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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14269 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21399/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero r.g. 21399/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 17 marzo 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
rappresentata e difesa in giudizio come in atti dagli avv.ti Marco Parte_1
IC e TO OT;
ATTRICE
CONTRO
avv. , rappresentato e difeso in giudizio come in atti dall'Avv. CP_1 CP_2
Carlo Gamba;
CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 17 marzo
2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa trae origine dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall'avv.
nei confronti della sig.ra per il pagamento di compensi ad esso spettanti CP_1 Parte_1 per attività professionale svolta nell'interesse della stessa in una opposizione a precetto e nel successivo pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di Velletri con il n. di RG 459/2014, definito con accordo transattivo del 31 marzo
2016; in quel giudizio la sig.ra proponeva domanda riconvenzionale per il Parte_1 risarcimento del danno asseritamente conseguente alla responsabilità professionale dell'avv.
. CP_1
In particolare, la allegava omissioni nello svolgimento dell'attività difensiva, Parte_1 oggetto del giudizio relativo alla richiesta di compensi, e deduceva che a causa di tali omissioni aveva dovuto versare al creditore una somma maggiore rispetto a quella inizialmente dovuta;
quantificava il danno subito in € euro 8.692,15, pari alla differenza tra l'importo di euro 11.902,07 di cui alla transazione conclusa con la controparte in data 31 marzo 2016 e l'importo di euro 3.209,92 di cui al precetto del 5/3/2014 non opposto;
precisava, infatti, che dopo il mandato conferito nel marzo dell'anno 2014 all'Avv.
per lo svolgimento dei giudizi di opposizione sia al precetto che all'esecuzione, CP_1 nulla veniva da questi patrocinato nonostante le numerose rassicurazioni ricevute al riguardo e che pertanto essa aveva dovuto accedere alla citata transazione. Parte_1
Con provvedimento in data 17 aprile 2023 veniva disposta la separazione della causa relativa alla domanda riconvenzionale proposta.
Il convenuto in riconvenzionale chiedeva ed otteneva autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale;
si costituiva
[...] che allegava l'inoperatività della polizza e chiedeva il rigetto della Controparte_3 domanda di garanzia;
deduceva altresì l'infondatezza della domanda formulata dalla Parte_1 nei confronti del . CP_1
Con provvedimento in data 7 novembre 2023 veniva disposto il mutamento del rito;
l'istruttoria si esauriva nella acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
All'udienza cartolare del 17 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
*****
La domanda proposta presuppone in primo luogo l'accertamento dell'invocata responsabilità del professionista ex art. 2236 c.c. nello svolgimento del mandato lui affidato dal cliente, con riferimento alla diligenza di cui all'art. 1176 secondo comma c.c. È poi necessario, ai fini della pronuncia odierna, verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta eventualmente colposa del professionista ed il danno lamentato – nel caso di specie, coincidente con un importo pari ad € 8.692,15, dato dalla differenza tra l'importo di €
11.902,07 di cui all'atto transattivo del 31.03.2016 concluso tra la e il creditore, Parte_1 comprensivo delle spese della procedura maturate, e l'importo di € 3.209,92 di cui al precetto del 5/3/2014 non opposto– mediante una prognosi postuma circa il verosimile esito dei giudizi in questione, ove il convenuto avesse svolto diligentemente la propria opera.
Giova infatti rammentare che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
18612/2013, n. 1605/2012 e n. 8863/2011). Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, co. 2, c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata (Cass. n. 16846/2005).
Inoltre, non potendo il professionista garantire in ogni caso l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione o quella negligenza, il risultato sarebbe stato conseguito, e, nella specie, la domanda avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta (cfr. tra le altre, Cass., sez. III, 10 dicembre 2012 n.
22376).
Sul punto, deve rammentarsi che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi [l'avvocato] avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone (Cfr. ex multis, Cass. sez. III, 28 maggio 2021, n. 15032).
Dal punto di vista strettamente probatorio, dunque, il cliente che deduca in giudizio il danno derivante dall'inesatto adempimento del mandato professionale da parte dell'avvocato ha l'onere di provare la sussistenza del mandato difensivo, l'inesatto adempimento, il danno ed il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno. Con la precisazione fornita dalla giurisprudenza in relazione al suddetto nesso eziologico secondo cui, l'accertamento dello stesso implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (così, ex multis, Cass. n.
6862/2018). Occorre cioè verificare, in base ad un giudizio ex ante, se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni o, comunque, effetti più vantaggiosi. Con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale (in tal senso, Cass. 22376/2012, cit.).
Tanto premesso, si osserva che alla luce degli elementi probatori acquisiti non risultano sussistenti gli elementi posti a fondamento della pretesa risarcitoria e segnatamente il nesso di causalità tra la condotta del legale ed il danno lamentato.
Invero, lamenta la la negligenza dell'avv. nella controversia giudiziale Parte_1 CP_1 vertente tra essa e il , ed in particolare la circostanza che il legale non avrebbe Parte_2 provveduto a proporre opposizione all'esecuzione immobiliare instaurata davanti al Tribunale
Civile di Velletri, R.G.E. 459/2014 -iniziata sulla scorta di decreto ingiuntivo ottenuto dal
[...] pur essendovi concrete possibilità di invalidare l'azione esecutiva, essendo stata Parte_2 la stessa intrapresa illegittimamente dal creditore;
in particolare, allegava l'attrice che la procedura insisteva su un immobile sul quale essa non vantava alcun diritto, in Parte_1 difetto di accettazione dell'eredità rispetto al compendio immobiliare caduto in successione e oggetto di pignoramento.
Ebbene gli elementi forniti non risultano idonei a ritenere probabile il buon esito della invocata opposizione.
Si rileva che sulla scorta delle allegazioni della stessa attrice, l'esecuzione è stata legittimamente e correttamente intrapresa dal creditore in forza di valido titolo esecutivo giudiziale e tale il decreto ingiuntivo ottenuto (cfr. Cass., S.U. n. 61/2014); il difetto di accettazione dell'eredità -pacificamente intervenuta successivamente- non costituisce impedimento alla prosecuzione della procedura esecutiva né causa di sospensione della stessa in senso tecnico e tantomeno vizio della stessa, ma, eventualmente, solo ipotesi di rallentamento in concreto del processo esecutivo al fine di accertare l'avvenuta accettazione - anche tacita- per procedere alla vendita (cfr. Cass., sez. III Civile, 26 maggio 2014, n. 11638).
Ne consegue che la mancata opposizione e la positiva conclusione della transazione, lungi dal determinare un danno per la hanno al contrario evitato un danno maggiore Parte_1 ovvero la vendita dell'immobile. Inoltre, e con specifico riferimento al danno lamentato e tale le spese della procedura immobiliare, anch'esse oggetto di considerazione nell'accordo transattivo, si rileva che la legittimità e la correttezza della procedura intrapresa avrebbero comunque comportato per la il pagamento delle relative spese, peraltro da Parte_1 soddisfare in prededuzione secondo il principio di cui all'art. 2770 c.c..
Ne consegue che difetta nel caso di specie il nesso di causalità tra la condotta del legale ed il danno lamentato, non potendosi ritenere, secondo una valutazione probabilistica, che la avrebbe ottenuto un esito della lite a sé più favorevole ove l'Avv. Parte_1 CP_1 avesse proposto la invocata opposizione.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Il rigetto della domanda principale esime questo giudice dall'esame delle domande di garanzia che restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014, con applicazione dei valori minimi in considerazione della non complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da avverso;
Parte_1 Controparte_4
- dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del e della terza chiamata, liquidate per ciascuna parte in € 2.540,00 per compensi, CP_1 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 15 ottobre 2025.
Il Giudice
W. SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero r.g. 21399/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 17 marzo 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
rappresentata e difesa in giudizio come in atti dagli avv.ti Marco Parte_1
IC e TO OT;
ATTRICE
CONTRO
avv. , rappresentato e difeso in giudizio come in atti dall'Avv. CP_1 CP_2
Carlo Gamba;
CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 17 marzo
2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa trae origine dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall'avv.
nei confronti della sig.ra per il pagamento di compensi ad esso spettanti CP_1 Parte_1 per attività professionale svolta nell'interesse della stessa in una opposizione a precetto e nel successivo pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di Velletri con il n. di RG 459/2014, definito con accordo transattivo del 31 marzo
2016; in quel giudizio la sig.ra proponeva domanda riconvenzionale per il Parte_1 risarcimento del danno asseritamente conseguente alla responsabilità professionale dell'avv.
. CP_1
In particolare, la allegava omissioni nello svolgimento dell'attività difensiva, Parte_1 oggetto del giudizio relativo alla richiesta di compensi, e deduceva che a causa di tali omissioni aveva dovuto versare al creditore una somma maggiore rispetto a quella inizialmente dovuta;
quantificava il danno subito in € euro 8.692,15, pari alla differenza tra l'importo di euro 11.902,07 di cui alla transazione conclusa con la controparte in data 31 marzo 2016 e l'importo di euro 3.209,92 di cui al precetto del 5/3/2014 non opposto;
precisava, infatti, che dopo il mandato conferito nel marzo dell'anno 2014 all'Avv.
per lo svolgimento dei giudizi di opposizione sia al precetto che all'esecuzione, CP_1 nulla veniva da questi patrocinato nonostante le numerose rassicurazioni ricevute al riguardo e che pertanto essa aveva dovuto accedere alla citata transazione. Parte_1
Con provvedimento in data 17 aprile 2023 veniva disposta la separazione della causa relativa alla domanda riconvenzionale proposta.
Il convenuto in riconvenzionale chiedeva ed otteneva autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale;
si costituiva
[...] che allegava l'inoperatività della polizza e chiedeva il rigetto della Controparte_3 domanda di garanzia;
deduceva altresì l'infondatezza della domanda formulata dalla Parte_1 nei confronti del . CP_1
Con provvedimento in data 7 novembre 2023 veniva disposto il mutamento del rito;
l'istruttoria si esauriva nella acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
All'udienza cartolare del 17 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
*****
La domanda proposta presuppone in primo luogo l'accertamento dell'invocata responsabilità del professionista ex art. 2236 c.c. nello svolgimento del mandato lui affidato dal cliente, con riferimento alla diligenza di cui all'art. 1176 secondo comma c.c. È poi necessario, ai fini della pronuncia odierna, verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta eventualmente colposa del professionista ed il danno lamentato – nel caso di specie, coincidente con un importo pari ad € 8.692,15, dato dalla differenza tra l'importo di €
11.902,07 di cui all'atto transattivo del 31.03.2016 concluso tra la e il creditore, Parte_1 comprensivo delle spese della procedura maturate, e l'importo di € 3.209,92 di cui al precetto del 5/3/2014 non opposto– mediante una prognosi postuma circa il verosimile esito dei giudizi in questione, ove il convenuto avesse svolto diligentemente la propria opera.
Giova infatti rammentare che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
18612/2013, n. 1605/2012 e n. 8863/2011). Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, co. 2, c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata (Cass. n. 16846/2005).
Inoltre, non potendo il professionista garantire in ogni caso l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione o quella negligenza, il risultato sarebbe stato conseguito, e, nella specie, la domanda avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta (cfr. tra le altre, Cass., sez. III, 10 dicembre 2012 n.
22376).
Sul punto, deve rammentarsi che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi [l'avvocato] avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone (Cfr. ex multis, Cass. sez. III, 28 maggio 2021, n. 15032).
Dal punto di vista strettamente probatorio, dunque, il cliente che deduca in giudizio il danno derivante dall'inesatto adempimento del mandato professionale da parte dell'avvocato ha l'onere di provare la sussistenza del mandato difensivo, l'inesatto adempimento, il danno ed il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno. Con la precisazione fornita dalla giurisprudenza in relazione al suddetto nesso eziologico secondo cui, l'accertamento dello stesso implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (così, ex multis, Cass. n.
6862/2018). Occorre cioè verificare, in base ad un giudizio ex ante, se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni o, comunque, effetti più vantaggiosi. Con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale (in tal senso, Cass. 22376/2012, cit.).
Tanto premesso, si osserva che alla luce degli elementi probatori acquisiti non risultano sussistenti gli elementi posti a fondamento della pretesa risarcitoria e segnatamente il nesso di causalità tra la condotta del legale ed il danno lamentato.
Invero, lamenta la la negligenza dell'avv. nella controversia giudiziale Parte_1 CP_1 vertente tra essa e il , ed in particolare la circostanza che il legale non avrebbe Parte_2 provveduto a proporre opposizione all'esecuzione immobiliare instaurata davanti al Tribunale
Civile di Velletri, R.G.E. 459/2014 -iniziata sulla scorta di decreto ingiuntivo ottenuto dal
[...] pur essendovi concrete possibilità di invalidare l'azione esecutiva, essendo stata Parte_2 la stessa intrapresa illegittimamente dal creditore;
in particolare, allegava l'attrice che la procedura insisteva su un immobile sul quale essa non vantava alcun diritto, in Parte_1 difetto di accettazione dell'eredità rispetto al compendio immobiliare caduto in successione e oggetto di pignoramento.
Ebbene gli elementi forniti non risultano idonei a ritenere probabile il buon esito della invocata opposizione.
Si rileva che sulla scorta delle allegazioni della stessa attrice, l'esecuzione è stata legittimamente e correttamente intrapresa dal creditore in forza di valido titolo esecutivo giudiziale e tale il decreto ingiuntivo ottenuto (cfr. Cass., S.U. n. 61/2014); il difetto di accettazione dell'eredità -pacificamente intervenuta successivamente- non costituisce impedimento alla prosecuzione della procedura esecutiva né causa di sospensione della stessa in senso tecnico e tantomeno vizio della stessa, ma, eventualmente, solo ipotesi di rallentamento in concreto del processo esecutivo al fine di accertare l'avvenuta accettazione - anche tacita- per procedere alla vendita (cfr. Cass., sez. III Civile, 26 maggio 2014, n. 11638).
Ne consegue che la mancata opposizione e la positiva conclusione della transazione, lungi dal determinare un danno per la hanno al contrario evitato un danno maggiore Parte_1 ovvero la vendita dell'immobile. Inoltre, e con specifico riferimento al danno lamentato e tale le spese della procedura immobiliare, anch'esse oggetto di considerazione nell'accordo transattivo, si rileva che la legittimità e la correttezza della procedura intrapresa avrebbero comunque comportato per la il pagamento delle relative spese, peraltro da Parte_1 soddisfare in prededuzione secondo il principio di cui all'art. 2770 c.c..
Ne consegue che difetta nel caso di specie il nesso di causalità tra la condotta del legale ed il danno lamentato, non potendosi ritenere, secondo una valutazione probabilistica, che la avrebbe ottenuto un esito della lite a sé più favorevole ove l'Avv. Parte_1 CP_1 avesse proposto la invocata opposizione.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Il rigetto della domanda principale esime questo giudice dall'esame delle domande di garanzia che restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014, con applicazione dei valori minimi in considerazione della non complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da avverso;
Parte_1 Controparte_4
- dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del e della terza chiamata, liquidate per ciascuna parte in € 2.540,00 per compensi, CP_1 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 15 ottobre 2025.
Il Giudice
W. SI