Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/04/2026, n. 6325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6325 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06325/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12918/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12918 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EE AB NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Daniele Rosato e Francesco Emanuele Salamone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- a) della nota prot. n. 31090 del 26 settembre 2024, firmata dal Capo del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura, che ha fatto proprio e comunicato il parere negativo reso dal Comitato tecnico-scientifico per le belle arti sull’istanza di revisione del provvedimento di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante adottato in relazione ad un dipinto, di proprietà della ricorrente, raffigurante Madonna con Bambino; b) del predetto parere; c) di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi quelli richiamati nei suddetti atti e la nota di trasmissione degli stessi, se ed in quanto lesivi per la ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 luglio 2025:
- d) del provvedimento prot. n. 18662 del 29.5.2025 (MIC|MIC_DG-ABAP_SERV IV|29/05/2025|0018662-P) recante rigetto dell’istanza, presentata dalla ricorrente, di revisione del provvedimento di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante adottato in relazione ad un dipinto, di sua proprietà, raffigurante Madonna con Bambino; e) di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi la nota prot. 40405 del 16 dicembre 2024 recante preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, la nota prot. 31090 del 26 settembre 2024 che ha fatto proprio e trasmesso il parere negativo del Comitato tecnico-scientifico per le belle arti sulla predetta istanza ed il predetto parere (entrambi già impugnati con il ricorso introduttivo) e gli altri atti richiamati e con i quali sono stati trasmessi i suddetti atti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. GI ED NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 20 novembre 2024 e depositato il 2 dicembre 2024, EE AB NI ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a quattro motivi.
1.1. Con il primo (indicato con il numero zero, rubricato “ Sulla complessiva illegittimità degli atti impugnati ” e introduttivo degli altri mezzi), premettendosi che “ Il vincolo fu a suo tempo imposto sulla base dell’attribuzione al GI del dipinto in questione ”, si lamenta che “ La determinazione ora gravata, assunta sulla base dell’istanza di revoca, dà invece atto della non attribuibilità al GI del dipinto, di talché più che confermare il vincolo finisce inammissibilmente con il rideterminarlo sulla base di diversi presupposti ” (cfr. p. 6 del gravame).
1.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione di legge. Violazione degli artt. 1, 10-bis e 21-octies della legge n. 241/90. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione delle garanzie partecipative dell’interessato. Eccesso di potere ”), si lamenta che la determinazione di rigetto dell’istanza di revoca del decreto dell’allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 17931 del 13 ottobre 2004 non è stata preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della stessa; comunicazione che ad avviso della ricorrente sarebbe stata tanto più necessaria, in ragione del fatto che il rigetto impugnato sarebbe basato su motivazioni differenti rispetto a quelle alla stregua delle quali, ormai vent’anni fa, risulta essere stato imposto il vincolo sul dipinto per cui è causa.
1.3. Con il terzo (rubricato “ Violazione di legge. Violazione dell’art. 41 Cost. Violazione dell’art. 6 della legge n. 241/90. Violazione del D.M. n. 537/2017. Eccesso di potere. Carenza di presupposti. Difetto di istruttoria e di adeguata motivazione. Travisamento dei fatti. Violazione del principio di proporzionalità e irragionevolezza manifesta ”), si deduce l’illegittimità del gravato provvedimento, sul presupposto che “ Non [si] può […] ritenere un bene di interesse culturale talmente importante da giustificare la compressione di un diritto fondamentale quale il diritto di proprietà, allorquando – come nel caso di specie – l’Amministrazione non abbia alcuna certezza in ordine all’autore dell’opera (nella specie, peraltro, non ha sicurezza neppure con riguardo al contesto cui l’opera appartiene, ancora dubbio, si legge nel parere del Comitato, tra romano e TA), trattandosi – quella sulla paternità dell’opera – di una informazione minima ed essenziale per compiere la relativa valutazione ” (così il gravame a p. 12).
1.4. Con il quarto (rubricato “ Eccesso di potere. Irragionevolezza manifesta. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto di adeguata motivazione ”), si denuncia l’illegittimità delle valutazioni dell’amministrazione, nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto, per un verso, che l’opera oggetto del presente giudizio costituisse « uno dei “pochissimi esempi” della cultura figurativa di quel periodo storico artistico » e, per l’altro verso, ha omesso di considerare che una consistente porzione del dipinto sarebbe stata rimaneggiata in esito a un restauro effettuato nel 1992.
2. Il Ministero della Cultura si è costituito in resistenza il 13 dicembre 2024.
3. Su istanza di parte ricorrente, l’istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo della camera di consiglio del 20 dicembre 2024.
4. L’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 è stata rinviata al fine di consentire alla parte ricorrente, come da richiesta di quest’ultima formalizzata in data 5 giugno 2025, la proposizione di motivi aggiunti.
5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 23 luglio 2025 e depositato il 25 luglio 2025, EE AB NI ha impugnato il provvedimento prot. n. 18662 del 29 maggio 2025, unitamente agli altri atti indicati nell’epigrafe di tale ricorso, affidando il gravame a tre motivi.
5.1. Con il primo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 42 Cost., degli artt. 1 e 6 della legge n. 241/1990, del D.M. n. 537/2017. Perplessità e incertezza dell’azione amministrativa. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di adeguata motivazione. Carenza di presupposti. Travisamento dei fatti. Violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, ragionevolezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra P.A. e cittadino ”) sono riproposte avverso il provvedimento definitivo le doglianze già oggetto del terzo e del quarto motivo del ricorso principale, affermandosi che “ il provvedimento impugnato risulta viziato da evidentissimi profili di oggettiva perplessità ed incertezza dell’azione amministrativa, basandosi espressamente le determinazioni gravate su mere ipotesi di studio (la provenienza Altieri) ed elementi del tutto incerti ed indeterminati (autore, ambito di riferimento, stato di conservazione del Dipinto) ” (cfr. p. 13 del ricorso).
5.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione dell’art. 41 Cost. Violazione degli artt. 1 e 6 della legge n. 241/90. Perplessità e incertezza dell’azione amministrativa. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di adeguata motivazione. Carenza di presupposti. Travisamento dei fatti. Violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, ragionevolezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra P.A. e cittadino ”) e il terzo (rubricato “ Violazione di legge e dei principi di proporzionalità, adeguatezza, buon andamento e ragionevolezza. Difetto di adeguata istruttoria e motivazione ”) mezzo, sono ulteriormente sviluppate le argomentazioni sceverate nel ricorso principale, dolendosi la parte ricorrente, in particolare, dell’attribuzione, ad opera del gravato provvedimento, alla relazione prodotta a sostegno dell’istanza di revoca, di contenuti che la stessa non avrebbe.
6. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memoria ex art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Per quanto condivisibilmente eccepito dal Ministero resistente, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Invero, l’atto conclusivo del procedimento, recante il diniego della richiesta di revoca del decreto n. 17391 del 13 ottobre 2004, è stato adottato con la nota prot. 18662 del 29 maggio 2025, emessa a seguito del preavviso di rigetto di cui alla nota prot. 40405 del 16 dicembre 2024 e ritualmente impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, mentre, con l’atto introduttivo del presente giudizio, è stata gravata la nota di accompagnamento del parere del Comitato tecnico-scientifico per le Belle Arti, avente all’evidenza natura meramente endoprocedimentale.
2. Ciò posto, si rileva che il dipinto per cui è causa è stato oggetto di un primo provvedimento di dichiarazione di interesse storico-artistico particolarmente importante, risalente al 10 marzo 2000.
2.1. Detto provvedimento è stato annullato dalla sentenza n. 2301 del 25 febbraio 2004 di questo Tribunale, per violazione dell’art. 7 della L. 241/1990.
2.2. L’amministrazione resistente si è nuovamente pronunciata con decreto del 13 ottobre 2004, con cui “ il dipinto, olio su tavola, di scuola italiana, Madonna con Bambino sec XV ca., cm 116 x 69 ” è stato dichiarato “ di interesse artistico e storico particolarmente importante, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i motivi specificati nella relazione storico-artistica di cui all’allegato 3 ”, sulla scorta della seguente motivazione: “ ravvisata la necessità di reiterare l’annullamento, in via di autotutela, dei provvedimenti di cui sopra, al fine di ripristinare la situazione di legalità violata; nonché di sottoporre il dipinto in questione alle disposizioni di tutela in ragione dell’interesse culturale particolarmente importante che esso riveste, secondo quanto accertato dagli esperti della Commissione tecnica presso l’Ufficio di Esportazione di Roma nella relazione datata 19 febbraio 1999, ed ancor prima dallo studio del prof. Filippo Todini […] che propone l’attribuzione dell’opera a GI ”.
2.3. L’impugnazione a suo tempo interposta dall’odierna ricorrente avverso detto provvedimento è stata parzialmente accolta dalla sentenza di questo T.A.R. n. 1046 del 2007 (sul presupposto dell’avvenuto perfezionamento di una licenza definitiva di esportazione risalente al 1992, in ragione della quale la ridetta sentenza ha così statuito: “ A tale stregua, l’impugnato provvedimento di autotutela e di imposizione di vincolo del 13.10.2004 e la correlata comunicazione di avvio del procedimento del 16.7.2004, avendo ad oggetto un’opera da ritenersi straniera per effetto dell’autorizzazione n. 5 del 24.3.1992, allo stato pienamente efficace, risulta illegittimo, in accoglimento dei primi due motivi di gravame, per errore nei presupposti di fatto e di diritto ”), integralmente riformata dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 136 del 2009.
2.4. Con istanza del 2 luglio 2024, parte ricorrente ha richiesto la revoca in autotutela del provvedimento del 2004, producendo una perizia che attesterebbe la non correttezza dell’attribuzione a GI del dipinto per cui è causa.
2.5. Su detta istanza si è pronunciato, in sede consultiva, il Comitato tecnico-scientifico per le belle arti, il quale “ a prescindere dalla paternità della tavola, che allo stato degli atti potrebbe essere riferibile a un maestro molto vicino a LI ” (come peraltro proposto nella stessa perizia prodotta con l’istanza di revoca: cfr. p. 15 del doc. 3 di parte ricorrente) ha ritenuto l’istanza non accoglibile in ragione dell’alta qualità tecnico esecutiva dell’opera, della rarità qualitativa e tipologica del manufatto e della provenienza dello stesso da Casa Altieri.
2.6. Con il provvedimento definitivo di diniego, il Ministero della Cultura ha fatto proprie le valutazioni del Comitato tecnico-scientifico e ha ulteriormente argomentato il diniego alla richiesta di autotutela sulla scorta di ulteriori richiami storici e bibliografici.
3. Stabilite queste premesse, ritiene il Collegio che il ricorso per motivi aggiunti, i cui motivi, in ragione della loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, non sia meritevole di accoglimento.
4. È innanzitutto dubbio che gli indici contrari all’attribuzione a GI dell’opera in questione costituiscano una sopravvenienza rilevante ai sensi dell’art. 21- quinques della L. 241/1990, dal momento che tale ipotesi è stata espressamente presa a riferimento nella relazione del 1999 (dove si legge, tra l’altro, che “ al di là dell’attribuzione a GI […] l’opera rappresenta comunque una sintesi molto alta della complessa cultura figurativa romana della fine del XIII secolo ”, i cui tratti distintivi sono poi indicati ed esaminati nella detta relazione, dove si fa anche riferimento al “ naturalismo di matrice gotica nella resa del modellato ” che “ indica precisi contatti con OL di AM e IE LI ”) richiamata per relationem nel provvedimento di vincolo del 2004, la quale ha preso posizione anche rispetto all’ipotesi della riferibilità del dipinto ad altri artisti.
4.1. Nondimeno, anche a voler ritenere la mera produzione di una nuova perizia di parte equivalente a un sopravvenuto motivo di pubblico interesse ovvero al mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, occorre considerare che l’amministrazione ha motivato il proprio diniego sulla base di una nuova valutazione dell’interesse culturale dell’opera in esame.
4.2. Va premesso a questo riguardo che, per consolidata giurisprudenza, il giudizio che presiede all’imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (c.d. vincolo diretto), ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera a), 13 e 14 del d. lgs. n. 42/2004, è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell’arte e dell’architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità: ne consegue che l’accertamento compiuto dall’amministrazione preposta alla tutela è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2020, n.5357 e Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 2022, n. 1510).
4.2.1. A questo proposito, una parte della giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 19 novembre 2024, n. 9285 e Cons. Stato, Sez. I, parere 12 ottobre 2023, n. 1296) ha ritenuto applicabili in subiecta materia i criteri stabiliti dal D.M. 537/2017 (D.M. peraltro richiamato nel ricorso per motivi aggiunti, ancorché non risulti citato nel provvedimento impugnato), pur se relativi alla valutazione del rilascio ovvero del rifiuto dell’attestato di libera circolazione da parte degli Uffici di esportazione, mentre altra parte (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 agosto 2023, n. 8074) ha ritenuto che si debba fare riferimento esclusivamente alla nota del 3 marzo 2009 recante “ Verifica dell’interesse culturale. Applicazione dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs. 42/04 e succ. modifiche e integrazioni ”.
4.2.2. A voler dare seguito al primo indirizzo, si rammenta che in base al D.M. 537/2017, la rilevanza culturale di un’opera deve essere valutata “ in maniera esaustiva, con motivazioni puntuali, riferimenti bibliografici aggiornati, se disponibili ” nonché attraverso “ l’associazione di più di un principio di rilevanza tra quelli riformulati nei nuovi Indirizzi ”, coincidenti con la: 1) « Qualità artistica dell’opera »; 2) « Rarità dell’opera, in senso qualitativo e/o quantitativo »; 3) « Rilevanza della rappresentazione »; 4) « Appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale »; 5) « Testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo »; 6) « Testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera » (cfr., per la trascrizione del richiamato D.M., non prodotto in causa, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 10 gennaio 2023, n. 126).
4.3. Ciò posto, si rammenta che, in base al D.M. 537/2017, l’esistenza della qualità dell’opera va valutata alla stregua della ricorrenza di tre elementi valutativi (quali il “magistero esecutivo”, la “capacità espressiva” e la “invenzione/originalità”), laddove “ un’opera può essere di qualità apprezzabile anche se soddisfa uno solo dei parametri ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2023, n. 8983).
4.4. Nel caso in esame, il provvedimento finale gravato con il ricorso per motivi aggiunti ha fatto riferimento alla raffinatezza pittorica e all’altissima qualità “ unanimemente riconosciute dagli studiosi ”, ritenendo dunque integrato, quantomeno implicitamente, il “ magistero esecutivo ” di cui al richiamato D.M. 537/2017, consistente nella “ verifica della qualità formale e/o abilità tecnica impiegata nella realizzazione materiale dell’opera ”.
4.4.1. Si tratta, invero, di un giudizio condiviso dalla stessa perizia prodotta dalla ricorrente a sostegno dell’istanza di revoca, dove l’opera in questione è definita come “ bella e di una certa qualità ”.
4.4.2. Va considerato a questo riguardo che la non sicura riferibilità dell’opera a uno specifico artista, oltre a non escludere la ricorrenza del suddetto magistero esecutivo (che è ancorato ai diversi criteri indicati supra al paragrafo 4.4 e, al contrario di quanto si afferma a p. 8 del ricorso per motivi aggiunti, non “ presuppone la conoscenza di chi sia l’autore dell’opera ”), non è ostativa, in base a un consolidato orientamento (cfr., oltre al già richiamato Cons. Stato, parere 1296/2923, Cons. Stato, Sez. I, parere 30 maggio 2011, n. 2165), a escludere la ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione del vincolo diretto ex art. 10 del D.Lgs. 42/2004.
4.5. La doglianza secondo cui la valutazione dell’amministrazione in punto di qualità dell’opera sarebbe viziata dal mancato esame diretto della stessa, oltre a non trovare un sicuro appiglio nel disposto del D.M. 537/2017 (che non esclude, almeno testualmente, né la rilevanza di un esame mediante l’utilizzo di immagini, né la possibilità di utilizzare – come avvenuto nel caso in esame – fonti bibliografiche, la cui attendibilità non è stata peraltro attendibilmente smentita dalla ricorrente, di autori che dichiarano di avere avuto “il privilegio” di un’osservazione ravvicinata dell’opera) non si confronta con il fatto che il dipinto de quo si trova all’estero, senza che la deduzione della ricorrente secondo cui il detto trasferimento sarebbe avvenuto “regolarmente” (leggendosi, anzi, nel provvedimento del 2004, integralmente confermato dalla richiamata sentenza n. 136 del 2009 del Consiglio di Stato, “ per effetto del disposto di cui all’articolo 172 del regolamento di cui al Regio decreto n. 363 del 1913 […], il Dipinto olio su tavola, di scuola italiana, Madonna con Bambino sec. XV ca. […], al momento presente sul territorio nazionale, non può essere riesportato nei modi previsti dall’articolo 173 del predetto regolamento ”) trovi adeguati riscontri.
4.6. I rilievi di parte ricorrente secondo cui il restauro avrebbe pesantemente rimaneggiato l’opera, fino a diminuirne la qualità, non risultano centrati, perché richiamano gli esiti particolarmente invasivi di altri lavori del medesimo restauratore su opere diverse da quella per cui è causa, ma non sono suffragati da uno specifico raffronto tra le condizioni del dipinto in esame anteriori e successive al suddetto restauro, se non attraverso la comparazione – di per sé non significativa – tra un disegno in bianco e nero assai stilizzato e una foto a colori delle condizioni attuali del quadro (cfr. p. 14 del doc. 3 di parte ricorrente).
4.6.1. Occorre peraltro rammentare che il detto restauro, profilato dalla ricorrente come lesivo della “qualità” della tavola in esame, ha viceversa condotto al superamento della precedente attribuzione di quest’ultima, consentendone la collocazione cronologica al ME (si riportano, a questo riguardo, i due seguenti passaggi del decreto impositivo del vincolo del 2004: « premesso che il 28.5.1990 compariva in vendita a un’asta organizzata da Sotheby’s un dipinto su tavola raffigurante Madonna col Bambino attribuito a “imitatore di GI, circa 1800 ”» e « considerato che l’intervento di restauro eseguito in Italia, tra il 23 aprile 1992 e il 3 settembre 1992 (allorquando il bene si trovava in regime di temporanea importazione), presso il laboratorio del prof. Umberto Ticci a Firenze, così come accertato dal Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, eliminando i rifacimenti pittorici più recenti ha fatto emergere l’originaria pittura medievale, determinando così la materiale scoperta di un nuovo dipinto ».
4.7. Si rileva, poi, che il Comitato tecnico scientifico ha altresì ritenuto ricorrente il requisito della rarità, osservando che “ La tavola costituisce infatti una preziosa e rara testimonianza della complessa cultura figurativa cavalliniana della fine del XIII secolo e dei primi decenni del XIV secolo: un momento fondamentale della storia dell’arte medioevale, di cui rimangono pochissimi esempi su tavola di simile qualità e raffinatezza, come emerge anche dalla disamina di alcuni particolari tecnico esecutivi, la preziosa costruzione dell’ovale della Madonna e le scritte a pastiglia ”.
4.7.1. A questo riguardo, non colgono nel segno i rilievi contenuti nella perizia di parte ricorrente secondo cui quella in esame si potrebbe annoverare “ fra le tante NE Italiane prodotte nel primo ‘300 ”, dal momento che gli stessi non si confrontano con il fatto che, quanto meno in senso quantitativo (e il requisito in esame deve essere inteso, come visto, in senso “qualitativo e/o quantitativo”), la rarità, pur non potendo essere individuata in relazione ad un numero definito di opere dello stesso autore, ha a che fare con il “ livello di presenza o di reperibilità di opere dello stesso autore ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 10 settembre 2025, n. 16129).
4.7.2. Va poi considerato che la dichiarazione dell’interesse culturale di cui all’art. 10 D.Lgs. 42/2004 rappresenta il risultato di una valutazione tecnica compiuta dall’amministrazione: conseguentemente, il sindacato del giudice amministrativo, non potendo sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità, è limitato alla verifica della ragionevolezza della scelta compiuta, ossia se quest’ultima rientri o meno nella gamma di quelle plausibili alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto (cfr. Tar Lombardia, Milano Sez. III, 16 giugno 2022, n. 1390); di contro, chi ha interesse a contestare la scelta operata dall’organo statale è gravato dall’onere di dimostrare che la valutazione espressa dall’amministrazione risulti, secondo le regole della scienza che viene in rilievo, inattendibile (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II s., 23 dicembre 2024, n. 23259), laddove “ se questo onere non viene assolto e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato ” (in questi termini, Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10624).
4.7.3. Orbene, in relazione alle doglianze svolte nell’ultimo periodo di p. 10 del ricorso per motivi aggiunti, va notato che parte ricorrente non ha chiarito perché l’utilizzo del lemma “ fine del XIII e primi decenni del XIV secolo ” integri un “ ventaglio di tempo troppo ampio ”, tanto più ove si consideri che, rispetto alla difesa dell’amministrazione secondo cui la nuova attribuzione condurrebbe a una nuova datazione “di pochissimo posteriore”, pari a 15 anni, parte ricorrente si è limitata a un generico rilievo, rimesso a un preteso fatto notorio non ulteriormente suffragato con un preciso ancoraggio alla vicenda per cui è causa, secondo cui “ come noto, anche solo la differenza di pochi anni può assumere un rilievo fondamentale ai fini dell’attribuzione di un’opera ad un determinato autore e ad uno specifico momento storico che la caratterizzi rendendola particolarmente importante ”.
4.7.3.1. Analogamente, non risultano esplicitate, anche attraverso un’adeguata offerta di prova in tal senso, le ragioni del perché dovrebbe ritenersi inattendibile l’affermazione secondo cui vi sarebbero pochissimi esempi su tavola, nel contesto degli autori vicini a IE LI, di qualità e raffinatezza analoghe a quelle dell’opera in esame, essendosi la ricorrente limitata ad affermare – in maniera non condivisibile, alla luce della giurisprudenza richiamata al precedente paragrafo – che fosse onere dell’amministrazione, e non già della suddetta ricorrente, fornire una dimostrazione di tale assunto.
4.7.3.2. Quest’ultimo trova, oltretutto, un certo riscontro nel fatto che l’attribuzione del dipinto all’ambiente del pittore LI contenuta nella stessa relazione di parte ricorrente (cfr. il doc. 3 di parte ricorrente a p. 15) è svolta comparando la tavola de qua ad altre testimonianze del “ linguaggio pittorico di IE LI in un periodo avanzato Napoletano ” aventi aspetto e soggetto del tutto differenti dalla “Madonna con Bambino” per cui è causa.
4.7.4. Del pari non adeguatamente illustrati risultano i motivi della non condivisione, ad opera della ricorrente, del rilievo secondo cui la “ complessa cultura figurativa cavalliniana della fine del XIII secolo e dei primi decenni del XIV secolo ” costituirebbe “ un momento fondamentale della storia dell’arte medioevale ”, essendosi sul punto parte ricorrente limitata a un giudizio comparativo tra i pittori GI e IE LI (apoditticamente incentrato sull’assunto che il prestigio del secondo sarebbe “enormemente inferiore” a quello del primo) e non già a una disamina del ruolo di quest’ultimo nel complesso panorama della storia dell’arte medioevale.
4.7.5. Né, infine, può ritenersi dirimente il non univoco riferimento all’ambiente romano (caldeggiato dallo studioso che propose l’attribuzione del dipinto in esame a GI, con conclusioni che sono state condivise dal parere del 1999, posto alla base del decreto del 2004) o TA (per converso argomentato dall’esperto individuato dalla ricorrente), in difetto di allegazione e prova degli elementi che differenzierebbero i due contesti, sì da rendere in ipotesi determinante l’attribuzione eventualmente erronea all’uno o all’altro ai fini della dimostrazione della non attendibilità delle conclusioni a cui è pervenuto il gravato provvedimento.
4.8. Ne consegue che, in ragione dell’associazione di due dei sei criteri individuati dal D.M. 537/2017 (cfr. supra , paragrafo 4.2.2), l’eventuale accoglimento delle censure di parte ricorrente relative alla riferibilità dell’opera alla casa Altieri non sarebbe comunque idoneo a determinare l’illegittimità del gravato provvedimento, dal momento che farebbero venire meno solo uno dei suddetti criteri, ossia la possibilità di ricondurre l’opera alla storia del collezionismo, lasciando inalterati gli altri due.
4.8.1. Va comunque osservato, in relazione a tale ultimo aspetto, che l’attendibilità storica degli elementi valorizzati da altri autori, ampiamente richiamati nel provvedimento gravato, ai fini della definizione dell’opera per cui è causa come “Madonna Altieri” è stata non persuasivamente contestata negli atti difensivi del giudizio (cfr. in particolare p. 12 del ricorso per motivi aggiunti, dove parte ricorrente si limita ad allegare l’assenza di un cartellino nel retro del quadro) e in ogni caso non smentita nella relazione allegata all’istanza di revoca in autotutela del decreto del 2004, dove l’esperto incaricato dalla ricorrente si è limitato a evidenziare che la collocazione dell’opera presso la Cappella degli Altieri non sarebbe dimostrata, senza farsi carico, però, di confutare gli argomenti spesi da altri autori a sostegno dell’ipotesi di tale collocazione.
4.9. Per le considerazioni che precedono, il provvedimento gravato, nella prospettiva dell’applicazione del D.M. 537/2017, deve ritenersi immune da censure.
5. L’infondatezza dei rilievi di parte ricorrente non consente di ritenere dimostrata la non corretta applicazione (peraltro non allegata) dei diversi criteri stabiliti dalla nota del 3 marzo 2009 (come richiamati dal paragrafo 51 della richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 8074/2023), risultando il provvedimento impugnato adeguatamente motivato (anche alla luce dei rilievi svolti in concreto dalla parte ricorrente) in relazione alla “ collocazione storica e cronologica del bene ” (cfr. supra i paragrafi da 4.7 a 4.7.5), alla “ comprensione filologica delle vicende e delle trasformazioni subite dal bene stesso dal momento della sua origine ad oggi ” (cfr. supra paragrafo 4.6), alla “ collocazione storico-territoriale, in senso lato ” e alla “ definizione dell’attuale consistenza materiale […] anche per il relativo stato di conservazione, all’inquadramento nell’ambito degli studi e della letteratura storicoartistica e architettonica e al confronto con beni simili ” (cfr., per tali ultimi due criteri, ancora i paragrafi da 4.5 a 4.7.5. della presente parte in diritto).
6. In conclusione, il ricorso principale è inammissibile, mentre quello per motivi aggiunti è infondato.
7. Sussistono giustificati motivi, in ragione della particolarità e della complessità delle questioni oggetto di causa, per disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso principale e respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
GI ED NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ED NI | LA IA |
IL SEGRETARIO