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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/11/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 364/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. BURLA BARBARA e l'avv. BURLA TITO CP_1
- per e di , l'avv. BAUER Controparte_2 CP_3
UN e l'avv. ORSINGHER LUCIA
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
NE ER
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NE ER
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 364/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. dott. BURLA BARBARA e dall'avv. dott. BURLA TITO
RICORRENTE
contro
anche sede di , rappresentato e difeso dall'avv. dott. BAUER CP_2 CP_3
UN e dall'avv. dott. ORSINGHER LUCIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina2 di 8 Di parte ricorrente
1) in via principale
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere la ricongiunzione presso ENPACL della contribuzione versata nella Gestione PA da CP_2
gennaio 1997 a dicembre 2001, condannando, conseguentemente, l' a CP_2
provvedere al trasferimento della predetta contribuzione;
2) in via istruttoria
- ove occorra, si chiede che il G.L., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare all la produzione della documentazione relativa alla posizione assicurativa CP_2
e contributiva del ricorrente;
3) in ogni caso
- condannare l alla rifusione delle spese di lite, quantificate secondo i CP_2
parametri di legge, maggiorate di spese generali ed accessori di legge, ed al rimborso del contributo unificato.
Di parte convenuta
In via preliminare:
-accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse ad agire.
-accertarsi e dichiararsi che la domanda avversaria è improponibile ed improcedibile.
In via principale pagina3 di 8 a. Rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
b. Con vittoria di spese e compensi a carico del ricorrente pagina4 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente propone giudizio nei confronti dell' chiedendo la CP_2
declaratoria di illegittimità, nullità o inefficacia del provvedimento di diniego della ricongiunzione, presso la propria cassa previdenziale ENPACL – Ente
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro, dei contributi versati alla Gestione PA . CP_2
Il ricorrente dichiara di essere libero professionista iscritto all'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di dal 21.2.2022 e, contestualmente, di essere CP_3
iscritto ai fini previdenziali all'ENPACL. Aveva richiesto la cosiddetta ricongiunzione dei periodi assicurativi precedentemente maturati, dal gennaio
1981 a dicembre 1996 come lavoratore dipendente, e nella Gestione PA, per il periodo da gennaio 1997 a dicembre 2001, negata dall' con rispetto CP_2
al secondo periodo.
A sostegno della propria tesi richiama l'articolo 1, comma 2, della legge n.
45/1990, che consentirebbe ai professionisti dotati di una propria cassa previdenziale di trasferire tutti i contributi accantonati in altre «forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi» accentrandoli nell'ente previdenziale di settore. A sostegno, cita una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 15 ottobre
2019, n. 26039).
2. Si costituisce in giudizio l' , illustrando il funzionamento degli istituti CP_2
della ricongiunzione, del cumulo e della totalizzazione. Secondo l'ente, poiché il ricorrente potrebbe avvalersi dell'istituto gratuito della totalizzazione, difetterebbe l'interesse ad agire.
pagina5 di 8 L' sostiene che gli istituti di ricongiunzione previsti dalle leggi n. 29/1979 CP_2
e n. 45/1990 si applichino esclusivamente alle gestioni espressamente indicate nelle stesse disposizioni, caratterizzate dal sistema pensionistico retributivo, o almeno misto, e non a quelle a sistema contributivo, come la Gestione PA
(istituita con D.M.
2.05.1996 n. 282).
In sintesi, l'ente ritiene la ricongiunzione inammissibile per incompatibilità tra i diversi sistemi di calcolo, circostanza che ne determinerebbe l'impossibilità applicativa.
3. Prima di entrare nel merito, va esaminata l'eccezione di difetto di interesse ad agire. L' , infatti, fa riferimento a un mero interesse di fatto, sostenendo che CP_2
il contribuente potrebbe raggiungere il proprio obiettivo anche mediante la totalizzazione, peraltro gratuita, mentre la ricongiunzione è onerosa.
Tuttavia, è evidente che la ricongiunzione comporta un risultato pensionistico diverso rispetto alla totalizzazione o al cumulo. Il cittadino – a condizione che il diritto vantato sussista, questione oggetto della domanda di merito – è libero di scegliere tra i vari istituti previsti dalla legge, senza che l' o un giudice CP_2
possano sindacare l'opportunità della scelta. L'interesse ad agire, pertanto, è concreto ed attuale e deve ritenersi sussistente.
4. Nel merito, la parte ricorrente richiama la norma e una pronuncia della
Cassazione relativa a una fattispecie analoga, seppur non identica, mentre l' eccepisce l'asistematicità della ricongiunzione come richiesta da parte CP_2
ricorrente.
Ma se un problema applicativo può essere un criterio interpretativo in presenza pagina6 di 8 di una legge ambigua e bisognevole di interpretazione, una tale difficoltà non può mai determinare l'abrogazione di fatto della stessa norma, ove la stessa sia chiara ed inequivocabile. In altri termini, l'interpretazione è necessaria solo quando la legge non è chiara. Nel caso di specie, il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 45/1990 è cristallino nello stabilire che:
“Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.”
La norma non prevede eccezioni, è onnicomprensiva e gli elenchi richiamati dall' non sono da considerarsi tassativi, alla luce del chiaro tenore letterale CP_2
della norma.
Per la chiarezza della norma vale il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit e non è possibile procedere a un'interpretazione che risulterebbe contra legem. L'eccezione di parte resistente, quindi, non ha fondamento normativo.
Spetta all'amministrazione, o eventualmente al legislatore, adottare le misure necessarie per rendere la norma concretamente applicabile.
5. Le due questioni, una di rito e una di merito, l'assenza questioni fattuali e di un'istruttoria consigliano, per quanto riguarda le spese di lite, l'applicazione die minimi tabellari per le questioni di valore indeterminato. Esse sono poste a carico di parte resistente.
6. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i minimi di legge, per la pagina7 di 8 limitata attività processuale e la risoluzione di un'unica questione giuridica, valore indeterminato, di bassa difficoltà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente di ottenere la CP_1
ricongiunzione presso ENPACL della contribuzione versata nella Gestione
PA da gennaio 1997 a dicembre 2001, condannando, CP_2
conseguentemente, l a provvedere al trasferimento della predetta CP_2
contribuzione;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le CP_2 CP_1
spese di lite, che si liquidano in € 3.809 per compenso, € 43 per spese, oltre accessori di legge.
10 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
NE ER
pagina8 di 8
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 364/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. BURLA BARBARA e l'avv. BURLA TITO CP_1
- per e di , l'avv. BAUER Controparte_2 CP_3
UN e l'avv. ORSINGHER LUCIA
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
NE ER
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NE ER
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 364/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. dott. BURLA BARBARA e dall'avv. dott. BURLA TITO
RICORRENTE
contro
anche sede di , rappresentato e difeso dall'avv. dott. BAUER CP_2 CP_3
UN e dall'avv. dott. ORSINGHER LUCIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina2 di 8 Di parte ricorrente
1) in via principale
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere la ricongiunzione presso ENPACL della contribuzione versata nella Gestione PA da CP_2
gennaio 1997 a dicembre 2001, condannando, conseguentemente, l' a CP_2
provvedere al trasferimento della predetta contribuzione;
2) in via istruttoria
- ove occorra, si chiede che il G.L., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare all la produzione della documentazione relativa alla posizione assicurativa CP_2
e contributiva del ricorrente;
3) in ogni caso
- condannare l alla rifusione delle spese di lite, quantificate secondo i CP_2
parametri di legge, maggiorate di spese generali ed accessori di legge, ed al rimborso del contributo unificato.
Di parte convenuta
In via preliminare:
-accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse ad agire.
-accertarsi e dichiararsi che la domanda avversaria è improponibile ed improcedibile.
In via principale pagina3 di 8 a. Rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
b. Con vittoria di spese e compensi a carico del ricorrente pagina4 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente propone giudizio nei confronti dell' chiedendo la CP_2
declaratoria di illegittimità, nullità o inefficacia del provvedimento di diniego della ricongiunzione, presso la propria cassa previdenziale ENPACL – Ente
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro, dei contributi versati alla Gestione PA . CP_2
Il ricorrente dichiara di essere libero professionista iscritto all'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di dal 21.2.2022 e, contestualmente, di essere CP_3
iscritto ai fini previdenziali all'ENPACL. Aveva richiesto la cosiddetta ricongiunzione dei periodi assicurativi precedentemente maturati, dal gennaio
1981 a dicembre 1996 come lavoratore dipendente, e nella Gestione PA, per il periodo da gennaio 1997 a dicembre 2001, negata dall' con rispetto CP_2
al secondo periodo.
A sostegno della propria tesi richiama l'articolo 1, comma 2, della legge n.
45/1990, che consentirebbe ai professionisti dotati di una propria cassa previdenziale di trasferire tutti i contributi accantonati in altre «forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi» accentrandoli nell'ente previdenziale di settore. A sostegno, cita una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 15 ottobre
2019, n. 26039).
2. Si costituisce in giudizio l' , illustrando il funzionamento degli istituti CP_2
della ricongiunzione, del cumulo e della totalizzazione. Secondo l'ente, poiché il ricorrente potrebbe avvalersi dell'istituto gratuito della totalizzazione, difetterebbe l'interesse ad agire.
pagina5 di 8 L' sostiene che gli istituti di ricongiunzione previsti dalle leggi n. 29/1979 CP_2
e n. 45/1990 si applichino esclusivamente alle gestioni espressamente indicate nelle stesse disposizioni, caratterizzate dal sistema pensionistico retributivo, o almeno misto, e non a quelle a sistema contributivo, come la Gestione PA
(istituita con D.M.
2.05.1996 n. 282).
In sintesi, l'ente ritiene la ricongiunzione inammissibile per incompatibilità tra i diversi sistemi di calcolo, circostanza che ne determinerebbe l'impossibilità applicativa.
3. Prima di entrare nel merito, va esaminata l'eccezione di difetto di interesse ad agire. L' , infatti, fa riferimento a un mero interesse di fatto, sostenendo che CP_2
il contribuente potrebbe raggiungere il proprio obiettivo anche mediante la totalizzazione, peraltro gratuita, mentre la ricongiunzione è onerosa.
Tuttavia, è evidente che la ricongiunzione comporta un risultato pensionistico diverso rispetto alla totalizzazione o al cumulo. Il cittadino – a condizione che il diritto vantato sussista, questione oggetto della domanda di merito – è libero di scegliere tra i vari istituti previsti dalla legge, senza che l' o un giudice CP_2
possano sindacare l'opportunità della scelta. L'interesse ad agire, pertanto, è concreto ed attuale e deve ritenersi sussistente.
4. Nel merito, la parte ricorrente richiama la norma e una pronuncia della
Cassazione relativa a una fattispecie analoga, seppur non identica, mentre l' eccepisce l'asistematicità della ricongiunzione come richiesta da parte CP_2
ricorrente.
Ma se un problema applicativo può essere un criterio interpretativo in presenza pagina6 di 8 di una legge ambigua e bisognevole di interpretazione, una tale difficoltà non può mai determinare l'abrogazione di fatto della stessa norma, ove la stessa sia chiara ed inequivocabile. In altri termini, l'interpretazione è necessaria solo quando la legge non è chiara. Nel caso di specie, il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 45/1990 è cristallino nello stabilire che:
“Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.”
La norma non prevede eccezioni, è onnicomprensiva e gli elenchi richiamati dall' non sono da considerarsi tassativi, alla luce del chiaro tenore letterale CP_2
della norma.
Per la chiarezza della norma vale il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit e non è possibile procedere a un'interpretazione che risulterebbe contra legem. L'eccezione di parte resistente, quindi, non ha fondamento normativo.
Spetta all'amministrazione, o eventualmente al legislatore, adottare le misure necessarie per rendere la norma concretamente applicabile.
5. Le due questioni, una di rito e una di merito, l'assenza questioni fattuali e di un'istruttoria consigliano, per quanto riguarda le spese di lite, l'applicazione die minimi tabellari per le questioni di valore indeterminato. Esse sono poste a carico di parte resistente.
6. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i minimi di legge, per la pagina7 di 8 limitata attività processuale e la risoluzione di un'unica questione giuridica, valore indeterminato, di bassa difficoltà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente di ottenere la CP_1
ricongiunzione presso ENPACL della contribuzione versata nella Gestione
PA da gennaio 1997 a dicembre 2001, condannando, CP_2
conseguentemente, l a provvedere al trasferimento della predetta CP_2
contribuzione;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le CP_2 CP_1
spese di lite, che si liquidano in € 3.809 per compenso, € 43 per spese, oltre accessori di legge.
10 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
NE ER
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