Sentenza 4 marzo 2002
Massime • 1
Con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato retribuiti col sistema del cottimo misto, il diritto all'adeguamento del corrispettivo del compenso per il cottimo alle variazioni stabilite dalla legge per il lavoro straordinario - costituente una deroga rispetto al generale principio della non applicabilità ai compensi di cottimo degli adeguamenti previsti per il lavoro straordinario - è configurabile sia nel caso in cui le prestazioni lavorative a cottimo si siano svolte oltre l'orario normale, sia nell'ipotesi in cui la parametrazione della retribuzione a cottimo al compenso per il lavoro straordinario sia disposta dal datore di lavoro nell'ambito di un suo potere discrezionale. (Fattispecie in materia di "indennità per acceleramento lavori di bordo" a favore di marittimi svolgenti a rotazione, in turni supplementari, lavori di manutenzione a bordo delle navi traghetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA CO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CALABRÒ GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 02595/99 proposto da:
FFSS S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETAT DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato CORBO NICOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
nonché contro
NA CO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 683/97 del Tribunale di MESSINA, depositata il 17/12/97 R.G.N. 424/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale;
inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Messina, con sentenza del 17 dicembre 1997, decidendo sugli appelli proposti dalla Ferrovie dello Stato s.p.a. e da ON AN, dipendente della stessa (e da altro dipendente rimasto estraneo al presente giudizio di cassazione) avverso la impugnata sentenza pretorile che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla riliquidazione dell'indennità accessoria denominata di "acceleramento lavori di bordo" (indicata nelle buste paga sotto il codice 29) e condannato la società a pagargli la relativa differenza retributiva, ha rigettato l'impugnazione della predetta società confermando la statuizione di primo grado sul punto del riconoscimento del diritto all'adeguamento della suddetta indennità agli aumenti stabiliti per il lavoro straordinario secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 1188/1977 ed alla legge n. 42/1979 a decorrere dal 1^ gennaio 1979, e in parziale accoglimento dell'appello del lavoratore concernente la determinazione dell'ammontare della chiesta differenza ed in correlativa parziale riforma della decisione pretorile, ha determinato la somma dovuta al ON in lire 2.134.477, condannando la società resistente al pagamento di quanto ancora dovuto, con interessi e rivalutazione monetaria. Il Tribunale ha osservato che la suddetta indennità
giornaliera, di importo equivalente ad 1/18 di quello corrispondente a quattordici ore di lavoro straordinario mensile, da corrispondersi moltiplicandolo per determinati coefficienti ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 1188/1977 - che subordinava l'adozione del sistema del lavoro a cottimo all'autorizzazione del Direttore Generale - doveva essere inquadrata nel sistema del lavoro a cottimo, istituto da ritenersi autonomo e distinto dal lavoro straordinario. Ha inoltre precisato che l'autonomia dei due istituti non esclude peraltro la compatibilità tra gli stessi, e, rilevato che oggetto della controversia erano le modalità di calcolo della quota di cottimo costituente l'anzidetta indennità per "acceleramento lavori", ha ritenuto ammissibile l'aggancio del compenso per il cottimo al compenso per il lavoro straordinario. Con riguardo alla fattispecie di causa, lo stesso giudice ha rilevato che il dirigente dell'ufficio navigazione, recependo l'intesa sindacale intervenuta, aveva fissato in quattordici ore di straordinario il parametro, da moltiplicarsi per un coefficiente variabile, in base al quale determinare il compenso di cottimo. Ha aggiunto che tale modalità di determinazione era stata recepita in provvedimento del Direttore generale in sede di prima applicazione dell'istituto; ha escluso che il Direttore generale, nel recepire quali compensi di cottimo i valori corrispondenti alle quattordici ore di straordinario, abbia inteso svincolare totalmente la relativa determinazione dalla intesa sindacale intervenuta e dai parametri sopra indicati;
ed ha quindi desunto, dall'espresso richiamo del provvedimento di prima autorizzazione contenuto nei successivi provvedimenti del direttore generale, anche la riferibilità all'operato del direttore medesimo dell'adeguamento dell'indennità in parola agli incrementi del compenso per il lavoro straordinario. Il Tribunale ha pure escluso che il compenso delle quattordici ore di straordinario sia stato preso in considerazione come "mero indice di riferimento contabile collocato in quel determinato momento storico", così come sostenuto dalla società appellante, ed in proposito, ha evidenziato soprattutto la circostanza che tale criterio di calcolo era stato espressamente richiamato da tutti i provvedimenti successivi con i quali la medesima valutazione discrezionale era stata ribadita. In ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale, applicata dal primo giudice, il giudice dell'appello ha disatteso le censure dei lavoratori, affermando che nessuna lettera di richiesta delle differenze in questione, espressamente riferita alle indennità oggetto della domanda, risultava allegata al fascicolo di primo grado. Ed ha pure osservato che la prova dell'esistenza dell'atto interruttivo non poteva essere fornita in appello in quanto, essendo stata sollevata tempestivamente e ritualmente l'eccezione di prescrizione, sussisteva l'onere di una tempestiva controeccezione con produzione, nella prima difesa successiva, dell'atto in questione.
Il sig. ON AN chiede la cassazione di tale sentenza, limitatamente alla parte riguardante la questione dell'interruzione della prescrizione, con ricorso a questa Corte affidato a due motivi. La società Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni - resiste con controricorso, nel quale propone anche ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la medesima sentenza.
2. - È logicamente prioritaria la trattazione del ricorso incidentale, perché attiene alla questione della sussistenza del diritto azionato in giudizio.
Con unico motivo la società Ferrovie dello Stato denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., degli artt. 1 e segg. del D.P.R. n.1188/1977, della legge n. 448/1977, della legge n. 34/1970 e della legge n. 42/1979 "e di ogni altra norma e principio in materia di determinazione della retribuzione per prestazioni a cottimo anche in relazione all'art. 36 della Costituzione", oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (ex art. 360 n. 3 e n.5 c.p.c.). Lamenta che l'impugnata sentenza sia incorsa in errore logico nell'individuare l'originaria intenzione delle parti stipulanti l'accordo sindacale del 1978, non prendendo in considerazione alcune caratteristiche dell'indennità "acceleramento lavori". Afferma che le partì non avevano avuto alcuna intenzione di riconoscere ai turnisti un importo pari a 36 ore mensili di straordinario, bensì una base di 22 ore (c.d. supero) ed una ulteriore componente a cottimo, nella quale il richiamo allo straordinario aveva solo la funzione di quantificarne l'entità iniziale. Dal che desume che eventuali variazioni legali della misura dello straordinario non potevano incidere sulla suddetta indennità, quantificata in misura fissa, mentre non potevano avere rilievo i successivi provvedimenti del Direttore generale i quali, costituendo esercizio di un potere discrezionale, non avevano funzione di riconoscimento di una iniziale volontà di erogazione di una retribuzione aggiuntiva pari a 36 ore di straordinari, ma solo di spontaneo, e comunque non dovuto, aumento della retribuzione per il cottimo. Chiede quindi che la Corte riconosca come non dovuto l'adeguamento richiesto.
Tale ricorso dev'essere disatteso siccome sorretto da censure involgenti esclusivamente un sindacato di merito in ordine alla interpretazione della normativa collettiva attributiva dell'indennità in questione, ed implicanti quindi valutazioni ed apprezzamenti su questioni di fatto, non consentiti nella presente sede di legittimità.
Del resto la società ricorrente in via incidentale non ha in alcun modo precisato ne' specificato - limitandosi ad una apodittica deduzione nella titolazione del motivo - quali sarebbero le violazioni dei canoni legali di ermeneutica contrattuale in cui sarebbe incorso il Tribunale, affermate genericamente e immotivatamente mediante il mero e nominalistico richiamo agli "artt. 1362 e ss. c.c."; ha omesso invero di indicare in cosa dette violazioni sarebbero consistite con riguardo alle singole regole poste dalle norme codicistiche, ed in quale modo, e sotto quale profilo, e per quali ragioni il giudice del merito si sarebbe discostato da esse.
In realtà le censure mosse dalla società si risolvono nella mera prospettazione dell'interpretazione ritenuta corretta datale parte in contrapposizione a quella affermata invece nell'impugnata sentenza, senza prendere in considerazione compiutamente ed in maniera esaustiva le molteplici argomentazioni motive svolte in maniera ampia e approfondita a sostegno dell'interpretazione enunciata in sentenza. In tal modo la ricorrente ha dedotto ad oggetto del giudizio di cassazione una questione riguardante strettamente il merito della causa, pretendendo, in vera sostanza, in questa sede una nuova valutazione delle disposizioni contrattuali disciplinanti l'indennità in questione, oltre che del comportamento praticato dalle parti al riguardo, con una inammissibile richiesta conclusiva (di merito) - rivolta direttamente a questa Corte - di riconoscere come non dovuto il chiesto adeguamento dell'indennità. Neppure risultano adeguatamente precisate e specificate le, apoditticamente affermate, carenze o contraddittorietà di motivazione, e ciò particolarmente tenendo conto di quanto costantemente enunciato da questa Corte nella definizione dei vizi di motivazione denunciabili in sede di legittimità. Va cioè ricordato che "ai fini della configurabilità del vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non rileva, sotto il profilo della contraddittorietà, il mero contrasto tra segmenti logici della motivazione ed elementi o dati ad essa esterni, recuperati dal materiale istruttorio, ne' è significativo il diverso, anche se più plausibile, significato che quel materiale può esprimere alla luce della diversa lettura proposta dal ricorrente, occorrendo viceversa (perché la motivazione sia definita apparente, tamquam non esset) un contrasto interno all'iter logico, tale da non consentire la identificazione del procedimento argomentativo che ha condotto alla decisione. Parallelamente, perché si configuri il deficit di motivazione, censurabile ai sensi della norma stessa, non basta che un fatto dibattuto tra le parti sia stato ignorato dal giudice, occorrendo anche che esso per la sua diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi od estintivi del rapporto in contestazione, sia tale da non poter essere tacitamente escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la soluzione della lite" (tra le molte, Cass. 7 ottobre 1996 n. 8767). Vizi di questo genere, che nel significato ora precisato non sono stati per nulla dedotti dalla ricorrente incidentale, non sono in alcun modo ravvisabili nella motivazione dell'impugnata sentenza che, con ampie ed esaurienti argomentazioni ed esplicitando compiutamente il procedimento logico posto a sostegno della stessa, ha sostanzialmente affermato, con riguardo alla indennità giornaliera c.d. per "acceleramento lavori di bordo" - riconosciuta, ad integrazione di un previsto compenso per lavoro straordinario, a favore di marittimi svolgenti a rotazione, in un turno supplementare, la manutenzione in navigazione, e correlata anche alla effettiva esecuzione delle corse programmata - che il provvedimento iniziale del direttore generale, e così pure quelli annuali confermativi, avevano implicitamente previsto l'aggancio al compenso del lavoro straordinario, con il recepimento delle modalità di calcolo indicate nella nota di richiesta e con l'effettivo adeguamento disposto annualmente, sia pure in misura inadeguata per l'errata indicazione della retribuzione parametro.
Così decidendo il Collegio si uniforma a giurisprudenza già espressa da questa Corte in analoghe fattispecie (in materia appunto di "indennità per acceleramento lavori di bordo" a favore di marittimi svolgenti a rotazione, in turni supplementari, lavori di manutenzione a bordo delle navi traghetto) in relazione alle quali è stato, affermato che "con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato retribuiti col sistema del cottimo misto, il diritto all'adeguamento del corrispettivo del compenso per il cottimo alle variazioni legislative stabilite per il lavoro straordinario - costituente una deroga rispetto al generale principio della non applicabilità ai compensi di cottimo degli adeguamenti previsti per il lavoro straordinario - è configurabile sia nel caso in cui le prestazioni lavorative a cottimo siano svolte oltre l'orario normale, sia nell'ipotesi in cui la parametrazione della retribuzione a cottimo al compenso per il lavoro straordinario sia disposta dal datore di lavoro nell'ambito di un suo potere discrezionale" (Cass. 5 dicembre 1998 n. 12341; 16 novembre 1995 n. 11856). Il ricorso incidentale va, dunque, respinto.
3.- Con il ricorso principale il ON censura la sentenza impugnata per non avere preso in considerazione un atto interruttivo della prescrizione. Con un primo motivo, svolto con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., rileva che il Tribunale non ha tenuto conto di lettera raccomandata a.r. (n. 2775 del 13 dicembre 1988) con la quale egli aveva chiesto al datore di lavoro il pagamento delle differenze retributive per competenze accessorie;
e deduce che, di conseguenza, applicando la prescrizione quinquennale, le somme gli dovevano essere liquidate con decorrenza dal dicembre 1983 e non dal febbraio 1985. Con il secondo motivo, il ricorrente principale, richiamando il n. 5 dell'art. 360 cit., lamenta che l'appello incidentale, sul punto in questione, sia stato rigettato con motivazione insufficiente e semplicistica sul presupposto che nessuna lettera di richiesta risultava allegata al fascicolo di primo grado, quando, al contrario, copia di tale richiesta, depositata in cancelleria in data 11 novembre 1989, risultava, sia dal ricorso che dal fascicolo di primo grado, regolarmente allegata. Anche questo ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente essendo evidentemente connessi, deve essere disatteso. Infatti le svolte censure non attengono specificamente a quanto motivato nell'impugnata sentenza, posto che il Tribunale ha ritenuto non essere stata prodotta lettera di richiesta di differenze retributive che fosse espressamente riferita alle indennità oggetto della domanda" (pag. 9 sent. Trib.).
Evidentemente in tal modo il detto giudice ha espresso la propria interpretazione del contenuto della invocata lettera, valutato come non esplicitamente riguardante le indennità richieste in giudizio: ed in relazione a questa valutazione, integrante del resto apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, le censure del ricorrente non appaiono conferenti ne' sufficientemente specifiche siccome limitate alla lagnanza della mancata considerazione di un documento che invece deve ritenersi dal giudice preso in considerazione ma interpretato, nel contenuto, in maniera non favorevole alla suddetta parte.
4.- In conclusione, il ricorso principale va rigettato, e del pari rigettato dev'essere il ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2002