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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al RG. n. 3815/2022 tra le parti:
ATTORE:
[...]
Parte_1
[...]
(P.Iva - cf. ) P.IVA_1 P.IVA_2
con l'avv. MAURO CROCETTA
CONVENUTI:
[...]
Controparte_1
(C.F. e P.I. ) P.IVA_3
con l'avv. ALESSIO CONSOLE
[...]
[...]
[...]
Controparte_2
[...]
(cf. ) P.IVA_4
CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
ITAS: “Previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva e la carenza di titolarità del diritto fatto valere da per nullità ed inefficacia della CP_1 convenzione sottoscritta tra le parti in mancanza della delibera del Consiglio Comunale ed in violazione delle norme di contabilità pubblica, respingersi la domanda risarcitoria svolta dalla stessa in primo grado.
- Dichiararsi la nullità dell'atto di cessione per carenza di poter di sottoscrizione del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 II° comma DLT 18.08.2000 n. 267.
- Dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da ai CP_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2947 II° comma cc.
- Per l'effetto condannare nella persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore a ripetere a , nella persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, le somme versate dall'appellante, in forza della sentenza impugnata, in favore dell'appellata e pari ad € 1.333,37 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento al saldo.
- Respingersi l'eccezione avversaria di inammissibilità dell'appello in quanto infondata.
- Respingersi le difese e le domande avversarie in quanto non meritevoli di accoglimento.
- Spese ed onorari di primo e secondo grado interamente rifusi”.
: “In via preliminare in rito: CP_1 dichiararsi l'inammissibilità della impugnazione per violazione dell'art. 339 comma 3 c.p.c., o comunque rigettarla per il medesimo motivo. Nel merito: 1) respingersi l'appello proposto da , per i motivi esposti Parte_1 nella narrativa del presente atto, anche in considerazione delle domande e difese espressamente riproposte ex art. 346 cpc.; 2) compenso di lite rifuso oltre accessori di legge”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Parte_2 ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
[...]
Treviso n. 92/2022 del 15.02.2022, che ha accolto la domanda proposta da per il risarcimento dei danni subiti Controparte_1 a seguito del sinistro verificatosi il 7.08.2013, a Castelfranco Veneto, per esclusiva responsabilità di un mezzo dalla stessa assicurato (e in proprietà di – rimasta contumace), quantificati in Controparte_2 ragione dei costi sostenuti per la pulizia e il ripristino del manto stradale (€ 976,00).
Ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
- errata valutazione dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva di e dei fatti costitutivi della domanda (“Vanno CP_1 dunque, innanzitutto esaminate dette eccezioni preliminari che, a parere di questo giudice, non possono essere condivise. Quando all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire va osservato che vi è agli atti una convenzione stipulata in data 22.03.2012 tra la ed il CP_1 Controparte_3 che dispone la concessione in favore della prima del servizio di ripristino della condizioni di sicurezza delle strade comunali. Detta convenzione va ritenuta legittima, stante la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo e considerata la genericità dell'eccezione sollevata dalla convenuta che non tiene conto dei poteri di dirigenti e responsabili dei servizi ex art. 107 del D.L.vo 267/2000 e in particolare di questi di firmare contratti (come quello in esame, essendo - di fatto – la convenzione un contratto di concessione di pubblico servizio) nonché dei poteri loro eventualmente attribuiti da statuti e regolamenti”); avendo fatto valere un diritto che non le appartiene, CP_1 mancando nella convenzione del 22.03.2012 tra la stessa società ed il Comune di Castelfranco Veneto l'indicazione della delibera del Consiglio Comunale che ha disposto, a monte, l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità ai privati – come prescritto dall'art. 42/2 lett. e) TUEL (d.lgs 267/2000) ai fini della validità stessa dell'atto; non essendo stata inoltre rispettata la normativa relativa alla gara di appalto con particolare riferimento all'indizione del bando di gara;
- errata valutazione dell'eccezione preliminare formulata ed errata interpretazione delle norme sostanziali (“Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'illegittimità di detta cessione del credito perché, asseritamente, avvenuta a titolo gratuito. Ed invero, dall'esame della convenzione in parola emerge pacifico che, nella sostanza, la cessione de qua è avvenuta a titolo oneroso posto che – di fatto – il Comune usufruisce del servizio di pulizia e ripristino della sede stradale posto in essere dall'attrice autorizzata poi a
3 rivalersi, autonomamente, nei confronti della compagnia di assicurazioni del responsabile civile”); essendo la cessione del credito nulla per violazione dei principi di contabilità pubblica, potendo gli Enti Territoriali cedere un proprio credito solo a titolo oneroso e previa contabilizzazione dello stesso, ed essendo in ogni caso la controprestazione indeterminata, in violazione anche del divieto di cessione di crediti futuri;
- errata valutazione dell'eccezione di prescrizione, erronea motivazione (“La piena validità del contratto in parola, con ogni relativa conseguenza di legge, smentisce poi l'eccezione di prescrizione”); traendo origine la pretesa di dall'intervento di ripristino eseguito il 7.08.2013 ed essendo stato CP_1 compiuto il primo valido atto interruttivo della prescrizione oltre due anni dopo (trovando applicazione il termine breve di cui all'art. 2947/2 cc.), con l'invio della pec del 10.10.2016;
- omessa pronuncia sull'eccezione formulata in ordine al difetto di firma dell'atto di cessione del credito da parte del competente funzionario, non avendo il Sindaco firmatario il potere di impegnare l'Ente verso l'esterno ex art. 107/2 TUEL.
Ha quindi chiesto – in riforma della sentenza impugnata – il rigetto della pretesa avversaria, e la restituzione di quanto medio tempore corrisposto in esecuzione della decisione del primo giudice.
2. Si è costituita in giudizio Controparte_4 che ha resistito al gravame avversario, chiedendone
[...]
l'integrale rigetto.
Ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 339/3 cpc. – essendo la sentenza impugnata necessariamente pronunciata secondo equità, avendo la domanda valore inferiore ad € 1.100,00 ex art. 113 cpc ratione temporis applicabile – per avere l'appellante contestato la decisione del primo giudice per motivi diversi da quelli a critica vincolata tipizzati dal citato art. 339/3 cpc., mancando infatti ogni riferimento alla “violazione di norme del procedimento … di norme costituzionali o comunitarie … ovvero dei principi regolatori della materia”.
In via subordinata e di merito, ha sostenuto la correttezza della decisione del primo giudice, “inappuntabile” dal punto di vista dell'equità, avendo condannato al pagamento i responsabili del danno e attribuito il risarcimento in favore del soggetto che ha materialmente eseguito l'attività di ripristino del manto stradale.
Ha reiterato infine le difese di merito svolte nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
4 3. È rimasta invece contumace Controparte_2
[...]
4. La causa – documentalmente istruita – è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.07.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** *** ***
5. L'appello è inammissibile, per le ragioni che seguono.
6. La decisione impugnata deve necessariamente assumersi pronunciata secondo equità, essendo il valore della sottesa domanda inferiore ad € 1.100,00, come previsto dall'art. 113/2 cpc. ratione temporis applicabile.
A tal riguardo, vorrebbe determinare il valore della domanda Pt_1
“prendendo a parametro la somma richiesta in atto di citazione e calcolando gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del fatto alla data della sentenza”, per arrivare all'importo di € 1.105,66 (appena superiore a quello considerato dall'art. 113/2 cpc.).
Ma un simile calcolo – oltre ad apparire artificioso, prevendendo l'applicazione di interessi e rivalutazione maturati sino al momento della decisione sull'importo originariamente domandato, ancorché rideterminato, in riduzione, all'esito del giudizio stesso – si pone in contrasto con i principi di cui all'art. 5 cpc., che impongono di considerare la rivalutazione e gli interessi maturati sulla somma petita al momento della proposizione della domanda.
In base al calcolo corretto, il valore della domanda è di € 1.027,71.
6.1. Conseguentemente, la decisione può essere impugnata in appello esclusivamente per i motivi di cui all'art. 339/3 cpc.: per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
7. A questi va ascritto il primo motivo di appello – sul difetto di legittimazione attiva di – sottendendo la prospettazione della CP_1 violazione di una norma sul procedimento (art. 81 cpc.), ancorché non censurata in tali termini dall'appellante, che ha fatto invece riferimento alla
“violazione dei principi regolatori della materia degli atti amministrativi”.
Come chiarito da costante giurisprudenza, la legittimazione ad agire è altro dalla titolarità effettiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio: la prima si afferma sulla base della mera prospettazione di cui alla domanda, mentre la seconda attiene al merito della controversia.
5 In particolare, “la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 cpc. per il quale << fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui>>, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la <
Ora, nel caso di specie, mentre ha affermato di essere titolare del CP_1 credito fatto valere nei confronti di e della in forza della Pt_1 CP_2
Convenzione con il del 22.03.2012, ovvero – in Controparte_3 alternativa – dello specifico atto di cessione del credito da parte dell'Ente (vd. atto di citazione dinanzi al GdP, paragrafi 14 e 15); ha eccepito il difetto Pt_1 di legittimazione attiva di per negare, in realtà, la titolarità effettiva CP_1 del rapporto giuridico dedotto in giudizio da parte di quest'ultima, affermandone l'altruità.
Conseguentemente, così come proposta, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva – e reiterata con il primo motivo di appello – si risolve in una eccezione di merito, estranea ai vizi procedurali censurabili in sede di appello ex art. 339/3 cpc..
8. Con riferimento poi agli altri motivi di appello va considerato che:
- il giudice di pace ha risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, pur senza espressamente affermare di avere pronunciato secondo diritto (Cas. ord. 34811/2023); in ogni caso, essendo stata pronunciata in una controversia di valore non superiore ad € 1.100,00, la sentenza deve ritenersi pronunciata “solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice” in tali controversie; “ne consegue che le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cpc. per violazione di legge” (Cass. 14609/2020);
- l'atto di citazione in appello è stato evidentemente predisposto da sul presupposto (erroneo) che la decisione impugnata fosse stata Pt_1 pronunciata secondo diritto, non secondo equità, essendo i motivi di appello non “conformati” alle critiche vincolate di cui all'art. 339/3 cpc.; infatti, solo con la comparsa conclusionale – a fronte dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata – ha precisato, per ciascun motivi di appello, i Pt_1 principi regolatori che sarebbero stati di volta in volta violati dal giudice, così
6 commutando ogni “violazione di legge” in “violazione di principi regolatori della relativa materia”: degli atti amministrativi;
della contabilità pubblica;
di prescrizione del diritto fatto valere.
8.1. Senonché, i “principi regolatori” rilevanti ai fini della proposizione del presente appello devono essere ravvisate solo in quelli che informano la materia oggetto di causa – vale a dire quelli inerenti alla responsabilità civile
– che paiono certamente rispettati nel caso di specie, avendo condotto la decisione gravata alla condanna dell'esclusivo responsabile del sinistro e del suo assicuratore al pagamento del risarcimento per i danni pacificamente cagionati a terzi.
9. Per tutte queste ragioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, con piena conferma della decisione impugnata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento;
non sono dovuti i compensi per la fase istruttoria, non celebrata.
Infine, ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002 – essendo l'appello non ammissibile – si dà atto che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica e in grado di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. DICHIARA l'appello inammissibile e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA Parte_2 a pagare in favore di
[...] [...] le spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_4
462,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
3. DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002, la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Treviso, 7 marzo 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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