Ordinanza collegiale 14 novembre 2024
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 06/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e n.q. di erede di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela D'Amico e Pasquale Zoccali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Paola De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco Palazzo Cedir;
per l'annullamento
della determina dirigenziale del Comune di Reggio Calabria del 10.10.2023 di diniego del contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’annualità 2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabrfia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 5.12.2023 e depositato il 27.12.2023, -OMISSIS- ha esposto:
-) con istanza del 23.7.2019 la di lei madre -OMISSIS- aveva presentato al Comune di Reggio Calabria istanza di ammissione al contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni private ai sensi della legge n. 13 del 9.1.1989, al fine di realizzare un servoscala nell’immobile di sua proprietà, del costo stimato in €. 5.000,00 e i cui lavori -le cui spese erano da questa sono anticipate- sono stati ultimati nel luglio 2019 come da fatture trasmesse al Comune medesimo;
-) non avendo notizia degli sviluppi del procedimento, il 5.9.2022 la ricorrente chiedeva informazioni alla Regione Calabria, che il 3.10.2022 chiariva che la domanda rientrava nell’annualità 2020 in quanto trasmessa fuori termine e al momento era in corso di liquidazione il fabbisogno relativo all’anno 2019;
-) il 5.10.2023 la ricorrente apprendeva che con decreto dirigenziale n. 9135 del 28.6.2023 il fabbisogno dell’anno 2020 era stato liquidato dalla Regione al Comune di Reggio Calabria e richiedeva ulteriori informazioni ad entrambi gli enti, riscontrate dalla Regione nel senso che, con nota del 10.3.2020, il Comune aveva pubblicato la graduatoria degli aventi diritto al contributo e la -OMISSIS- era stata collocata al -OMISSIS- posto;
-) con nota del 10.10.2023 il Comune di Reggio Calabria, dopo avere fatto espresso riferimento all’allegata circolare n.73 del 22.3.1999 - a mente della quale il decesso del portatore di handicap farebbe perdere l’efficacia della domanda presentata non riconoscendo il diritto alla riscossione del contributo da parte degli eredi- comunicava l’impossibilità di procedere alla liquidazione del contributo richiesto;
-) con pec del 6.10.2023 essa richiedeva al Comune (notiziando di ciò la Regione) l’erogazione del contributo allegando analoghi provvedimenti regionali nonché pronunce giurisprudenziali su casi analoghi ad essa favorevoli, senza però ottenere riscontro.
1.1- Ritenendo illegittima l’esclusione disposta dal Comune di Reggio Calabria se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 E DELLA RELATIVA CIRCOLARE ESPLICATIVA 22.06.1989 n. 1669 /U.L - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA-’ ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI - CONTRADDITTORIETA’- DIFETTO DI MOTIVAZIONE
Parte ricorrente afferma che:
-) ai sensi della succitata normativa il diritto al contributo sorge in capo al beneficiario nel momento in cui viene valutata l’ammissibilità della domanda presentata al Comune ai fini della determinazione del fabbisogno annuo dei fondi da erogare, ragion per cui, essendo stata inserita utilmente nell’elenco dei beneficiari, si versa in ipotesi di diritto soggettivo;
-) dal provvedimento comunale non risulta esplicitata la disposizione normativa che contempli l’esclusione dell’avente diritto al contributo in caso di decesso del disabile intervenuto a lavori già conclusi e dopo l’inserimento in graduatoria;
-) peraltro, nel senso prospettato dalla ricorrente si sono pronunciati molti comuni e molte regioni né la Regione Calabria ha espresso avvisi diversi;
-) ancora, l’art 10, comma 3 della L. 13/89 si limita a disporre l’erogazione dei contributi entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori debitamente quietanzate, senza prevedere la presentazione di ulteriori attestazioni sull’esistenza in vita del beneficiario, ovvero alla persistenza della disabilità in capo allo stesso;
-) la ratio della legge è legata all’art. 2 e all’art. 3, 2° comma, Cost. nel senso dell’incentivazione della realizzazione delle opere volte al più rapido miglioramento della qualità della vita dei suddetti soggetti, non rilevando la durata del periodo nel quale vi è stato questo miglioramento.
2) MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
Viene censurata disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti, residenti in altre regioni, nei cui confronti il contributo viene riconosciuto sulla base della sola applicazione della L. 13/89 e sulla scorta di criteri direttivi perfettamente logici ed in linea con le disposizioni di cui alla più volte richiamata normativa di settore (in tal senso si richiama Regione Lombardia, Regione Piemonte, Comune di Bergamo.
1.2- In conclusione, la ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità dell’atto dirigenziale sopra specificato e la condanna del Comune di Reggio Calabria al risarcimento del danno ingiusto arrecatole, determinato in € 5.000,00 pari alla somma riconosciuta alla propria de cuius .
2- Con atto depositato il 31.1.2024 si è costituito, per resistere al ricorso, il Comune di Reggio Calabria, il quale il 25.9.2024 ha depositato documenti e il successivo 4.10.2024 ha depositato memoria nella quale ha eccepito:
-) la carenza della propria legittimazione passiva, essendo competente la Regione Calabria quanto all’erogazione e liquidazione dei contributi per cui è causa, limitandosi il Comune a formare gli elenchi da approvare dalla Regione stessa, che è dunque titolare della potestà decisionale finale;
-) la carenza di interesse della ricorrente, atteso che il contributo della madre della ricorrente -OMISSIS- riguardava l’annualità 2020 per cui non può essere erogato nell’anno 2024 ad istruttoria conclusa e a bilancio chiuso, in carenza di iscrizione della relativa somma sulla competente poste di bilancio né risultando atti idonei a giustificare economie di spesa cui attingere per la liquidazione del contributo;
-) la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente, non avendo questa comprovato il titolo di erede né che i lavori siano stati eseguiti e comunque rilevando che il contributo era stato concesso alla -OMISSIS- e non agli eredi, che non hanno titolo per richiederlo;
-) l’infondatezza del ricorso.
3- In vista dell’udienza di trattazione del merito, il 25.9.2024 il Comune resistente ha depositato documenti e il 4.10.2024 memoria, ivi riproponendo le medesime eccezioni già formulate.
4- All’udienza pubblica del 6.11.2024 –nel quale il Collegio aveva rilevato d’ufficio il possibile proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario– con ordinanza n. -OMISSIS- depositata il 14.11.2023 il Collegio ha quindi disposto attività istruttoria, onerando la ricorrente di depositare [a] la documentazione idonea a comprovare la propria qualità di erede dell’istante defunta -OMISSIS-, [b] la documentazione idonea a comprovare l’effettuazione dell’intervento oggetto del contributo richiesto e [c] le fatture debitamente quietanzate relative all’intervento oggetto di contributo di cui all’art. 10 comma 5 della l. n. 13/1989, rinviando la trattazione della controversia all’udienza pubblica del 19.2.2025.
5- In data 6.12.2024 parte ricorrente ha depositato [i] l’attestazione dell’Ufficiale di Anagrafe di Reggio Calabria circa il fatto che il suo nominativo risultava annoverato come avente paternità -OMISSIS- e maternità -OMISSIS- e [ii] le fatture quietanzate e documentazione attinente all’installazione dell’impianto.
6- In data 29.1.2025 il Comune resistente ha depositato memoria eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, l’eccedenza della somma indicata nelle fatture rispetto all’importo del contributo cui la ricorrente era stata originariamente ammessa, il difetto di legittimazione passiva dell’Ente Comunale in favore della Regione Calabria, l’incompletezza della documentazione trasmessa e il mancato collaudo.
7- Parte ricorrente non ha svolto ulteriori difese o repliche.
8- All’udienza pubblica del 19.2.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
9- E’ prioritario affrontare il tema della giurisdizione, sollevato originariamente d’ufficio da questo Tribunale e quindi oggetto di espressa eccezione formulata dal Comune resistente.
9.1- All’esito di un approfondito esame della disciplina legislativa il Collegio ritiene di affermare la propria giurisdizione, per le ragioni di seguito esposte.
9.2- Il contributo oggetto di controversia trova la sua giustificazione nella legge 9 gennaio 1989 n. 13, ad oggetto “ Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ”, la quale, per quanto di interesse nell’odierna controversia, dispone:
-) all’art. 9 che:
“ 1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap .
2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione", sono sostituite dalle parole "mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento". La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988 ”;
-) all’art. 10 che:
“ 1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate ”;
-) all’art. 11, per come modificato dall'art. 3, della Legge 27 febbraio 1989, n. 62, che:
“ 1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.
2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2 ”.
9.3- Venendo alla fattispecie controversa, dalla documentazione in atti emerge che:
-) in data 23.7.2019 -OMISSIS-, de cuius della ricorrente, aveva presentato istanza di ammissione al contributo che, in quanto fuori termine, è stata esaminata con riferimento all’annualità successiva (2020), seppur attinente a lavori del precedente luglio 2019;
-) con determina n. 131 del 10.3.2020 il Comune di Reggio Calabria approvava l’elenco per il periodo 2019/2020 nell’ambito del quale la de cuius era stata collocata al n. -OMISSIS-;
-) in data 7.2.2022 la richiedente decedeva;
-) il 16.3.2023 la Regione invitava i Comuni a completare scrupolosamente l'istruttoria delle istanze relative agli anni 2020-2021-2022, in conformità alla legge n. 13/1989 e alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.1699 del 26.6.1989;
-) il 31.5.2023 il Comune di Reggio Calabria trasmetteva alla Regione un nuovo elenco dei nominativi degli aventi diritto per l’annualità 2020, nel quale non figurava più il nominativo della de cuius della ricorrente tra i beneficiari;
-) con decreto dirigenziale n. 9135 del 28.6.2023 la Regione ha liquidato al Comune il fabbisogno anno 2020;
-) il 6.10.2023 la ricorrente ha richiesto al Comune e, per conoscenza, alla Regione l’erogazione del contributo;
-) il 10.10.2023 con la nota impugnata il Comune ha affermato che “ La circolare n.73 del 22.03.1999 […] dispone che il decesso del portatore di handicap fa perdere l’efficacia della domanda presentata e non riconosce il diritto alla riscossione del contributo da parte degli eredi, pertanto, per quanto su esposto il provvedimento di liquidazione non può essere disposto nei confronti degli eredi della succitata beneficiaria pur avendo realizzato le opere nel rispetto della L. 13/1989 ”.
9.4- Così ricostruito il dato normativo e la vicenda procedimentale, è da rilevarsi anzitutto che il contributo economico per cui è controversia è previsto dal legislatore nell’ambito delle disposizioni normative finalizzate a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ragion per cui ben può inquadrarsi nell’ambito della materia lato sensu edilizia, che è attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 133 comma 1, lettera f) c.p.a. (in argomento, il Collegio ritiene mutuabili le acquisizioni giurisprudenziali in materia di spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione le cui controversie sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo aventi ad oggetto l'accertamento di un rapporto di credito: v. ex plurimis, T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 10.4,2024, n.102).
9.5- Peraltro, la vicenda controversa e l’elenco stilato dal Comune si colloca nella fase disciplinata dal comma 4 dell’art. 11, prodromica sia alla ripartizione del contributo dalla Regione ai Comuni stessi sia alla successiva assegnazione del contributo di cui al comma 3 del medesimo articolo da parte dei Comuni.
9.6- Da quanto ora esposto consegue che risulta fuori asse la deduzione del Comune resistente in ordine alla natura di diritto soggettivo del beneficiario del contributo in quanto –anche ammettendo che la controversia attenga a contributi riconosciuti direttamente dalla legge nell’ambito del quale alla P.A. sia demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti- sussisterebbe comunque la giurisdizione di questo Giudice, viepiù considerato che, come emerge da quanto dianzi esposto (v. sopra, § 9.5) ciò di cui si dibatte è la stessa ammissione della ricorrente al contributo stesso e non l’adempimento o meno delle obbligazioni assunte a fronte della concessione dello stesso.
10- Tanto chiarito, deve quindi affermarsi la legittimazione attiva della ricorrente.
10.1- Quest’ultima, infatti, ha agito nel presente giudizio sia in proprio sia nella qualità di erede della madre -OMISSIS- deceduta il 7.2.2022.
10.2- Orbene, se l’azione “in proprio” non sarebbe di per sé ammissibile, atteso che il procedimento per l’assegnazione del contributo era stato attivato unicamente da -OMISSIS- e dunque la ricorrente non era direttamente coinvolta nella vicenda procedimentale, diversamente è a dirsi per quanto concerne l’azione avviata nella qualità di erede.
10.3- Parte ricorrente, a seguito di istruttoria, ha fornito elementi di prova circa la sua qualità di erede, che, ad abundantiam , non risulta essere stata contestata come tale dal Comune resistente, che anzi si era interfacciata con la stessa in via epistolare con uno scambio culminato nell’atto contestato dalla ricorrente e ad essa indirizzato.
11- Quanto all’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, le deduzioni dell’Ente non persuadono.
11.1- Il Comune resistente ricusa la propria legittimazione passiva asserendo che la liquidazione del contributo è di competenza della Regione, spettandogli invece unicamente di formare gli elenchi dei beneficiari e trasmetterli alla Regione.
11.2- Non di meno, in primo luogo è da considerare che è il Comune di Reggio Calabria ad aver adottato l’atto che la ricorrente contesta, ossia l’elenco che non annovera la posizione della madre tra i beneficiari e l’atto con il quale viene ribadita la non spettanza del contributo, ragion per cui correttamente nei confronti di detto Ente la ricorrente ha instaurato l’odierno giudizio contenzioso.
11.3- In ogni caso, la legge n. 13 del 1983 –in particolare l’art. 11, commi 3 e 4- è chiara nell’attribuire al Comune dapprima l’istruttoria delle pratiche e la formazione di un elenco delle pratiche ammissibili –che poi viene trasmesso alla Regione per la ripartizione delle somme ai Comuni sulla base della disponibilità- e quindi all’assegnazione del contributo.
12- Quanto al difetto di interesse della ricorrente, giustificato dall’assunto che il contributo verteva su un’annualità già conclusa e per la quale non vi sono somme disponibili, né si potrebbe procedere a reiscrizione in bilancio le relative somme, è da rilevare che i suddetti profili attengono a questioni interne all’Ente ed attinenti al proprio ordinamento contabile, ma non investono la posizione giuridica della ricorrente nei confronti dell’Ente.
13- Quanto, infine, all’asserita intrasmissibilità del beneficio dal de cuius all’erede, il Collegio si riporta, di contro, alle osservazioni contenute nel proprio precedente (sentenza n. -OMISSIS- del 20.5.2016) richiamato peraltro da parte ricorrente da cui deriva che, nel silenzio della legge e in assenza di qualsiasi previa determinazione amministrativa di carattere generale, il Comune non può attribuire rilievo preclusivo al decesso del disabile (v. § 9.4 della precitata sentenza).
13.1- Peraltro, anche il richiamo alla circolare ministeriale n. 73 del 22.3.1999, in atti (v. all. 008 alla produzione della ricorrente del 27.12.2023), appare, ad avviso del Collegio, improprio.
Detta circolare, sia pure in modo non del tutto cristallino, sembra faccia riferimento al decesso del beneficiario avvenuto prima dell’inserimento in graduatoria, ipotesi diversa da quanto avvenuto nella fattispecie, nella quale l’inserimento in graduatoria è avvenuto nell’anno 2020, ossia precedentemente al decesso del beneficiario avvenuto nel 2022, di talchè anche la circolare risulta neutra nell’economia della fattispecie controversa.
13.2- A ciò si può soggiungere che, dalla ricostruzione normativa precedentemente esposta (v. sopra, § 9.2) emerge la previsione di un procedimento che –pur nella sua complessità coinvolgendo una pluralità di amministrazioni a diverso livello- debba essere improntato ad una certa celerità, non riscontrabile nella fattispecie, nell’ambito della quale tra la domanda di ammissione al contributo e il finanziamento è decorso un periodo sostanzialmente quadriennale, nel corso del quale è intervenuto il decesso dell’istante foriero di esclusione dal beneficio; in sostanza, essendo intervenuto l’esclusione del beneficio precipuamente per ritardi imputabili ai rapporti tra i soggetti pubblici coinvolti nella conduzione delle diverse fasi del provvedimento (risultando marginale il ritardo della presentazione della domanda nell’economia della tempistica complessiva), esso non può ritorcersi contro la parte privata richiedente.
14- E’ invece fondata l’ulteriore eccezione del Comune resistente vertente sulla mancata comprova dei presupposti per la liquidazione del contributo per mancato completamento dell’intervento.
14.1- Come emerge infatti dalla documentazione trasmessa dalla ricorrente a seguito dell’istruttoria disposta dal Collegio (all. 002 del 6.12.2024) il modulo di installazione e qualità datato 26.7.2019, sottoscritto dal tecnico e dall’odierna ricorrente (pag. 3 dell’all. 002), reca evidenza di problemi di installazione soggiungendo che “ Necessita l’intervento per completare - Problemi di installazione SI – Note: da ritornare in quanto la seduta era dx anziché sx sullo scatolo era segnato errato. Mancavano anche due coprirotaia codice 4301905 + Finecorsa codice 4301003” .
Tale dichiarazione, si soggiunge per completezza, non risulta smentita dall’ulteriore documento (pag. 6 del medesimo all. 002) dello schema di collaudo, di data coeva al predetto modulo di installazione e qualità, in quanto, a tutto concedere, esso riguarda l’installazione e la verifica della funzionalità dell’apparato (batterie, collegamenti elettrici, etc.), ma non anche l’ulteriore circostanza dell’avvenuto completamento dell’intervento e della piena funzionalità dello stesso.
Peraltro, la ricorrente non ha depositato documentazione sufficiente tale da comprovare che successivamente l’installazione sia stata completata ed il servoscala fosse pienamente funzionante ed operativo.
14.2- Si soggiunge, sempre per opportuna completezza, che parte ricorrente nulla ha replicato, nè in sede di produzione ex art. 73 c.p.a. né in pubblica udienza, a fronte dell’eccezione opposta dall’amministrazione comunale.
14.3- In sostanza, non vi sono elementi sufficienti per ritenere adeguatamente comprovato il perfezionamento dei presupposti per la sussistenza del diritto al contributo.
14.4- Orbene, atteso che il contributo in questione viene assegnato dalla legge al fine di realizzare opere direttamente finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, ossia, come peraltro rilevato dalla stessa ricorrente, all’incentivazione della realizzazione delle opere volte al più rapido miglioramento della qualità della vita dei soggetti disabili, è da ritenersi che il perfezionamento dell’ iter di collaudo e dunque l’effettiva spettanza del contributo postuli necessariamente che le opere installate siano collaudate e dunque risultino perfettamente funzionanti, dal momento che l’alternativa sarebbe quella di consentire il dispendio di risorse pubbliche a prescindere dalla verifica dell’effettiva conseguibilità del risultato –in via immediata pertinente ad un soggetto privato ma comunque di interesse pubblico per la provenienza delle relative risorse- ad esso sotteso.
15- In conclusione -assorbita l’ulteriore questione circa il quantum del contributo che presuppone la spettanza dello stesso e che comunque sarebbe non superiore all’importo originariamente riconosciuto- il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
16- Le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.