Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 11/06/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00538/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00357/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2025, proposto da ER SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Don Minzoni 51;
contro
Utg Prefettura LA Sportello Unico Immigrazione, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di REVOCA del nulla osta alla conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato rilasciato in favore del sig. SI ER in data 26/03/2025 (codice pratica P-LT/L/Q/2025/100089), provvedimento emesso dalla UTG DI LATINA - SUI in data 21/04/2025, con conseguente annullamento di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, conosciuto e non;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
CONSIDERATO che con il provvedimento in epigrafe lo Sportello Unico per l’Immigrazione di LA ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente, in quanto è stato espresso il parere ostativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro che non ha ritenuto sussistenti i presupposti normativi per essere scaduto il permesso di soggiorno da più di 60 gg dalla data di presentazione dell’istanza;
CONSIDERATO che avverso il prefato provvedimento il ricorrente è tempestivamente insorto con il ricorso in epigrafe recante un unico articolato motivo con cui ha denunciato l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24, comma 10, del decreto legislativo 286/98 e dell'art. 5, comma 5, del t.u.; eccesso di potere per illogicità’ e ingiustizia manifesta delle ragioni espresse; motivazione illogica erronea e/o insufficiente; eccesso di potere, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti;
RILEVATO che il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto emesso sulla base di un requisito non richiesto dalla legge, risultando emesso sull'erroneo presupposto che si possa richiedere la conversione del permesso di soggiorno stagionale in subordinato entro i 60 giorni dalla scadenza del medesimo, mentre invece l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 nel prescrivere che il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo Sportello Unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, richiede come presupposto che l'attività di lavoro stagionale si sia protratta per almeno tre mesi e che, come anche confermato dalla giurisprudenza, l'istanza di conversione può essere validamente presentata anche dopo la scadenza del permesso di soggiorno stagionale, purché il richiedente dimostri di possedere i requisiti necessari per il rilascio del permesso per lavoro subordinato;
CONSIDERATO che, pertanto ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
CONSIDERATO che non si è costituito in resistenza l’intimato Ufficio Territoriale per il Governo;
CONSIDERATO che alla odierna camera di consiglio, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da avviso reso a verbale;
CONSIDERATO che il ricorso, manifestamente fondato, merita di essere accolto;
RITENUTO che il provvedimento impugnato, basato unicamente sulla frattanto intervenuta scadenza del permesso di soggiorno del lavoratore straniero, non sia coerente con la normativa invocata, come da giurisprudenza del giudice di appello da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi;
CONSIDERATO che in proposito è stato osservato che: “Invero, non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato. La sussistenza di un titolo di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza di conversione risulta peraltro smentita dalla giurisprudenza di questa Sezione che, sia pure con riferimento alla conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro, ha ritenuto che il termine di scadenza del permesso di soggiorno «sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione» (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Valorizzando infatti la ratio legis, per il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro assume spessore preponderante una valutazione prospettica dell’Amministrazione in ordine alla congruità e alla stabilità delle future fonti di sostentamento del richiedente. Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione che riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a questi presupposti sostanziali, assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire. In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo.” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, n. 5604/2023);
CONSIDERATO che i principi declinati dal giudice di appello si attagliano anche al caso di specie e che, pertanto, il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto collide con l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 che ai fini in parola richiede l’aver svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, non costituendo elemento ostativo, ai fini in parola, l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno da convertire;
CONSIDERATO che all’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, cui consegue l’obbligo per l’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza di conversione del titolo di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valutando la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti come sopra indicati;
CONSIDERATO che il difensore del ricorrente ha depositato il 31 maggio 2025 istanza per la liquidazione della parcella, attesa l’ammissione al gratuito patrocinio del suo assistito con decreto n. 35 del 27 maggio 2025, sussistendone i presupposti;
RITENUTO di provvedere in questa sede anche alla liquidazione della parcella al difensore di parte ricorrente, non sussistendo ragioni per differirne l’assolvimento;
CONSIDERATO che rileva, in proposito, il d. m. (giustizia) n. 55 del 10 marzo 2014 (contenente i parametri di liquidazione dei compensi) in base al quale i compensi ivi risultanti non possono essere considerati vincolanti, come desumibile dagli articoli 2 e 4, che prevedono, circa la quantificazione delle spese forfettarie, una misura individuata di regola nel 15 per cento del compenso totale e, circa la quantificazione del compenso, valori medi che possono essere aumentati o diminuiti, di regola, entro determinati limiti; rileva, inoltre, che, ai sensi dell’art.130 del sopra richiamato d.P.R. n.115/2002, l’importo di quanto spettante al difensore va ridotto della metà;
RITENUTO, sulla base dei suesposti principi, di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dall’avv. Scalco utilizzando i criteri previsti dall’art. 4, sopra citato d. m. 55 del 2014, alla stregua delle caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, e della serialità dello stesso, venendo in decisione alla odierna camera di consiglio tre ricorsi attinenti la medesima fattispecie e definiti in maniera analoga, in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge;
RITENUTO che le spese del giudizio seguono la soccombenza, come in dispositivo e, tenuto conto che la parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, trova applicazione l’art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (testo unico in materia di spese di giustizia), il quale prevede che: "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.";
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, da versare direttamente sul bilancio della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomia finanziaria, quale soggetto titolare ex lege del diritto di rivalsa.
Liquida all’avv. Scalco, per le ragioni di cui in parte motiva, la somma di euro 1.000,00, oltre CPA ed IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Donatella Scala |
IL SEGRETARIO