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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Gherardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1259/2021 R.G.
Avente ad OGGETTO: lesione personale
Promossa da attrice Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Zavaroni e Susanna Galeazzi
Contro
convenuta contumace CP_1
Contro
convenuto contumace CP_2
E contro convenuta Controparte_3
Rappresentata e difesa dall'Avv. Ricardo Duykers Mannocci
Conclusioni
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare che il sinistro del 14 gennaio 2020, ore 18, meglio descritto in atto di citazione, è avvenuto per colpa esclusiva di e, pertanto, CP_2 condannare lo stesso e la a risarcire a CP_2 CP_1 Controparte_3 [...]
i danni tutti che le sono derivati dal sinistro stesso, nella misura che riterrà congrua o equa all'esito Pt_1 dell'istruttoria. Con la rivalutazione e gli interessi. Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Per parte convenuta Controparte_3
“ Vorrà il Tribunale Ill.mo dichiarare congruo e satisfattorio il risarcimento corrisposto e conseguentemente respingere le ulteriori attrici istanze di riparazione con vittoria di spese processuali comprese spese generali
, cnpa ed iva “ .
FATTO E DIRITTO
Parte attrice conveniva in giudizio e , la prima quale proprietaria ed il secondo CP_1 CP_2 quale conducente, dell'autovettura Smart, tg. EL 848ST, nonchè quale compagnia Controparte_3
assicuratrice, del veicolo, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'investimento avvenuto in data 14/1/2020 mentre stava attraversando la strada - a piedi - avvalendosi delle strisce pedonali, poste nel Comune di Bolano.
Si costituiva in giudizio la sola , non contestando la dinamica del sinistro e la totale Controparte_3
responsabilità del conducente del veicolo.
Il presente giudizio ha pertanto avuto ad oggetto unicamente la quantificazione dei danni subiti dalla IG.ra
Pt_1
A tale proposito sono pacifiche e documentate le seguenti circostanze:
-offerta reale in data 7/6/2021, da parte di , della somma di € 101.000,00 di cui € Controparte_3
96.900,00 a titolo di danno alla persona ed € 4100,00 per spese mediche, trattenuta in acconto da parte attrice.
-Indennizzo inizialmente stabilito dall' a tale titolo, per la somma di € 89.895,00 erogata mensilmente CP_4 per € 281,26, del quale l'Ente ha provveduto a richiedere per intero il pagamento nei confronti della
Compagnia assicuratrice del veicolo.
Dalla documentazione depositata da parte convenuta si evince che l ha previsto l'erogazione in CP_4 CP_5
favore della IG.ra a titolo di danno patrimoniale, la somma di € 120.138,23 e per danno biologico la Pt_1
somma di € 107.382,69, ciò al fine di effettuare il calcolo differenziale per poste omogenee delle somme ancora dovute in favore di parte attrice, in applicazione del cd divieto di compensatio lucri cum damno.
La disposta rendita capitalizzata alla data del 17/2/2022, ammontava a complessivi € 227.520,92 ( come da documentazione agli atti ). Sul quantum debeatur:
Danno non patrimoniale
La CTU svolta in corso di causa, il cui metodo e conclusioni sono condivisi, fatti propri da questo giudicante e da intendersi qui integralmente richiamati, ha stabilito la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attrice ed ha accertato una inabilità temporanea assoluta di gg 83, parziale al 75% di gg
70, parziale al 50% di gg. 90, con un'invalidità permanente del 33%.
Il CTU ha valutato la congruità e pertinenza delle spese mediche documentate per complessivi € 6644,91.
Danno non patrimoniale
Al fine della quantificazione del danno non patrimoniale subito da si ritengono applicabili le Parte_1 tabelle utilizzate dal Tribunale di Milano, aggiornate al mese di marzo 2021, in considerazione della somma corrisposta in acconto dalla Compagnia convenuta, nel mese di giugno 2021, di cui si dovrà tenere conto ai fini del calcolo differenziale e della rendita già costituita dall' Nella liquidazione del danno si farà CP_4
applicazione dell'incremento per sofferenza soggettiva, così come indicato dalla tabella utilizata, con riferimento al danno biologico permanente residuato in capo all'attrice, così come accertato dal CTU, dovendosi tenere conto dell'incidenza negativa delle lesioni subite dall'attrice sulla sua vita quotidiana, sulle occasioni di svago e di praticare i suoi sport preferiti ( ad esempio equitazione ), seppure a livello amatoriale.
Non si ritiene viceversa applicabile alcun aumento per personalizzazione, in quanto non risulta dimostrato che l'attrice abbia subito un danno peculiare ed ulteriore rispetto a quello riguardante soggetti della medesima età, in conseguenza delle lesioni subite, che non sia già ricompreso nel riconosciuto incremento per sofferenza soggettiva, di cui costituirebbe – pertanto – inammissibile duplicazione. Si deve infatti osservare che il danno riguardante la cenestesi lavorativa non può essere riconosciuto nel caso di specie poiché l'attrice ha dichiarato di avere cessato ogni attività lavorativa.
Di seguito il calcolo.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 33%
Punto danno biologico € 4.617,48
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 49%) € 2.262,57
Punto danno non patrimoniale € 6.880,05
Punto base I.T.T. € 99,00 Invalidità temporanea totale 83 € 8.217,00
Invalidità temporanea parziale al 75% 70 € 5.197,50
Invalidità temporanea parziale al 50% 90 € 4.455,00
Totale danno biologico temporaneo € 17.869,50
Danno non patrimoniale risarcibile € 172.552,00
Totale danno biologico temporaneo € 17.869,50
TOTALE GENERALE: € 190.421,50
Come detto ai punti che precedono, la IG.ra ha ricevuto da la somma di € Pt_1 Controparte_3
96.900,00 a titolo di danno alla persona e l' ha a sua volta riconosciuto per il medesimo titolo la somma CP_4 di € 107.382,69 ( aggiornata all'anno 2022, come documentato da parte convenuta, in ragione di un riconoscimento in misura superiore dell' invalidità permanente dal 32 % al 36% ), seppure erogata in favore dell'attrice in forma di ratei mensili, per un totale complessivo di € 204.282,69, a fronte del danno complessivamente riconosciuto per € 190.421,50, dovendosi quindi ritenere che, effettuato il calcolo differenziale per poste omogenee, nessuna ulteriore somma risulti dovuta in favore dell'attrice, anche tenuto conto della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati dalla data del sinistro a quella della corresponsione dell'acconto e della rendita.
Danno patrimoniale
Danno emergente.
Devono essere riconosciute a tale titolo le spese mediche sostenute da , in quanto documentate Parte_1
e ritenute congrue e pertinenti dal CTU per complessivi € 6644,91, di cui € 4100,00 già corrisposti da
[...]
con l'offerta reale in data 7/6/2021, pertanto risulta ancora dovuto l'importo di € 2544,91 su CP_3
tale importo devono essere riconosciuti gli interessi nella misura legale dalle date dei pagamenti effettuati dopo la corresponsione dell'acconto, al saldo effettivo.
Non possono viceversa essere riconosciute spese successive, poiché non ritenute pertinenti rispetto alle lesioni patite, anche in considerazione del tempo trascorso dalla data del sinistro e dovendosi altresì considerare che il CTU non ha indicato la necessità di alcuna spesa futura.
. CP_6
La difesa di parte attrice ha sostenuto che, a causa delle lesioni patite, la IG.ra che al momento del Pt_1
sinistro era occupata a tempo indeterminato, quale cameriera part-time presso due pizzerie, sia stata licenziata per superamento del cd periodo di comporto e che - superato il periodo della pandemia dovuta al Covid - non abbia più ripreso tale attività, che sarebbe stata l' unica che avrebbe potuto svolgere, stante il suo livello di scolarizzazione e che - di conseguenza - non potendo più lavorare, la Compagnia di Assicurazioni sia tenuta al risarcimento del danno ulteriore rappresentato dalla pensione non maturata.
A tale proposito si deve osservare che la CTU svolta in corso di causa non abbia affatto escluso che l'attrice possa ancora lavorare come cameriera, affermando unicamente che ciò sarebbe potuto avvenire, seppure con un'incidenza negativa indicata nella misura del 33% sulla capacità lavorativa specifica, per la difficoltà a mantenere la stazione eretta.
Si deve quindi concludere che la scelta operata dall'attrice di non prestare più attività lavorativa come cameriera – eventualmente con orario ridotto – ovvero attività di alcun altro tipo, non si ponga in nesso causale con le lesioni subite, ma sia da attribuire ad una sua decisione, pertanto nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Danno da diminuita capacità di lavoro e di guadagno.
Il CTU – come detto ai punti che precedono - rispondendo alla parte del quesito riguardante la sussistenza di eventuale incapacità lavorativa specifica, a seguito del sinistro per cui è causa, ha risposto affermativamente, indicando un'incidenza negativa percentualmente valutata nella misura del 33% a causa della difficoltà della
IG.ra di mantenere a lungo la posizione eretta, indispensabile nello svolgimento del lavoro di Pt_1 cameriera, in tale misura si ritiene quindi che debba essere calcolata la diminuita capacità di guadagno dell'attrice, poiché ritenuta congrua rispetto a quanto evidenziato dal CTU in merito alle condizioni fisiche della parte, riscontrate al momento dell'accertamento medico legale, che devono essere qui richiamate.
Si ritiene che il calcolo, così come indicato dalle più recenti pronunce della Suprema Corte, ritenute condivisibili e già seguite in altre decisioni da questo giudicante, ( coefficiente di capitalizzazione in relazione ai residui anni lavorativi, moltiplicato per l'ultimo reddito annuale percepito e ridotto del 33% ) debba essere effettuato come segue:
L'attrice al momento del sinistro aveva 49 anni, può quindi essere presa a riferimento un' età pensionabile di 68 anni, pertanto la IG.ra avrebbe ancora lavorato al massimo per 18 anni. Pt_1
Il reddito che la IG.ra percepiva al momento dell' incidente era pari ad € 16.554,30 ( come da Pt_1
documentazione agli atti ).
Il coefficiente di capitalizzazione per 18 anni è pari a 19,12 .
L'incapacità lavorativa specifica è pari al 33%.
€ 16.554,30 X 19,12 = € 316.518,21 X 33% = € 104.451,01
Pertanto la perdita di guadagno può essere quantificata nell'importo di € 104.451,01. Essendosi trattato di un incidente sul lavoro in itinere l' - come detto ai punti che precedono - ha CP_4
riconosciuto una rendita in favore della IG.ra con cui viene indennizzato sia il danno biologico, che Pt_1 quello patrimoniale, quest'ultimo per € 120.138,23, a seguito dell'ultima revisione operata dall'Istituto previdenziale ( si veda conteggio allegato da parte convenuta agli atti ), detta somma deve pertanto ritenersi pienamente satisfattiva del danno patrimoniale – così come riconosciuto - pari ad € 104.451,00.
Le spese legali.
Sono state richieste le spese per assistenza stragiudiziale e per la negoziazione assistita, sulla base di due fatture emesse dal procuratore di parte attrice nel corso del presente giudizio.
Avuto riguardo alle prime si deve osservare che il decreto N. 55 del 2014 prevede che l' attività stragiudiziale svolta antecedentemente o in concomitanza con l' attività giudiziale debba essere liquidata solo qualora rivesta un' autonoma rilevanza.
Nel caso di specie tale attività è consistita nell' invio – da parte del legale - della diffida in data 7-2-2020, contenente la generica richiesta dei danni inviata poco dopo il sinistro, nessuna ulteriore attività avente autonoma rilevanza è stata documentata da parte della difesa dell'attrice. Il pagamento dell'acconto è infatti avvenuto dopo la notifica dell'atto di citazione, pertanto la richiesta di riconoscimento di tale spese deve essere rigettata.
Per quanto riguarda le spese per la negoziazione assistita, le stesse sono dovute nella misura richiesta e per la sola fase di attivazione, per l'importo di € 1200,00 oltre accessori di legge.
Per quanto riguarda le spese del presente giudizio si deve osservare che la convenuta aveva già corrisposto, dopo la notifica dell'atto di citazione e prima dell'iscrizione della causa al ruolo, la differenza della somma ancora dovuta per danno non patrimoniale ( tenuto conto degli importi stabiliti dall' per i quali era già CP_4
stata esercitata rivalsa ), considerando un danno biologico permanente nella stessa misura in cui è stato accertato dal CTU in corso di causa ( 33 % ), pertanto nulla è stato riconosciuto come dovuto a tale titolo, così pure per danno patrimoniale da mancato guadagno, essendo risultato già interamente indennizzato dall' All'esito del giudizio è stata unicamente riconosciuta la somma residua dovuta per spese mediche CP_4
pari ad € 2544,91.
Si ritiene pertanto che le spese del presente giudizio debbano essere liquidate nei valori medi per la fase di studio ed introduttiva ( considerando solo gli importi differenziali dovuti dalla convenuta, in quanto alla data di instaurazione del presente giudizio l' aveva già provveduto a riconoscere l'indennizzo ), medi per CP_4
quella istruttoria e decisionale, ma tenuto conto dell'importo effettivamente riconosciuto come ancora dovuto. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice tenuto conto che il danno non patrimoniale è stato riconosciuto nella stessa misura indicata da parte convenuta nell'offerta reale e che il danno patrimoniale per incapacità lavorativa specifica, liquidato secondo i criteri indicati dalla stessa parte convenuta, è risultato interamente risarcito dall' CP_4
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
-accerta la responsabilità di nel sinistro per cui è causa;
CP_2
-accerta e dichiara che ha subito danni non patrimoniali per € 190.421,50, danni patrimoniali Parte_1
per € 104.451,01 ( mancato guadagno ) ed € 6644,91 ( spese mediche );
-accerta e dichiara che ha ricevuto da la somma di € 101.000,00 Parte_1 Controparte_3 per danno non patrimoniale e patrimoniale e dall' una rendita capitalizzata al 17/2/2022, per CP_4
complessivi € 227.520,92 ( di cui € 107.382,69 per danno biologico ed € 120.138,23 per danno patrimoniale
);
per l'effetto
-condanna , e in solido al pagamento a CP_2 CP_1 Controparte_3
favore di della somma di € 2544,91, oltre interessi nella misura legale dalle date dei singoli Parte_1 pagamenti al saldo effettivo, con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte attrice;
--condanna , e , in solido, al pagamento a CP_2 CP_1 Controparte_3
favore di delle spese per la negoziazione assistita pari ad € 1200,00 oltre accessori di legge e Parte_1
per quelle del presente giudizio pari ad € 5.882,00 per compenso professionale, € 786,00 per spese, oltre accessori di legge.
La Spezia, 6/6/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Gherardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1259/2021 R.G.
Avente ad OGGETTO: lesione personale
Promossa da attrice Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Zavaroni e Susanna Galeazzi
Contro
convenuta contumace CP_1
Contro
convenuto contumace CP_2
E contro convenuta Controparte_3
Rappresentata e difesa dall'Avv. Ricardo Duykers Mannocci
Conclusioni
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare che il sinistro del 14 gennaio 2020, ore 18, meglio descritto in atto di citazione, è avvenuto per colpa esclusiva di e, pertanto, CP_2 condannare lo stesso e la a risarcire a CP_2 CP_1 Controparte_3 [...]
i danni tutti che le sono derivati dal sinistro stesso, nella misura che riterrà congrua o equa all'esito Pt_1 dell'istruttoria. Con la rivalutazione e gli interessi. Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Per parte convenuta Controparte_3
“ Vorrà il Tribunale Ill.mo dichiarare congruo e satisfattorio il risarcimento corrisposto e conseguentemente respingere le ulteriori attrici istanze di riparazione con vittoria di spese processuali comprese spese generali
, cnpa ed iva “ .
FATTO E DIRITTO
Parte attrice conveniva in giudizio e , la prima quale proprietaria ed il secondo CP_1 CP_2 quale conducente, dell'autovettura Smart, tg. EL 848ST, nonchè quale compagnia Controparte_3
assicuratrice, del veicolo, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'investimento avvenuto in data 14/1/2020 mentre stava attraversando la strada - a piedi - avvalendosi delle strisce pedonali, poste nel Comune di Bolano.
Si costituiva in giudizio la sola , non contestando la dinamica del sinistro e la totale Controparte_3
responsabilità del conducente del veicolo.
Il presente giudizio ha pertanto avuto ad oggetto unicamente la quantificazione dei danni subiti dalla IG.ra
Pt_1
A tale proposito sono pacifiche e documentate le seguenti circostanze:
-offerta reale in data 7/6/2021, da parte di , della somma di € 101.000,00 di cui € Controparte_3
96.900,00 a titolo di danno alla persona ed € 4100,00 per spese mediche, trattenuta in acconto da parte attrice.
-Indennizzo inizialmente stabilito dall' a tale titolo, per la somma di € 89.895,00 erogata mensilmente CP_4 per € 281,26, del quale l'Ente ha provveduto a richiedere per intero il pagamento nei confronti della
Compagnia assicuratrice del veicolo.
Dalla documentazione depositata da parte convenuta si evince che l ha previsto l'erogazione in CP_4 CP_5
favore della IG.ra a titolo di danno patrimoniale, la somma di € 120.138,23 e per danno biologico la Pt_1
somma di € 107.382,69, ciò al fine di effettuare il calcolo differenziale per poste omogenee delle somme ancora dovute in favore di parte attrice, in applicazione del cd divieto di compensatio lucri cum damno.
La disposta rendita capitalizzata alla data del 17/2/2022, ammontava a complessivi € 227.520,92 ( come da documentazione agli atti ). Sul quantum debeatur:
Danno non patrimoniale
La CTU svolta in corso di causa, il cui metodo e conclusioni sono condivisi, fatti propri da questo giudicante e da intendersi qui integralmente richiamati, ha stabilito la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attrice ed ha accertato una inabilità temporanea assoluta di gg 83, parziale al 75% di gg
70, parziale al 50% di gg. 90, con un'invalidità permanente del 33%.
Il CTU ha valutato la congruità e pertinenza delle spese mediche documentate per complessivi € 6644,91.
Danno non patrimoniale
Al fine della quantificazione del danno non patrimoniale subito da si ritengono applicabili le Parte_1 tabelle utilizzate dal Tribunale di Milano, aggiornate al mese di marzo 2021, in considerazione della somma corrisposta in acconto dalla Compagnia convenuta, nel mese di giugno 2021, di cui si dovrà tenere conto ai fini del calcolo differenziale e della rendita già costituita dall' Nella liquidazione del danno si farà CP_4
applicazione dell'incremento per sofferenza soggettiva, così come indicato dalla tabella utilizata, con riferimento al danno biologico permanente residuato in capo all'attrice, così come accertato dal CTU, dovendosi tenere conto dell'incidenza negativa delle lesioni subite dall'attrice sulla sua vita quotidiana, sulle occasioni di svago e di praticare i suoi sport preferiti ( ad esempio equitazione ), seppure a livello amatoriale.
Non si ritiene viceversa applicabile alcun aumento per personalizzazione, in quanto non risulta dimostrato che l'attrice abbia subito un danno peculiare ed ulteriore rispetto a quello riguardante soggetti della medesima età, in conseguenza delle lesioni subite, che non sia già ricompreso nel riconosciuto incremento per sofferenza soggettiva, di cui costituirebbe – pertanto – inammissibile duplicazione. Si deve infatti osservare che il danno riguardante la cenestesi lavorativa non può essere riconosciuto nel caso di specie poiché l'attrice ha dichiarato di avere cessato ogni attività lavorativa.
Di seguito il calcolo.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 33%
Punto danno biologico € 4.617,48
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 49%) € 2.262,57
Punto danno non patrimoniale € 6.880,05
Punto base I.T.T. € 99,00 Invalidità temporanea totale 83 € 8.217,00
Invalidità temporanea parziale al 75% 70 € 5.197,50
Invalidità temporanea parziale al 50% 90 € 4.455,00
Totale danno biologico temporaneo € 17.869,50
Danno non patrimoniale risarcibile € 172.552,00
Totale danno biologico temporaneo € 17.869,50
TOTALE GENERALE: € 190.421,50
Come detto ai punti che precedono, la IG.ra ha ricevuto da la somma di € Pt_1 Controparte_3
96.900,00 a titolo di danno alla persona e l' ha a sua volta riconosciuto per il medesimo titolo la somma CP_4 di € 107.382,69 ( aggiornata all'anno 2022, come documentato da parte convenuta, in ragione di un riconoscimento in misura superiore dell' invalidità permanente dal 32 % al 36% ), seppure erogata in favore dell'attrice in forma di ratei mensili, per un totale complessivo di € 204.282,69, a fronte del danno complessivamente riconosciuto per € 190.421,50, dovendosi quindi ritenere che, effettuato il calcolo differenziale per poste omogenee, nessuna ulteriore somma risulti dovuta in favore dell'attrice, anche tenuto conto della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati dalla data del sinistro a quella della corresponsione dell'acconto e della rendita.
Danno patrimoniale
Danno emergente.
Devono essere riconosciute a tale titolo le spese mediche sostenute da , in quanto documentate Parte_1
e ritenute congrue e pertinenti dal CTU per complessivi € 6644,91, di cui € 4100,00 già corrisposti da
[...]
con l'offerta reale in data 7/6/2021, pertanto risulta ancora dovuto l'importo di € 2544,91 su CP_3
tale importo devono essere riconosciuti gli interessi nella misura legale dalle date dei pagamenti effettuati dopo la corresponsione dell'acconto, al saldo effettivo.
Non possono viceversa essere riconosciute spese successive, poiché non ritenute pertinenti rispetto alle lesioni patite, anche in considerazione del tempo trascorso dalla data del sinistro e dovendosi altresì considerare che il CTU non ha indicato la necessità di alcuna spesa futura.
. CP_6
La difesa di parte attrice ha sostenuto che, a causa delle lesioni patite, la IG.ra che al momento del Pt_1
sinistro era occupata a tempo indeterminato, quale cameriera part-time presso due pizzerie, sia stata licenziata per superamento del cd periodo di comporto e che - superato il periodo della pandemia dovuta al Covid - non abbia più ripreso tale attività, che sarebbe stata l' unica che avrebbe potuto svolgere, stante il suo livello di scolarizzazione e che - di conseguenza - non potendo più lavorare, la Compagnia di Assicurazioni sia tenuta al risarcimento del danno ulteriore rappresentato dalla pensione non maturata.
A tale proposito si deve osservare che la CTU svolta in corso di causa non abbia affatto escluso che l'attrice possa ancora lavorare come cameriera, affermando unicamente che ciò sarebbe potuto avvenire, seppure con un'incidenza negativa indicata nella misura del 33% sulla capacità lavorativa specifica, per la difficoltà a mantenere la stazione eretta.
Si deve quindi concludere che la scelta operata dall'attrice di non prestare più attività lavorativa come cameriera – eventualmente con orario ridotto – ovvero attività di alcun altro tipo, non si ponga in nesso causale con le lesioni subite, ma sia da attribuire ad una sua decisione, pertanto nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Danno da diminuita capacità di lavoro e di guadagno.
Il CTU – come detto ai punti che precedono - rispondendo alla parte del quesito riguardante la sussistenza di eventuale incapacità lavorativa specifica, a seguito del sinistro per cui è causa, ha risposto affermativamente, indicando un'incidenza negativa percentualmente valutata nella misura del 33% a causa della difficoltà della
IG.ra di mantenere a lungo la posizione eretta, indispensabile nello svolgimento del lavoro di Pt_1 cameriera, in tale misura si ritiene quindi che debba essere calcolata la diminuita capacità di guadagno dell'attrice, poiché ritenuta congrua rispetto a quanto evidenziato dal CTU in merito alle condizioni fisiche della parte, riscontrate al momento dell'accertamento medico legale, che devono essere qui richiamate.
Si ritiene che il calcolo, così come indicato dalle più recenti pronunce della Suprema Corte, ritenute condivisibili e già seguite in altre decisioni da questo giudicante, ( coefficiente di capitalizzazione in relazione ai residui anni lavorativi, moltiplicato per l'ultimo reddito annuale percepito e ridotto del 33% ) debba essere effettuato come segue:
L'attrice al momento del sinistro aveva 49 anni, può quindi essere presa a riferimento un' età pensionabile di 68 anni, pertanto la IG.ra avrebbe ancora lavorato al massimo per 18 anni. Pt_1
Il reddito che la IG.ra percepiva al momento dell' incidente era pari ad € 16.554,30 ( come da Pt_1
documentazione agli atti ).
Il coefficiente di capitalizzazione per 18 anni è pari a 19,12 .
L'incapacità lavorativa specifica è pari al 33%.
€ 16.554,30 X 19,12 = € 316.518,21 X 33% = € 104.451,01
Pertanto la perdita di guadagno può essere quantificata nell'importo di € 104.451,01. Essendosi trattato di un incidente sul lavoro in itinere l' - come detto ai punti che precedono - ha CP_4
riconosciuto una rendita in favore della IG.ra con cui viene indennizzato sia il danno biologico, che Pt_1 quello patrimoniale, quest'ultimo per € 120.138,23, a seguito dell'ultima revisione operata dall'Istituto previdenziale ( si veda conteggio allegato da parte convenuta agli atti ), detta somma deve pertanto ritenersi pienamente satisfattiva del danno patrimoniale – così come riconosciuto - pari ad € 104.451,00.
Le spese legali.
Sono state richieste le spese per assistenza stragiudiziale e per la negoziazione assistita, sulla base di due fatture emesse dal procuratore di parte attrice nel corso del presente giudizio.
Avuto riguardo alle prime si deve osservare che il decreto N. 55 del 2014 prevede che l' attività stragiudiziale svolta antecedentemente o in concomitanza con l' attività giudiziale debba essere liquidata solo qualora rivesta un' autonoma rilevanza.
Nel caso di specie tale attività è consistita nell' invio – da parte del legale - della diffida in data 7-2-2020, contenente la generica richiesta dei danni inviata poco dopo il sinistro, nessuna ulteriore attività avente autonoma rilevanza è stata documentata da parte della difesa dell'attrice. Il pagamento dell'acconto è infatti avvenuto dopo la notifica dell'atto di citazione, pertanto la richiesta di riconoscimento di tale spese deve essere rigettata.
Per quanto riguarda le spese per la negoziazione assistita, le stesse sono dovute nella misura richiesta e per la sola fase di attivazione, per l'importo di € 1200,00 oltre accessori di legge.
Per quanto riguarda le spese del presente giudizio si deve osservare che la convenuta aveva già corrisposto, dopo la notifica dell'atto di citazione e prima dell'iscrizione della causa al ruolo, la differenza della somma ancora dovuta per danno non patrimoniale ( tenuto conto degli importi stabiliti dall' per i quali era già CP_4
stata esercitata rivalsa ), considerando un danno biologico permanente nella stessa misura in cui è stato accertato dal CTU in corso di causa ( 33 % ), pertanto nulla è stato riconosciuto come dovuto a tale titolo, così pure per danno patrimoniale da mancato guadagno, essendo risultato già interamente indennizzato dall' All'esito del giudizio è stata unicamente riconosciuta la somma residua dovuta per spese mediche CP_4
pari ad € 2544,91.
Si ritiene pertanto che le spese del presente giudizio debbano essere liquidate nei valori medi per la fase di studio ed introduttiva ( considerando solo gli importi differenziali dovuti dalla convenuta, in quanto alla data di instaurazione del presente giudizio l' aveva già provveduto a riconoscere l'indennizzo ), medi per CP_4
quella istruttoria e decisionale, ma tenuto conto dell'importo effettivamente riconosciuto come ancora dovuto. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice tenuto conto che il danno non patrimoniale è stato riconosciuto nella stessa misura indicata da parte convenuta nell'offerta reale e che il danno patrimoniale per incapacità lavorativa specifica, liquidato secondo i criteri indicati dalla stessa parte convenuta, è risultato interamente risarcito dall' CP_4
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
-accerta la responsabilità di nel sinistro per cui è causa;
CP_2
-accerta e dichiara che ha subito danni non patrimoniali per € 190.421,50, danni patrimoniali Parte_1
per € 104.451,01 ( mancato guadagno ) ed € 6644,91 ( spese mediche );
-accerta e dichiara che ha ricevuto da la somma di € 101.000,00 Parte_1 Controparte_3 per danno non patrimoniale e patrimoniale e dall' una rendita capitalizzata al 17/2/2022, per CP_4
complessivi € 227.520,92 ( di cui € 107.382,69 per danno biologico ed € 120.138,23 per danno patrimoniale
);
per l'effetto
-condanna , e in solido al pagamento a CP_2 CP_1 Controparte_3
favore di della somma di € 2544,91, oltre interessi nella misura legale dalle date dei singoli Parte_1 pagamenti al saldo effettivo, con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte attrice;
--condanna , e , in solido, al pagamento a CP_2 CP_1 Controparte_3
favore di delle spese per la negoziazione assistita pari ad € 1200,00 oltre accessori di legge e Parte_1
per quelle del presente giudizio pari ad € 5.882,00 per compenso professionale, € 786,00 per spese, oltre accessori di legge.
La Spezia, 6/6/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi