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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/10/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 701/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...]– Austria Parte_1
in via Seyringger Strasse 5/152, c.f.: , rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1
atti, dall'avv. Francesco Leandro Alberghina, CF. , elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio legale sito in Via F. Guccio 11 a Piazza Armerina;
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 4 , nata a [...] – Russia il 26.11.1977, ed ivi residente in [...]
Timiryazeva Street 93, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Marino, del foro di Enna CF. , elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in C.F._3
Via F. Guccio 11 a Piazza Armerina (EN);
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 22.05.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2024, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale da con la quale, in data 28.08.2015, in Controparte_1
Messina (ME), ha contratto matrimonio ed il relativo atto è stato trascritto presso i Registri dello Stato
Civile del Comune di Messina, Anno 2015, Atto 247, parte II Serie C, Mandamento 64.
Dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
Il ricorrente ha dedotto che per le diverse vicende che hanno caratterizzato la vita di ciascuno e la progressiva differenziazione dei caratteri e delle aspettative della vita matrimoniale, la convivenza si è resa del tutto intollerabile e, da ultimo, impossibile, per colpa della moglie alla quale ha pertanto chiesto venisse addebitata la separazione. Ha concluso chiedendo:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e senza disporre alcuna somma in ordine al mantenimento stante
l'indipendenza economica degli stessi;
- ordinare la trasmissione del decreto di omologazione al competente ufficio dello Stato Civile, affinché si proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 68 e 69, D.P.R. n° 396 del
03.11.2000;
In data 15.01.2025 si è costituita aderendo nella sostanza alle conclusioni di Controparte_1
controparte, tanto che, alla prima udienza, i procuratori delle parti hanno rappresentano che tra queste ultime erano in corso trattative di bonario componimento della lite e, pertanto, chiedendo congiuntamente volersi concedere un rinvio al fine di perfezionare il relativo accordo.
pagina 2 di 4 Alla successiva udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti, hanno insistito nel contenuto dell'accordo conciliativo per la conversione della separazione personale dei coniugi da giudiziale a consensuale riportandosi integralmente alle conclusioni ivi contenute nello stesso, accordo allegato alle medesime note di trattazione e il giudice ha rimesso al causa al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. il quale, a sua volta, ha depositato le proprie conclusioni in data 26/05/2025, esprimendo parere favorevole.
In detto accordo le parti hanno convenuto le seguenti condizioni: “- i coniugi congiuntamente chiedono all'Ill.mo Giudice relatore di voler pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, e senza disporre alcuna somma in ordine al mantenimento stante l'indipendenza economica degli stessi. – Ordinare la trasmissione del decreto di omologazione al competente ufficio dello Stato Civile, affinché si proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 68 e 69, DPR N. 396 del 3.11.2000.”.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Considerato, inoltre, che l'accordo intervenuto tra i coniugi non è contrario alla legge, può recepirsi nella presente pronuncia quanto concordato tra le parti, come sopra riportato.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Novosibirsk – Russia il 26.11.1977, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti il
16.05.2025 e trascritte in parte motiva.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Leonforte (EN) al Numero 32, parte 2, Serie A, Anno 1999.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
pagina 3 di 4 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 701/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...]– Austria Parte_1
in via Seyringger Strasse 5/152, c.f.: , rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1
atti, dall'avv. Francesco Leandro Alberghina, CF. , elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio legale sito in Via F. Guccio 11 a Piazza Armerina;
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 4 , nata a [...] – Russia il 26.11.1977, ed ivi residente in [...]
Timiryazeva Street 93, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Marino, del foro di Enna CF. , elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in C.F._3
Via F. Guccio 11 a Piazza Armerina (EN);
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 22.05.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2024, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale da con la quale, in data 28.08.2015, in Controparte_1
Messina (ME), ha contratto matrimonio ed il relativo atto è stato trascritto presso i Registri dello Stato
Civile del Comune di Messina, Anno 2015, Atto 247, parte II Serie C, Mandamento 64.
Dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
Il ricorrente ha dedotto che per le diverse vicende che hanno caratterizzato la vita di ciascuno e la progressiva differenziazione dei caratteri e delle aspettative della vita matrimoniale, la convivenza si è resa del tutto intollerabile e, da ultimo, impossibile, per colpa della moglie alla quale ha pertanto chiesto venisse addebitata la separazione. Ha concluso chiedendo:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e senza disporre alcuna somma in ordine al mantenimento stante
l'indipendenza economica degli stessi;
- ordinare la trasmissione del decreto di omologazione al competente ufficio dello Stato Civile, affinché si proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 68 e 69, D.P.R. n° 396 del
03.11.2000;
In data 15.01.2025 si è costituita aderendo nella sostanza alle conclusioni di Controparte_1
controparte, tanto che, alla prima udienza, i procuratori delle parti hanno rappresentano che tra queste ultime erano in corso trattative di bonario componimento della lite e, pertanto, chiedendo congiuntamente volersi concedere un rinvio al fine di perfezionare il relativo accordo.
pagina 2 di 4 Alla successiva udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti, hanno insistito nel contenuto dell'accordo conciliativo per la conversione della separazione personale dei coniugi da giudiziale a consensuale riportandosi integralmente alle conclusioni ivi contenute nello stesso, accordo allegato alle medesime note di trattazione e il giudice ha rimesso al causa al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. il quale, a sua volta, ha depositato le proprie conclusioni in data 26/05/2025, esprimendo parere favorevole.
In detto accordo le parti hanno convenuto le seguenti condizioni: “- i coniugi congiuntamente chiedono all'Ill.mo Giudice relatore di voler pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, e senza disporre alcuna somma in ordine al mantenimento stante l'indipendenza economica degli stessi. – Ordinare la trasmissione del decreto di omologazione al competente ufficio dello Stato Civile, affinché si proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 68 e 69, DPR N. 396 del 3.11.2000.”.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Considerato, inoltre, che l'accordo intervenuto tra i coniugi non è contrario alla legge, può recepirsi nella presente pronuncia quanto concordato tra le parti, come sopra riportato.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Novosibirsk – Russia il 26.11.1977, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti il
16.05.2025 e trascritte in parte motiva.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Leonforte (EN) al Numero 32, parte 2, Serie A, Anno 1999.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
pagina 3 di 4 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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