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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/11/2024, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2921 r.g.a.c. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Argento Parte_1
Patrizia, come da procura in atti,
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Taranto il 30.10.1991 con TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE LE
, che dalla loro unione erano nati i figli e , Controparte_1 Per_1 Per_2 rispettivamente 29.09.1987 ed il 14.12.1992 e che con decreto emesso in data
23.10.2017 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Ritualmente notificato il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 13.11.2024 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni. La causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Taranto in data
23.10.2017.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l. n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n. 74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della pronunzia, occorre osservare che parte attrice ha insistito unicamente per la pronunzia di divorzio.
Il convenuto, non costituendosi, nulla ha inteso opporre alle avverse deduzioni.
In ragione della natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 25.06.2024 da nei confronti di Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE LE
ZA , così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30.10.1991 in Taranto da nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato Controparte_1 civile del Comune di Taranto al n. 73, p. II, serie A, ufficio 1, anno 1991;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18.11.2024
Il Presidente est.
Martino Casavola
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2921 r.g.a.c. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Argento Parte_1
Patrizia, come da procura in atti,
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Taranto il 30.10.1991 con TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE LE
, che dalla loro unione erano nati i figli e , Controparte_1 Per_1 Per_2 rispettivamente 29.09.1987 ed il 14.12.1992 e che con decreto emesso in data
23.10.2017 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Ritualmente notificato il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 13.11.2024 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni. La causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Taranto in data
23.10.2017.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l. n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n. 74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della pronunzia, occorre osservare che parte attrice ha insistito unicamente per la pronunzia di divorzio.
Il convenuto, non costituendosi, nulla ha inteso opporre alle avverse deduzioni.
In ragione della natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 25.06.2024 da nei confronti di Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE LE
ZA , così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30.10.1991 in Taranto da nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato Controparte_1 civile del Comune di Taranto al n. 73, p. II, serie A, ufficio 1, anno 1991;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18.11.2024
Il Presidente est.
Martino Casavola
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