Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14269
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Sentenza 15 ottobre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XI Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dall'attrice, una persona fisica, nei confronti del convenuto, un avvocato, avente ad oggetto il risarcimento dei danni da responsabilità professionale. L'attrice lamentava che, a causa di presunte omissioni nell'attività difensiva svolta dall'avvocato in una opposizione a precetto e in un successivo pignoramento immobiliare, era stata costretta a versare una somma maggiore rispetto a quella dovuta, quantificando il danno in € 8.692,15, pari alla differenza tra l'importo transatto e quello del precetto originario. L'attrice sosteneva di aver conferito mandato al convenuto nel marzo 2014 per gestire tali procedimenti, ma che questi non avrebbe patrocinato nulla, inducendola ad accettare una transazione. Il convenuto, a sua volta, aveva chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, la quale eccepiva l'inoperatività della polizza e l'infondatezza della domanda. La causa relativa alla domanda riconvenzionale era stata separata e il rito mutato. L'istruttoria si era limitata all'acquisizione documentale.

Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, ritenendo insussistenti gli elementi posti a fondamento della pretesa, in particolare il nesso di causalità tra la condotta del legale e il danno lamentato. Il Giudice ha richiamato i principi in materia di responsabilità professionale, sottolineando che si tratta di obbligazioni di mezzo e non di risultato, e che il danno è ravvisabile solo se, con criteri probabilistici, si accerti che senza l'omissione o la negligenza del professionista, il risultato sperato sarebbe stato conseguito. Nel caso di specie, il Tribunale ha considerato che l'esecuzione immobiliare era stata legittimamente intrapresa in forza di un valido titolo esecutivo e che il difetto di accettazione dell'eredità da parte dell'attrice non costituiva un vizio della procedura né un impedimento alla sua prosecuzione, ma al massimo un rallentamento. Pertanto, la mancata opposizione e la transazione avevano evitato un danno maggiore, ovvero la vendita dell'immobile. Le spese della procedura, inoltre, sarebbero comunque state dovute. Di conseguenza, è stato escluso che l'attrice avrebbe ottenuto un esito più favorevole se l'avvocato avesse proposto l'opposizione. Il rigetto della domanda principale ha comportato l'assorbimento delle domande di garanzia. Le spese di lite sono state poste a carico dell'attrice soccombente e liquidate in € 2.540,00 per ciascuna parte vittoriosa (convenuto e terza chiamata), oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14269
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 14269
    Data del deposito : 15 ottobre 2025

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