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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio senza figli minori o con figli maggiorenni economicamente autosufficienti udienza sostituita
N. R.G. 14253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Voghera (PV) cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberto Tava presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Vignati presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto in Vanzago (MI) il 29.8.2015 matrimonio concordatario, trascritto nel Registro
Atti di Matrimonio del citato Comune al n. 12, parte 2, Serie A, anno 2015
pagina 1 di 4 separati consensualmente con verbale in data 17 maggio 2021 omologato con decreto del 22 giugno 2021
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 29/08/2015 in Vanzago (MI), mandando all'ufficiale Parte_1 Parte_2
di stato civile del citato Comune per le annotazioni di legge;
2) Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
3) Il marito corrisponde alla moglie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 L. 898/1970, la somma omnicomprensiva di € 4.000 (quattromila), da pagarsi con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie nel termine di giorni 7 dalla comunicazione alle parti della pronuncia della sentenza di divorzio;
4) Le parti dichiarano di avere definito ogni ulteriore questione di carattere economico;
5) Le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e/o di documento equipollente, valido per l'espatrio;
6) Le parti si danno atto che nulla hanno più a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa patrimoniale, avendo regolato ogni loro rapporto, e che rinunciano sin d'ora all'impugnazione della sentenza ai fini del passaggio in giudicato della pronuncia divorzile;
7) Spese integralmente compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. pagina 2 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vanzago (MI) in data
29/8/2015 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vanzago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai Comuni di Lainate e di dove l'atto è stato parimenti trascritto. Parte_3
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
N. R.G. 14253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Voghera (PV) cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberto Tava presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Vignati presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto in Vanzago (MI) il 29.8.2015 matrimonio concordatario, trascritto nel Registro
Atti di Matrimonio del citato Comune al n. 12, parte 2, Serie A, anno 2015
pagina 1 di 4 separati consensualmente con verbale in data 17 maggio 2021 omologato con decreto del 22 giugno 2021
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 29/08/2015 in Vanzago (MI), mandando all'ufficiale Parte_1 Parte_2
di stato civile del citato Comune per le annotazioni di legge;
2) Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
3) Il marito corrisponde alla moglie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 L. 898/1970, la somma omnicomprensiva di € 4.000 (quattromila), da pagarsi con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie nel termine di giorni 7 dalla comunicazione alle parti della pronuncia della sentenza di divorzio;
4) Le parti dichiarano di avere definito ogni ulteriore questione di carattere economico;
5) Le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e/o di documento equipollente, valido per l'espatrio;
6) Le parti si danno atto che nulla hanno più a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa patrimoniale, avendo regolato ogni loro rapporto, e che rinunciano sin d'ora all'impugnazione della sentenza ai fini del passaggio in giudicato della pronuncia divorzile;
7) Spese integralmente compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. pagina 2 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vanzago (MI) in data
29/8/2015 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vanzago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai Comuni di Lainate e di dove l'atto è stato parimenti trascritto. Parte_3
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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