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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 5413 e 6193 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossi
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. AN Bucciarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Osimo (AN), piazza G. Marconi n. 2, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
NEL GIUDIZIO N.R.G. 5413/2023
E DA
(C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Canali ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ancona, viale della Vittoria n. 35, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
NEL GIUDIZIO N.R.G. 6193/2023
CONTRO
(P.IVA ) E PER ESSA QUALE Controparte_1 P.IVA_1
MANDATARIA C.F. - P.IVA , in persona del CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. AN ANni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, piazza Kennedy n. 13, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Pag. 1 di 20 OPPOSTA
OGGETTO: opposizioni al decreto ingiuntivo n. 1140/2023 su fideiussione.
CONCLUSIONI:
- PER prima memoria integrativa, in assenza di note di p.c. ex art. Parte_1
189 c.p.c.):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona adito, contrariis reiectis, per le motivazioni esposte in atti e per quelle che si dovessero rilevare ex officio,
In via preliminare
- previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1140/2023 concesso dal
Tribunale Ordinario di Ancona stante l'avvenuto pagamento del debito a seguito della transazione con l'avente diritto;
- accertare e dichiarare il difetto della legittimazione attiva, della titolarità dei crediti e dell'esistenza di validi contratti di cessione dei crediti in favore della società opposta sulla base delle motivazioni di cui alla premessa e per l'effetto, dichiarare illegittimo, improcedibile, nullo il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare che la fideiussione è stata predisposta come da modello A.B.I. (Associazione Bancaria
TAna), in violazione del provvedimento n. 55 / 2005 della Banca d'TA, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia nei confronti dei fideiussori di ogni clausola comportante limitazione al diritto di opporre eccezioni e decadenze nei confronti del creditore principale ovvero del cessionario,
l'inefficacia di qualsiasi altra clausola vessatoria contenuta nel contratto e comportante pesi ed oneri
a carico del fideiussore ed a favore della banca, in particolare accertare la nullità delle clausole della fideiussione contenenti la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 1956 c.c. come meglio specificate nelle premesse nonché accertare e dichiarare l'inefficacia e nullità di clausole comportanti limitazioni ai diritti del fideiussore non specificatamente approvate e tantomeno conosciute;
- per l'effetto accertare che il creditore / cessionario ha violato i termini di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la decadenza dalla garanzia ed estinzione dell'obbligazione fideiussoria per tutte le motivazioni di cui alla premessa;
Nel merito
- accertare e dichiarare la tardiva costituzione in giudizio della e, per l'effetto, rigettare le CP_1 domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio dalla medesima proposte poiché tardive e comunque perché infondate in fatto ed in diritto;
Pag. 2 di 20 - qualora non accolte le eccezioni pregiudiziali/preliminari di cui sopra, revocare e/o annullare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1140/2023 stante l'avvenuto pagamento del debito a seguito della transazione intercorsa tra la debitrice e in data antecedente al deposito CP_1 del ricorso monitorio, e comunque perché la pretesa creditoria si è palesata infondata in fatto ed in diritto e/o prescritta e/o perché comunque non provata la pretesa creditoria azionata dalla società opposta per tutte le motivazioni di cui alla presente opposizione;
In ipotesi di soccombenza di parte opposta, valuti il Tribunale la sussistenza dei presupposti per
l'applicazione di quanto previsto dall'art. 96 comma III c.p.c.
Condannare la convenuta opposta alla rifusione delle spese e competenze professionali del giudizio, oltre accessori di legge”; Cont
- atto di citazione, richiamato anche in prima memoria integrativa, Parte_2 in assenza di note di p.c. ex art. 189 c.p.c.):
Pag. 3 di 20 ;
- PER note di p.c.): Controparte_4
“per l'opposizione R.G. 5413/2023 promossa da le conclusioni come alla prima Parte_1 memoria ex art. 171 ter c.p.c. che di seguito si ritrascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona adito, per tutte le motivazioni esposte, ogni avversa domanda
e richiesta disattesa:
- in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.1140/2023, emesso dal Tribunale di Ancona in data 02/09/2023, provvisoriamente esecutivo, pubblicato il 04/09/2023 e notificato all'opponente in data 13/09/2023; Parte_1
- nel merito, in via principale, respingere l'opposizione promossa da , nella qualità Parte_1 di garante della Service & Consulting S.r.l. in liquidazione, poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo
n.1140/2023, emesso dal Tribunale di Ancona in data 02/09/2023, provvisoriamente esecutivo, pubblicato il 04/09/2023 e notificato all'opponente in data 13/09/2023; Parte_1
- in subordine, ed in ogni caso, condannare l'opponente nella qualità di garante Parte_1 della Service&Consulting S.r.l. in liquidazione, al pagamento in favore della opposta
[...] dell'importo di Euro 125.572,77 o di quelle diverse somme che saranno Controparte_1 riconosciute di giustizia, oltre gli interessi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre ad €
2.242,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA ed € 406,50 per esborsi e le spese di procedura successive ed occorrende;
- in ogni caso, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della società cessionaria
[...]
in ordine ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da Controparte_1 condotte che sono state tenute dall'originaria titolare del credito IC S.p.A.
Con vittoria di spese e competenze anche della fase monitoria”; per l'opposizione R.G. 6193/2023 promossa da , precisa le conclusioni come alla Parte_2 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. che di seguito si ritrascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona adito, per tutte le motivazioni esposte, ogni avversa domanda
e richiesta disattesa:
- in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.1140/2023, emesso dal Tribunale di Ancona in data 02/09/2023, provvisoriamente esecutivo, pubblicato il 04/09/2023 e notificato all'opponente in data 13/09/2023; Parte_2
Pag. 4 di 20 - nel merito, in via principale, respingere l'opposizione promossa da , nella qualità Parte_2 di garante della Service & Consulting S.r.l. in liquidazione, poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo
n.1140/2023, emesso dal Tribunale di Ancona in data 02/09/2023, provvisoriamente esecutivo, pubblicato il 04/09/2023 e notificato all'opponente in data 13/10/2023; Parte_2
- in subordine, ed in ogni caso, condannare l'opponente nella qualità di garante Parte_2 della Service&Consulting S.r.l. in liquidazione, al pagamento in favore della opposta
[...] dell'importo di Euro 151.177,59 o di quelle diverse somme che saranno Controparte_1 riconosciute di giustizia, oltre gli interessi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre ad €
2.242,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA ed € 406,50 per esborsi e le spese di procedura successive ed occorrende;
- in ogni caso, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della società cessionaria
[...]
in ordine ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da Controparte_1 condotte che sono state tenute dall'originaria titolare del credito IC S.p.A.
Con vittoria di spese e competenze anche della fase monitoria”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 23 ottobre 2023, iscritto a ruolo al n.
5411/2023, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 1140/2023, con cui - in accoglimento del ricorso di
[...]
(e per essa , nella qualità di cessionaria in blocco dei crediti Controparte_1 CP_2 originariamente vantati da IC S.p.A. - questo Tribunale le ha ingiunto, in qualità di fideiussore di già dichiarata fallita, e in solido con gli ulteriori Parte_3 fideiussori e , di pagare immediatamente e Parte_2 Parte_4 Parte_5 senza dilazione la somma di euro 151.177,59, oltre interessi e spese del monitorio, in virtù di fideiussione specifica rilasciata l'11 novembre 2005 in relazione a contratto di mutuo fondiario
(rogito notaio di Ancona in pari data, rep. 303202 racc. 49205) e successivo atto finale di Per_1 erogazione e quietanza (rogito notaio di Ancona del 22 ottobre 2012, rep. 55638 racc. Per_2
22448).
L'opponente in sintesi, ha formulato i seguenti motivi di opposizione: Pt_1
(i) “difetto di prova della legittimazione attiva e della titolarità dei crediti”, con contestazione dell'esistenza del contratto (o dei contratti) di cessione dei crediti in blocco, tenuto conto che l'avviso in G.U. non costituisce prova né della cessione né della titolarità del credito in capo all'asserito cessionario, anche a ragione della genericità del tenore dell'avviso;
Pag. 5 di 20 (ii) “eccezione riconvenzionale di nullità parziale della fideiussione per violazione delle norme antitrust”, risultando la conformità della fideiussione allo schema ABI sanzionato con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA, con l'ulteriore rilievo che, a fronte dell'inclusione delle clausole ritenute nulle (cc.dd. di reviviscenza e di sopravvivenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) nelle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dalla banca IC, le parti non avrebbero concluso il negozio senza tali clausole;
(iii) “nullità della deroga al rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c. – decadenza dalla garanzia ed estinzione della fideiussione”; essendo nulla per quanto precede la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., IC e successivamente la cessionaria avrebbero dovuto rivolgere le proprie istanze – in sede giudiziale – nel termine semestrale previsto dalla disposizione codicistica (decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale nel 2013) e avrebbero dovuto successivamente coltivarle con diligenza, mentre la prima istanza contro il fideiussore opponente è data dal ricorso monitorio del luglio 2023;
(iv) “accordo transattivo con doValue del 16.09.2021 - Estinzione del credito relativo alla posizione mutuo NDG 2455415 a seguito di pagamento da parte della prima dell'emissione del decreto Pt_1 ingiuntivo”; in particolare, nell'accettare la proposta a saldo e stralcio della posizione debitoria relativa al mutuo per cui è causa (NDG 2455415) formulata il 19 agosto 2021, ha imputato CP_2 la somma di euro 139.000 all'estinzione del detto debito, in virtù di transazione.
Tanto premesso e previa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona adito, contrariis reiectis, per le motivazioni esposte in atti e per quelle che si dovessero rilevare ex officio,
In via preliminare
- previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1140/2023 concesso dal
Tribunale Ordinario di Ancona stante l'avvenuto pagamento del debito a seguito della transazione con l'avente diritto;
- accertare e dichiarare il difetto della legittimazione attiva, della titolarità dei crediti e dell'esistenza di validi contratti di cessione dei crediti in favore della società opposta sulla base delle motivazioni di cui alla premessa e per l'effetto, dichiarare illegittimo, improcedibile, nullo il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare che la fideiussione è stata predisposta come da modello A.B.I. (Associazione Bancaria
TAna), in violazione del provvedimento n. 55 / 2005 della Banca d'TA, e per l'effetto dichiarare
Pag. 6 di 20 la nullità e/o l'inefficacia nei confronti dei fideiussori di ogni clausola comportante limitazione al diritto di opporre eccezioni e decadenze nei confronti del creditore principale ovvero del cessionario,
l'inefficacia di qualsiasi altra clausola vessatoria contenuta nel contratto e comportante pesi ed oneri
a carico del fideiussore ed a favore della banca, in particolare accertare la nullità delle clausole della fideiussione contenenti la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 1956 c.c. come meglio specificate nelle premesse nonché accertare e dichiarare l'inefficacia e nullità di clausole comportanti limitazioni ai diritti del fideiussore non specificatamente approvate e tantomeno conosciute;
- per l'effetto accertare che il creditore / cessionario ha violato i termini di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la decadenza dalla garanzia ed estinzione dell'obbligazione fideiussoria per tutte le motivazioni di cui alla premessa;
Nel merito qualora non accolte le eccezioni pregiudiziali/preliminari di cui sopra, revocare e/o annullare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1140/2023 stante l'avvenuto pagamento del debito a seguito della transazione intercorsa tra la debitrice e in data antecedente al deposito CP_1 del ricorso monitorio, e comunque perché la pretesa creditoria si è palesata infondata in fatto ed in diritto e/o prescritta e/o perché comunque non provata la pretesa creditoria azionata dalla società opposta per tutte le motivazioni di cui alla presente opposizione.
In ipotesi di soccombenza di parte opposta, valuti il Tribunale la sussistenza dei presupposti per
l'applicazione di quanto previsto dall'art. 96 comma III c.p.c.
Condannare la convenuta opposta alla rifusione delle spese e competenze professionali del giudizio, oltre accessori di legge”.
1.1. e per essa dapprima dichiarata contumace in quanto non Controparte_1 CP_2 costituita nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., si è successivamente costituita in giudizio;
ha dedotto, in sintesi, la sopravvenuta parziale soddisfazione dell'obbligazione in sede esecutiva (con limitazione della pretesa ad euro 125.572,77 per sorte), nonché la qualificazione della garanzia prestata come autonoma, e ha contestato in fatto e diritto i motivi di opposizione, eccependo l'incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma quanto alla questione di nullità antitrust e chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine, domandando la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo dovuto.
2. Con separato atto di citazione notificato a mezzo pec il 24 novembre 2023, iscritto a ruolo al n. 6193/2023, anche ha opposto il medesimo decreto ingiuntivo e formulato i Parte_2 seguenti motivi:
(i) carenza di prova dell'esistenza della cessione di crediti in blocco e dell'inclusione del credito azionato in monitorio tra quelli asseritamente ceduti;
Pag. 7 di 20 (ii) “mancanza dei presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo e travisamento dei fatti”, in ragione della già avvenuta integrale soddisfazione del credito di IC portato dal precedente decreto ingiuntivo n. 2360/2013;
(iii) eccezione di nullità delle clausole della fideiussione conformi allo schema ABI sanzionato dalla
Banca d'TA e conseguente decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
(iv) estinzione della fideiussione e liberazione del fideiussore per fatto del creditore ai sensi dell'art. 1955 c.c.;
(v) eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c., in quanto, “con il riconoscimento avvenuto in data 29 marzo 2012, il creditore ha dimostrato di essere pienamente a conoscenza che il soggetto debitore principale fosse in difficili condizioni patrimoniali, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”;
(iv) richiesta di “sospensione” del giudizio non essendo stato esperito l'obbligatorio procedimento di mediazione.
Tanto premesso e previa istanza ex art. 649 c.p.c., ha concluso come trascritto in epigrafe. CP_ 2.1. 1 (tramite la mandataria) si è costituita tempestivamente nel secondo giudizio, spiegando difese analoghe a quelle di cui al precedente giudizio, contestando in fatto e diritto i motivi di opposizione e insistendo per la condanna del GN all'intero importo di cui al decreto opposto.
3. Disposta la riunione dei giudizi alla prima udienza del 17 settembre 2024 e accolta parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, in ragione della limitazione della domanda formulata in corso di causa dalla parte opposta, la causa è stata istruita documentalmente e rimessa in decisione con ordinanza del 29 ottobre 2025, previa deposito degli scritti conclusivi di cui al novellato art. 189 c.p.c..
4. Ciò sinteticamente premesso, va osservato che la domanda non è soggetta a mediazione a pena di improcedibilità, poiché trae origine dal negozio di fideiussione stipulato dagli odierni opponenti: come statuito da condivisa e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la fideiussione è istituto estraneo alla materia dei contratti bancari, soggetti soltanto questi ultimi alla condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 4 marzo 2010, n. 28 ( di recente in tal senso v. Cass., 7 maggio 2024, n. 12290; Cass., 21 ottobre 2022, n. 31209).
5. Va poi confermata la competenza di questo giudice monocratico, quale giudice funzionalmente competente sull'opposizione al decreto ingiuntivo, a conoscere della questione di nullità della fideiussione per violazione della L. n. 287/1990 in materia di tutela della concorrenza;
e ciò in relazione quantomeno all'eccezione di incompetenza sollevata da nella propria CP_1 costituzione in giudizio tempestivamente svolta nel giudizio n.r.g. 6193/2023 (risultando invece detta
Pag. 8 di 20 parte decaduta dall'eccezione nel giudizio n.r.g. 5413/2023, in cui la costituzione in giudizio è tardiva rispetto al termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione di cui all'art. 166 c.p.c.).
Invero, “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass., 2 febbraio 2023, ord. n. 3248).
Nella specie, la questione è espressamente prospettata dal quale opponente nel giudizio in Pt_2 cui è eccezione (e comunque da entrambe le parti opponenti), in via di mera eccezione, sicché rientra nell'accertamento incidentale da compiersi in questa sede al fine di valutare la fondatezza della domanda di pagamento originariamente introdotta dalla ricorrente monitoria e odierna opposta.
6. Venendo al merito, le opposizioni sono infondate e vanno respinte per quanto di seguito si osserva e salvo quanto si dirà in merito alla parziale sopravvenuta riduzione della domanda.
7. Entrambi gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del rapporto in capo alla parte opposta;
i relativi motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono rispettivamente inammissibile, quanto a e infondato quanto al (o in ogni Parte_1 Pt_2 caso in relazione ad entrambi gli opponenti).
Ora, in linea generale la carenza di titolarità sostanziale del credito è oggetto di un'eccezione (avente natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori) attinente alla carenza di un elemento costitutivo della domanda, rilevante in punto di merito della decisione;
al riguardo, l'onere di allegare e provare la sussistenza di tale titolarità grava sull'attore in senso sostanziale (che, nella specie, è l'opposta), mentre la carenza di tale elemento è rilevabile d'ufficio ove emerga dagli atti di causa (cfr. Cass., SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2951).
Tuttavia, la medesima pronuncia delle Sezioni Unite e le successive pronunce di legittimità hanno precisato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016 cit., Rv. 638371 - 01; successive conformi Cass., 18 luglio 2016, n. 14652; 21 luglio 2016, n. 15037; 24 settembre 2018, n. 22525).
Sul punto, va osservato che la più recente giurisprudenza di legittimità si attesta nel distinguere tra la contestazione afferente alla mera inclusione dello specifico credito controverso tra quelli oggetto di
Pag. 9 di 20 cessione e la contestazione afferente, in radice, all'inesistenza del contratto di cessione (cfr. Cass., 22 giugno 2023, n. 17944, in motivazione par. 1.2). Segnatamente, la S.C. ha chiarito che:
- qualora sia negata la sola inclusione del credito tra quelli ceduti, senza contestazione sull'esistenza del contratto di cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
- qualora, invece, sia negata in radice l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere provato dal cessionario, fermo restando che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere valutato dal giudice come indizio probante la cessione, unitamente ad altri elementi, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (il che, ad avviso della S.C., può avvenire, esemplificativamente, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione).
Peraltro – fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione – la prova della cessione stessa può essere desunta da ulteriori elementi, quali, ad esempio, la menzione del credito per cui è causa nell'avviso di cessione in blocco, la dichiarazione del cedente con cui si dà notizia dell'avvenuta cessione, ovvero, in sede esecutiva, la disponibilità del titolo da parte di chi si afferma cessionario, o ancora la complessiva condotta delle parti (cfr. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200).
Del resto, è principio pacifico che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di requisiti formali, né ad substantiam né ad probationem (in tal senso Cass., 26 aprile 2024, n. 7919; Cass., 29 febbraio 2024, n. 5478).
Venendo al caso in esame, è oggetto dei motivi di opposizione la carenza di prova sia dell'esistenza della cessione, sia dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti.
Con riferimento a coglie nel segno la difesa dell'opposta secondo cui l'opponente Parte_1 ha di fatto riconosciuto la titolarità del rapporto in capo a , avendo dichiarato nella citazione CP_1 introduttiva della opposizione n.r.g. 5413/2023 quanto segue: “la debitrice eccepisce l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento stante l'intervenuta estinzione del debito relativo alla posizione mutuo
NDG 2455415 a seguito dell'accettazione da parte di quale mandataria di della CP_2 CP_1 proposta a saldo e stralcio formulata in data 19.08.2021 dall'opponente (doc. 012 proposta saldo e stralcio 013 accettazione . Pt_1 CP_2
Pag. 10 di 20 Nell'atto di accettazione del 16.09.2021 ha espressamente imputato la somma di € CP_2
139.000,00 alla posizione 1) NDG 2455415 che è la medesima indicata nell'estratto conto partita di CP_ debito mutuo NDG 2455415 prodotta dal 1 a sostegno della pretesa creditoria (si veda doc. 007 saldo conto residuo mutuo).
Pertanto, l'ingiunzione di pagamento è da ritenersi illegittima stante l'avvenuto pagamento del debito a seguito della transazione con l'avente diritto, pagamento avvenuto in data 27.12.2021 (…)”
(cfr. paragrafo VII citazione, con sottolineature aggiunte dal giudice scrivente).
Con tali deduzioni, l'opponente ha rappresentato di aver pagato all' “avente diritto” somme relative alla medesima pretesa monitoria qui opposta, il che preclude l'ammissibilità del motivo sollevato dalla Pt_1
Con riferimento a e comunque, per quanto occorrer possa, ad entrambi gli opponenti, Parte_2 si osserva che il motivo è infondato in ragione di quanto segue.
Come rilevato in precedenza, il contratto mutuo fondiario è stato concluso dalla società garantita con Parte_3 Controparte_5
La successiva incorporazione della mutuante in IC S.p.A. emerge, inoltre, dalle premesse dell'atto notarile di erogazione e quietanza della somma mutuata.
In virtù di tale fusione, si è avuta successione ex art. 110 c.p.c. della titolarità del diritto azionato in giudizio, in quanto la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società partecipante alla fusione, proseguendo nei suoi rapporti sostanziali e processuali (v. art. 2504-bis, comma primo, c.c.), sicché è certa la titolarità del credito sino a IC S.p.A..
Quanto al rapporto tra quest'ultima e la cessionaria del credito, costituiscono elementi indiziari dell'avvenuta cessione del credito oggetto di causa all'odierna opposta:
1) il possesso, da parte dell'opposta, di tutta la documentazione relativa al mutuo proveniente dalla banca (contratto, piano di ammortamento, successivo atto di erogazione e quietanza, atto ricognitivo del debito, diffide di pagamento, tutti in atti);
2) la dichiarazione di cessione emessa da IC, sui “crediti relativi alla posizione
[...]
NDG 5804442”, in cui la cedente dà atto che, con contratto di cessione Parte_3 del 14 luglio 2017, notiziato con avviso in G.U. n. 93 dell'8 agosto 2017, è divenuta cessionaria CP_1 del credito da “mutuo ipotecario n. 3238234”;
3) la circostanza che detto numero identificativo del mutuo è indicato anche nell'atto ricognitivo del debito sottoscritto dagli odierni opponenti e sotteso all'ingiunzione;
4) la produzione dell'estratto del contratto di cessione concluso tra IC datato 14 luglio 2017, munito di certificazione notarile di conformità all'originale, la cui data trova corrispondenza con quella menzionata nell'avviso di cessione dei crediti in blocco nel Foglio Inserzioni G.U. n. 93/2017;
Pag. 11 di 20 5) il tenore onnicomprensivo dell'avviso di cessione medesimo, che fa riferimento alla cessione in blocco di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di UniCredit S.p.A. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, dovendosi ritenere: che la data di conclusione del contratto di mutuo, come sopra individuata, ricade nel periodo;
che il credito va ritenuto deteriorato in ragione del – pacifico – inadempimento e della ricognizione del debito in atti compiuta dagli opponenti.
Per concludere, va accertato che il credito oggetto della presente controversia è nell'attuale titolarità della parte opposta.
8. Ulteriore motivo comune ad entrambe le opposizioni riunite è quello relativo alla eccezione riconvenzionale di nullità delle fideiussioni specifiche rilasciate l'11 novembre 2005 dagli opponenti a beneficio dell'allora in relazione al mutuo erogato alla debitrice principale Controparte_5
Parte_3
A tal riguardo, giova innanzitutto qualificare il negozio in questione, che la parte opposta prospetta nelle proprie difese quale contratto autonomo di garanzia.
L'assunto dell'opposta non è condiviso dal Tribunale e va, quindi, affermata la corrispondenza tra il nomen di fideiussione formalmente attribuito al negozio e la sua sostanza.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per
l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso” (così Cass., 31 maggio 2021, n. 15091; v. ex multis anche Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947).
Nel caso di specie, a qualificare come fideiussione quella rilasciata dagli odierni opponenti vale, ad avviso di questo giudice, la clausola di cui all'art. 8, che - pur prevedendo il pagamento
“immediatamente (…) a semplice richiesta scritta” - non esclude in radice il diritto del fideiussore di opporre qualsiasi eccezione, bensì si limita a prevedere l'obbligo di pagamento in capo a costui
“anche in caso di opposizione da parte del debitore”: a ben vedere, in base ad interpretazione letterale una simile clausola non integra la clausola “senza eccezioni” che rende autonoma la garanzia, poiché si limita a rendere irrilevante il contegno tenuto dal debitore principale ma non preclude al fideiussore di proporre eccezioni (in relazione a clausola analoga, sulla perdurante natura di fideiussione del
Pag. 12 di 20 negozio cfr. esemplificativamente Cass., 4 dicembre 2024, n. 31105; App. Ancona, 29 gennaio 2024,
n. 161 e 3 luglio 2023, n. 1045; Trib. Bologna, 31 luglio 2024, n. 2244; App. Brescia, 3 ottobre 2023,
n. 1484; Trib. Roma, Specializzata Impresa, 15 maggio 2023, n. 7574).
Sotto ulteriore profilo, è indubbiamente rilevante e depone per la volontà delle parti di mantenere il regime di accessorietà del negozio la clausola di cui all'art. 3 del modulo fideiussorio, in cui espressamente si afferma la natura solidale tra l'obbligazione del fideiussore e quella garantita, conformemente alla disciplina tipica della fideiussione di cui all'art. 1944, comma primo, c.c..
Altro indice della natura fideiussoria – e non autonoma – del negozio è l'identità della prestazione dovuta dal garante rispetto a quella dell'obbligato principale: segnatamente, “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale” (v. SS.UU., n. 3947/2010 cit.).
Nella specie, vale a qualificare come fideiussione il negozio per cui è causa sia la dichiarazione iniziale secondo cui il contraente dichiara di costituirsi fideiussore “a garanzia del corretto e puntuale adempimento di qualsiasi obbligazione” del mutuatario in favore della banca in virtù del contratto di mutuo, sia il tenore dell'art. 1, secondo cui “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa
(…)”.
8.1. Ciò posto e venendo all'esame dell'eccezione di nullità antitrust della fideiussione, va innanzitutto rilevato che trattasi di fideiussione specifica e non omnibus: depone inequivocabilmente in tal senso lo specifico richiamo all'obbligazione garantita (mutuo ipotecario imprese di euro
450.000,00).
Dalla natura specifica della fideiussione discende, ai fini qui rilevanti, che l'opponente non può beneficiare del rango di prova privilegiata da attribuirsi al provvedimento sanzionatorio della Banca
d'TA, all'epoca Autorità di vigilanza sulla concorrenza in materia bancaria, in quanto il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (peraltro prodotto in atti dalla sola opponente ha Pt_1 avuto ad oggetto esclusivamente le fideiussioni c.d. omnibus. Si veda, in tal senso, il paragrafo II.2
Pag. 13 di 20 del provvedimento: “Nel mese di ottobre del 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di
“fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori”, nonché, ancora più significativamente, il paragrafo IV.9
“L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”.
Questo Tribunale, dunque, aderisce all'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di merito, confermato anche in sede di legittimità, a mente del quale le fideiussioni specifiche non possono essere dichiarate nulle come diretta conseguenza dell'accertamento contenuto nel provvedimento n.
55/2005 (in tal senso, cfr. Cass., 10 dicembre 2024, n. 31698, in motivazione;
Cass., 2 agosto 2024,
n. 21841 e Cass., 15 luglio 2024, n. 19401; v. Appello Milano, 24 febbraio 2023, n. 632; Trib. Milano,
Specializzata impresa, 12 gennaio 2023, n. 176, e 6 settembre 2022, n. 7015; Trib. Bari, 5 dicembre
2022, n. 4501).
Ulteriore e autonoma ragione per cui il provvedimento di Banca d'TA non può valere quale prova privilegiata della sussistenza di un'intesa lesiva della concorrenza tra banche è data dal fatto che la fideiussione per cui è causa è stata sottoscritta in data 11 novembre 2005 e, dunque, successivamente al periodo in relazione al quale l'Autorità di vigilanza ha compiuto il proprio accertamento (ottobre
2002-maggio 2005).
Si condivide, infatti, l'orientamento che esclude che l'accertamento di anti-concorrenzialità dell'intesa ivi compiuto trovi automatica estensione per il periodo successivo e senza limiti temporali
(v. sul punto, nella più recente giurisprudenza di merito, Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 14 febbraio 2023, n. 1171; 9 gennaio 2023, n. 107; 28 novembre 2022, n. 9340; v. anche Trib. Roma, 28 aprile 2023, n. 6749, che afferma analogo principio anche in relazione al periodo antecedente a quello oggetto di accertamento).
In altri termini, nel caso di specie non vi è stato un previo accertamento in sede amministrativa dell'intesa e la domanda qui esaminata rientra nel novero delle azioni antitrust c.d. stand alone.
Per tale ragione, l'onere di dimostrare la persistenza dell'intesa lesiva della concorrenza, con specifico riferimento alla data di sottoscrizione della fideiussione, va fatto gravare integralmente sulla parte che in giudizio vuole beneficiare della conseguente nullità (peraltro parziale – cfr. Cass., SS.UU., 30 dicembre 2021 n. 41994) e, nella specie, sull'opponente.
Tale onere probatorio, tuttavia, non risulta assolto né attraverso le produzioni documentali delle parti, né attraverso istanze di ammissione di prove costituende, che nessuno degli opponenti ha formulato.
Sotto ulteriore profilo, peraltro, il giudice osserva che, secondo l'art. 7 della fideiussione, “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito
Pag. 14 di 20 verso il debitore derivante dagli affidamenti garantiti dalla presente (…)”: a fronte di siffatta pattuizione, si ha un ulteriore profilo di deroga all'art. 1957 c.c., disposizione che invece collega l'estinzione della garanzia alla scadenza dell'obbligazione principale;
si è affermato in giurisprudenza, invero, che l'art. 1957 c.c. non si applica e pertanto la decadenza dal medesimo prevista non opera ove le parti abbiano correlato l'estinzione dell'obbligazione all'integrale adempimento del debito garantito anziché, come previsto dalla disposizione codicistica, dalla scadenza dell'obbligazione (Cass., 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass., 13 agosto 2015, n. 16836; Cass.,
13 aprile 2007, n. 8839; conforme Cass., 27 novembre 2002, n. 16758).
Alla luce di tutto quanto precede, si ha accertamento della piena validità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti, anche e per quanto più rileva in relazione alla deroga all'art. 1957 c.c..
Ne segue che, non operando il regime decadenziale invocato dagli opponenti e in assenza di eccezioni di prescrizione, i motivi di opposizione in esame vanno respinti.
9. Venendo agli ulteriori motivi di opposizione promossi dal in relazione alla Pt_2 fideiussione, si osserva quanto segue.
9.1. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 1956 c.c., appare assorbente osservare che il motivo è certamente infondato, poiché, come già evidenziato, nel caso di specie viene in rilievo una fideiussione specifica;
al contrario, la disposizione codicistica richiamata fa espresso riferimento al
“fideiussore per un'obbligazione futura”, rientrando in tale categoria, al più, la sola fideiussione omnibus.
Ad abundantiam, il motivo è comunque infondato, perché, ai sensi dell'art. 6 della fideiussione, “Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca. La Banca
è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità della/e obbligazione/i garantita/e, quale/i ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti
l'esposizione”.
Secondo l'orientamento di questo stesso Tribunale (v. sent. 18 aprile 2017, n. 661), la sottoscrizione di una simile clausola derogatoria dell'art. 1956 – disposizione derogabile per volontà delle parti – è idonea ad escludere la liberazione del fideiussore. Né risulta, nel caso di specie, che il fideiussore opponente abbia fatto valere il diritto all'informazione di cui al trascritto art. 6.
Inoltre, posto che la norma di cui all'art. 1956 c.c. risponde all'esigenza di tutelare la posizione del fideiussore di obbligazione future che, nel momento in cui presta la garanzia, fa affidamento sulla situazione patrimoniale del debitore al momento del rilascio della garanzia, è pacifico in
Pag. 15 di 20 giurisprudenza che il fideiussore, al fine di invocare la propria liberazione dalla garanzia è onerato di dimostrare, sia pure mediante presunzioni semplici, la sussistenza di un duplice ordine di requisiti: non soltanto il requisito oggettivo della concessione di ulteriore affidamento successivamente sia alla prestazione della garanzia sia al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, ma anche il requisito soggettivo della consapevolezza del creditore circa il mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, con onere della prova della ricorrenza di tali requisiti a carico della parte che ne deduce l'operatività (si vedano al riguardo Cass., 23 maggio 2005, n. 10870, 7 febbraio 2006, n. 2524, 1 ottobre 2012, n.
16667).
Nel caso di specie, difetta del tutto ogni allegazione dell'opponente sul punto, posto che, invero, gli stessi invocano quale fatto costitutivo della violazione dell'art. 1956 c.c. la stessa apertura del conto corrente per cui è causa e non successive concessioni di credito.
9.2. Quanto, invece, alla ritenuta violazione dell'art. 1955 c.c., il motivo è in radice inammissibile, posto che, oltre al mero richiamo normativo alla disposizione e ai principi giurisprudenziali pertinenti, non vi è alcuna allegazione concreta e specifica in ordine ai fatti costitutivi della presunta violazione, relativamente al caso in esame.
10. Residua da esaminare la questione, prospettata da entrambi gli opponenti, della già avvenuta estinzione del debito.
I motivi di opposizione sono infondati.
Va premesso al riguardo che:
- come da atto ricognitivo del debito del 29 marzo 2012, l'esposizione debitoria relativa al mutuo per cui è causa era pari, alla data, ad euro 292.225,16;
- come emerge dall'atto di erogazione e quietanza datato 22 ottobre 2012, l'importo mutuato concretamente erogato in relazione al mutuo per cui è causa (esclusa espressamente l'erogazione del residuo sino alla maggior somma originariamente accordata) è stato pari ad euro 405.000,00 (anziché agli originari euro 450.000,00);
- come si desume dal tenore del ricorso per decreto ingiuntivo n.r.g. 6802/2013 (cui ha fatto seguito l'emissione del decreto n. 2360/2013), l'ingiunzione ha avuto ad oggetto altro rapporto, vale a dire il saldo del conto corrente n. 20032506, per euro 113.392,90;
- come da comunicazione di esecutività dello stato passivo del Parte_6
il debito derivante dal mutuo oggetto di giudizio è stato ammesso per euro
[...]
158.927,98 cat. ipotecari, per euro 9.550,98 cat. ipotecari per interessi e per euro 19.786,35 cat. chirografari;
Pag. 16 di 20 - come si desume dalla nota in data 16 settembre 2021 relativa alla proposta di bonaria CP_2 composizione formulata da si ha che quale mandataria di , ha Parte_1 CP_2 Pt_7 manifestato la propria disponibilità alla rinuncia alla procedura esecutiva e alla sottoscrizione di atto di assenso alla restrizione delle ipoteche giudiziali;
e ciò a fronte del pagamento della somma di euro
139.000,00, da imputarsi sia al rapporto di conto corrente n. 20032506 (qui irrilevante) sia al mutuo per cui è causa, con espressa previsione che “restano ferme le ragioni di in Controparte_1 ordine alle posizioni in oggetto indicate, nei confronti di tutti i soggetti coobligati, nei danni dei quali verranno assunte/proseguite tutte le iniziative ritenute utili al recupero del residuo credito vantato
(…)” e che “eventuali somme che fossero state corrisposte in parziale esecuzione dell'accordo di cui alla presente saranno comunque trattenute ed imputate a fronte del maggior credito derivante dai rapporti in oggetto”;
- tale tenore dell'accordo è sostanzialmente riprodotto nella successiva nota doValue del 18 novembre
2021, seguita da effettivo assenso di alla cancellazione parziale dell'ipoteca sui beni meglio CP_2 descritti in atti;
- come emerge dall'estratto conto aggiornato emesso da alla data del 25 luglio 2022 in CP_2 relazione al mutuo per cui è causa, a seguito del versamento di euro 30.000,00 riveniente dall'alienazione del cespite pignorato residua un debito pari a quello oggetto dell'ingiunzione, sicché deve ritenersi che la somma ingiunta sia pari a quella effettivamente dovuta, già detratto quanto incamerato da quale mandataria di , in relazione alla precedente procedura esecutiva. CP_2 Pt_7
Diversamente da quanto dedotto dagli opponenti, la sequenza appena riportata esclude che vi sia stata una transazione tra le parti volta ad estinguere ogni ulteriore diritto dell'odierna opposta, sicché non può affermarsi che il debito oggetto del decreto ingiuntivo opposto è stato estinto aliunde; esclude altresì che vi sia stata duplicazione di crediti da parte dell'odierna opposta.
11. Tutto ciò considerato in ordine all'infondatezza delle opposizioni, va tuttavia dato atto che, sin dalla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n.r.g. 5413/2023, a seguito del sopravvenuto incasso di ulteriori somme in altra sede esecutiva ha ridotto la propria pretesa Pt_7 creditoria, quantificandola in euro 125.572,77 per sorte, oltre interessi, spese, esborsi ed accessori come liquidati nell'ingiunzione opposta.
Poiché trattasi di obbligazione solidale tra i fideiussori e l'adempimento (parziale) da parte di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.), la parziale estinzione del debito giova a entrambi gli odierni opponenti.
In conseguenza di ciò, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo, al fine di evitare la duplicazione di titoli esecutivi, difformi nel quantum, in relazione alla stessa vicenda sostanziale;
infatti, com'è noto, l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è circoscritto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con
Pag. 17 di 20 riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, sicché il giudice, qualora riconosca l'esistenza di un fatto sopravvenuto, deve comunque revocare in toto il decreto opposto e pronunciare condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta (cfr. per tutte in termini Cass., 15 luglio 2005, n. 15026).
Pertanto, va disposta la condanna degli opponenti in solido alla minor somma oggetto di residua domanda, pari a euro 125.572,77, oltre interessi al saggio contrattuale nei limiti della originaria domanda monitoria (e cioè dalla data del 26 luglio 2022 e nel rispetto della L. n. 108/1996).
12. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, trova applicazione il principio della soccombenza e i compensi professionali vengono liquidati ai parametri relativi al valore del decisum, come previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le fasi espletate
(monitoria e, quanto all'opposizione, di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale); valgono più nello specifico i principi che seguono.
12.1. Spettano all'opposta le spese della fase monitoria.
Infatti, “la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna dev'essere infatti compiuta all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass.
4860/2024).
Sono dovuti, pertanto, euro 406,50 per esborsi ed euro 2.242,00 per compensi professionali determinati secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 cit. (oltre accessori), da porsi a carico di entrambi gli opponenti in solido.
12.2. Spetta all'opposta, inoltre, la refusione delle spese della presente fase di opposizione.
In argomento, la S.C. ha statuito che “in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. n. 13276/2018)” (Cass., 31 maggio 2022, n. 17693, in motivazione); tale pronuncia fa riferimento all'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, che così dispone: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di
Pag. 18 di 20 cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Nel caso di specie, pertanto, occorre provvedere come segue:
- le fasi di studio, introduttiva e istruttoria devono essere separatamente liquidate (le prime due in applicazione dei parametri medi relativi al valore del decisum; la terza in applicazione dei parametri minimi, congrui essendo stata depositata una sola memoria integrativa), poiché la riunione è stata disposta dallo scrivente successivamente, alla prima udienza di trattazione ai sensi del novellato art. 183 c.p.c.; risultano, così, dovuti euro 7.015,00 (oltre accessori) da ciascuno degli opponenti in relazione a dette fasi;
- in relazione alla fase decisionale, svolta successivamente alla riunione, risulta invece congruo liquidare un unico compenso in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 cit., nella misura di euro 4.253,00 (oltre accessori), da porsi a carico di entrambi gli opponenti in solido tra loro, escluso ogni aumento atteso che le difese prevalentemente svolte da negli scritti conclusivi CP_1 attengono ai motivi di opposizione comuni ad entrambi i giudizi.
12.3. Per concludere sulle spese:
- e devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione a Parte_1 Parte_2
e per essa degli importi di euro 406,50 per esborsi della fase monitoria Controparte_1 CP_2
e complessivi euro 6.495,00 (euro 2.242 + 4.253) per compensi professionali oltre accessori;
- inoltre, ciascuno degli opponenti deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposta di ulteriori euro 7.015,00 a titolo di compensi professionali delle fasi svolte prima della riunione dei giudizi, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai n.r.g.
5413/2023 e 6193/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) rigetta le opposizioni promosse da e da in quanto Parte_1 Parte_2 infondate;
2) in ragione della sopravvenuta parziale estinzione del debito, revoca il decreto ingiuntivo n.
1140/2023;
3) in parziale accoglimento della domanda promossa dalla parte opposta, condanna Parte_1
e in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] Parte_2 Controparte_1
e per essa della somma di euro 125.572,77, oltre interessi al saggio contrattuale (e CP_2 salvi i limiti di cui alla L. n. 108/1996) dalla data del 26 luglio 2022 al saldo;
Pag. 19 di 20 4) condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 di e per essa di euro 406,50 per esborsi della fase monitoria Controparte_1 CP_2
e di euro 6.495,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
5) condanna al pagamento, in favore di e per Parte_1 Controparte_1 essa di ulteriori euro 7.015,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso CP_2 forfetario, IVA e CPA come per legge;
6) condanna al pagamento, in favore di e per essa Parte_2 Controparte_1
di ulteriori euro 7.015,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfetario, CP_2
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 28 novembre 2025
Il Giudice
AN NI
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 5413 e 6193 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossi
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. AN Bucciarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Osimo (AN), piazza G. Marconi n. 2, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
NEL GIUDIZIO N.R.G. 5413/2023
E DA
(C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Canali ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ancona, viale della Vittoria n. 35, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
NEL GIUDIZIO N.R.G. 6193/2023
CONTRO
(P.IVA ) E PER ESSA QUALE Controparte_1 P.IVA_1
MANDATARIA C.F. - P.IVA , in persona del CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. AN ANni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, piazza Kennedy n. 13, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Pag. 1 di 20 OPPOSTA
OGGETTO: opposizioni al decreto ingiuntivo n. 1140/2023 su fideiussione.
CONCLUSIONI:
- PER prima memoria integrativa, in assenza di note di p.c. ex art. Parte_1
189 c.p.c.):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona adito, contrariis reiectis, per le motivazioni esposte in atti e per quelle che si dovessero rilevare ex officio,
In via preliminare
- previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1140/2023 concesso dal
Tribunale Ordinario di Ancona stante l'avvenuto pagamento del debito a seguito della transazione con l'avente diritto;
- accertare e dichiarare il difetto della legittimazione attiva, della titolarità dei crediti e dell'esistenza di validi contratti di cessione dei crediti in favore della società opposta sulla base delle motivazioni di cui alla premessa e per l'effetto, dichiarare illegittimo, improcedibile, nullo il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare che la fideiussione è stata predisposta come da modello A.B.I. (Associazione Bancaria
TAna), in violazione del provvedimento n. 55 / 2005 della Banca d'TA, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia nei confronti dei fideiussori di ogni clausola comportante limitazione al diritto di opporre eccezioni e decadenze nei confronti del creditore principale ovvero del cessionario,
l'inefficacia di qualsiasi altra clausola vessatoria contenuta nel contratto e comportante pesi ed oneri
a carico del fideiussore ed a favore della banca, in particolare accertare la nullità delle clausole della fideiussione contenenti la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 1956 c.c. come meglio specificate nelle premesse nonché accertare e dichiarare l'inefficacia e nullità di clausole comportanti limitazioni ai diritti del fideiussore non specificatamente approvate e tantomeno conosciute;
- per l'effetto accertare che il creditore / cessionario ha violato i termini di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la decadenza dalla garanzia ed estinzione dell'obbligazione fideiussoria per tutte le motivazioni di cui alla premessa;
Nel merito
- accertare e dichiarare la tardiva costituzione in giudizio della e, per l'effetto, rigettare le CP_1 domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio dalla medesima proposte poiché tardive e comunque perché infondate in fatto ed in diritto;
Pag. 2 di 20 - qualora non accolte le eccezioni pregiudiziali/preliminari di cui sopra, revocare e/o annullare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1140/2023 stante l'avvenuto pagamento del debito a seguito della transazione intercorsa tra la debitrice e in data antecedente al deposito CP_1 del ricorso monitorio, e comunque perché la pretesa creditoria si è palesata infondata in fatto ed in diritto e/o prescritta e/o perché comunque non provata la pretesa creditoria azionata dalla società opposta per tutte le motivazioni di cui alla presente opposizione;
In ipotesi di soccombenza di parte opposta, valuti il Tribunale la sussistenza dei presupposti per
l'applicazione di quanto previsto dall'art. 96 comma III c.p.c.
Condannare la convenuta opposta alla rifusione delle spese e competenze professionali del giudizio, oltre accessori di legge”; Cont
- atto di citazione, richiamato anche in prima memoria integrativa, Parte_2 in assenza di note di p.c. ex art. 189 c.p.c.):
Pag. 3 di 20 ;
- PER note di p.c.): Controparte_4
“per l'opposizione R.G. 5413/2023 promossa da le conclusioni come alla prima Parte_1 memoria ex art. 171 ter c.p.c. che di seguito si ritrascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona adito, per tutte le motivazioni esposte, ogni avversa domanda
e richiesta disattesa:
- in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.1140/2023, emesso dal Tribunale di Ancona in data 02/09/2023, provvisoriamente esecutivo, pubblicato il 04/09/2023 e notificato all'opponente in data 13/09/2023; Parte_1
- nel merito, in via principale, respingere l'opposizione promossa da , nella qualità Parte_1 di garante della Service & Consulting S.r.l. in liquidazione, poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo
n.1140/2023, emesso dal Tribunale di Ancona in data 02/09/2023, provvisoriamente esecutivo, pubblicato il 04/09/2023 e notificato all'opponente in data 13/09/2023; Parte_1
- in subordine, ed in ogni caso, condannare l'opponente nella qualità di garante Parte_1 della Service&Consulting S.r.l. in liquidazione, al pagamento in favore della opposta
[...] dell'importo di Euro 125.572,77 o di quelle diverse somme che saranno Controparte_1 riconosciute di giustizia, oltre gli interessi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre ad €
2.242,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA ed € 406,50 per esborsi e le spese di procedura successive ed occorrende;
- in ogni caso, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della società cessionaria
[...]
in ordine ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da Controparte_1 condotte che sono state tenute dall'originaria titolare del credito IC S.p.A.
Con vittoria di spese e competenze anche della fase monitoria”; per l'opposizione R.G. 6193/2023 promossa da , precisa le conclusioni come alla Parte_2 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. che di seguito si ritrascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona adito, per tutte le motivazioni esposte, ogni avversa domanda
e richiesta disattesa:
- in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.1140/2023, emesso dal Tribunale di Ancona in data 02/09/2023, provvisoriamente esecutivo, pubblicato il 04/09/2023 e notificato all'opponente in data 13/09/2023; Parte_2
Pag. 4 di 20 - nel merito, in via principale, respingere l'opposizione promossa da , nella qualità Parte_2 di garante della Service & Consulting S.r.l. in liquidazione, poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo
n.1140/2023, emesso dal Tribunale di Ancona in data 02/09/2023, provvisoriamente esecutivo, pubblicato il 04/09/2023 e notificato all'opponente in data 13/10/2023; Parte_2
- in subordine, ed in ogni caso, condannare l'opponente nella qualità di garante Parte_2 della Service&Consulting S.r.l. in liquidazione, al pagamento in favore della opposta
[...] dell'importo di Euro 151.177,59 o di quelle diverse somme che saranno Controparte_1 riconosciute di giustizia, oltre gli interessi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre ad €
2.242,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA ed € 406,50 per esborsi e le spese di procedura successive ed occorrende;
- in ogni caso, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della società cessionaria
[...]
in ordine ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da Controparte_1 condotte che sono state tenute dall'originaria titolare del credito IC S.p.A.
Con vittoria di spese e competenze anche della fase monitoria”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 23 ottobre 2023, iscritto a ruolo al n.
5411/2023, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 1140/2023, con cui - in accoglimento del ricorso di
[...]
(e per essa , nella qualità di cessionaria in blocco dei crediti Controparte_1 CP_2 originariamente vantati da IC S.p.A. - questo Tribunale le ha ingiunto, in qualità di fideiussore di già dichiarata fallita, e in solido con gli ulteriori Parte_3 fideiussori e , di pagare immediatamente e Parte_2 Parte_4 Parte_5 senza dilazione la somma di euro 151.177,59, oltre interessi e spese del monitorio, in virtù di fideiussione specifica rilasciata l'11 novembre 2005 in relazione a contratto di mutuo fondiario
(rogito notaio di Ancona in pari data, rep. 303202 racc. 49205) e successivo atto finale di Per_1 erogazione e quietanza (rogito notaio di Ancona del 22 ottobre 2012, rep. 55638 racc. Per_2
22448).
L'opponente in sintesi, ha formulato i seguenti motivi di opposizione: Pt_1
(i) “difetto di prova della legittimazione attiva e della titolarità dei crediti”, con contestazione dell'esistenza del contratto (o dei contratti) di cessione dei crediti in blocco, tenuto conto che l'avviso in G.U. non costituisce prova né della cessione né della titolarità del credito in capo all'asserito cessionario, anche a ragione della genericità del tenore dell'avviso;
Pag. 5 di 20 (ii) “eccezione riconvenzionale di nullità parziale della fideiussione per violazione delle norme antitrust”, risultando la conformità della fideiussione allo schema ABI sanzionato con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA, con l'ulteriore rilievo che, a fronte dell'inclusione delle clausole ritenute nulle (cc.dd. di reviviscenza e di sopravvivenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) nelle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dalla banca IC, le parti non avrebbero concluso il negozio senza tali clausole;
(iii) “nullità della deroga al rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c. – decadenza dalla garanzia ed estinzione della fideiussione”; essendo nulla per quanto precede la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., IC e successivamente la cessionaria avrebbero dovuto rivolgere le proprie istanze – in sede giudiziale – nel termine semestrale previsto dalla disposizione codicistica (decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale nel 2013) e avrebbero dovuto successivamente coltivarle con diligenza, mentre la prima istanza contro il fideiussore opponente è data dal ricorso monitorio del luglio 2023;
(iv) “accordo transattivo con doValue del 16.09.2021 - Estinzione del credito relativo alla posizione mutuo NDG 2455415 a seguito di pagamento da parte della prima dell'emissione del decreto Pt_1 ingiuntivo”; in particolare, nell'accettare la proposta a saldo e stralcio della posizione debitoria relativa al mutuo per cui è causa (NDG 2455415) formulata il 19 agosto 2021, ha imputato CP_2 la somma di euro 139.000 all'estinzione del detto debito, in virtù di transazione.
Tanto premesso e previa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona adito, contrariis reiectis, per le motivazioni esposte in atti e per quelle che si dovessero rilevare ex officio,
In via preliminare
- previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1140/2023 concesso dal
Tribunale Ordinario di Ancona stante l'avvenuto pagamento del debito a seguito della transazione con l'avente diritto;
- accertare e dichiarare il difetto della legittimazione attiva, della titolarità dei crediti e dell'esistenza di validi contratti di cessione dei crediti in favore della società opposta sulla base delle motivazioni di cui alla premessa e per l'effetto, dichiarare illegittimo, improcedibile, nullo il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare che la fideiussione è stata predisposta come da modello A.B.I. (Associazione Bancaria
TAna), in violazione del provvedimento n. 55 / 2005 della Banca d'TA, e per l'effetto dichiarare
Pag. 6 di 20 la nullità e/o l'inefficacia nei confronti dei fideiussori di ogni clausola comportante limitazione al diritto di opporre eccezioni e decadenze nei confronti del creditore principale ovvero del cessionario,
l'inefficacia di qualsiasi altra clausola vessatoria contenuta nel contratto e comportante pesi ed oneri
a carico del fideiussore ed a favore della banca, in particolare accertare la nullità delle clausole della fideiussione contenenti la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 1956 c.c. come meglio specificate nelle premesse nonché accertare e dichiarare l'inefficacia e nullità di clausole comportanti limitazioni ai diritti del fideiussore non specificatamente approvate e tantomeno conosciute;
- per l'effetto accertare che il creditore / cessionario ha violato i termini di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la decadenza dalla garanzia ed estinzione dell'obbligazione fideiussoria per tutte le motivazioni di cui alla premessa;
Nel merito qualora non accolte le eccezioni pregiudiziali/preliminari di cui sopra, revocare e/o annullare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1140/2023 stante l'avvenuto pagamento del debito a seguito della transazione intercorsa tra la debitrice e in data antecedente al deposito CP_1 del ricorso monitorio, e comunque perché la pretesa creditoria si è palesata infondata in fatto ed in diritto e/o prescritta e/o perché comunque non provata la pretesa creditoria azionata dalla società opposta per tutte le motivazioni di cui alla presente opposizione.
In ipotesi di soccombenza di parte opposta, valuti il Tribunale la sussistenza dei presupposti per
l'applicazione di quanto previsto dall'art. 96 comma III c.p.c.
Condannare la convenuta opposta alla rifusione delle spese e competenze professionali del giudizio, oltre accessori di legge”.
1.1. e per essa dapprima dichiarata contumace in quanto non Controparte_1 CP_2 costituita nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., si è successivamente costituita in giudizio;
ha dedotto, in sintesi, la sopravvenuta parziale soddisfazione dell'obbligazione in sede esecutiva (con limitazione della pretesa ad euro 125.572,77 per sorte), nonché la qualificazione della garanzia prestata come autonoma, e ha contestato in fatto e diritto i motivi di opposizione, eccependo l'incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma quanto alla questione di nullità antitrust e chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine, domandando la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo dovuto.
2. Con separato atto di citazione notificato a mezzo pec il 24 novembre 2023, iscritto a ruolo al n. 6193/2023, anche ha opposto il medesimo decreto ingiuntivo e formulato i Parte_2 seguenti motivi:
(i) carenza di prova dell'esistenza della cessione di crediti in blocco e dell'inclusione del credito azionato in monitorio tra quelli asseritamente ceduti;
Pag. 7 di 20 (ii) “mancanza dei presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo e travisamento dei fatti”, in ragione della già avvenuta integrale soddisfazione del credito di IC portato dal precedente decreto ingiuntivo n. 2360/2013;
(iii) eccezione di nullità delle clausole della fideiussione conformi allo schema ABI sanzionato dalla
Banca d'TA e conseguente decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
(iv) estinzione della fideiussione e liberazione del fideiussore per fatto del creditore ai sensi dell'art. 1955 c.c.;
(v) eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c., in quanto, “con il riconoscimento avvenuto in data 29 marzo 2012, il creditore ha dimostrato di essere pienamente a conoscenza che il soggetto debitore principale fosse in difficili condizioni patrimoniali, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”;
(iv) richiesta di “sospensione” del giudizio non essendo stato esperito l'obbligatorio procedimento di mediazione.
Tanto premesso e previa istanza ex art. 649 c.p.c., ha concluso come trascritto in epigrafe. CP_ 2.1. 1 (tramite la mandataria) si è costituita tempestivamente nel secondo giudizio, spiegando difese analoghe a quelle di cui al precedente giudizio, contestando in fatto e diritto i motivi di opposizione e insistendo per la condanna del GN all'intero importo di cui al decreto opposto.
3. Disposta la riunione dei giudizi alla prima udienza del 17 settembre 2024 e accolta parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, in ragione della limitazione della domanda formulata in corso di causa dalla parte opposta, la causa è stata istruita documentalmente e rimessa in decisione con ordinanza del 29 ottobre 2025, previa deposito degli scritti conclusivi di cui al novellato art. 189 c.p.c..
4. Ciò sinteticamente premesso, va osservato che la domanda non è soggetta a mediazione a pena di improcedibilità, poiché trae origine dal negozio di fideiussione stipulato dagli odierni opponenti: come statuito da condivisa e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la fideiussione è istituto estraneo alla materia dei contratti bancari, soggetti soltanto questi ultimi alla condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 4 marzo 2010, n. 28 ( di recente in tal senso v. Cass., 7 maggio 2024, n. 12290; Cass., 21 ottobre 2022, n. 31209).
5. Va poi confermata la competenza di questo giudice monocratico, quale giudice funzionalmente competente sull'opposizione al decreto ingiuntivo, a conoscere della questione di nullità della fideiussione per violazione della L. n. 287/1990 in materia di tutela della concorrenza;
e ciò in relazione quantomeno all'eccezione di incompetenza sollevata da nella propria CP_1 costituzione in giudizio tempestivamente svolta nel giudizio n.r.g. 6193/2023 (risultando invece detta
Pag. 8 di 20 parte decaduta dall'eccezione nel giudizio n.r.g. 5413/2023, in cui la costituzione in giudizio è tardiva rispetto al termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione di cui all'art. 166 c.p.c.).
Invero, “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass., 2 febbraio 2023, ord. n. 3248).
Nella specie, la questione è espressamente prospettata dal quale opponente nel giudizio in Pt_2 cui è eccezione (e comunque da entrambe le parti opponenti), in via di mera eccezione, sicché rientra nell'accertamento incidentale da compiersi in questa sede al fine di valutare la fondatezza della domanda di pagamento originariamente introdotta dalla ricorrente monitoria e odierna opposta.
6. Venendo al merito, le opposizioni sono infondate e vanno respinte per quanto di seguito si osserva e salvo quanto si dirà in merito alla parziale sopravvenuta riduzione della domanda.
7. Entrambi gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del rapporto in capo alla parte opposta;
i relativi motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono rispettivamente inammissibile, quanto a e infondato quanto al (o in ogni Parte_1 Pt_2 caso in relazione ad entrambi gli opponenti).
Ora, in linea generale la carenza di titolarità sostanziale del credito è oggetto di un'eccezione (avente natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori) attinente alla carenza di un elemento costitutivo della domanda, rilevante in punto di merito della decisione;
al riguardo, l'onere di allegare e provare la sussistenza di tale titolarità grava sull'attore in senso sostanziale (che, nella specie, è l'opposta), mentre la carenza di tale elemento è rilevabile d'ufficio ove emerga dagli atti di causa (cfr. Cass., SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2951).
Tuttavia, la medesima pronuncia delle Sezioni Unite e le successive pronunce di legittimità hanno precisato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016 cit., Rv. 638371 - 01; successive conformi Cass., 18 luglio 2016, n. 14652; 21 luglio 2016, n. 15037; 24 settembre 2018, n. 22525).
Sul punto, va osservato che la più recente giurisprudenza di legittimità si attesta nel distinguere tra la contestazione afferente alla mera inclusione dello specifico credito controverso tra quelli oggetto di
Pag. 9 di 20 cessione e la contestazione afferente, in radice, all'inesistenza del contratto di cessione (cfr. Cass., 22 giugno 2023, n. 17944, in motivazione par. 1.2). Segnatamente, la S.C. ha chiarito che:
- qualora sia negata la sola inclusione del credito tra quelli ceduti, senza contestazione sull'esistenza del contratto di cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
- qualora, invece, sia negata in radice l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere provato dal cessionario, fermo restando che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere valutato dal giudice come indizio probante la cessione, unitamente ad altri elementi, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (il che, ad avviso della S.C., può avvenire, esemplificativamente, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione).
Peraltro – fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione – la prova della cessione stessa può essere desunta da ulteriori elementi, quali, ad esempio, la menzione del credito per cui è causa nell'avviso di cessione in blocco, la dichiarazione del cedente con cui si dà notizia dell'avvenuta cessione, ovvero, in sede esecutiva, la disponibilità del titolo da parte di chi si afferma cessionario, o ancora la complessiva condotta delle parti (cfr. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200).
Del resto, è principio pacifico che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di requisiti formali, né ad substantiam né ad probationem (in tal senso Cass., 26 aprile 2024, n. 7919; Cass., 29 febbraio 2024, n. 5478).
Venendo al caso in esame, è oggetto dei motivi di opposizione la carenza di prova sia dell'esistenza della cessione, sia dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti.
Con riferimento a coglie nel segno la difesa dell'opposta secondo cui l'opponente Parte_1 ha di fatto riconosciuto la titolarità del rapporto in capo a , avendo dichiarato nella citazione CP_1 introduttiva della opposizione n.r.g. 5413/2023 quanto segue: “la debitrice eccepisce l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento stante l'intervenuta estinzione del debito relativo alla posizione mutuo
NDG 2455415 a seguito dell'accettazione da parte di quale mandataria di della CP_2 CP_1 proposta a saldo e stralcio formulata in data 19.08.2021 dall'opponente (doc. 012 proposta saldo e stralcio 013 accettazione . Pt_1 CP_2
Pag. 10 di 20 Nell'atto di accettazione del 16.09.2021 ha espressamente imputato la somma di € CP_2
139.000,00 alla posizione 1) NDG 2455415 che è la medesima indicata nell'estratto conto partita di CP_ debito mutuo NDG 2455415 prodotta dal 1 a sostegno della pretesa creditoria (si veda doc. 007 saldo conto residuo mutuo).
Pertanto, l'ingiunzione di pagamento è da ritenersi illegittima stante l'avvenuto pagamento del debito a seguito della transazione con l'avente diritto, pagamento avvenuto in data 27.12.2021 (…)”
(cfr. paragrafo VII citazione, con sottolineature aggiunte dal giudice scrivente).
Con tali deduzioni, l'opponente ha rappresentato di aver pagato all' “avente diritto” somme relative alla medesima pretesa monitoria qui opposta, il che preclude l'ammissibilità del motivo sollevato dalla Pt_1
Con riferimento a e comunque, per quanto occorrer possa, ad entrambi gli opponenti, Parte_2 si osserva che il motivo è infondato in ragione di quanto segue.
Come rilevato in precedenza, il contratto mutuo fondiario è stato concluso dalla società garantita con Parte_3 Controparte_5
La successiva incorporazione della mutuante in IC S.p.A. emerge, inoltre, dalle premesse dell'atto notarile di erogazione e quietanza della somma mutuata.
In virtù di tale fusione, si è avuta successione ex art. 110 c.p.c. della titolarità del diritto azionato in giudizio, in quanto la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società partecipante alla fusione, proseguendo nei suoi rapporti sostanziali e processuali (v. art. 2504-bis, comma primo, c.c.), sicché è certa la titolarità del credito sino a IC S.p.A..
Quanto al rapporto tra quest'ultima e la cessionaria del credito, costituiscono elementi indiziari dell'avvenuta cessione del credito oggetto di causa all'odierna opposta:
1) il possesso, da parte dell'opposta, di tutta la documentazione relativa al mutuo proveniente dalla banca (contratto, piano di ammortamento, successivo atto di erogazione e quietanza, atto ricognitivo del debito, diffide di pagamento, tutti in atti);
2) la dichiarazione di cessione emessa da IC, sui “crediti relativi alla posizione
[...]
NDG 5804442”, in cui la cedente dà atto che, con contratto di cessione Parte_3 del 14 luglio 2017, notiziato con avviso in G.U. n. 93 dell'8 agosto 2017, è divenuta cessionaria CP_1 del credito da “mutuo ipotecario n. 3238234”;
3) la circostanza che detto numero identificativo del mutuo è indicato anche nell'atto ricognitivo del debito sottoscritto dagli odierni opponenti e sotteso all'ingiunzione;
4) la produzione dell'estratto del contratto di cessione concluso tra IC datato 14 luglio 2017, munito di certificazione notarile di conformità all'originale, la cui data trova corrispondenza con quella menzionata nell'avviso di cessione dei crediti in blocco nel Foglio Inserzioni G.U. n. 93/2017;
Pag. 11 di 20 5) il tenore onnicomprensivo dell'avviso di cessione medesimo, che fa riferimento alla cessione in blocco di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di UniCredit S.p.A. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, dovendosi ritenere: che la data di conclusione del contratto di mutuo, come sopra individuata, ricade nel periodo;
che il credito va ritenuto deteriorato in ragione del – pacifico – inadempimento e della ricognizione del debito in atti compiuta dagli opponenti.
Per concludere, va accertato che il credito oggetto della presente controversia è nell'attuale titolarità della parte opposta.
8. Ulteriore motivo comune ad entrambe le opposizioni riunite è quello relativo alla eccezione riconvenzionale di nullità delle fideiussioni specifiche rilasciate l'11 novembre 2005 dagli opponenti a beneficio dell'allora in relazione al mutuo erogato alla debitrice principale Controparte_5
Parte_3
A tal riguardo, giova innanzitutto qualificare il negozio in questione, che la parte opposta prospetta nelle proprie difese quale contratto autonomo di garanzia.
L'assunto dell'opposta non è condiviso dal Tribunale e va, quindi, affermata la corrispondenza tra il nomen di fideiussione formalmente attribuito al negozio e la sua sostanza.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per
l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso” (così Cass., 31 maggio 2021, n. 15091; v. ex multis anche Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947).
Nel caso di specie, a qualificare come fideiussione quella rilasciata dagli odierni opponenti vale, ad avviso di questo giudice, la clausola di cui all'art. 8, che - pur prevedendo il pagamento
“immediatamente (…) a semplice richiesta scritta” - non esclude in radice il diritto del fideiussore di opporre qualsiasi eccezione, bensì si limita a prevedere l'obbligo di pagamento in capo a costui
“anche in caso di opposizione da parte del debitore”: a ben vedere, in base ad interpretazione letterale una simile clausola non integra la clausola “senza eccezioni” che rende autonoma la garanzia, poiché si limita a rendere irrilevante il contegno tenuto dal debitore principale ma non preclude al fideiussore di proporre eccezioni (in relazione a clausola analoga, sulla perdurante natura di fideiussione del
Pag. 12 di 20 negozio cfr. esemplificativamente Cass., 4 dicembre 2024, n. 31105; App. Ancona, 29 gennaio 2024,
n. 161 e 3 luglio 2023, n. 1045; Trib. Bologna, 31 luglio 2024, n. 2244; App. Brescia, 3 ottobre 2023,
n. 1484; Trib. Roma, Specializzata Impresa, 15 maggio 2023, n. 7574).
Sotto ulteriore profilo, è indubbiamente rilevante e depone per la volontà delle parti di mantenere il regime di accessorietà del negozio la clausola di cui all'art. 3 del modulo fideiussorio, in cui espressamente si afferma la natura solidale tra l'obbligazione del fideiussore e quella garantita, conformemente alla disciplina tipica della fideiussione di cui all'art. 1944, comma primo, c.c..
Altro indice della natura fideiussoria – e non autonoma – del negozio è l'identità della prestazione dovuta dal garante rispetto a quella dell'obbligato principale: segnatamente, “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale” (v. SS.UU., n. 3947/2010 cit.).
Nella specie, vale a qualificare come fideiussione il negozio per cui è causa sia la dichiarazione iniziale secondo cui il contraente dichiara di costituirsi fideiussore “a garanzia del corretto e puntuale adempimento di qualsiasi obbligazione” del mutuatario in favore della banca in virtù del contratto di mutuo, sia il tenore dell'art. 1, secondo cui “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa
(…)”.
8.1. Ciò posto e venendo all'esame dell'eccezione di nullità antitrust della fideiussione, va innanzitutto rilevato che trattasi di fideiussione specifica e non omnibus: depone inequivocabilmente in tal senso lo specifico richiamo all'obbligazione garantita (mutuo ipotecario imprese di euro
450.000,00).
Dalla natura specifica della fideiussione discende, ai fini qui rilevanti, che l'opponente non può beneficiare del rango di prova privilegiata da attribuirsi al provvedimento sanzionatorio della Banca
d'TA, all'epoca Autorità di vigilanza sulla concorrenza in materia bancaria, in quanto il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (peraltro prodotto in atti dalla sola opponente ha Pt_1 avuto ad oggetto esclusivamente le fideiussioni c.d. omnibus. Si veda, in tal senso, il paragrafo II.2
Pag. 13 di 20 del provvedimento: “Nel mese di ottobre del 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di
“fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori”, nonché, ancora più significativamente, il paragrafo IV.9
“L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”.
Questo Tribunale, dunque, aderisce all'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di merito, confermato anche in sede di legittimità, a mente del quale le fideiussioni specifiche non possono essere dichiarate nulle come diretta conseguenza dell'accertamento contenuto nel provvedimento n.
55/2005 (in tal senso, cfr. Cass., 10 dicembre 2024, n. 31698, in motivazione;
Cass., 2 agosto 2024,
n. 21841 e Cass., 15 luglio 2024, n. 19401; v. Appello Milano, 24 febbraio 2023, n. 632; Trib. Milano,
Specializzata impresa, 12 gennaio 2023, n. 176, e 6 settembre 2022, n. 7015; Trib. Bari, 5 dicembre
2022, n. 4501).
Ulteriore e autonoma ragione per cui il provvedimento di Banca d'TA non può valere quale prova privilegiata della sussistenza di un'intesa lesiva della concorrenza tra banche è data dal fatto che la fideiussione per cui è causa è stata sottoscritta in data 11 novembre 2005 e, dunque, successivamente al periodo in relazione al quale l'Autorità di vigilanza ha compiuto il proprio accertamento (ottobre
2002-maggio 2005).
Si condivide, infatti, l'orientamento che esclude che l'accertamento di anti-concorrenzialità dell'intesa ivi compiuto trovi automatica estensione per il periodo successivo e senza limiti temporali
(v. sul punto, nella più recente giurisprudenza di merito, Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 14 febbraio 2023, n. 1171; 9 gennaio 2023, n. 107; 28 novembre 2022, n. 9340; v. anche Trib. Roma, 28 aprile 2023, n. 6749, che afferma analogo principio anche in relazione al periodo antecedente a quello oggetto di accertamento).
In altri termini, nel caso di specie non vi è stato un previo accertamento in sede amministrativa dell'intesa e la domanda qui esaminata rientra nel novero delle azioni antitrust c.d. stand alone.
Per tale ragione, l'onere di dimostrare la persistenza dell'intesa lesiva della concorrenza, con specifico riferimento alla data di sottoscrizione della fideiussione, va fatto gravare integralmente sulla parte che in giudizio vuole beneficiare della conseguente nullità (peraltro parziale – cfr. Cass., SS.UU., 30 dicembre 2021 n. 41994) e, nella specie, sull'opponente.
Tale onere probatorio, tuttavia, non risulta assolto né attraverso le produzioni documentali delle parti, né attraverso istanze di ammissione di prove costituende, che nessuno degli opponenti ha formulato.
Sotto ulteriore profilo, peraltro, il giudice osserva che, secondo l'art. 7 della fideiussione, “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito
Pag. 14 di 20 verso il debitore derivante dagli affidamenti garantiti dalla presente (…)”: a fronte di siffatta pattuizione, si ha un ulteriore profilo di deroga all'art. 1957 c.c., disposizione che invece collega l'estinzione della garanzia alla scadenza dell'obbligazione principale;
si è affermato in giurisprudenza, invero, che l'art. 1957 c.c. non si applica e pertanto la decadenza dal medesimo prevista non opera ove le parti abbiano correlato l'estinzione dell'obbligazione all'integrale adempimento del debito garantito anziché, come previsto dalla disposizione codicistica, dalla scadenza dell'obbligazione (Cass., 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass., 13 agosto 2015, n. 16836; Cass.,
13 aprile 2007, n. 8839; conforme Cass., 27 novembre 2002, n. 16758).
Alla luce di tutto quanto precede, si ha accertamento della piena validità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti, anche e per quanto più rileva in relazione alla deroga all'art. 1957 c.c..
Ne segue che, non operando il regime decadenziale invocato dagli opponenti e in assenza di eccezioni di prescrizione, i motivi di opposizione in esame vanno respinti.
9. Venendo agli ulteriori motivi di opposizione promossi dal in relazione alla Pt_2 fideiussione, si osserva quanto segue.
9.1. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 1956 c.c., appare assorbente osservare che il motivo è certamente infondato, poiché, come già evidenziato, nel caso di specie viene in rilievo una fideiussione specifica;
al contrario, la disposizione codicistica richiamata fa espresso riferimento al
“fideiussore per un'obbligazione futura”, rientrando in tale categoria, al più, la sola fideiussione omnibus.
Ad abundantiam, il motivo è comunque infondato, perché, ai sensi dell'art. 6 della fideiussione, “Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca. La Banca
è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità della/e obbligazione/i garantita/e, quale/i ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti
l'esposizione”.
Secondo l'orientamento di questo stesso Tribunale (v. sent. 18 aprile 2017, n. 661), la sottoscrizione di una simile clausola derogatoria dell'art. 1956 – disposizione derogabile per volontà delle parti – è idonea ad escludere la liberazione del fideiussore. Né risulta, nel caso di specie, che il fideiussore opponente abbia fatto valere il diritto all'informazione di cui al trascritto art. 6.
Inoltre, posto che la norma di cui all'art. 1956 c.c. risponde all'esigenza di tutelare la posizione del fideiussore di obbligazione future che, nel momento in cui presta la garanzia, fa affidamento sulla situazione patrimoniale del debitore al momento del rilascio della garanzia, è pacifico in
Pag. 15 di 20 giurisprudenza che il fideiussore, al fine di invocare la propria liberazione dalla garanzia è onerato di dimostrare, sia pure mediante presunzioni semplici, la sussistenza di un duplice ordine di requisiti: non soltanto il requisito oggettivo della concessione di ulteriore affidamento successivamente sia alla prestazione della garanzia sia al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, ma anche il requisito soggettivo della consapevolezza del creditore circa il mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, con onere della prova della ricorrenza di tali requisiti a carico della parte che ne deduce l'operatività (si vedano al riguardo Cass., 23 maggio 2005, n. 10870, 7 febbraio 2006, n. 2524, 1 ottobre 2012, n.
16667).
Nel caso di specie, difetta del tutto ogni allegazione dell'opponente sul punto, posto che, invero, gli stessi invocano quale fatto costitutivo della violazione dell'art. 1956 c.c. la stessa apertura del conto corrente per cui è causa e non successive concessioni di credito.
9.2. Quanto, invece, alla ritenuta violazione dell'art. 1955 c.c., il motivo è in radice inammissibile, posto che, oltre al mero richiamo normativo alla disposizione e ai principi giurisprudenziali pertinenti, non vi è alcuna allegazione concreta e specifica in ordine ai fatti costitutivi della presunta violazione, relativamente al caso in esame.
10. Residua da esaminare la questione, prospettata da entrambi gli opponenti, della già avvenuta estinzione del debito.
I motivi di opposizione sono infondati.
Va premesso al riguardo che:
- come da atto ricognitivo del debito del 29 marzo 2012, l'esposizione debitoria relativa al mutuo per cui è causa era pari, alla data, ad euro 292.225,16;
- come emerge dall'atto di erogazione e quietanza datato 22 ottobre 2012, l'importo mutuato concretamente erogato in relazione al mutuo per cui è causa (esclusa espressamente l'erogazione del residuo sino alla maggior somma originariamente accordata) è stato pari ad euro 405.000,00 (anziché agli originari euro 450.000,00);
- come si desume dal tenore del ricorso per decreto ingiuntivo n.r.g. 6802/2013 (cui ha fatto seguito l'emissione del decreto n. 2360/2013), l'ingiunzione ha avuto ad oggetto altro rapporto, vale a dire il saldo del conto corrente n. 20032506, per euro 113.392,90;
- come da comunicazione di esecutività dello stato passivo del Parte_6
il debito derivante dal mutuo oggetto di giudizio è stato ammesso per euro
[...]
158.927,98 cat. ipotecari, per euro 9.550,98 cat. ipotecari per interessi e per euro 19.786,35 cat. chirografari;
Pag. 16 di 20 - come si desume dalla nota in data 16 settembre 2021 relativa alla proposta di bonaria CP_2 composizione formulata da si ha che quale mandataria di , ha Parte_1 CP_2 Pt_7 manifestato la propria disponibilità alla rinuncia alla procedura esecutiva e alla sottoscrizione di atto di assenso alla restrizione delle ipoteche giudiziali;
e ciò a fronte del pagamento della somma di euro
139.000,00, da imputarsi sia al rapporto di conto corrente n. 20032506 (qui irrilevante) sia al mutuo per cui è causa, con espressa previsione che “restano ferme le ragioni di in Controparte_1 ordine alle posizioni in oggetto indicate, nei confronti di tutti i soggetti coobligati, nei danni dei quali verranno assunte/proseguite tutte le iniziative ritenute utili al recupero del residuo credito vantato
(…)” e che “eventuali somme che fossero state corrisposte in parziale esecuzione dell'accordo di cui alla presente saranno comunque trattenute ed imputate a fronte del maggior credito derivante dai rapporti in oggetto”;
- tale tenore dell'accordo è sostanzialmente riprodotto nella successiva nota doValue del 18 novembre
2021, seguita da effettivo assenso di alla cancellazione parziale dell'ipoteca sui beni meglio CP_2 descritti in atti;
- come emerge dall'estratto conto aggiornato emesso da alla data del 25 luglio 2022 in CP_2 relazione al mutuo per cui è causa, a seguito del versamento di euro 30.000,00 riveniente dall'alienazione del cespite pignorato residua un debito pari a quello oggetto dell'ingiunzione, sicché deve ritenersi che la somma ingiunta sia pari a quella effettivamente dovuta, già detratto quanto incamerato da quale mandataria di , in relazione alla precedente procedura esecutiva. CP_2 Pt_7
Diversamente da quanto dedotto dagli opponenti, la sequenza appena riportata esclude che vi sia stata una transazione tra le parti volta ad estinguere ogni ulteriore diritto dell'odierna opposta, sicché non può affermarsi che il debito oggetto del decreto ingiuntivo opposto è stato estinto aliunde; esclude altresì che vi sia stata duplicazione di crediti da parte dell'odierna opposta.
11. Tutto ciò considerato in ordine all'infondatezza delle opposizioni, va tuttavia dato atto che, sin dalla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n.r.g. 5413/2023, a seguito del sopravvenuto incasso di ulteriori somme in altra sede esecutiva ha ridotto la propria pretesa Pt_7 creditoria, quantificandola in euro 125.572,77 per sorte, oltre interessi, spese, esborsi ed accessori come liquidati nell'ingiunzione opposta.
Poiché trattasi di obbligazione solidale tra i fideiussori e l'adempimento (parziale) da parte di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.), la parziale estinzione del debito giova a entrambi gli odierni opponenti.
In conseguenza di ciò, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo, al fine di evitare la duplicazione di titoli esecutivi, difformi nel quantum, in relazione alla stessa vicenda sostanziale;
infatti, com'è noto, l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è circoscritto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con
Pag. 17 di 20 riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, sicché il giudice, qualora riconosca l'esistenza di un fatto sopravvenuto, deve comunque revocare in toto il decreto opposto e pronunciare condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta (cfr. per tutte in termini Cass., 15 luglio 2005, n. 15026).
Pertanto, va disposta la condanna degli opponenti in solido alla minor somma oggetto di residua domanda, pari a euro 125.572,77, oltre interessi al saggio contrattuale nei limiti della originaria domanda monitoria (e cioè dalla data del 26 luglio 2022 e nel rispetto della L. n. 108/1996).
12. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, trova applicazione il principio della soccombenza e i compensi professionali vengono liquidati ai parametri relativi al valore del decisum, come previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le fasi espletate
(monitoria e, quanto all'opposizione, di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale); valgono più nello specifico i principi che seguono.
12.1. Spettano all'opposta le spese della fase monitoria.
Infatti, “la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna dev'essere infatti compiuta all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass.
4860/2024).
Sono dovuti, pertanto, euro 406,50 per esborsi ed euro 2.242,00 per compensi professionali determinati secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 cit. (oltre accessori), da porsi a carico di entrambi gli opponenti in solido.
12.2. Spetta all'opposta, inoltre, la refusione delle spese della presente fase di opposizione.
In argomento, la S.C. ha statuito che “in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. n. 13276/2018)” (Cass., 31 maggio 2022, n. 17693, in motivazione); tale pronuncia fa riferimento all'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, che così dispone: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di
Pag. 18 di 20 cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Nel caso di specie, pertanto, occorre provvedere come segue:
- le fasi di studio, introduttiva e istruttoria devono essere separatamente liquidate (le prime due in applicazione dei parametri medi relativi al valore del decisum; la terza in applicazione dei parametri minimi, congrui essendo stata depositata una sola memoria integrativa), poiché la riunione è stata disposta dallo scrivente successivamente, alla prima udienza di trattazione ai sensi del novellato art. 183 c.p.c.; risultano, così, dovuti euro 7.015,00 (oltre accessori) da ciascuno degli opponenti in relazione a dette fasi;
- in relazione alla fase decisionale, svolta successivamente alla riunione, risulta invece congruo liquidare un unico compenso in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 cit., nella misura di euro 4.253,00 (oltre accessori), da porsi a carico di entrambi gli opponenti in solido tra loro, escluso ogni aumento atteso che le difese prevalentemente svolte da negli scritti conclusivi CP_1 attengono ai motivi di opposizione comuni ad entrambi i giudizi.
12.3. Per concludere sulle spese:
- e devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione a Parte_1 Parte_2
e per essa degli importi di euro 406,50 per esborsi della fase monitoria Controparte_1 CP_2
e complessivi euro 6.495,00 (euro 2.242 + 4.253) per compensi professionali oltre accessori;
- inoltre, ciascuno degli opponenti deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposta di ulteriori euro 7.015,00 a titolo di compensi professionali delle fasi svolte prima della riunione dei giudizi, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai n.r.g.
5413/2023 e 6193/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) rigetta le opposizioni promosse da e da in quanto Parte_1 Parte_2 infondate;
2) in ragione della sopravvenuta parziale estinzione del debito, revoca il decreto ingiuntivo n.
1140/2023;
3) in parziale accoglimento della domanda promossa dalla parte opposta, condanna Parte_1
e in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] Parte_2 Controparte_1
e per essa della somma di euro 125.572,77, oltre interessi al saggio contrattuale (e CP_2 salvi i limiti di cui alla L. n. 108/1996) dalla data del 26 luglio 2022 al saldo;
Pag. 19 di 20 4) condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 di e per essa di euro 406,50 per esborsi della fase monitoria Controparte_1 CP_2
e di euro 6.495,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
5) condanna al pagamento, in favore di e per Parte_1 Controparte_1 essa di ulteriori euro 7.015,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso CP_2 forfetario, IVA e CPA come per legge;
6) condanna al pagamento, in favore di e per essa Parte_2 Controparte_1
di ulteriori euro 7.015,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfetario, CP_2
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 28 novembre 2025
Il Giudice
AN NI
(atto sottoscritto digitalmente)
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