
mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente secondo la permanenza della minore presso ciascuno di essi.
3 L'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario nei confronti della figlia minore viene regolamentato nei tempi e secondo le modalità stabilite nel dispositivo salvo diverso accordo delle parti che tenga sempre conto delle esigenze della minore con particolare riguardo a quelle di carattere scolastico.
Passando ad esaminare la sussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento in favore dell'attrice si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n.
41797/21).
Orbene, nel presente procedimento risulta che la è disoccupata e non ha CP_2
prestato attività lavorativa neppure in costanza di matrimonio circostanza, questa, che non è stata contestata dalla controparte;
da ciò consegue che al fine garantire all'attrice il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio deve essere disposto a carico del un assegno CP_1
di mantenimento in favore della moglie.
Considerato che l'entità dell'assegno deve essere stabilita tenuto conto delle condizioni economiche del convenuto, il Collegio ritiene equo - sulla base di quanto documentato in atti e in mancanza di ulteriori elementi istruttori - confermare quanto disposto nell'ordinanza presidenziale che ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere l'assegno di CP_1
mantenimento in favore della moglie nella misura di € 200,00.
4 L'entità dell'assegno viene stabilita anche tenuto conto che l'attrice per l'età che ha e per le condizioni di salute di cui gode potrà attivarsi per la ricerca di un'attività lavorativa remunerata.
L'importo indicato andrà essere versato dal convenuto presso il domicilio della attrice entro il giorno 5 di ogni mese ed andrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Con riferimento all'obbligo del mantenimento a carico del genitore non collocatario per entrambi i figli ( ancora minorenne e da poco maggiorenne) il Collegio Per_2 Per_1
ritiene di dover disporre a carico del convenuto l'obbligo di versare alla controparte la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento della prole tenuto conto delle loro esigenze connaturate all'età delle figlie e della revoca dell'assegnazione della casa coniugale per come infra verrà argomentato.
Tale importo andrà versato dal convenuto presso il domicilio della attrice entro il giorno 5 di ogni mese ed andrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Per le spese straordinarie di studio, mediche e odontoiatriche non convenzionate con il
S.S.N., impreviste ed imprevedibili, da sostenere nell'interesse della prole, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico del resistente e del restante 50% a carico della ricorrente.
Le suddette spese andranno previamente concordate per iscritto tra le parti anche nel quantum, salvo che non si tratti di spese di carattere urgente.
Il Tribunale, con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e sempre che sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 16691/20).
Passando ad esaminare la domanda di addebito avanzata da entrambe le parti si osserva quanto segue.
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri
5 nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 40795/21).
Ritiene il Collegio che la domanda di addebito avanzata dal convenuto deve essere rigettata per carenza di elementi probatori a supporto della stessa.
Invero, il convenuto all'udienza istruttoria del 12.12.2023, trattata dal GOP delegato, non ha provveduto a citare i testimoni.
Sul punto occorre precisare che all'udienza sopra indicata il procuratore del convenuto aveva chiesto la rimessione in termini affermando che per “errore” aveva ritenuto che l'udienza fosse stata fissata per l'audizione dell'interrogando; il GOP ha rimesso il fascicolo al relatore per la decisione sulla relativa istanza.
All'udienza del 21.3.2024, fissata dinnanzi al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, entrambi i procuratori delle parti hanno chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni comportamento processuale, questo, da cui si può desumere che il procuratore di parte convenuta aveva rinunciato - sebbene implicitamente - all'istanza di rimessione in termini.
In ogni caso, e per completezza, rileva il Collegio che l'istanza di rimessione in termini
è infondata in quanto la parte è decaduta dalla prova per fatto a lei imputabile essendo incorsa in un “errore” di valutazione che avrebbe potuto evitare tenuto conto di quanto indicato dal
GOP nel verbale di udienza del 9.5.2023 (cfr. verbale in atti).
Con riferimento alla domanda di addebito avanzata dall'attrice si osserva che dalle dichiarazioni rese dalla testimone si evince che il marito, in costanza di Testimone_1
matrimonio, aveva assunto un comportamento autoritario e non conforme alla regola della collaborazione e del reciproco rispetto, che costituiscono i principi su cui si costruisce in rapporto di coniugio.
In particolare, la teste ha affermato quanto segue: “mia cognata – Testimone_1
riferendosi alla - non era libera, non poteva venirci a trovare perché la CP_2
macchina se la portava il marito e la lasciava a piedi, nonostante lui avesse anche un'altra
6 macchina, ciò si è verificato dopo la nascita della bambina. Confermo che i suoi comportamenti erano legati all'atteggiamento autoritario che teneva in famiglia nei confronti della maglie, quest'ultima era sempre a chiedergli l'autorizzazione pure sul vestitino da mettere ai figli. No ero a casa con loro per potere dire se nelle scelte quotidiane era mio cognato a decidere, ma posso dire che in nostra presenza mio cognato non mostrava apprezzamento per sua moglie”
Ed ancora la teste ha precisato che “Posso dire che è capitato più volte a Mistretta a casa di mia suocera che mio cognato rimproverasse la moglie anche sulle cose da mangiare, voleva il piatto di plastica perché era schizzinoso, ma non ricordo le parole che usava nei confronti della moglie quando la rimproverava. Era solito sminuire tutti non solo la moglie”
è capitato che quando mia cognata è venuta a Mistretta dovevamo andare al mercato e lei era senza solidi e glieli ha dati mia suocera, ci ha detto che il marito non le dava soldi.
Durante il matrimonio si capiva che mio cognato fosse un padre-padrone per i comportamenti assunti”.
In materia, la Corte di Cassazione ha affermato che “I valori costituzionali di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, del rispetto della loro pari dignità e della ricerca dell'accordo nella comune conduzione della vita familiare non possono essere derogati del permanere, in certe aree sociali, di quel ruolo gerarchico ed autoritario del marito, tipico delle società patriarcali. Ne consegue che la violazione di tali principi deve essere presa in considerazione ai fini dell'addebito della separazione, non potendo la dipendenza psicologica della moglie, imputabile a mera tolleranza, rendere disponibili valori
e diritti di rango costituzionale” (Cass. n. 8094/15).
La condotta autoritaria del marito – la cui prova è stata raggiunta – ha reso la convivenza tra i coniugi intollerabile tale da indurre la moglie ad allontanarsi dalla casa familiare.
Orbene sulla base di quanto esposto, la domanda di addebito della separazione a carico del convenuto è fondata e, come tale, è meritevole di accoglimento essendo stata raggiunta la prova che la crisi coniugale è stata la conseguenza della sua condotta autoritaria tenuta in costanza di matrimonio.
7 Passando ad esaminare la domanda di assegnazione della casa coniugale, con riferimento alla quale il ha chiesto - nel sub-procedimento - la revoca dell'assegnazione CP_1
disposta in favore dell'attrice con l'ordinanza presidenziale si osserva quanto segue.
E' noto che il Tribunale stabilisce - in sede di separazione o di divorzio - quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia;
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare.
Nella fattispecie in esame il ha affermato che la aveva CP_1 Parte_1
abbandonato il tetto coniugale trasferendosi nel Comune di Mistretta senza fare più ritorno nella casa coniugale, neppure dopo l'emissione dell'ordinanza di assegnazione che le aveva assegnato la suddetta casa.
Orbene, tale circostanza ha trovato conferma in sede istruttoria espletata nell'ambito del sub-procedimento.
La , contestando quanto asserito dalla controparte, ha affermato di Parte_1
essersi dovuta allontanare dal tetto coniugale a causa della condotta posta in essere dal marito;
la stessa ha precisato che dopo l'ordinanza presidenziale non avere potuto accedere all'abitazione in quanto il si era fatto lecito cambiare la serratura della porta di CP_1
ingresso.
Il Collegio evidenzia che l'asserito cambio della serratura preordinato ad impedire l'accesso all'abitazione non può assumere rilievo in questa sede in quanto la Parte_1
aveva comunque un titolo esecutivo – l'ordinanza presidenziale – e, pertanto, poteva ricorrere agli strumenti previsti dal codice di rito per dare esecuzione coattiva all'obbligo del rilascio dell'immobile disposto in suo favore.
Ciò precisato, il Collegio ritiene di dover revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della non sussistendo, nella fattispecie in esame, il presupposto Parte_1
necessario che è quello di garantire l'esigenza abitativa della prole presso la casa familiare;
abitando ormai i figli altrove insieme alla madre.
8 Infine, la domanda di divisione della casa coniugale avanzata dal in via CP_1
riconvenzionale è inammissibile in questa sede e, comunque, la stessa risulta assorbita dalla revoca del provvedimento di assegnazione della casa disposta in favore dell'attrice.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1783/2018 R.G. così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) dichiara la separazione con addebito a carico di;
Controparte_1
3) dispone l'affidamento congiunto della figlia minore con domiciliazione Per_2
presso l'abitazione materna;
4) dispone che – in assenza di un diverso accordo delle parti che tenga sempre conto delle esigenze della minore – il padre eserciterà il diritto-dovere di visita della figlia come segue:
ogni martedì e giovedì il padre prenderà la figlia all'orario d'uscita da scuola e la riaccompagnerà presso la casa della madre la sera del giorno stesso alle ore
19:00; dove vivono a settimane alterne, dal sabato alla domenica la minore starà con il padre dalle
16:00 del sabato alle 20:00 della domenica prendendola e riaccompagnandola presso il suo domicilio;
durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 15 giugno di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con la figlia, alternativamente, un anno
9 il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo,
il giorno del compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 22,00;
5) condanna il a corrispondere alla un assegno mensile di € 200,00, CP_1 CP_3
a titolo di contributo per il suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della attrice o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
6) condanna il a corrispondere alla un assegno mensile di € 600,00 CP_1 CP_3
(€ 300,00 cadauno), a titolo di contributo per il mantenimento della prole, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della attrice o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
7) revoca l'assegnazione della casa familiare disposta con l'ordinanza presidenziale in favore dei;
CP_3
8) rigetta la domanda di addebito avanzata da CP_1
9) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 4.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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