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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6697/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 6697/2018 del Ruolo Generale, vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, rappresentato e difeso come in atti. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio esponendo che Parte_1 CP_1
stipulava con il di una convenzione (10 gennaio 2008) per la concessione del diritto CP_2 CP_1
di superficie al fine della realizzazione di un parcheggio che versava gli oneri dovuti alla costituzione del diritto di superficie, pari ad Euro 103,483,00, che si trovava nell'impossibilità di iniziare e/o proseguire i lavori per la presenza sul lotto di due cavi di fibra ottica di cui uno della
British OM e l'altro di proprietà sconosciuta che il non metteva a disposizione del CP_2
delle aree alternative che il continuava a provvedere alla manutenzione Parte_1 Parte_1
dell'area.
Ciò premesso ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno. si è costituita contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto ed eccependo CP_1
in seguito il difetto di giurisdizione (memoria ex art. 183 c.p.c.).
Sussiste la giurisdizione dell'AGO investendo la controversia il dedotto inadempimento rispetto agli obblighi asseritamente derivanti dalla convenzione e quindi lo svolgimento del rapporto.
Nel merito la domanda è infondata.
pagina1 di 2 Risulta dagli atti che vista l'inadempienza contrattuale del concessionario ha CP_1
determinato la decadenza della convenzione stipulata con il 10 gennaio 2008 Parte_1
per la realizzazione del parcheggio di via Leonardo da Vinci con conseguente estinzione del diritto di superficie in capo al concessionario assegnando a quest'ultimo un termine per il ripristino dei luoghi e la consegna dell'area sgombra di ogni impedimento con previsione di restituzione degli oneri concessori al termine dei lavori di ripristino ed esito del sopralluogo (25.9.2017; prot.
QG/879).
L'atto è stato impugnato dal innanzi alla Giustizia amministrativa che ha rigettato Parte_1
l'istanza cautelare rilevando “l'apparente legittimità degli atti gravati, per altro esaustivamente motivati con riferimento a situazioni di inerzia colposa imputabile all'istante medesimo” (n.
6608/2017).
Il ricorso è stato poi dichiarato perento dal Giudice (n. 5331/2023) con provvedimento che non risulta sia stato opposto.
L'Amministrazione ha quindi ordinato la riconsegna dell'area al non avendo Parte_1
quest'ultimo alcun titolo al possesso (1.2.2018) e ha proceduto al suo sgombero (2.2.2018).
Non risulta che il abbia impugnato. Parte_1
Ne deriva che non è più contestabile nell'odierna sede la disposta decadenza della concessione per l'inadempienza del concessionario da ciò conseguendone l'infondatezza di ogni pretesa risarcitoria avanzata sulla base dell'asserito inadempimento di CP_1
Infatti l'annullamento del provvedimento di decadenza siccome fondato sull'accertata inadempienza del rappresenta il presupposto della pretesa da quest'ultimo odiernamente Parte_1
formulata.
La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dal condannandolo al pagamento delle Parte_1
spese legali in favore di che liquida nella somma di euro 13800,00, per compensi, CP_1
oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 28 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 6697/2018 del Ruolo Generale, vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, rappresentato e difeso come in atti. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio esponendo che Parte_1 CP_1
stipulava con il di una convenzione (10 gennaio 2008) per la concessione del diritto CP_2 CP_1
di superficie al fine della realizzazione di un parcheggio che versava gli oneri dovuti alla costituzione del diritto di superficie, pari ad Euro 103,483,00, che si trovava nell'impossibilità di iniziare e/o proseguire i lavori per la presenza sul lotto di due cavi di fibra ottica di cui uno della
British OM e l'altro di proprietà sconosciuta che il non metteva a disposizione del CP_2
delle aree alternative che il continuava a provvedere alla manutenzione Parte_1 Parte_1
dell'area.
Ciò premesso ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno. si è costituita contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto ed eccependo CP_1
in seguito il difetto di giurisdizione (memoria ex art. 183 c.p.c.).
Sussiste la giurisdizione dell'AGO investendo la controversia il dedotto inadempimento rispetto agli obblighi asseritamente derivanti dalla convenzione e quindi lo svolgimento del rapporto.
Nel merito la domanda è infondata.
pagina1 di 2 Risulta dagli atti che vista l'inadempienza contrattuale del concessionario ha CP_1
determinato la decadenza della convenzione stipulata con il 10 gennaio 2008 Parte_1
per la realizzazione del parcheggio di via Leonardo da Vinci con conseguente estinzione del diritto di superficie in capo al concessionario assegnando a quest'ultimo un termine per il ripristino dei luoghi e la consegna dell'area sgombra di ogni impedimento con previsione di restituzione degli oneri concessori al termine dei lavori di ripristino ed esito del sopralluogo (25.9.2017; prot.
QG/879).
L'atto è stato impugnato dal innanzi alla Giustizia amministrativa che ha rigettato Parte_1
l'istanza cautelare rilevando “l'apparente legittimità degli atti gravati, per altro esaustivamente motivati con riferimento a situazioni di inerzia colposa imputabile all'istante medesimo” (n.
6608/2017).
Il ricorso è stato poi dichiarato perento dal Giudice (n. 5331/2023) con provvedimento che non risulta sia stato opposto.
L'Amministrazione ha quindi ordinato la riconsegna dell'area al non avendo Parte_1
quest'ultimo alcun titolo al possesso (1.2.2018) e ha proceduto al suo sgombero (2.2.2018).
Non risulta che il abbia impugnato. Parte_1
Ne deriva che non è più contestabile nell'odierna sede la disposta decadenza della concessione per l'inadempienza del concessionario da ciò conseguendone l'infondatezza di ogni pretesa risarcitoria avanzata sulla base dell'asserito inadempimento di CP_1
Infatti l'annullamento del provvedimento di decadenza siccome fondato sull'accertata inadempienza del rappresenta il presupposto della pretesa da quest'ultimo odiernamente Parte_1
formulata.
La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dal condannandolo al pagamento delle Parte_1
spese legali in favore di che liquida nella somma di euro 13800,00, per compensi, CP_1
oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 28 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina2 di 2