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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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- 1. Ripartizione delle spese condominialiStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 19 maggio 2026
La gestione delle spese condominiali rappresenta uno degli aspetti più complessi e frequentemente dibattuti nella vita di un condominio. Il fulcro della disciplina è costituito dall'articolo 1123 del Codice Civile, una norma che stabilisce i criteri legali per la suddivisione degli oneri tra i condomini, bilanciando il principio della proprietà con quello dell'utilità. ANALISI DELL'ART. 1123 DEL CODICE CIVILE: TRE CRITERI LEGALI L'articolo 1123 c.c. si compone di tre commi, ciascuno dei quali individua un criterio specifico di ripartizione delle spese, applicabile a seconda della natura della spesa e della destinazione del bene o servizio comune [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa di I^ Grado iscritta il 11.10.2023 al N° R.G.C.A. 11453/2023, promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Mariella D'AMICO Parte_1
-attore- contro
in persona dell'amministratore p.t. dott. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Albarosa PORRARI Controparte_2
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione delibera condominiale
Conclusioni
Per l'attore: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare
l'invalidità, pronunciandone l'annullamento o dichiarandone la nullità, di tutte (o in denegata ipotesi, anche solo di quelle che saranno ritenute invalide da questo Tribunale) le delibere assunte durante l'assemblea condominiale del condominio
tenutasi il 18 maggio 2023 e adottare tutti i provvedimenti conseguenti. IN VIA ISTRUTTORIA CP_1 per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi e di cui alle memorie integrative. Sempre con vittoria di spese, competente e onorari.
Per il convenuto: Voglia il Tribunale adito - respingere integralmente il ricorso avverso;
- condannare il ricorrente alle spese del procedimento ai sensi dell'art.91 c.p.c. (ivi comprese quelle della fase di mediazione come da esposizione e documentazione unita alla Nota spese qui acclusa); - condannare altresì il ricorrente ai sensi dell'art. 96 co.1 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del
pagina 1 di 16
ricorrente ex art. 96 co. 3 c.p.c. e di una adeguata sanzione ex art. 96 co. 4 c.p.c. -- ordinare ex art. 89 c.p.c. cancellazione delle seguenti espressioni contenute nella Memoria ex art. 171 ter n.1 di parte attrice in quanto gratuitamente offensive e sconvenienti - a pag.7: “ E' dunque alquanto inverosimile credere, come oggi controparte vorrebbe lasciar intendere, che l'amministratore abbia erroneamente usato espressioni improprie;
vero è, diversamente, che
l'amministratore, onde non correre il rischio di vedersi revocato dal Tribunale, ha opportunamente e tempestivamente cancellato il codice fiscale e chiuso il conto corrente aperto per le autorimesse, riunito la contabilità al condominio di via
Tavanti n. 12 ed affermato che in realtà avrebbe costituito un condominio parziale (!) “ - a pag.11:” E' evidente che, nel caso di specie, il convenuto abbia tutto l'interesse a contestare l'esistenza del regolamento, arrivando finanche CP_1 ad affermare di non essere in possesso del verbale dell'assemblea che lo ha approvato.”; - a pag.16-17: “l'amministratore ha visto bene di richiedere un compenso aggiuntivo del considerevole importo di ..”, e a pag.17: “ha ritenuto di ben fare ad aumentarsi il compenso di quasi del doppio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
quale proprietario di un'unità immobiliare residenziale al secondo piano Parte_1
(terzo fuori terra) dell'edificio condominiale di in e titolare di 28,66 Controparte_1 CP_1 millesimi, impugna – con atto di citazione notificato l'11.10.2023 - la delibera adottata dall'assemblea condominiale tenutasi in seconda convocazione del 18.05.2023 (alla quale hanno partecipato, anche per delega, n. 24 condomini per un totale di 628,230 millesimi1), chiedendone l'annullamento in quanto ritenuta illegittima, dopo aver esperito la procedura della mediazione obbligatoria presso l'OCF, conclusasi negativamente in data 21.9.2023.
I motivi di impugnazione vengono di seguito riassunti:
A--Omessa convocazione all'assemblea del 18.5.2023 dei nr. 7 proprietari di garages Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
) che, a parere dell'attore, farebbero di fatto parte del Parte_8 CP_1 convenuto;
sostiene – richiamando quanto si evincerebbe dalle planimetrie e dai dati catastali Pt_1 1
pagina 2 di 16 - che tali unità immobiliari siano incluse nel medesimo corpo di fabbrica del Controparte_3
, perché ad esso sottostanti, e non di quello del
[...] Controparte_4
, dal quale hanno, invece, solo l'accesso; a parere dell'attore, l'omessa inclusione nella
[...] compagine condominiale di tali proprietari avrebbe reso invalidi tutti gli atti assembleari via via adottati e inciso anche sulla corretta ripartizione delle spese condominiali;
B--Omessa lettura ed esame in assemblea dei documenti che ebbe a consegnare durante Pt_1
l'assemblea; tale omissione costituirebbe, a parere dell'attore, una lesione del diritto di ciascun condòmino di rendere note agli altri condòmini le ragioni del proprio dissenso, così alterando il processo di formazione della volontà assembleare;
C—Omessa specificazione dei nominativi dei condòmini che hanno approvato la delibera;
D—Violazione dei principi di annualità, continuità, chiarezza ed intellegibilità nella redazione del
Bilancio consuntivo 2021/2022 e del Bilancio preventivo 2022/2023.
A riguardo, parte attrice rammenta che lo stabile condominiale consta sia di appartamenti che di posti auto (ricavati dal frazionamento effettuato dalla società proprietaria Immobiliare San Niccolò s.r.l. del fondo originario) aventi accesso da Via Tavanti nc. 10/14, per la gestione dei quali è stato costituito l'autonomo “ Via Tavanti 10/14”; ritiene che, nonostante tale Controparte_5 Pt_1
“separatezza”, non sia legittima la redazione da parte dell'amministratore di un unico Bilancio
Consuntivo e Preventivo allungato a 16 mesi, che incorpora sia il rendiconto ultrannuale riguardante gli appartamenti sia il rendiconto annuale del separato “ Via Tavanti 10/14”, in Controparte_5 quanto ciò comporterebbe la violazione dell'art. 63 comma 4° disp. att. c.c. (ove si parla di rendiconto annuale) e dell'art. 13 del Regolamento condominiale (per il quale l'esercizio finanziario si chiude ogni anno al 31.05); l'attore, inoltre, assume che i detti Bilanci non sarebbero stati redatti nemmeno in conformità al principio della continuità contabile, atteso che non hanno avuto origine dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, quanto da un rendiconto annuale diverso mai approvato ma soltanto presentato dall'amministratore nel corso dell'assemblea del 7.11.2022; infine, Pt_1 ritiene che tali bilanci impedirebbero di valutare appieno la situazione contabile e finanziaria del
; CP_1
pagina 3 di 16 E—Errate appostazioni nel bilancio condominiale di spese non riferibili al;
tra queste CP_1 ricomprende: a) l'importo di euro 2.310,00 della Ditta Koci Syria;
b) il compenso erogato Pt_1 all'arch. per una perizia tecnica di euro 1.562,00; entrambe le voci di spesa riguarderebbero Per_1 spese che avrebbero dovuto essere sostenute dai singoli proprietari delle unità immobiliari interessate;
c) i costi sostenuti per la stipula di due polizze assicurative, l'una valevole per gli appartamenti e l'altra per i posti auto, quando invece sarebbe stata sufficiente rinnovare la precedente ed unica polizza globale fabbricati stipulata per l'anno 2021/2022 perché copriva i rischi dell'intero complesso immobiliare a costi inferiori;
d) il compenso aggiuntivo che l'amministratore si è riconosciuto per la gestione dei posti auto, quando invece questi avrebbe dovuto ridurre il proprio compenso in relazione alla gestione degli appartamenti e riversare la differenza nell'extra compenso da porre ad esclusivo carico dei proprietari dei posti auto;
tale “doppio compenso”, soggiunge contrasterebbe con il Pt_1 principio di “unicità del compenso”;
F—omessa informativa all'assemblea del 18.5.2023 della pendenza del procedimento di revoca ex art. 1229 c.c. dell'amministratore condominiale promosso dallo stesso (R.G. V.G. 18890/2022); Pt_1
l'attore sostiene che tale informativa avrebbe dovuto precedere la discussione del punto dell'O.d.G. relativo alla sua “riconferma” come amministratore”; invece, l'amministratore, solo dopo essersi fatto riconfermare, ha informato i condòmini della circostanza unitamente all'invio del verbale di assemblea con la comunicazione del 1.6.2023;
G—nullità della nomina dell'amministratore; l'attore rileva che l'amministratore: -- non ha specificato analiticamente all'assemblea del 18.5.2023 il suo compenso, comunicandolo solo successivamente;
-- non ha dato prova di aver partecipato a corsi di aggiornamento;
-- non è stato nominato con le maggioranze prescritte dall'art. 10 del Regolamento di Condominio (maggioranza degli intervenuti ed almeno ¾ del valore dell'edificio sia in prima che in seconda convocazione). espone, infine, altre questioni atte unicamente a porre in rilievo come il verbale Pt_1 redatto dall'amministratore non sia corrispondente a quanto in effetti avvenuto durante le discussioni sui vari punti dell'O.d.G. (o perché vi sarebbero state delle omissioni o per l'utilizzo improprio di espressioni); dette questioni non vengono poste tuttavia a sostegno della domanda di invalidare la delibera del 18.5.2023.
pagina 4 di 16 Si è costituito in giudizio il contestando Controparte_3 analiticamente ogni rilievo mosso dall'attore e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., è subentrato nella difesa dell'attore nuovo procuratore;
con ordinanza del 8.5.2024 – adottata all'esito di udienza “cartolare” – la causa è stata ritenuta matura per la decisione avendo carattere documentale, così rigettando le richieste di CTU tecnica e contabile avanzate dall'attore in quanto “esplorative” (nemmeno precedute da alcuna perizia di parte); sono stati così assegnati i termini dell'art. 189 c.p.c. a decorrere a ritroso dall'udienza del
9.5.2025.
Motivi della decisione
Le domande attrici sono infondate e vengono rigettate.
0o0
Sull'interesse ad agire dell'attore
E' noto il principio per cui (v. anche sentenza Cass. nr. 9544 del 2023): “In tema di condominio negli edifici, sussiste l'interesse del condomino a promuovere l'azione di annullamento di una delibera condominiale avente ad oggetto crediti del medesimo di valore anche minimo, in quanto dal principio che la giurisdizione è risorsa statuale limitata non può, tuttavia, derivare il potere del giudice di stabilire limitazioni all'accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento la giurisdizione si attua mediante il giusto processo ed è sempre ammesso il diritto di ricorrere per cassazione avverso le sentenze per violazione di legge;
diritto il cui esercizio non dipende dal valore economico della controversia, soprattutto ove la predetta azione miri ad una verifica giudiziale della correttezza del “modus operandi” dell'amministratore nella generale iscrizione dei pagamenti in bilancio”.
Al contempo deve rilevarsi come si stia affermando l'ulteriore principio per cui la domanda proposta ex art. 1137 c.c. non può essere sorretta sull'interesse – del tutto astratto – alla mera legalità e correttezza della gestione comune, in quanto non idoneo a rappresentare l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c., anche perché questo non coincide con il mero interesse ad impugnare, finalizzato alla rimozione della delibera;
difatti chi impugna una delibera condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex pagina 5 di 16 articolo 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea (Cass. civ., sez. II, 27/04/2024, n. 5129).
Tale premessa serve ad evidenziare, incidenter tantum, come, in effetti, l'attore non ha affatto esplicitato nell'atto introduttivo quale sarebbe il vantaggio economico che otterrebbe dall'accoglimento della sua domanda (parte convenuta a pag. 20 della comparsa di costituzione e risposta lo calcola addirittura nella misura di euro 1,36!).
Sul motivo A)
Il ha chiarito, senza essere smentito, che l'area nella quale sono presenti i nr. 7 CP_1 garages oggi appartenenti a soggetti non condòmini, era in origine un magazzino (a destinazione commerciale posto al piano terreno con accesso diretto da Via V. Emanuele II nr. 245) che la proprietà
Immobiliare San Niccolò s.r.l. ebbe a trasformare in un'autorimessa di attuali mq. 347 denominata
“Autorimessa Via Vittorio Emanuele II nr. 245” e che tale area venne acquistata dalla Immobiliare San
Niccolò s.r.l. come “porzione del fabbricato condominiale ubicato in CP_1 Controparte_4
” dalla Società “Il Merlo di Baldini Donato s.a.s.”, con atto notarile del 10.7.2020.
[...]
Dalle fotografie prodotte in atti, risulta che tale autorimessa ha una propria copertura e non condivide alcuno dei beni comuni del , né risulta comunicare con Controparte_3 questo (salvo essere in parte ad esso sottostante, condividendo in parte le fondamenta), né tantomeno fa parte del “Condominio di Via Vittorio Emanuele II nr. 245”.
Si tratta di elementi che connotano l'autorimessa (composta da nr. 7 garages) come un vero e proprio “un corpo a se' stante” che non deve partecipare alla gestione condominiale di Controparte_1
[...
.
Ad ogni modo la Suprema Corte (sez. VI.2, ordinanza 21.2.2020 nr. 4967 rel. Scarpa e SS.UU. nr. 25454/2023) ha chiarito, da tempo, che l'azione di accertamento della condominialità di un bene non va proposta contro l'amministratore ma vede quali legittimati passivi, in regime di litisconsorzio necessario, tutti gli altri condomini, oltre ai proprietari dei beni ritenuti “comuni” (“…la domanda di accertamento della qualità di condomino, ovvero dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., non va proposta nei confronti della persona che svolga l'incarico di amministratore del medesimo (come avvenuto nella CP_1
pagina 6 di 16
specie), imponendo, piuttosto, la partecipazione quali legittimati passivi di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario. Invero, l'azione che ha per oggetto l'accertamento positivo o l'esclusione del diritto di condominio sulle parti comuni, esercitata dal titolare di una determinata proprietà immobiliare, rende indispensabile l'integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, giacché tale accertamento o esclusione si risolve comunque in un minore o maggior diritto proporzionale di condominio in capo a coloro cui appartengono le altre unità immobiliari. La definizione della vertenza postula, dunque, una decisione implicante una statuizione in ordine a titoli di proprietà confliggenti fra loro, suscettibile di assumere valenza solo se, ed in quanto, data nei confronti di tutti i soggetti, asseriti partecipi del preteso condominio in discussione (Cass. Sez. 6-2, 25/06/2018, n. 16679; Cass. Sez. 6-2, 17/10/2017, n. 24431;
Cass. Sez. 6-2, 22/06/2017, n. 15550; Cass. Sez. 2, 18/04/2003, n. 6328; Cass. Sez. 2, 01/04/1999, n.
3119). Di recente, Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934, ha enunciato il principio che, nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente con quello dell'amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota”. In motivazione, la sentenza n. 10934 del 2019 afferma proprio: “Le
Sezioni Unite con la sentenza 25454 del 2013 relativa ad azione di un condomino volta all'accertamento della natura condominiale di un bene hanno già avuto modo di affermare, con un esame approfondito della questione, che occorre integrare il contraddittorio nei riguardi di tutti i condomini qualora il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva formulando un'apposita domanda riconvenzionale volta ad ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato che mette in discussione la comproprietà degli altri soggetti (più di recente v. Cass. n. 6649 del
15/03/2017). Altrettanto vale allorché vi sia espressa azione in tal senso contro il condominio o qualora
l'amministratore condominiale introduca un'azione che esula dalle attribuzioni conferitegli dall'art. 1130 c.c., e dalla sfera di rappresentanza attribuitagli dall'art. 1131 c.c….Non induce a diverse conclusioni la considerazione secondo cui,
a norma dell'art. 1131 c.c., l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, in quanto, proprio per la consolidata interpretazione giurisprudenziale già richiamata, il potere rappresentativo che spetta all'amministratore di condominio si riflette nella facoltà di agire e di resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, rimanendone perciò escluse le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi, e, cioè, sul relativo diritto di comproprietà, che rientra nella disponibilità esclusiva dei condomini”.
Dunque, non sussiste alcun vizio di “omessa convocazione” dei proprietari dei garages all'assemblea del 18.5.2023. pagina 7 di 16 Sul motivo B)
Risulta verbalizzata sia la consegna dei vari fogli dattiloscritti da parte di Pt_1 all'amministratore che anche la loro “lettura” e allegazione a verbale (tant'è che parte convenuta li ha prodotti in questa sede); l'assemblea ebbe a decidere – e ciò non è sindacabile da questo giudice – di valutare in altra sede la rilevanza dei loro contenuti e, durante la discussione delle “Varie ed eventuali”, il condòmino sig. auspicò opportunamente che eventuali documenti di interesse generale CP_6 fossero inoltrati a tutti loro in anticipo rispetto alla data dell'assemblea (ad es. affiggendoli in bacheca) perché potessero essere letti e comprese le questioni affrontate.
Del resto, l'assemblea avrebbe anche potuto rifiutare l'allegazione a verbale degli scritti di dato che quest'ultimo avrebbe avuto la possibilità, che non risulta in alcun modo compromessa, Pt_1 di riassumere a verbale ogni dichiarazione pertinente al fine di portare a conoscenza degli altri presenti le ragioni del proprio voto (conforme Tribunale Roma, sentenza nr. 2281/2020).
Ad ogni modo le questioni affrontate nelle dette cartelle dattiloscritte riferibili a sono Pt_1 divenute motivi di impugnazione della delibera, oggetto del presente procedimento.
Sul motivo C)
Parte convenuta ha prodotto (v. doc. nr. 27) sia il verbale dattiloscritto che il foglio delle presenze, contenenti i millesimi rappresentati da ciascuno dei partecipanti e i nominativi dei dissenzienti alle singole delibere adottate;
poiché tali documenti risultano inviati al condòmino il Pt_1
1.6.2023, il motivo si è rivelato infondato, dato che è molto agevole comprendere i nominativi dei condòmini che hanno votato a favore e quelli contrari.
Sul motivo D)
L'esame di tale motivo comporta la disamina di ulteriori aspetti.
1—Relativamente alla ritenuta non legittima costituzione del avente ad oggetto i CP_1 nr. 35 posti auto che hanno accesso da Via Tavanti nr. 10/14, parte convenuta ha replicato alle argomentazioni attoree, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, rilevando in particolare che a seguito della ristrutturazione dei due piani, terreno e interrato, di autorimesse effettuata da parte del pagina 8 di 16 suo unico proprietario Immobiliare San Niccolò s.r.l. (che a sua volta li aveva acquistati dalla società
Corrado Tedeschi Editore), sono stati ricavati numerosi posti auto che la proprietà ha poi via via venduto a terzi soggetti, ovvero a soggetti diversi dai proprietari degli appartamenti, per cui si era determinata una situazione che esigeva una gestione distinta da quella ordinaria, peraltro auspicata anche dalla ex proprietà Società Immobiliare San Niccolò, in quanto abbisognevole dell'esecuzione di opere diverse da quelle destinate all'edificio condominiale (ad es. la realizzazione di distinti impianti di illuminazione, antincendio ed elettrico, oltre che per manutenere i cancelli di accesso) e anche di una copertura assicurativa del rischio diversa e più completa rispetto al rischio generale fabbricati;
esigenze per ovviare alle quali era emersa la necessità di formare anche tabelle millesimali specifiche;
infine, proprio perché i proprietari dei posti auto/boxs sono diversi dai condòmini dell'edificio, i primi hanno interesse a partecipare alle sole assemblee indette per la gestione del condominio parziale e non anche a quelle generali indette per il . Controparte_3
Circa la legittimità della costituzione del condominio parziale di specie, la norma-cardine in tema è l'art. 1123 3° co. c.c. che, sebbene intitolata alla “ripartizione delle spese” stabilisce espressamente: “Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
Dunque, il presupposto per l'attribuzione in proprietà comune a tutti i condomini viene meno se le cose, gli impianti e i servizi di uso comune, per oggettivi caratteri strutturali e funzionali, siano destinati all'uso o al servizio di alcuni soltanto dei condomini (cfr. Tribunale Salerno sentenza nr.
1517/2015; Cass. civ. II, n. 1680/2015).
Di tal modo ogni atto ed ogni attività di amministrazione e/o di utilizzazione che devono essere compiuti all'interno del condominio parziale, comporta l'esclusione dai partecipanti di quelli che sono proprietari di immobili che non godono di quel servizio o impianto, non ricevendo dallo stesso alcuna utilità.
Infine, non vi è alcuna necessità di formalizzare la costituzione del con Controparte_7 specifica delibera del Condominio complessivo, poiché insorge ope legis, senza fatto o atto costitutivo di parte.
pagina 9 di 16 Il condominio parziale si distingue dalla separazione dei Condominii, disciplinata dagli artt. 61 e
62 disp. att. c.c., poiché non richiede che le parti dell'edificio abbiano le caratteristiche di edifici autonomi.
Infatti, il condominio parziale può esistere anche quando non è possibile procedere alla separazione, perché le parti comuni servono solo alcune unità immobiliari e non presentano le caratteristiche di autonomia.
Nel caso di specie, la costituzione del Condominio parziale è stata richiesta dalla società
Immobiliare San Niccolò con atto del 21.01.2022 (doc. nr. 5 di parte convenuta), cui è seguita l'adozione di Tabelle Millesimali specifiche (doc. nr. 6), l'adozione di un proprio codice fiscale (doc nr.
7) e l'apertura di un c/c distinto (onde far confluire i versamenti dei nr. 35 condòmini parziali dovuti sia per le spese specifiche che di quelle per la gestione complessiva dell'edificio; risulta che da questo c/c vengono attinti gli importi che comunque i nr. 35 proprietari di posti auto debbono in vantaggio del generale). CP_1
Il Condominio parziale deve altresì dotarsi di un proprio bilancio, consuntivo e preventivo, relativamente alla gestione dei beni di utilizzo “separato”, salvo partecipare alle spese del Condominio generale e solo per quei beni che sono condivisi da tutti i proprietari.
L'assemblea generale del ha preso atto di tale situazione sin Controparte_3 dal 7.11.2022 (v. doc. nr. 9 e 10) e approvava la seguente delibera:
pagina 10 di 16 Tale delibera non risulta essere stata impugnata da alcuno dei condòmini di e Controparte_1 risulta essere il “frutto di un compromesso” che l'assemblea volle raggiungere in considerazione e in parziale accoglimento dei rilievi che sollevò in quell'occasione e quanto deliberato Pt_1 dall'assemblea del 18.5.2023 “attua” esattamente le prescrizioni in quella sede deliberate.
2—Ciò premesso, non sussiste la ritenuta violazione del principio di annualità del bilancio gestionale che connoterebbe, secondo l'attore, il bilancio consuntivo 2021/2022, con esercizio di 16 mesi (12 mesi fino al 31.8.2022 + 4 mesi ovvero fino al 31.12.2022), proprio perché tale
“allungamento” venne ritenuto “necessario” dalla stessa assemblea per uniformare i periodi di esercizio del con quelli del Condominio parziale “Autorimessa Via Tavanti Controparte_3 nr. 10/14” (oltre alle ragioni meglio esplicitate nella detta delibera). pagina 11 di 16 Del resto, il principio dell'annualità del bilancio condominiale può essere derogato con le maggioranze previste dal secondo comma dell'art. 1136 del c.c. (e nel caso di specie la maggioranza di
526,096 pare sufficiente allo scopo) e in mancanza di un regolamento contrattuale (che nella specie non esiste2): pertanto, l'assemblea può deliberare la nuova periodicità e optare una tantum per l'allungamento della gestione di transizione.
3—relativamente alla asserita violazione da parte dei bilanci approvati dei principi di continuità, intellegibilità e chiarezza, non può che richiamarsi il contenuto della Relazione di accompagnamento allegata alla lettera di convocazione dell'assemblea del 18.5.2023 (doc. nr. 11) che ben esplicita le ragioni ed il metodo di redazione dei Bilanci sottoposti all'esame dell'assemblea, i cui dati contabili debbono essere posti in relazione con i precedenti bilanci (doc. nr. 19 e 20), secondo quanto analiticamente ricostruito dal convenuto alle pagg. 16-18 della comparsa di costituzione e risposta (il cui contenuto si intende integralmente richiamato in questa sede, laddove sottolinea la sovrapposizione dei dati del bilancio preventivo del periodo 1.9.2021/31.8.2022, sottoposto all'esame dell'assemblea del
7.11.2022, con quelli del bilancio consuntivo 1.9.2021/31.12.2022 sottoposto all'esame dell'assemblea del 18.5.2023, ad eccezione della posizione dei condòmini di cui viene fornita ampia Persona_2 giustificazione).
Sul motivo E
a) Le prestazioni di cui alla fattura dell'impresa Koci Syria sono consistite nella pulizia integrale dei soffitti nell'appartamento del condòmino resasi necessaria dalla Pt_9 presenza di infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale;
dunque, si tratta di un onere che deve essere posto a carico del (quale custode del bene comune ex art. 2051 CP_1
c.c.);
b) La perizia tecnica redatta dall'arch. consegue ad una delibera adottata dall'assemblea Per_3 condominiale del 15.12.2021 (cfr. doc. nr. 22), pur compulsata dall'attore, ed ebbe ad 2 Il documento nr. 16 prodotto dall'attore “016 Regolamento condominio 26.6.1956” non si ritiene avere alcuna efficacia non essendo chiaro chi lo ha redatto, non essendo stato firmato da chicchessia, né approvato da alcuna assemblea, né mai allegato agli atti di acquisto delle unità immobiliari dei singoli proprietari. Certo, l'adozione del regolamento è obbligatoria quando i condomini sono in numero superiore a 10 ex art. 1138 primo comma c.c., ma la mancata adozione nel caso in cui siano presenti undici o più condomini non determina sanzioni, ma comporta che ciascun proprietario possa attivarsi affinché l'assemblea provveda ad adottarlo. pagina 12 di 16 oggetto l'accertamento della presenza nel di manufatti privati abusivi (tettoie CP_1 private); per l'effetto, il costo dell'attività deve essere posta a carico del . CP_1
c) La lamentata duplicazione dei costi (ovvero indebito aumento dei costi assicurativi) per la stipula della polizza fabbricati per la parte abitativa e di quella per i posti auto non sussiste, sia perché la necessità di avere polizze diversificate derivava dall'esigenza di aggiornare i valori assicurati;
difatti l'elemento fondamentale per la stipula del contratto di assicurazione globale fabbricati risulta essere il “valore di ricostruzione a nuovo” del fabbricato, che nulla ha che vedere con il valore commerciale determinato da logiche di mercato. Il premio di polizza è, infatti, fissato dalla moltiplicazione proprio del valore di ricostruzione a nuovo per un tasso percentuale, indicato dalla compagnia di assicurazione, che varia a seconda delle tipologie costruttive dell'edificio stesso e delle garanzie presenti nel contratto;
occorre anche considerare che l'attore non ha allegato alcun dato economico che sostenga la sua ipotesi (a fronte nemmeno delle puntuali repliche di cui a pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta).
d) Non sussiste alcun “indebito aumento dei compensi dell'amministratore” derivante dalla gestione del Condominio parziale, poiché i costi di tale ultima gestione gravano unicamente a carico dei proprietari dei posti auto e alcuna riduzione del proprio compenso l'amministratore avrebbe dovuto operarsi per la gestione del Controparte_3
[...
, non essendosi certamente ridotte le unità abitative, rispetto alle quali permangono le esigenze gestionali, amministrative e contabili di sempre (anzi va sottolineato che rispetto alla gestione dei beni comuni sia ai proprietari degli appartamenti che di quelli dei posti auto, quest'ultimi debbono contribuire, come in effetti avviene - cfr. doc. nr. 9 pagine 7, 9 prima parte e pagg. 2,4,5 seconda parte, per cui vi sarà un minimo risparmio anche per l'attore).
Sul motivo F
Non vige alcun obbligo normato dell'amministratore in carica di riferire in assemblea la pendenza di procedimenti di “revoca” nei suoi confronti promossi da un condòmino; ad ogni modo,
l'attore – che aveva promosso il procedimento – avrebbe potuto far verbalizzare tale circostanze prima della discussione del relativo punto dell'O.d.G. pagina 13 di 16 Sul motivo G
La nullità prevista dall'art. 1129 c.c. colpisce non solo la prima nomina ma anche i successivi rinnovi/conferme se manca la specificazione analitica del compenso;
inoltre è richiesto che la specificazione del compenso risulti in modo chiaro e dettagliato direttamente dalla delibera assembleare, poiché la mera indicazione del compenso nel bilancio preventivo o consuntivo approvato dall'assemblea non è sufficiente a sanare il vizio della delibera di nomina/rinnovo.
Nel caso di specie tale violazione non sussiste, poiché dal verbale dell'assemblea del 18.5.2023 che ebbe a rinnovare il mandato all'amministratore si legge che venne confermato lo CP_2 stesso importo della gestione precedente, dunque di chiara leggibilità.
Altrettanto infondato è il rilievo della mancata comunicazione all'assemblea da parte dell'amministratore di aver frequentato dei corsi di aggiornamento professionali e formativi, non essendo questa dichiarazione rilevante sul piano della legittimità della delibera impugnata (salvo dare atto che tale rilievo è stato esaminato anche dal giudice del procedimento di volontaria giurisdizione promosso per la revoca giudiziale in senso negativo per l'attore, anche sotto questo profilo).
Infine, la maggioranza con la quale è stato riconfermato nella sua carica di CP_2 amministratore è legittima e non consta l'esistenza di una regola diversa desumibile da un vigente ed applicato Regolamento Condominiale.
Sulla domanda di condanna dell'attore al risarcimento di danni da responsabilità processuale ex art. 96 primo, terzo e quarto comma c.p.c.
A sostegno della domanda parte convenuta afferma che “la pur infondata azione giudiziaria avversaria – apice giudiziario di un atteggiamento già manifestato in sede condominiale – tiene in ostaggio gli altri condomini, compromettendo la usuale tranquillità del clima condominiale e facendo temere ai condòmini ogni occasione assembleare ed extraassembleare come possibile oggetto di combattive proteste e conseguenti impugnazioni del sig. Pt_1
e circa la ricorrenza dei requisiti soggettivi o del dolo/MALA o della colpa grave, rileva come la Pt_10 carenza di interesse ad agire e l'inconsistenza degli argomenti addotti dall'attore siano sintomatici della loro sussistenza.
Ciò premesso, si ritiene che ricorra la responsabilità di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c..
pagina 14 di 16 Già la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 22405 del 13/09/2018) ha ritenuto che
“la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte”.
Orbene, deve considerarsi all'uopo che l'attore ha introdotto il presente giudizio utilizzando alcune delle argomentazioni già rappresentate nel procedimento di revoca ex art. 1129 c.c. che questo
Tribunale ha rigettato con provvedimento non reclamato (v. doc. nr. 30 di parte convenuta) e, ciò nonostante – circa la consapevolezza della infondatezza delle stesse - ha continuato a sostenerle in questa sede fino alla rimessione della presente causa in decisione.
Ne consegue la condanna dell'attore al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 500 in favore di parte convenuta (la quale non è tenuta a dare la prova del danno) ritenuta quanto meno la colpa grave per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza, essendo emersa la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata e la manifesta inconsistenza giuridica delle censure sollevate.
Sulla domanda di cancellazione delle espressioni contenute nella Memoria ex art. 171 ter n.1 di parte attrice
La domanda viene accolta in quanto le dette espressioni sono gratuitamente offensive e sconvenienti.
0o0
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo quanto previsto dal
DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità nel valore medio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-- rigetta ogni domanda attrice e conferma la legittimità della delibera adottata dal Controparte_3
pagina 15 di 16 in in occasione dell'assemblea del 18.5.2023. CP_3 CP_1
--condanna ex art. 96 co. 3° c.p.c. il sig. a risarcire il convenuto Parte_1 CP_1 mediante il pagamento della somma di euro 1.000;
--dispone la cancellazione delle seguenti espressioni contenute nella Memoria ex art. 171 ter n.1 di parte attrice in quanto gratuitamente offensive e sconvenienti - a pag.7: “ E' dunque alquanto inverosimile credere, come oggi controparte vorrebbe lasciar intendere, che l'amministratore abbia erroneamente usato espressioni improprie;
vero è, diversamente, che l'amministratore, onde non correre il rischio di vedersi revocato dal Tribunale, ha opportunamente e tempestivamente cancellato il codice fiscale e chiuso il conto corrente aperto per le autorimesse, riunito la contabilità al condominio di via Tavanti n. 12 ed affermato che in realtà avrebbe costituito un condominio parziale (!) “ -
a pag.11:” E' evidente che, nel caso di specie, il convenuto abbia tutto l'interesse a contestare l'esistenza del CP_1 regolamento, arrivando finanche ad affermare di non essere in possesso del verbale dell'assemblea che lo ha approvato.”; -
a pag.16-17: “l'amministratore ha visto bene di richiedere un compenso aggiuntivo del considerevole importo di ..”, e a pag.17: “ha ritenuto di ben fare ad aumentarsi il compenso di quasi del doppio”.
- Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre le spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Firenze, 29.7.2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
pagina 16 di 16
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa di I^ Grado iscritta il 11.10.2023 al N° R.G.C.A. 11453/2023, promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Mariella D'AMICO Parte_1
-attore- contro
in persona dell'amministratore p.t. dott. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Albarosa PORRARI Controparte_2
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione delibera condominiale
Conclusioni
Per l'attore: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare
l'invalidità, pronunciandone l'annullamento o dichiarandone la nullità, di tutte (o in denegata ipotesi, anche solo di quelle che saranno ritenute invalide da questo Tribunale) le delibere assunte durante l'assemblea condominiale del condominio
tenutasi il 18 maggio 2023 e adottare tutti i provvedimenti conseguenti. IN VIA ISTRUTTORIA CP_1 per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi e di cui alle memorie integrative. Sempre con vittoria di spese, competente e onorari.
Per il convenuto: Voglia il Tribunale adito - respingere integralmente il ricorso avverso;
- condannare il ricorrente alle spese del procedimento ai sensi dell'art.91 c.p.c. (ivi comprese quelle della fase di mediazione come da esposizione e documentazione unita alla Nota spese qui acclusa); - condannare altresì il ricorrente ai sensi dell'art. 96 co.1 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del
pagina 1 di 16
ricorrente ex art. 96 co. 3 c.p.c. e di una adeguata sanzione ex art. 96 co. 4 c.p.c. -- ordinare ex art. 89 c.p.c. cancellazione delle seguenti espressioni contenute nella Memoria ex art. 171 ter n.1 di parte attrice in quanto gratuitamente offensive e sconvenienti - a pag.7: “ E' dunque alquanto inverosimile credere, come oggi controparte vorrebbe lasciar intendere, che l'amministratore abbia erroneamente usato espressioni improprie;
vero è, diversamente, che
l'amministratore, onde non correre il rischio di vedersi revocato dal Tribunale, ha opportunamente e tempestivamente cancellato il codice fiscale e chiuso il conto corrente aperto per le autorimesse, riunito la contabilità al condominio di via
Tavanti n. 12 ed affermato che in realtà avrebbe costituito un condominio parziale (!) “ - a pag.11:” E' evidente che, nel caso di specie, il convenuto abbia tutto l'interesse a contestare l'esistenza del regolamento, arrivando finanche CP_1 ad affermare di non essere in possesso del verbale dell'assemblea che lo ha approvato.”; - a pag.16-17: “l'amministratore ha visto bene di richiedere un compenso aggiuntivo del considerevole importo di ..”, e a pag.17: “ha ritenuto di ben fare ad aumentarsi il compenso di quasi del doppio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
quale proprietario di un'unità immobiliare residenziale al secondo piano Parte_1
(terzo fuori terra) dell'edificio condominiale di in e titolare di 28,66 Controparte_1 CP_1 millesimi, impugna – con atto di citazione notificato l'11.10.2023 - la delibera adottata dall'assemblea condominiale tenutasi in seconda convocazione del 18.05.2023 (alla quale hanno partecipato, anche per delega, n. 24 condomini per un totale di 628,230 millesimi1), chiedendone l'annullamento in quanto ritenuta illegittima, dopo aver esperito la procedura della mediazione obbligatoria presso l'OCF, conclusasi negativamente in data 21.9.2023.
I motivi di impugnazione vengono di seguito riassunti:
A--Omessa convocazione all'assemblea del 18.5.2023 dei nr. 7 proprietari di garages Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
) che, a parere dell'attore, farebbero di fatto parte del Parte_8 CP_1 convenuto;
sostiene – richiamando quanto si evincerebbe dalle planimetrie e dai dati catastali Pt_1 1
pagina 2 di 16 - che tali unità immobiliari siano incluse nel medesimo corpo di fabbrica del Controparte_3
, perché ad esso sottostanti, e non di quello del
[...] Controparte_4
, dal quale hanno, invece, solo l'accesso; a parere dell'attore, l'omessa inclusione nella
[...] compagine condominiale di tali proprietari avrebbe reso invalidi tutti gli atti assembleari via via adottati e inciso anche sulla corretta ripartizione delle spese condominiali;
B--Omessa lettura ed esame in assemblea dei documenti che ebbe a consegnare durante Pt_1
l'assemblea; tale omissione costituirebbe, a parere dell'attore, una lesione del diritto di ciascun condòmino di rendere note agli altri condòmini le ragioni del proprio dissenso, così alterando il processo di formazione della volontà assembleare;
C—Omessa specificazione dei nominativi dei condòmini che hanno approvato la delibera;
D—Violazione dei principi di annualità, continuità, chiarezza ed intellegibilità nella redazione del
Bilancio consuntivo 2021/2022 e del Bilancio preventivo 2022/2023.
A riguardo, parte attrice rammenta che lo stabile condominiale consta sia di appartamenti che di posti auto (ricavati dal frazionamento effettuato dalla società proprietaria Immobiliare San Niccolò s.r.l. del fondo originario) aventi accesso da Via Tavanti nc. 10/14, per la gestione dei quali è stato costituito l'autonomo “ Via Tavanti 10/14”; ritiene che, nonostante tale Controparte_5 Pt_1
“separatezza”, non sia legittima la redazione da parte dell'amministratore di un unico Bilancio
Consuntivo e Preventivo allungato a 16 mesi, che incorpora sia il rendiconto ultrannuale riguardante gli appartamenti sia il rendiconto annuale del separato “ Via Tavanti 10/14”, in Controparte_5 quanto ciò comporterebbe la violazione dell'art. 63 comma 4° disp. att. c.c. (ove si parla di rendiconto annuale) e dell'art. 13 del Regolamento condominiale (per il quale l'esercizio finanziario si chiude ogni anno al 31.05); l'attore, inoltre, assume che i detti Bilanci non sarebbero stati redatti nemmeno in conformità al principio della continuità contabile, atteso che non hanno avuto origine dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, quanto da un rendiconto annuale diverso mai approvato ma soltanto presentato dall'amministratore nel corso dell'assemblea del 7.11.2022; infine, Pt_1 ritiene che tali bilanci impedirebbero di valutare appieno la situazione contabile e finanziaria del
; CP_1
pagina 3 di 16 E—Errate appostazioni nel bilancio condominiale di spese non riferibili al;
tra queste CP_1 ricomprende: a) l'importo di euro 2.310,00 della Ditta Koci Syria;
b) il compenso erogato Pt_1 all'arch. per una perizia tecnica di euro 1.562,00; entrambe le voci di spesa riguarderebbero Per_1 spese che avrebbero dovuto essere sostenute dai singoli proprietari delle unità immobiliari interessate;
c) i costi sostenuti per la stipula di due polizze assicurative, l'una valevole per gli appartamenti e l'altra per i posti auto, quando invece sarebbe stata sufficiente rinnovare la precedente ed unica polizza globale fabbricati stipulata per l'anno 2021/2022 perché copriva i rischi dell'intero complesso immobiliare a costi inferiori;
d) il compenso aggiuntivo che l'amministratore si è riconosciuto per la gestione dei posti auto, quando invece questi avrebbe dovuto ridurre il proprio compenso in relazione alla gestione degli appartamenti e riversare la differenza nell'extra compenso da porre ad esclusivo carico dei proprietari dei posti auto;
tale “doppio compenso”, soggiunge contrasterebbe con il Pt_1 principio di “unicità del compenso”;
F—omessa informativa all'assemblea del 18.5.2023 della pendenza del procedimento di revoca ex art. 1229 c.c. dell'amministratore condominiale promosso dallo stesso (R.G. V.G. 18890/2022); Pt_1
l'attore sostiene che tale informativa avrebbe dovuto precedere la discussione del punto dell'O.d.G. relativo alla sua “riconferma” come amministratore”; invece, l'amministratore, solo dopo essersi fatto riconfermare, ha informato i condòmini della circostanza unitamente all'invio del verbale di assemblea con la comunicazione del 1.6.2023;
G—nullità della nomina dell'amministratore; l'attore rileva che l'amministratore: -- non ha specificato analiticamente all'assemblea del 18.5.2023 il suo compenso, comunicandolo solo successivamente;
-- non ha dato prova di aver partecipato a corsi di aggiornamento;
-- non è stato nominato con le maggioranze prescritte dall'art. 10 del Regolamento di Condominio (maggioranza degli intervenuti ed almeno ¾ del valore dell'edificio sia in prima che in seconda convocazione). espone, infine, altre questioni atte unicamente a porre in rilievo come il verbale Pt_1 redatto dall'amministratore non sia corrispondente a quanto in effetti avvenuto durante le discussioni sui vari punti dell'O.d.G. (o perché vi sarebbero state delle omissioni o per l'utilizzo improprio di espressioni); dette questioni non vengono poste tuttavia a sostegno della domanda di invalidare la delibera del 18.5.2023.
pagina 4 di 16 Si è costituito in giudizio il contestando Controparte_3 analiticamente ogni rilievo mosso dall'attore e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., è subentrato nella difesa dell'attore nuovo procuratore;
con ordinanza del 8.5.2024 – adottata all'esito di udienza “cartolare” – la causa è stata ritenuta matura per la decisione avendo carattere documentale, così rigettando le richieste di CTU tecnica e contabile avanzate dall'attore in quanto “esplorative” (nemmeno precedute da alcuna perizia di parte); sono stati così assegnati i termini dell'art. 189 c.p.c. a decorrere a ritroso dall'udienza del
9.5.2025.
Motivi della decisione
Le domande attrici sono infondate e vengono rigettate.
0o0
Sull'interesse ad agire dell'attore
E' noto il principio per cui (v. anche sentenza Cass. nr. 9544 del 2023): “In tema di condominio negli edifici, sussiste l'interesse del condomino a promuovere l'azione di annullamento di una delibera condominiale avente ad oggetto crediti del medesimo di valore anche minimo, in quanto dal principio che la giurisdizione è risorsa statuale limitata non può, tuttavia, derivare il potere del giudice di stabilire limitazioni all'accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento la giurisdizione si attua mediante il giusto processo ed è sempre ammesso il diritto di ricorrere per cassazione avverso le sentenze per violazione di legge;
diritto il cui esercizio non dipende dal valore economico della controversia, soprattutto ove la predetta azione miri ad una verifica giudiziale della correttezza del “modus operandi” dell'amministratore nella generale iscrizione dei pagamenti in bilancio”.
Al contempo deve rilevarsi come si stia affermando l'ulteriore principio per cui la domanda proposta ex art. 1137 c.c. non può essere sorretta sull'interesse – del tutto astratto – alla mera legalità e correttezza della gestione comune, in quanto non idoneo a rappresentare l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c., anche perché questo non coincide con il mero interesse ad impugnare, finalizzato alla rimozione della delibera;
difatti chi impugna una delibera condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex pagina 5 di 16 articolo 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea (Cass. civ., sez. II, 27/04/2024, n. 5129).
Tale premessa serve ad evidenziare, incidenter tantum, come, in effetti, l'attore non ha affatto esplicitato nell'atto introduttivo quale sarebbe il vantaggio economico che otterrebbe dall'accoglimento della sua domanda (parte convenuta a pag. 20 della comparsa di costituzione e risposta lo calcola addirittura nella misura di euro 1,36!).
Sul motivo A)
Il ha chiarito, senza essere smentito, che l'area nella quale sono presenti i nr. 7 CP_1 garages oggi appartenenti a soggetti non condòmini, era in origine un magazzino (a destinazione commerciale posto al piano terreno con accesso diretto da Via V. Emanuele II nr. 245) che la proprietà
Immobiliare San Niccolò s.r.l. ebbe a trasformare in un'autorimessa di attuali mq. 347 denominata
“Autorimessa Via Vittorio Emanuele II nr. 245” e che tale area venne acquistata dalla Immobiliare San
Niccolò s.r.l. come “porzione del fabbricato condominiale ubicato in CP_1 Controparte_4
” dalla Società “Il Merlo di Baldini Donato s.a.s.”, con atto notarile del 10.7.2020.
[...]
Dalle fotografie prodotte in atti, risulta che tale autorimessa ha una propria copertura e non condivide alcuno dei beni comuni del , né risulta comunicare con Controparte_3 questo (salvo essere in parte ad esso sottostante, condividendo in parte le fondamenta), né tantomeno fa parte del “Condominio di Via Vittorio Emanuele II nr. 245”.
Si tratta di elementi che connotano l'autorimessa (composta da nr. 7 garages) come un vero e proprio “un corpo a se' stante” che non deve partecipare alla gestione condominiale di Controparte_1
[...
.
Ad ogni modo la Suprema Corte (sez. VI.2, ordinanza 21.2.2020 nr. 4967 rel. Scarpa e SS.UU. nr. 25454/2023) ha chiarito, da tempo, che l'azione di accertamento della condominialità di un bene non va proposta contro l'amministratore ma vede quali legittimati passivi, in regime di litisconsorzio necessario, tutti gli altri condomini, oltre ai proprietari dei beni ritenuti “comuni” (“…la domanda di accertamento della qualità di condomino, ovvero dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., non va proposta nei confronti della persona che svolga l'incarico di amministratore del medesimo (come avvenuto nella CP_1
pagina 6 di 16
specie), imponendo, piuttosto, la partecipazione quali legittimati passivi di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario. Invero, l'azione che ha per oggetto l'accertamento positivo o l'esclusione del diritto di condominio sulle parti comuni, esercitata dal titolare di una determinata proprietà immobiliare, rende indispensabile l'integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, giacché tale accertamento o esclusione si risolve comunque in un minore o maggior diritto proporzionale di condominio in capo a coloro cui appartengono le altre unità immobiliari. La definizione della vertenza postula, dunque, una decisione implicante una statuizione in ordine a titoli di proprietà confliggenti fra loro, suscettibile di assumere valenza solo se, ed in quanto, data nei confronti di tutti i soggetti, asseriti partecipi del preteso condominio in discussione (Cass. Sez. 6-2, 25/06/2018, n. 16679; Cass. Sez. 6-2, 17/10/2017, n. 24431;
Cass. Sez. 6-2, 22/06/2017, n. 15550; Cass. Sez. 2, 18/04/2003, n. 6328; Cass. Sez. 2, 01/04/1999, n.
3119). Di recente, Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934, ha enunciato il principio che, nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente con quello dell'amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota”. In motivazione, la sentenza n. 10934 del 2019 afferma proprio: “Le
Sezioni Unite con la sentenza 25454 del 2013 relativa ad azione di un condomino volta all'accertamento della natura condominiale di un bene hanno già avuto modo di affermare, con un esame approfondito della questione, che occorre integrare il contraddittorio nei riguardi di tutti i condomini qualora il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva formulando un'apposita domanda riconvenzionale volta ad ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato che mette in discussione la comproprietà degli altri soggetti (più di recente v. Cass. n. 6649 del
15/03/2017). Altrettanto vale allorché vi sia espressa azione in tal senso contro il condominio o qualora
l'amministratore condominiale introduca un'azione che esula dalle attribuzioni conferitegli dall'art. 1130 c.c., e dalla sfera di rappresentanza attribuitagli dall'art. 1131 c.c….Non induce a diverse conclusioni la considerazione secondo cui,
a norma dell'art. 1131 c.c., l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, in quanto, proprio per la consolidata interpretazione giurisprudenziale già richiamata, il potere rappresentativo che spetta all'amministratore di condominio si riflette nella facoltà di agire e di resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, rimanendone perciò escluse le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi, e, cioè, sul relativo diritto di comproprietà, che rientra nella disponibilità esclusiva dei condomini”.
Dunque, non sussiste alcun vizio di “omessa convocazione” dei proprietari dei garages all'assemblea del 18.5.2023. pagina 7 di 16 Sul motivo B)
Risulta verbalizzata sia la consegna dei vari fogli dattiloscritti da parte di Pt_1 all'amministratore che anche la loro “lettura” e allegazione a verbale (tant'è che parte convenuta li ha prodotti in questa sede); l'assemblea ebbe a decidere – e ciò non è sindacabile da questo giudice – di valutare in altra sede la rilevanza dei loro contenuti e, durante la discussione delle “Varie ed eventuali”, il condòmino sig. auspicò opportunamente che eventuali documenti di interesse generale CP_6 fossero inoltrati a tutti loro in anticipo rispetto alla data dell'assemblea (ad es. affiggendoli in bacheca) perché potessero essere letti e comprese le questioni affrontate.
Del resto, l'assemblea avrebbe anche potuto rifiutare l'allegazione a verbale degli scritti di dato che quest'ultimo avrebbe avuto la possibilità, che non risulta in alcun modo compromessa, Pt_1 di riassumere a verbale ogni dichiarazione pertinente al fine di portare a conoscenza degli altri presenti le ragioni del proprio voto (conforme Tribunale Roma, sentenza nr. 2281/2020).
Ad ogni modo le questioni affrontate nelle dette cartelle dattiloscritte riferibili a sono Pt_1 divenute motivi di impugnazione della delibera, oggetto del presente procedimento.
Sul motivo C)
Parte convenuta ha prodotto (v. doc. nr. 27) sia il verbale dattiloscritto che il foglio delle presenze, contenenti i millesimi rappresentati da ciascuno dei partecipanti e i nominativi dei dissenzienti alle singole delibere adottate;
poiché tali documenti risultano inviati al condòmino il Pt_1
1.6.2023, il motivo si è rivelato infondato, dato che è molto agevole comprendere i nominativi dei condòmini che hanno votato a favore e quelli contrari.
Sul motivo D)
L'esame di tale motivo comporta la disamina di ulteriori aspetti.
1—Relativamente alla ritenuta non legittima costituzione del avente ad oggetto i CP_1 nr. 35 posti auto che hanno accesso da Via Tavanti nr. 10/14, parte convenuta ha replicato alle argomentazioni attoree, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, rilevando in particolare che a seguito della ristrutturazione dei due piani, terreno e interrato, di autorimesse effettuata da parte del pagina 8 di 16 suo unico proprietario Immobiliare San Niccolò s.r.l. (che a sua volta li aveva acquistati dalla società
Corrado Tedeschi Editore), sono stati ricavati numerosi posti auto che la proprietà ha poi via via venduto a terzi soggetti, ovvero a soggetti diversi dai proprietari degli appartamenti, per cui si era determinata una situazione che esigeva una gestione distinta da quella ordinaria, peraltro auspicata anche dalla ex proprietà Società Immobiliare San Niccolò, in quanto abbisognevole dell'esecuzione di opere diverse da quelle destinate all'edificio condominiale (ad es. la realizzazione di distinti impianti di illuminazione, antincendio ed elettrico, oltre che per manutenere i cancelli di accesso) e anche di una copertura assicurativa del rischio diversa e più completa rispetto al rischio generale fabbricati;
esigenze per ovviare alle quali era emersa la necessità di formare anche tabelle millesimali specifiche;
infine, proprio perché i proprietari dei posti auto/boxs sono diversi dai condòmini dell'edificio, i primi hanno interesse a partecipare alle sole assemblee indette per la gestione del condominio parziale e non anche a quelle generali indette per il . Controparte_3
Circa la legittimità della costituzione del condominio parziale di specie, la norma-cardine in tema è l'art. 1123 3° co. c.c. che, sebbene intitolata alla “ripartizione delle spese” stabilisce espressamente: “Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
Dunque, il presupposto per l'attribuzione in proprietà comune a tutti i condomini viene meno se le cose, gli impianti e i servizi di uso comune, per oggettivi caratteri strutturali e funzionali, siano destinati all'uso o al servizio di alcuni soltanto dei condomini (cfr. Tribunale Salerno sentenza nr.
1517/2015; Cass. civ. II, n. 1680/2015).
Di tal modo ogni atto ed ogni attività di amministrazione e/o di utilizzazione che devono essere compiuti all'interno del condominio parziale, comporta l'esclusione dai partecipanti di quelli che sono proprietari di immobili che non godono di quel servizio o impianto, non ricevendo dallo stesso alcuna utilità.
Infine, non vi è alcuna necessità di formalizzare la costituzione del con Controparte_7 specifica delibera del Condominio complessivo, poiché insorge ope legis, senza fatto o atto costitutivo di parte.
pagina 9 di 16 Il condominio parziale si distingue dalla separazione dei Condominii, disciplinata dagli artt. 61 e
62 disp. att. c.c., poiché non richiede che le parti dell'edificio abbiano le caratteristiche di edifici autonomi.
Infatti, il condominio parziale può esistere anche quando non è possibile procedere alla separazione, perché le parti comuni servono solo alcune unità immobiliari e non presentano le caratteristiche di autonomia.
Nel caso di specie, la costituzione del Condominio parziale è stata richiesta dalla società
Immobiliare San Niccolò con atto del 21.01.2022 (doc. nr. 5 di parte convenuta), cui è seguita l'adozione di Tabelle Millesimali specifiche (doc. nr. 6), l'adozione di un proprio codice fiscale (doc nr.
7) e l'apertura di un c/c distinto (onde far confluire i versamenti dei nr. 35 condòmini parziali dovuti sia per le spese specifiche che di quelle per la gestione complessiva dell'edificio; risulta che da questo c/c vengono attinti gli importi che comunque i nr. 35 proprietari di posti auto debbono in vantaggio del generale). CP_1
Il Condominio parziale deve altresì dotarsi di un proprio bilancio, consuntivo e preventivo, relativamente alla gestione dei beni di utilizzo “separato”, salvo partecipare alle spese del Condominio generale e solo per quei beni che sono condivisi da tutti i proprietari.
L'assemblea generale del ha preso atto di tale situazione sin Controparte_3 dal 7.11.2022 (v. doc. nr. 9 e 10) e approvava la seguente delibera:
pagina 10 di 16 Tale delibera non risulta essere stata impugnata da alcuno dei condòmini di e Controparte_1 risulta essere il “frutto di un compromesso” che l'assemblea volle raggiungere in considerazione e in parziale accoglimento dei rilievi che sollevò in quell'occasione e quanto deliberato Pt_1 dall'assemblea del 18.5.2023 “attua” esattamente le prescrizioni in quella sede deliberate.
2—Ciò premesso, non sussiste la ritenuta violazione del principio di annualità del bilancio gestionale che connoterebbe, secondo l'attore, il bilancio consuntivo 2021/2022, con esercizio di 16 mesi (12 mesi fino al 31.8.2022 + 4 mesi ovvero fino al 31.12.2022), proprio perché tale
“allungamento” venne ritenuto “necessario” dalla stessa assemblea per uniformare i periodi di esercizio del con quelli del Condominio parziale “Autorimessa Via Tavanti Controparte_3 nr. 10/14” (oltre alle ragioni meglio esplicitate nella detta delibera). pagina 11 di 16 Del resto, il principio dell'annualità del bilancio condominiale può essere derogato con le maggioranze previste dal secondo comma dell'art. 1136 del c.c. (e nel caso di specie la maggioranza di
526,096 pare sufficiente allo scopo) e in mancanza di un regolamento contrattuale (che nella specie non esiste2): pertanto, l'assemblea può deliberare la nuova periodicità e optare una tantum per l'allungamento della gestione di transizione.
3—relativamente alla asserita violazione da parte dei bilanci approvati dei principi di continuità, intellegibilità e chiarezza, non può che richiamarsi il contenuto della Relazione di accompagnamento allegata alla lettera di convocazione dell'assemblea del 18.5.2023 (doc. nr. 11) che ben esplicita le ragioni ed il metodo di redazione dei Bilanci sottoposti all'esame dell'assemblea, i cui dati contabili debbono essere posti in relazione con i precedenti bilanci (doc. nr. 19 e 20), secondo quanto analiticamente ricostruito dal convenuto alle pagg. 16-18 della comparsa di costituzione e risposta (il cui contenuto si intende integralmente richiamato in questa sede, laddove sottolinea la sovrapposizione dei dati del bilancio preventivo del periodo 1.9.2021/31.8.2022, sottoposto all'esame dell'assemblea del
7.11.2022, con quelli del bilancio consuntivo 1.9.2021/31.12.2022 sottoposto all'esame dell'assemblea del 18.5.2023, ad eccezione della posizione dei condòmini di cui viene fornita ampia Persona_2 giustificazione).
Sul motivo E
a) Le prestazioni di cui alla fattura dell'impresa Koci Syria sono consistite nella pulizia integrale dei soffitti nell'appartamento del condòmino resasi necessaria dalla Pt_9 presenza di infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale;
dunque, si tratta di un onere che deve essere posto a carico del (quale custode del bene comune ex art. 2051 CP_1
c.c.);
b) La perizia tecnica redatta dall'arch. consegue ad una delibera adottata dall'assemblea Per_3 condominiale del 15.12.2021 (cfr. doc. nr. 22), pur compulsata dall'attore, ed ebbe ad 2 Il documento nr. 16 prodotto dall'attore “016 Regolamento condominio 26.6.1956” non si ritiene avere alcuna efficacia non essendo chiaro chi lo ha redatto, non essendo stato firmato da chicchessia, né approvato da alcuna assemblea, né mai allegato agli atti di acquisto delle unità immobiliari dei singoli proprietari. Certo, l'adozione del regolamento è obbligatoria quando i condomini sono in numero superiore a 10 ex art. 1138 primo comma c.c., ma la mancata adozione nel caso in cui siano presenti undici o più condomini non determina sanzioni, ma comporta che ciascun proprietario possa attivarsi affinché l'assemblea provveda ad adottarlo. pagina 12 di 16 oggetto l'accertamento della presenza nel di manufatti privati abusivi (tettoie CP_1 private); per l'effetto, il costo dell'attività deve essere posta a carico del . CP_1
c) La lamentata duplicazione dei costi (ovvero indebito aumento dei costi assicurativi) per la stipula della polizza fabbricati per la parte abitativa e di quella per i posti auto non sussiste, sia perché la necessità di avere polizze diversificate derivava dall'esigenza di aggiornare i valori assicurati;
difatti l'elemento fondamentale per la stipula del contratto di assicurazione globale fabbricati risulta essere il “valore di ricostruzione a nuovo” del fabbricato, che nulla ha che vedere con il valore commerciale determinato da logiche di mercato. Il premio di polizza è, infatti, fissato dalla moltiplicazione proprio del valore di ricostruzione a nuovo per un tasso percentuale, indicato dalla compagnia di assicurazione, che varia a seconda delle tipologie costruttive dell'edificio stesso e delle garanzie presenti nel contratto;
occorre anche considerare che l'attore non ha allegato alcun dato economico che sostenga la sua ipotesi (a fronte nemmeno delle puntuali repliche di cui a pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta).
d) Non sussiste alcun “indebito aumento dei compensi dell'amministratore” derivante dalla gestione del Condominio parziale, poiché i costi di tale ultima gestione gravano unicamente a carico dei proprietari dei posti auto e alcuna riduzione del proprio compenso l'amministratore avrebbe dovuto operarsi per la gestione del Controparte_3
[...
, non essendosi certamente ridotte le unità abitative, rispetto alle quali permangono le esigenze gestionali, amministrative e contabili di sempre (anzi va sottolineato che rispetto alla gestione dei beni comuni sia ai proprietari degli appartamenti che di quelli dei posti auto, quest'ultimi debbono contribuire, come in effetti avviene - cfr. doc. nr. 9 pagine 7, 9 prima parte e pagg. 2,4,5 seconda parte, per cui vi sarà un minimo risparmio anche per l'attore).
Sul motivo F
Non vige alcun obbligo normato dell'amministratore in carica di riferire in assemblea la pendenza di procedimenti di “revoca” nei suoi confronti promossi da un condòmino; ad ogni modo,
l'attore – che aveva promosso il procedimento – avrebbe potuto far verbalizzare tale circostanze prima della discussione del relativo punto dell'O.d.G. pagina 13 di 16 Sul motivo G
La nullità prevista dall'art. 1129 c.c. colpisce non solo la prima nomina ma anche i successivi rinnovi/conferme se manca la specificazione analitica del compenso;
inoltre è richiesto che la specificazione del compenso risulti in modo chiaro e dettagliato direttamente dalla delibera assembleare, poiché la mera indicazione del compenso nel bilancio preventivo o consuntivo approvato dall'assemblea non è sufficiente a sanare il vizio della delibera di nomina/rinnovo.
Nel caso di specie tale violazione non sussiste, poiché dal verbale dell'assemblea del 18.5.2023 che ebbe a rinnovare il mandato all'amministratore si legge che venne confermato lo CP_2 stesso importo della gestione precedente, dunque di chiara leggibilità.
Altrettanto infondato è il rilievo della mancata comunicazione all'assemblea da parte dell'amministratore di aver frequentato dei corsi di aggiornamento professionali e formativi, non essendo questa dichiarazione rilevante sul piano della legittimità della delibera impugnata (salvo dare atto che tale rilievo è stato esaminato anche dal giudice del procedimento di volontaria giurisdizione promosso per la revoca giudiziale in senso negativo per l'attore, anche sotto questo profilo).
Infine, la maggioranza con la quale è stato riconfermato nella sua carica di CP_2 amministratore è legittima e non consta l'esistenza di una regola diversa desumibile da un vigente ed applicato Regolamento Condominiale.
Sulla domanda di condanna dell'attore al risarcimento di danni da responsabilità processuale ex art. 96 primo, terzo e quarto comma c.p.c.
A sostegno della domanda parte convenuta afferma che “la pur infondata azione giudiziaria avversaria – apice giudiziario di un atteggiamento già manifestato in sede condominiale – tiene in ostaggio gli altri condomini, compromettendo la usuale tranquillità del clima condominiale e facendo temere ai condòmini ogni occasione assembleare ed extraassembleare come possibile oggetto di combattive proteste e conseguenti impugnazioni del sig. Pt_1
e circa la ricorrenza dei requisiti soggettivi o del dolo/MALA o della colpa grave, rileva come la Pt_10 carenza di interesse ad agire e l'inconsistenza degli argomenti addotti dall'attore siano sintomatici della loro sussistenza.
Ciò premesso, si ritiene che ricorra la responsabilità di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c..
pagina 14 di 16 Già la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 22405 del 13/09/2018) ha ritenuto che
“la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte”.
Orbene, deve considerarsi all'uopo che l'attore ha introdotto il presente giudizio utilizzando alcune delle argomentazioni già rappresentate nel procedimento di revoca ex art. 1129 c.c. che questo
Tribunale ha rigettato con provvedimento non reclamato (v. doc. nr. 30 di parte convenuta) e, ciò nonostante – circa la consapevolezza della infondatezza delle stesse - ha continuato a sostenerle in questa sede fino alla rimessione della presente causa in decisione.
Ne consegue la condanna dell'attore al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 500 in favore di parte convenuta (la quale non è tenuta a dare la prova del danno) ritenuta quanto meno la colpa grave per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza, essendo emersa la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata e la manifesta inconsistenza giuridica delle censure sollevate.
Sulla domanda di cancellazione delle espressioni contenute nella Memoria ex art. 171 ter n.1 di parte attrice
La domanda viene accolta in quanto le dette espressioni sono gratuitamente offensive e sconvenienti.
0o0
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo quanto previsto dal
DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità nel valore medio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-- rigetta ogni domanda attrice e conferma la legittimità della delibera adottata dal Controparte_3
pagina 15 di 16 in in occasione dell'assemblea del 18.5.2023. CP_3 CP_1
--condanna ex art. 96 co. 3° c.p.c. il sig. a risarcire il convenuto Parte_1 CP_1 mediante il pagamento della somma di euro 1.000;
--dispone la cancellazione delle seguenti espressioni contenute nella Memoria ex art. 171 ter n.1 di parte attrice in quanto gratuitamente offensive e sconvenienti - a pag.7: “ E' dunque alquanto inverosimile credere, come oggi controparte vorrebbe lasciar intendere, che l'amministratore abbia erroneamente usato espressioni improprie;
vero è, diversamente, che l'amministratore, onde non correre il rischio di vedersi revocato dal Tribunale, ha opportunamente e tempestivamente cancellato il codice fiscale e chiuso il conto corrente aperto per le autorimesse, riunito la contabilità al condominio di via Tavanti n. 12 ed affermato che in realtà avrebbe costituito un condominio parziale (!) “ -
a pag.11:” E' evidente che, nel caso di specie, il convenuto abbia tutto l'interesse a contestare l'esistenza del CP_1 regolamento, arrivando finanche ad affermare di non essere in possesso del verbale dell'assemblea che lo ha approvato.”; -
a pag.16-17: “l'amministratore ha visto bene di richiedere un compenso aggiuntivo del considerevole importo di ..”, e a pag.17: “ha ritenuto di ben fare ad aumentarsi il compenso di quasi del doppio”.
- Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre le spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Firenze, 29.7.2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
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