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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 01/07/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 772/2024 del R.A.C.C. in data
24/04/2024, iniziata con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2024
d a
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SEBASTIANO FABIO ( ), giusto mandato in atti, C.F._1
attrice / opponente
c o n t r o
- (C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. BITTOLO KRISTIAN ( , giusto mandato in C.F._3 atti, convenuto/opposto avente per oggetto: altri contratti atipici, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
27/06/2025, nella quale le parti hanno confermato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice/opponente come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “in rito, in via pregiudiziale - per tutti i motivi esposti in narrativa, voglia l'Ill.mo Giudice adìto accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente controversia, essendo invece competente il Tribunale di NZ e, per l'effetto, voglia revocare, o comunque dichiarare nullo, il decreto ingiuntivo opposto n. 160/2024 Ing., emesso e depositato il 4 marzo 2024, nel procedimento R.G. n. 404/2024
Tribunale di Pordenone – dott.ssa Maria Paola Costa (cfr. doc. 2); in via principale, nel merito - nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto
Pag. 1 dell'eccezione di incompetenza che precede, voglia l'Ill.mo Giudice adìto, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'infondatezza
e/o l'illegittimità della pretesa creditoria svolta da , revocarsi CP_1 il decreto ingiuntivo n. 160/2024 Ing., emesso e depositato il 4 marzo 2024, nel procedimento R.G. n. 404/2024 Tribunale di Pordenone – dott.ssa Maria
Paola Costa (cfr. doc. 2), determinando per l'effetto la definitiva caducazione del provvedimento monitorio opposto, dichiarando, in ogni caso, che nulla è dovuto da a;
- in ogni caso, per Parte_1 CP_1 tutti i motivi esposti in narrativa, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da a per le causali di cui in atto e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 respingersi e/o rigettarsi tutte le domande svolte dal convenuto-opposto
nei confronti dell'attrice-opponente poiché CP_1 Parte_1 infondate in fatto e/o in diritto;
- con vittoria di compensi professionali e anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A.”;
per parte convenuta/opposta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare infondata e dunque respingere l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso formulata, confermando, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la propria competenza territoriale a decidere la presente controversia. IN VIA
PRELIMINARE: concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 160/2024 emesso dal Tribunale di Pordenone in data
04.03.2024, quantomeno limitatamente all'importo di € 18.324,40. NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertata, per le ragioni tutte esposte in narrativa, l'infondatezza, in fatto e in diritto, e la pretestuosità dell'opposizione, respingersi l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 160/2024 emesso dal Tribunale di Pordenone in data 04.03.2024 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA: per le ragioni tutte esposte in narrativa, condannarsi comunque al pagamento nei confronti della ditta Parte_1
della somma di € 27.450,00, oltre agli interessi CP_1 moratori ex D.lgs. 231/2022 e ss.mm. dalla maturazione al saldo, nonché alle spese delle procedura monitoria liquidate in complessivi € 1.656,00 (oltre accessori di legge). IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: chiede che il Giudice Voglia ordinare
Pag. 2 di esibire gli ordini di carico e i Delivery Ticket dalla stessa Pt_2 predisposti e poi controfirmati dal personale della struttura militare della base di AN (PN) al momento della consegna della merce da parte della
, e ciò con riferimento al periodo da luglio a Parte_3 dicembre 2023, ovvero nei giorni in cui sono stati compiuti i singoli trasporti indicati negli allegati delle fatture insolute (cfr. docc. da 9 a 14). In alternativa, chiede che il Giudice Voglia ordinare alla base militare di
AN (PN) di fornire alla ditta le copie degli ordini di CP_1 carico e dei Delivery Ticket predisposti da e poi controfirmati Parte_1 dal personale della anzidetta struttura militare al momento della consegna della merce da parte della , e ciò con riferimento Parte_3 al periodo da luglio a dicembre 2023, ovvero nei giorni in cui sono stati compiuti i singoli trasporti indicati negli allegati delle fatture insolute (cfr. docc. da 9 a 14). Chiede inoltre di ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capitoli da sub 1) a sub 14) della parte in fatto della comparsa di costituzione, da intendersi qui riportati e premesse le parole
“Vero che”. Indica come testi i sigg. di San Stino di Testimone_1
Livenza (VE), , dipendente della Testimone_2 Parte_1
, dipendente della e
[...] Tes_3 Parte_1 Tes_4
dipendente della base militare di AN (PN)”.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con ricorso per decreto ingiuntivo dell'1 marzo 2024, CP_1 adiva l'intestato Tribunale per ingiungere ad il pagamento del Parte_1
(presunto) credito di Euro 27.450,00 (in linea capitale) portato dalle fatture nn. 40A/2023, 45A/2023, 50A/2023, 57A/2023, 62A/2023 e 67A/2023 (docc.
1-6 del fascicolo monitorio) per (presunti) trasporti effettuati da CP_1
per conto di (doc. 2).
[...] Parte_1
In data 4 marzo 2024, con decreto ingiuntivo n. 160/2024, l'intestato
Tribunale ingiungeva ad di pagare, entro 40 giorni dalla notifica Parte_1 del decreto, a la somma di Euro 27.450,00 (in linea capitale) CP_1
Pag. 3 oltre agli interessi, alle spese e competenze di procedura e agli accessori di legge (doc. 2).
Con l'atto di citazione di data 15 aprile 2024 l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone sostenendo che il Foro competente fosse il Tribunale di NZ ai sensi dell'art. 19 c.p.c. (foro generale per le persone giuridiche) e, comunque, contestava nel merito la pretesa creditoria dell'ingiungente, affermando che non era stata data la prova della prestazione di cui viene chiesto il pagamento.
Sulla base di tali assunti parte opponente chiedeva, in rito, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, essendo invece competente il Tribunale di NZ e, revocare, o comunque dichiarare nullo, il decreto ingiuntivo opposto;
in via preliminare, nel merito, di non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza e/o l'illegittimità della pretesa creditoria dell'ingiungente, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertato e dichiarato che nulla è dovuto all'opposto, di respingersi e/o rigettarsi tutte le domande svolte nei confronti dell'opponente poiché infondate in fatto e/o in diritto.
Con provvedimento del 17 ottobre 2024, il Giudice dichiarava la contumacia di , il quale si costituiva in giudizio tardivamente CP_1 depositando, solo un giorno prima dell'udienza del 20 dicembre 2024, la comparsa di costituzione e risposta. depositava la seconda memoria istruttoria nel termine. Parte_1
All'udienza del 20 dicembre 2024, il procuratore di Parte_1 contestava: (i) la comparsa di costituzione, (ii) i documenti e (iii) le istanze istruttorie avversari in quanto tardivi.
Con successivo provvedimento del 20 dicembre 2024, il Giudice
“ritenuto che, alla luce dei motivi di opposizione come formulati da parte opponente, gli elementi che avevano consentito la concessione del d.i. opposto, allo stato non consentono, invece, la concessione della provvisoria esecutività dello stesso” non accoglieva l'istanza avversaria ex art. 648 c.p.c.
e, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali effettuate, nonché delle preclusioni
Pag. 4 istruttorie maturate, fissava l'udienza del 27 giugno 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali;
seguiva, quindi, il deposito delle note di precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente si osserva che parte convenuta/opposta, costituitasi a ridosso dell'udienza di comparizione, è decaduta da ogni istanza istruttoria e produzione documentale che non fosse già ricompresa nel fascicolo monitorio (nel quale, per quanto di interesse nella presente fase, sono presenti solo le fatture azionate), pertanto i documenti dimessi da parte convenuta/opposta con la comparsa di costituzione e risposta del 19 dicembre
2024 [ulteriori rispetto alle fatture azionate] non possono essere esaminati.
Le fatture azionate nulla dicono circa le eccezioni/contestazioni svolte da parte attrice/opponente in quanto recano solo la dicitura trasporti per conto terzi.
In via pregiudiziale ha eccepito l'incompetenza a decidere Parte_1 del Tribunale adìto e ciò per le seguenti ragioni:
- l'art. 19 c.p.c. dispone che “salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede”; stando a tale norma, dunque, è competente il Tribunale di NZ (nella cui circoscrizione ha sede doc. 1); Parte_1
- l'art. 20 c.p.c. dispone che “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”. Detta norma introduce un foro alternativo e facoltativo al foro generale del convenuto ex artt. 18 (per le persone fisiche) e 19 (per le persone giuridiche) c.p.c. L'art. 1182, comma 3, c.c. dispone, poi, che
“l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.
Dal combinato disposto delle su citate norme, ne deriverebbe, che per le obbligazioni “portabili” (come quelle di pagamento), la competenza è anche del giudice del domicilio del creditore, oltreché del giudice del domicilio del convenuto. Sul punto, però, le Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione – limitando l'applicazione
Pag. 5 di dette norme – hanno affermato che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora […] ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c. (cfr. SS. UU. n.
17989/2016). Con tale pronuncia, dunque, le Sezioni Unite hanno definitivamente affermato che, ai fini della qualificazione dell'obbligazione come portabile, l'effettiva liquidità dell'obbligazione deve risultare dal titolo alla base della pretesa azionata;
certo non può a tal fine essere sufficiente la fattura, trattandosi di documento di formazione unilaterale;
tant'è vero che, per giurisprudenza costante, pur costituendo valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, essa non è in ogni caso sufficiente a provare, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il
(preteso) credito.
Facendo applicazione di quanto sopra al caso de quo, ne discende l'incompetenza del Tribunale adìto ad emettere il decreto opposto e, altresì, a decidere della presente opposizione;
difetta, invero, un contratto tra le parti che permetta l'applicazione degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. (atteso che, stante la su citata giurisprudenza di legittimità, il presunto credito ingiunto non è liquido) o, alternativamente, l'individuazione del Tribunale di Pordenone quale foro (alternativo) convenzionalmente previsto. Nulla di tutto ciò nel caso di specie, essendo quindi pacifica l'incompetenza del Giudice adìto.
L'incompetenza dell'intestato Tribunale è tale anche avuto riguardo agli ulteriori criteri dell'art. 20 c.p.c.; invero, il “luogo in cui è sorta
l'obbligazione” non è Pordenone, ma al più – fermo l'onere della prova in capo all'odierno convenuto circa l'accordo tra le parti – NZ, dal momento che (ove esistente) qui si sarebbe perfezionato lo scambio di
Pag. 6 proposta e accettazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1326 e 1335 c.c. Il convenuto, al riguardo, non ha provato alcunché.
Parimenti, Pordenone non è neppure il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (quella, cioè, di trasporto); invero, come risulta per tabulas (doc. 3), i viaggi venivano prevalentemente eseguiti altrove.
Del tutto genericamente parte convenuta/opposta ha dedotto che “tutti
i viaggi oggetto delle fatture insolute, infatti, sono stati portati a termine nel territorio di Pordenone e, specificatamente, nel Comune di AN c/o le strutture della base militare ivi situata”, ma nulla ha offerto a supporto di tale affermazione.
Posto che, infine, che non v'è prova del luogo di destinazione della merce, il richiamo all'art. 31 della CMR (p. 9 della comparsa avversaria) è inconferente ai fini di causa.
Tutto premesso, la competenza territoriale deve quindi individuarsi sulla scorta del foro generale ex art. 19 c.p.c., dovendo, pertanto, essere declinata a favore del Tribunale di NZ quale giudice del luogo nella cui circoscrizione vi è la sede legale dell'odierna opponente.
La giurisprudenza prevalente sostiene infatti che, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il
Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo;
sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la Sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Tribunale Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n.
6731 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013,
n. 4451 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n.
975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n.
16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civile, sez. lav.,
Pag. 7 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748;
Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè;
Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio
2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004,
n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II,
4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996,
n. 1584).
Secondo l'orientamento prevalente, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè
2011; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297;
Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 04 aprile
2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584). In particolare, l'Ordinanza con cui il
Giudice istruttore, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, rimetta le parti dinanzi al Giudice territorialmente competente secondo l'indicazione dell'attore opponente, non contestata dal convenuto opposto, senza revocare il provvedimento monitorio, e contestualmente abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., deve considerarsi “atto abnorme”, essendo quegli sfornito di potestas decidendi sulla competenza, funzionale ed inderogabile, a decidere l'opposizione, che spetta invece al Giudicante, ai sensi dell'art. 279 n. 1 c.p.c., applicabile anche al Tribunale in composizione monocratica in forza del rinvio operato dall'art. 281 bis c.p.c. (in senso sostanzialmente conforme, sia pure con riguardo ad un procedimento instaurato prima della Novella di cui alla Legge n.
353/1990: cfr. Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 1999, n. 630 in Giust. civ.
Mass. 1999, 150).
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente:
Pag.
8 - dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Pordenone ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il
Tribunale di NZ;
- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev'essere revocato;
- infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di NZ, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e succ. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa si rinvengono specifici elementi di personalizzazione, rappresentati dalla ridotta attività difensiva svolta, che giustifichino l'applicazione dei minimi tariffari per le fasi svolte [scaglione di riferimento da Euro 26.001,00 ad Euro
52.000,00].
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di
NZ e, per l'effetto:
2) dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di
Pordenone n. 160/2024 Ing., emesso e depositato il 4 marzo 2024, nel procedimento R.G. n. 404/2024 Tribunale di Pordenone, che revoca;
3) fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di NZ;
4) dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 4.095,00= (di cui Euro 3.809,00= per compensi ed Euro 259,00 + Euro 27,00 per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive
Pag. 9 occorrende.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, l'1 luglio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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