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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Cesare De Sapia Presidente
Dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore
Dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 05/08/2024, da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/06/1968, con il proc. dom. avv. DISOGRA ROCCO giusta procura in atti, e
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30/07/1964, con il proc. dom. avv. SCARTON MARIA CHIARA, in virtù di decreto di nomina di amministratore di sostegno, come in atti con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/06/1990 a MOZZANICA, in regime di separazione dei beni, dalla Per cui unione sono nati i figli nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Per_1
30.07.2005.
Entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso
1 congiunto, così come modificate, su invito del Tribunale (v. note depositate il 18.10.2024 e il 19/12/2024).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
1. omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni enunciate in ricorso come congiuntamente Parte_2 modificate con note scritte depositate in data 19/12/2024;
2. provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
3. riserva la decisione sulle spese al definitivo.
4. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MOZZANICA, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1990, atto n. 5, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 9.01.2025.
Il Presidente
Cesare De Sapia
Il Giudice estensore
Cimminiello Raffaella
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Cesare De Sapia Presidente
Dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore
Dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 05/08/2024, da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/06/1968, con il proc. dom. avv. DISOGRA ROCCO giusta procura in atti, e
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30/07/1964, con il proc. dom. avv. SCARTON MARIA CHIARA, in virtù di decreto di nomina di amministratore di sostegno, come in atti con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/06/1990 a MOZZANICA, in regime di separazione dei beni, dalla Per cui unione sono nati i figli nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Per_1
30.07.2005.
Entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso
1 congiunto, così come modificate, su invito del Tribunale (v. note depositate il 18.10.2024 e il 19/12/2024).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
1. omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni enunciate in ricorso come congiuntamente Parte_2 modificate con note scritte depositate in data 19/12/2024;
2. provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
3. riserva la decisione sulle spese al definitivo.
4. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MOZZANICA, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1990, atto n. 5, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 9.01.2025.
Il Presidente
Cesare De Sapia
Il Giudice estensore
Cimminiello Raffaella
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