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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 697/2023 promossa da:
), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'avv. Alessio Orazio Scarcella, presso il cui studio in Trani alla via Mario Pagano n. 228 è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 mandato in atti, dall'avv. Maurizio Sasso, presso il cui studio in Trani al Lungomare
Crisotoforo Colombo n. 138 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
nonchè contro
), rappresentata e difesa, in virtù di CP_2 C.F._3 mandato in atti, dall'avv. Giancarlo Falco, presso il cui studio in Trani alla via Mario
pagina 1 di 9 Pagano n. 23 è elettivamente domiciliata
ALTRA CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato il 6 febbraio 2023, conveniva in Parte_1
giudizio e premettendo che: Controparte_1 CP_2
- era creditore, nei confronti del fratello , in virtù di due distinti titoli: Controparte_1
1) la sentenza n. 1455/2014, emessa dalla Corte di Appello il 19 settembre 2014, confermativa della sentenza del Tribunale di Trani- Sezione Canosa di Puglia n.
2/2010 del 25 gennaio 2010, con la quale unitamente ai genitori Controparte_1
(poi deceduto) e era stato condannato al Persona_1 Persona_2
pagamento delle spese processuali e 2) la domanda giudiziale proposta con atto di citazione notificato nel 2016, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Trani (R.G.
n. 6822/2016);
- con atto del 26 febbraio 2018, a rogito del notaio aveva Per_3 Controparte_1 ceduto all'ex moglie in esecuzione dell'accordo di separazione CP_2 consensuale e a titolo di mantenimento una tantum, l'immobile sito in Trani alla Via
Canonico Annibale Maria di Francia n. 136, censito in catasto al foglio 40, particella
208, sub. 1,3,4,5,6;
- ricorrevano, nella specie, i requisiti di cui all'art. 2901 c.c., trattandosi di un atto dispositivo compiuto scientemente e volontariamente in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarato inefficace e, dunque, che fosse revocato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di cessione di diritti immobiliari in esecuzione dell'accordo di separazione del 26 febbraio 2018, con ordine al pagina 2 di 9 Conservatore competente dei registri immobiliari di Trani di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 19 maggio 2023, si costituiva in giudizio la quale evidenziava che: CP_2
- con atto omologato dal Tribunale di Trani del 19 dicembre 2017, era stata dichiarata la separazione personale dal coniuge con tale atto, quest'ultimo si Controparte_1
era impegnato al mantenimento della moglie e dei figli;
- in adempimento di tale obbligo, il convenuto le aveva trasferito, con atto del 26 febbraio 2018, l'immobile di cui è causa;
- il trasferimento immobiliare, intervenuto in esecuzione degli accordi di separazione, doveva qualificarsi come atto a causa solutoria-compensativa e non come liberalità, ragion per cui incombeva sull'attore, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria,
l'onere di provare la scientia fraudis dell'acquirente, onere che, tuttavia, non era stato assolto nel caso di specie;
- non era a conoscenza, al momento della sottoscrizione degli accordi di separazione, dell'asserito credito vantato dall'attore nei confronti dell'ex coniuge.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 23 maggio 2023, si costituiva in giudizio il quale deduceva che: Controparte_1
- l'attore non aveva provato né allegato l'esistenza dei crediti asseritamente vantati, non potendosi desumere dalle pronunce giurisdizionali poste a fondamento della domanda alcun titolo che legittimasse una pretesa creditoria nei suoi confronti;
- al momento della stipula degli accordi di separazione, disponeva di una rilevante capacità economico-patrimoniale, idonea a garantire l'eventuale soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attore, come da documentazione prodotta in atti;
tale circostanza pagina 3 di 9 escludeva la configurabilità di intenti fraudolenti, sia in capo all'alienante, sia con riferimento alla consapevolezza dell'acquirente;
- l'atto di cessione aveva una funzione solutoria e non era, pertanto, soggetto a revocatoria.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con memoria n. 1, depositata il
24 luglio 2023, deduceva che: Parte_1
- non aveva fornito alcuna prova circa la consistenza e la permanenza Controparte_1
della sua situazione patrimoniale, avendo prodotto soltanto una dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017;
- litisconsorte necessaria nel presente giudizio, era a conoscenza CP_2
della situazione economica del coniuge, sia per la carica di amministratore unico ricoperta nella società subentrata nei crediti derivanti dall'eredità Controparte_3
beneficiata dei fratelli e sia in ragione della stabile Controparte_1 Parte_1
convivenza con l'ex coniuge, comprovata dai certificati anagrafici di residenza presso l'immobile di cui è causa.
Con memoria n. 2, depositata il 14 settembre 2023, deduceva che, al CP_2
fine di preservare il rapporto con i figli minori, aveva concesso in comodato d'uso gratuito all'ex coniuge un'unità abitativa indipendente sita al primo piano della villa oggetto di trasferimento, con accesso e utenze autonome, in forza di regolare contratto registrato.
Con memoria n. 2, depositata il 16 settembre 2023, evidenziava che: Controparte_1
- il compendio immobiliare trasferito all'ex coniuge in sede di CP_2
separazione era costituito da quattro unità abitative, ciascuna dotata di accessi e utenze autonome;
pagina 4 di 9 - negli accordi di separazione era stato pattuito un comodato gratuito in suo favore su una delle citate unità immobiliari, al fine di facilitare l'esercizio del diritto di visita nei confronti dei figli;
- la propria capacità patrimoniale era dimostrata, tra l'altro, dall'estinzione, effettuata anche nell'interesse del fratello della posizione debitoria della Parte_1
comune madre defunta verso Equitalia, mediante il pagamento della Persona_2
“rottamazione” richiesta dallo stesso attore con dichiarazione di adesione del 19 aprile
2017.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12 giungo 2025, la cui trattazione veniva disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter del c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda proposta da è infondata e non merita, pertanto, Parte_1
accoglimento.
La domanda ex art. 2901 c.c. presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sussistenza congiunta dei seguenti elementi: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, ancorché non liquido ed esigibile al momento dell'atto di disposizione;
2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo (eventus damni); 3) la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (scientia damni), ovvero, laddove l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (consilium fraudis); 4) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso,
pagina 5 di 9 la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente (partecipatio fraudis).
Nella fattispecie in esame, non è emerso alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l'esistenza di un credito giuridicamente tutelabile in capo all'attore nei confronti del convenuto . Controparte_1
Segnatamente, afferma di essere creditore del proprio fratello Parte_1
in forza di due distinti titoli: da un lato, la sentenza n. 1455/2014 Controparte_1 della Corte d'Appello, che avrebbe confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani con sentenza n. 2/2010; dall'altro lato, un giudizio ancora pendente (RG
6822/2016) avente ad oggetto l'accertamento della simulazione relativa di un contratto di compravendita stipulato tra la comune madre e il convenuto che, Persona_2 secondo l'assunto attoreo, dissimulerebbe una donazione lesiva della quota di legittima.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti è dato evincere che: 1) con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Trani ha pronunciato condanna in solido nei confronti di e degli eredi di , deceduto nelle more (v. doc. 2 Persona_2 Persona_1 allegato all'atto introduttivo); 2) in sede di appello, la condanna è stata pronunciata nei confronti di unicamente nella sua qualità di erede di , Controparte_1 Persona_2
senza alcuna imputazione di responsabilità personale, né quale erede di _1
(v. doc. 3 allegato all'atto introduttivo).
[...]
Ne consegue che l'obbligazione derivante da tale titolo giudiziale configura un debito ereditario gravante sul patrimonio relitto di , e non un debito personale Persona_2
del convenuto, con applicazione, in tal senso, dei principi di cui agli artt. 752 e 754
c.c.: la responsabilità del convenuto è circoscritta alla propria quota ereditaria e limitata al valore dell'attivo ereditario, secondo il principio della responsabilità intra patrimonium hereditatis, sicché l'attore, in qualità di coerede, non assume la qualità di creditore personale di , ma di coobbligato pro quota. Controparte_1
pagina 6 di 9 Pertanto, non può sussistere un rapporto obbligatorio diretto tra l'attore e il convenuto, il quale, analogamente all'attore, risponde in qualità di successore della stessa dante causa e non iure proprio.
Con riguardo al secondo titolo posto a fondamento della domanda, Parte_1
deduce di essere creditore del convenuto in virtù di un giudizio ancora pendente, finalizzato all'accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra e la madre comune , che, Controparte_1 Persona_2
secondo la sua prospettazione, celerebbe una donazione lesiva della legittima.
Contestualmente, ha proposto azione di riduzione ex art. 555 c.c.
Orbene, costituisce principio giurisprudenziale oramai consolidato quello secondo il quale l'utile esperimento dell'azione revocatoria non richiede necessariamente la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, potendo l'azione essere esperita, nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge, anche in presenza di un credito eventuale (Cass. civ. n. 2400/1990), purché sorretto da una pretesa non manifestamente infondata e dotata di un minimo di concretezza e attendibilità (Cass. n. 12678/2001).
La nozione di credito è, quindi, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di liquidità, esigibilità e certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione la quale non persegue scopi restitutori, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, oggetto di un pendente accertamento giudiziale, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito
– l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (ex multis:
Cass. civ. n. 5619/2016; Cass. civ. n. 23208/2016).
pagina 7 di 9 Tuttavia, affinché il credito litigioso sia idoneo a legittimare l'azione revocatoria, è necessario che: 1) abbia un contenuto patrimoniale determinato o ragionevolmente quantificabile;
2) risulti fondato su presupposti giuridici non arbitrari;
3) non sia manifestamente infondato, ancorché non ancora riconosciuto con sentenza definitiva, salvo il caso in cui l'esito vittorioso dell'azione revocatoria renda comunque possibile l'esperimento dell'esecuzione.
Nella fattispecie in esame, non ha allegato alcun elemento oggettivo Parte_1
idoneo a rendere la pretesa creditoria vantata nei confronti del convenuto anche solo potenzialmente fondata, né ha fornito o prodotto documentazione atta a dimostrare la simulazione dedotta, la lesione della quota di legittima o la concreta consistenza patrimoniale.
Invero, la mera produzione, nel presente giudizio, dell'atto di citazione relativo al procedimento volto all'accertamento della simulazione e alla proposizione dell'azione di riduzione non è sufficiente a integrare l'onere minimo di allegazione richiesto per configurare una qualità creditoria, neppure nella forma del credito eventuale giuridicamente tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.: ai fini dell'ammissibilità dell'azione revocatoria, è infatti necessario che l'attore individui la ragione di credito prospettata, corredandola di allegazioni fattuali e, ove possibile, di elementi documentali o indiziari tali da consentire al giudice di escluderne la manifesta infondatezza o pretestuosità.
In assenza di qualsivoglia concreto riscontro probatorio, la pretesa attorea risulta meramente formale e priva di un fondamento giuridico-fattuale sufficiente a conferire verosimiglianza alla potenziale esistenza del credito.
Pertanto, sebbene in astratto le azioni di simulazione e di riduzione possano costituire un credito eventuale idoneo a sorreggere l'azione revocatoria, nel caso di specie difetta un quadro fattuale minimamente strutturato e attendibile, tale da giustificare l'attribuzione della qualità di creditore in capo all'attore.
pagina 8 di 9 La mancanza di prova circa la sussistenza e l'entità di un credito attuale o anche solo potenziale nei confronti di nonché di un nesso causale tra l'asserito Controparte_1
pregiudizio patrimoniale e una condotta dolosa o fraudolenta imputabile personalmente al convenuto, esclude la necessità di verificare gli ulteriori presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e comporta il rigetto della domanda attorea per difetto della qualità di creditore in capo a quale presupposto preliminare e Parte_1 indefettibile dell'azione revocatoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e Parte_1
liquidate, in favore degli avvocati Giancarlo Falco e Maurizio Sasso, dichiaratasi anticipatari, in € 3.357,50 per ciascuno per compensi (applicati i valori minimi - in ragione della semplicità delle questioni controverse - dello scaglione relativo al valore indeterminato-complessità bassa ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.
147/2022, con dimidiazione della fase istruttoria essendo state depositate solo le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 697/2023 introdotto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
con atto di citazione, notificato il 6 febbraio 2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli avvocati Parte_1
Giancarlo Falco e Maurizio Sasso, dichiaratasi anticipatari, che si liquidano in €
3.357,50 per ciascuno per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Trani, 27 giugno 2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
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