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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6315/2024 R.G. T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gatto come da procura in atti;
Parte_1
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Ariodante come da procura in atti;
Controparte_1
- CONVENUTA - N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 08/01/2025 le parti si riportavano alla convenzione datata 08/01/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 24/6/2024 premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 3264/2022 del 5/9/2022 il Tribunale di Bari aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con recependo le Controparte_1 condizioni concordate nella convenzione di divorzio del 4/7/2022, che prevedono l'obbligo del di versare € 300,00 mensili per i figli e ed € Pt_1 Per_1 Per_2
150,00 per la figlia Per_3
- il secondogenito aveva un contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza Per_1 il 30/4/2025;
- la figlia aveva raggiunto la sua indipendenza, essendosi peraltro trasferita a vivere Per_3 presso la casa del padre;
chiedeva, pertanto, la revoca dell'assegno di mantenimento di € 450,00 mensili in favore dei figli e divenuti nelle more maggiorenni ed autonomi. Per_3 Per_1
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio e nelle more Controparte_1 le parti si accordavano, come da convenzione depositata telematicamente l'8/1/2025, e chiedevano congiuntamente l'elisione del contributo paterno al mantenimento della primogenita a far data dal gennaio 2025 e la revoca del contributo al mantenimento del figlio a far data dal maggio Per_1 2025 qualora gli fosse stato rinnovato il suo contratto di lavoro;
all'udienza dell'8/1/2025 la causa veniva riservata per la decisione immediata. Il P.M. interveniva in giudizio in data 03.09.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, divenuto congiunto, è fondato e va pertanto accolto conformemente all'accordo intervenuto tra le parti. 1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 2.- Nel caso di specie le parti hanno congiuntamente dedotto di essere pervenute di comune accordo alla determinazione dell'elisione del contributo paterno al mantenimento della primogenita e del secondogenito (per quest'ultimo a decorrere da maggio 2025 ove al figlio venga Per_1 contestualmente rinnovato il contratto di lavoro): ciò in ragione della loro sopravvenuta autosufficienza economica. Tale accordo, non essendo contrario ad alcuna norma di legge, può essere recepito in sentenza.
3.- Le spese processuali vanno integralmente compensate in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti economici, così come convenuto.
4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto a ruolo il 24/6/2024 da nei confronti di a parziale modifica delle condizioni della Parte_1 Controparte_1 sentenza di divorzio n. 3264/2022 del 5/9/2022, così provvede:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto dispone che per il futuro i rapporti economici tra le stesse relativamente alla prole saranno regolati in conformità alla convenzione datata 08.01.2025;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 28/01/2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6315/2024 R.G. T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gatto come da procura in atti;
Parte_1
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Ariodante come da procura in atti;
Controparte_1
- CONVENUTA - N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 08/01/2025 le parti si riportavano alla convenzione datata 08/01/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 24/6/2024 premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 3264/2022 del 5/9/2022 il Tribunale di Bari aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con recependo le Controparte_1 condizioni concordate nella convenzione di divorzio del 4/7/2022, che prevedono l'obbligo del di versare € 300,00 mensili per i figli e ed € Pt_1 Per_1 Per_2
150,00 per la figlia Per_3
- il secondogenito aveva un contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza Per_1 il 30/4/2025;
- la figlia aveva raggiunto la sua indipendenza, essendosi peraltro trasferita a vivere Per_3 presso la casa del padre;
chiedeva, pertanto, la revoca dell'assegno di mantenimento di € 450,00 mensili in favore dei figli e divenuti nelle more maggiorenni ed autonomi. Per_3 Per_1
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio e nelle more Controparte_1 le parti si accordavano, come da convenzione depositata telematicamente l'8/1/2025, e chiedevano congiuntamente l'elisione del contributo paterno al mantenimento della primogenita a far data dal gennaio 2025 e la revoca del contributo al mantenimento del figlio a far data dal maggio Per_1 2025 qualora gli fosse stato rinnovato il suo contratto di lavoro;
all'udienza dell'8/1/2025 la causa veniva riservata per la decisione immediata. Il P.M. interveniva in giudizio in data 03.09.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, divenuto congiunto, è fondato e va pertanto accolto conformemente all'accordo intervenuto tra le parti. 1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 2.- Nel caso di specie le parti hanno congiuntamente dedotto di essere pervenute di comune accordo alla determinazione dell'elisione del contributo paterno al mantenimento della primogenita e del secondogenito (per quest'ultimo a decorrere da maggio 2025 ove al figlio venga Per_1 contestualmente rinnovato il contratto di lavoro): ciò in ragione della loro sopravvenuta autosufficienza economica. Tale accordo, non essendo contrario ad alcuna norma di legge, può essere recepito in sentenza.
3.- Le spese processuali vanno integralmente compensate in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti economici, così come convenuto.
4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto a ruolo il 24/6/2024 da nei confronti di a parziale modifica delle condizioni della Parte_1 Controparte_1 sentenza di divorzio n. 3264/2022 del 5/9/2022, così provvede:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto dispone che per il futuro i rapporti economici tra le stesse relativamente alla prole saranno regolati in conformità alla convenzione datata 08.01.2025;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 28/01/2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Rosella Nocera